Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Documenti analoghi
Etichettatura ed immissione sul mercato

Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali. Classe III UC3: Le basi della concimazione I CONCIMI

Concimi nazionali. Calcio - come «Ossido di calcio (CaO)». Titolo minimo dichiarabile : 2% CaO solubile in acqua o, in alternativa, 8% CaO totale;

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 APRILE 2006, N. 217

Ordinanza del DFE sulla messa in commercio di concimi

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 5 giugno 1992, n. L 154. Entrata in vigore il 22 maggio 1992.

Direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. del 18 dicembre 2006

Gazzetta ufficiale n. L 291 del 08/11/2001 pag

PARLAMENTO EUROPEO ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO. Documento legislativo consolidato EP-PE_TC1-COD(2006)0287

REGOLAMENTO (UE) N. 298/2014 DELLA COMMISSIONE

Ordinanza del DFE sulla messa in commercio di concimi

Concimi con obbligo di notifica Concimi organici e organo-minerali Esigenze per i singoli tipi di concime

COMMISSIONE Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 248/1. (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

Ordinanza del DFE sulla messa in commercio di concimi

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 277/23

Ordinanza del DEFR sulla messa in commercio di concimi

DIRETTIVA 2008/5/CE DELLA COMMISSIONE

Ordinanza del DFE sulla messa in commercio di concimi

PARLAMENTO EUROPEO C5-0224/2003. Posizione comune. Documento di seduta 2001/0212(COD) 14/05/2003

DIRETTIVA 2009/134/CE DELLA COMMISSIONE

Ordinanza del DFE sulla messa in commercio di concimi

DIRETTIVA 2004/41/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 aprile 2004

DIRETTIVA 2009/68/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CE) n. 2003/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 17 maggio 2017 (OR. en)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DECISIONE DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO (CE) N. 600/2005 DELLA COMMISSIONE

DIRETTIVA 2006/26/CE DELLA COMMISSIONE

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

(GU L 16 del , pag. 3)

REGOLAMENTO (CE) N. 1250/2008 DELLA COMMISSIONE

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 319/9

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 13 gennaio 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 9 agosto 2016 (OR. en)

PARLAMENTO EUROPEO ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO. Documento legislativo consolidato. 6 settembre /0018(COD) PE1

DECISIONI. (Testo rilevante ai fini del SEE) (2013/445/UE) (4) È quindi opportuno modificare i modelli di certificati

La normativa sui fertilizzanti

IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea. (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1020/2009 DELLA COMMISSIONE

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

DIRETTIVA 2004/76/CE DEL CONSIGLIO del

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO (CE) N. 162/2007 DELLA COMMISSIONE

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

LA VOCE DEL CAMPERISTA ASSOCIAZIONE CAMPERISTI PER IL TURISMO ITINERANTE PALERMO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2378 DELLA COMMISSIONE

DIRETTIVA 2005/13/CE DELLA COMMISSIONE

Bene Vagienna. Periodo di riferimento: gennaio giugno Parametro. unità di misura

REGOLAMENTO (CE) N. 2003/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 ottobre 2003 relativo ai concimi. (GU L 304 del , pag.

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 12 luglio 2017 (OR. en)

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 18 marzo 1991 relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (91/157/CEE)

REGOLAMENTO (CE) N. 1895/2005 DELLA COMMISSIONE

Modifica del Regolamento (CEE) n 2092/91 approvata dal Comitato Permanente Agricoltura Biologica (art. 14, Reg (CEE) n. 2092/91) il 23 marzo 2000

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee COMMISSIONE

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta Ufficiale N. 223 del 24 Settembre 2005

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

CONCIME 3F CONFEZIONI: CONCIME ORGANO MINERALE NPK+C+SO3 UNIVERSALE

Regolamento CE n. 2003/2003

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea Data: 18 ottobre 2013

Legge ordinaria del Parlamento n 748 del 19/10/1984 Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti.

Regolamento (CE) N. 3259/94

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 27 marzo 2017 (OR. en)

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 1º aprile 2015 (OR. en)

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE)N. 2815/98 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1998 relativo alle norme commerciali dell olio d oliva

89/398/CEE , (1), 2, 3 4, (1) (2) L

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D027417/02.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D008677/02.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Per una corretta impostazione della fertirrigazione, è necessario conoscere bene l'analisi dell'acqua e la sua acidificazione

Specialità fertilizzanti

La normativa sui fertilizzanti

Legge del 19 ottobre 1984, n. 748 Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti (13 articoli e 3 allegati ripetutamente modificati)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 21 marzo 2017 (OR. en)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

(Atti legislativi) DIRETTIVE

relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

DIRETTIVA 94/2/CE DELLA COMMISSIONE

DIRETTIVA 92/84/CEE DEL CONSIGLIO del 19 ottobre 1992 relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche

DIRETTIVA 2011/3/UE DELLA COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

REGOLAMENTO (CE) N. 1443/2006 DELLA COMMISSIONE

Transcript:

1989L0284 IT 26.12.1997 001.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 13 aprile 1989 che completa e modifica la direttiva 76/116/CEE per quanto concerne il calcio, il magnesio, il sodio e lo zolfo nei concimi (89/284/CEE) (GU L 111 del 22.4.1989, pag. 34) Modificata da: Gazzetta ufficiale n. pag. data M1 Direttiva 97/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 1997 L 335 15 6.12.1997

1989L0284 IT 26.12.1997 001.001 2 DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 13 aprile 1989 che completa e modifica la direttiva 76/116/CEE per quanto concerne il calcio, il magnesio, il sodio e lo zolfo nei concimi (89/284/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A, vista la proposta della Commissione ( 1 ) in cooperazione con il Parlamento europeo ( 2 ), visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ), considerando che è necessario adottare le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che detto mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; considerando che. la direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi ( 4 ), modificata da ultimo dalla direttiva 88/183/CEE ( 5 ), ha fissato norme sulla commercializzazione dei concimi solidi di tipo CEE; che si è rivelato necessario estendere detta direttiva al calcio, al magnesio, al sodio e allo zolfo contenuti in detti concimi; considerando che la direttiva 76/116/CEE può d'ora in poi essere applicabile a concimi contenenti soltanto calcio, magnesio e zolfo, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Per i M1 concimi CE di cui all'allegato I della direttiva 76/116/ CEE si può dichiarare un tenore di magnesio, sodio e zolfo purché questi elementi siano presenti in quantità almeno uguali ai minimi fissati dall'articolo 2 della presente direttiva e purché i M1 concimi CE rimangano conformi alle specifiche figuranti nell'allegato I della direttiva 76/116/CEE. La denominazione del tipo è completata in questo caso dall'indicazione di cui all'articolo 6, lettera b) della presente direttiva. Articolo 2 Per i M1 concimi CE di cui all'articolo 1, si può dichiarare un titolo in magnesio, sodio e zolfo soltanto se contengono: almeno il 2 % di ossido di magnesio (MgO) ossia l'1,2 % di Mg; almeno il 3 % di ossido di sodio (Na 2 O) ossia il 2,2 % di Na; almeno il 5 % di anidride solforica (SO 3 ) ossia il 2 % di S. Articolo 3 1. A norma della presente direttiva, il calcio considerato come elemento nutritivo va dichiarato, senza pregiudizio del paragrafo 2, soltanto per i concimi del tipo 1 e 2 dell'elenco figurante nell'allegato I. ( 1 ) GU n. C 20 del 26. 1. 1988, pag. 5. ( 2 ) GU n. C 262 del 10. 10. 1988, pag. 82. GU n. C 47 del 27. 2. 1989. ( 3 ) GU n. C 134 del 24. 5. 1988, pag. 6. ( 4 ) GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 21. ( 5 ) GU n. L 83 del 29. 3. 1988, pag. 33.

1989L0284 IT 26.12.1997 001.001 3 Gli Stati membri possono stabilire che per i concimi immessi in commercio sul loro territorio, il tenore di calcio sia dichiarato sotto forma di ossido di CaO oppure sotto forma di elemento Ca o infine nelle due forme contemporanemente. Per passare dal tenore di ossido di calcio al tenore di calcio si utilizza la formula seguente: Calcio (Ca) = ossido di calcio (CaO) 0,715 2. Il tenore di Ca solubile può essere indicato per i concimi liquidi, conformemente all'allegato I, parte C della direttiva 76/116/CEE, destinati alla polverizzazione sul fogliame, se detto tenore raggiunge almeno l'8 % di CaO (= 5,7 % Ca). Articolo 4 I concimi rispondenti alle disposizioni della presente direttiva e dei relativi allegati possono ricevere l'indicazione «M1 CONCIME CE». Articolo 5 Gli Stati membri possono prescrivere che per i concimi immessi in commercio nel loro territorio i titoli di magnesio, sodio e zolfo siano indicati: sotto forma di ossido (MgO, Na 2 O, SO 3 ), o sotto forma di elementi (Mg Na, S), o in entrambe le forme contemporaneamente. Per trasformare i titoli di ossido di sodio e di anidride solforica in titoli di sodio e di zolfo si utilizzerà la formula seguente sodio (Na) = ossido di sodio (Na 2 O) 0,742 zolfo (S) = anidride solforica (SO 3 ) 0,400. Se il titolo è ottenuto dal calcolo di cui sopra, si sceglie per la dichiarazione il valore arrotondato al decimale più vicino. Articolo 6 Indicazioni obbligatorie per l'identificazione: a) l'indicazione «M1 CONCIME CE» in lettere maiuscole; b) la denominazione del tipo di concime: conformemente all'allegato I della direttiva 76/116/CEE, aggiungendo alla denominazione del tipo l'indicazione «contenente» seguita dal o dai nomi degli elementi presenti, oggetto della presente direttiva oppure dal loro simbolo chimico. I numeri che indicano i titoli in elementi di cui alla direttiva 76/116/CEE possono essere completati con i nomi, messi fra parentesi, degli elementi oggetto della presente direttiva; oppure, conformemente all'allegato I della presente direttiva; c) i titoli garantiti per ciascun elemento fertilizzante e i titoli garantiti in forma e/o solubilità, quando sono prescritti negli allegati delle direttive relative ai concimi. L'indicazione dei titoli degli elementi fertilizzanti per i concimi semplici e composti deve essere espressa in percentuale, in peso, in numeri interi o eventualmente con una cifra decimale. Quando il concime contiene più elementi dichiarabili, l'indicazione dei titoli deve essere fatta nel seguente ordine: N, P 2 O 5 e/o P, K 2 O e/o K, CaO o Ca, MgO e/o Mg, Na 2 O e/o Na, SO 3 e/o S. Le forme e le solubilità degli elementi fertilizzanti devono essere espresse anche in percentuali in peso, a meno che l'allegato I della direttiva 76/116/CEE preveda esplicitamente l'indicazione di detti valori in altro modo.

1989L0284 IT 26.12.1997 001.001 4 L'indicazione degli elementi fertilizzanti deve essere fatta riportandone sia il nome sia il simbolo chimico [per esempio: azoto (N), fosforo (P), anidride fosforica (P 2 O 5 ), potassio (K), ossido di potassio (K 2 O), magnesio (Mg), ossido di magnesio (MgO), sodio (Na), ossido di sodio (Na 2 O), zolfo (S), anidride solforica (SO 3 ), calcio (Ca) ed ossido di calcio (CaO)]. Articolo 7 La dichiarazione dei titoli in magnesio, sodio e zolfo nei concimi di cui all'articolo 1 è eseguita in uno dei modi seguenti: il titolo totale espresso in percentuale di peso del concime; quando un elemento è totalmente solubile in acqua, deve essere dichiarata soltanto la percentuale solubile in acqua; il titolo totale ed il titolo solubile in acqua, espresso in percentuale di peso del concime quando questa solubilità raggiunge almeno un quarto del titolo totale. I titoli vengono determinati secondo le condizioni fissate per i metodi d'analisi previsti all'articolo 8 della direttiva 76/116/CEE. Articolo 8 Le tolleranze ammesse rispetto ai valori dichiarati del calcio, del magnesio, del sodio e dello zolfo sono fissate ad un quarto dei titoli dichiarati di tali elementi, con un massimo di 0,9 % in valore assoluto per CaO, MgO, Na 2 OeSO 3, oppure 0,64 per Ca, 0,55 per Mg, 0,67 per Na e 0,36 per S. Articolo 9 testo dell'allegato I della direttiva 76/116/CEE è modificato come segue: 1) Il M1 concime CE, kieserite con solfato di potassio, che figura nell'allegato II della presente direttiva è aggiunto come n. 7 nella parte A concimi semplici, punto III concimi potassici. 2) Il M1 concime CE, soluzione di nitrato di calcio, di cui all'allegato II della presente direttiva è aggiunto come n. 3 nella parte C concimi liquidi, punto 1 concimi semplici. Articolo 10 1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di 12 mesi dalla data della sua notifica ( 1 ). Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 11 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. ( 1 ) La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 17 aprile 1989.

1989L0284 IT 26.12.1997 001.001 5 ALLEGATO I ELENCO DEI CONCIMI CONTENENTI ESSENZIALMENTE CALCIO, MAGNESIO O ZOLFO, COME ELEMENTO Numero Denominazione del tipo Indicazioni concernenti il modo di preparazione e i componenti essenziali Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale in peso) Indicazione concernente la valutazione degli elementi fertilizzanti Altri requisiti richiesti Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo Elementi il cui titolo deve essere garantito Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti Altri criteri 1 2 3 4 5 6 1 Solfato di calcio Prodotto di origine naturale o industriale contenente solfato di calcio a vari gradi di idratazione 25 % CaO 35 % SO 3 Calcio e zolfo valutati come CaO + SO 3 totale Finezza di macinazione: passaggio dell'80 % almeno al setaccio con maglie da 2 mm, passaggio del 99 % almeno al setaccio con maglia da 10 mm Possono essere aggiunte le comuni denominazioni commerciali Anidride solforica totale Facoltativamente: ossido di calcio totale 2 Soluzione di cloruro di calcio Soluzione di cloruro di calcio di origine industriale 12 % CaO Calcio valutato come CaO solubile in acqua Ossido di calcio Facoltativamente: per polverizzazione su piante 3 Zolfo elementare Prodotto di origine naturale o industriale più o meno raffinato 98 % S (245 %: SO 3 ) Zolfo valutato come SO 3 totale Anidride solforica totale 4 Kieserite Prodotto di origine mineraria contenente come componente principale solfato di magnesio monoidrato 24 % MgO 45 % SO 3 Magnesio e zolfo valutati come ossido di magnesio e anidride solforica solubili in acqua Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali Ossido di magnesio solubile in acqua Facoltativamente: anidride solforica solubile in acqua 5 Solfato di magnesio Prodotto contenente soltanto solfato di magnesio eptaidrato 15 % MgO 28 % SO 3 Magnesio e zolfo valutati come ossido di magnesio e anidride solforica solubili in acqua Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali Ossido di magnesio solubile in acqua Facoltativamente: anidride solforica solubile in acqua

1989L0284 IT 26.12.1997 001.001 6 Numero Denominazione del tipo Indicazioni concernenti il modo di preparazione e i componenti essenziali Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale in peso) Indicazione concernente la valutazione degli elementi fertilizzanti Altri requisiti richiesti Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo Elementi il cui titolo deve essere garantito Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti Altri criteri 1 2 3 4 5 6 6 Soluzione di cloruro di magnesio Prodotto ottenuto per dissoluzione del cloruro di magnesio di origine industriale 13 % MgO Magnesio valutato come ossido di magnesio Titolo massimo in calcio: 3 % di CaO Ossido di magnesio

1989L0284 IT 26.12.1997 001.001 7 ALLEGATO II Numero Denominazione del tipo Indicazioni concernenti il modo di preparazione e i componenti essenziali Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale in peso) Indicazione concernente la valutazione degli elementi fertilizzanti Altri requisiti richiesti Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo Elementi il cui titolo deve essere garantito Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti Altri criteri 1 2 3 4 5 6 7 Kieserite con solfato di potassio Prodotto ottenuto a partire da kieserite con aggiunta di solfato di potassio 8 % MgO Magnesio valutato come MgO solubile in acqua 6%K 2 O Potassio valutato come K 2 O solubile in acqua Totale MgO + K 2 O: 20 % Titolo massimo di cloro: 3 % Cl Possono essere aggiunte le abituali denominazioni del commercio Ossido di magnesio solubile di acqua Ossido di potassio solubile di acqua Indicazione facoltativa de titolo di cloro se è inferiore al 3 % Cl 3 Soluzione di nitrato di calcio Prodotto ottenuto mediante soluzione in acqua di nitrato di calcio 8%N Azoto valutato come azoto nitrico di cui l'1 % al massimo è rappresentato da azoto ammoniacale La denominazione del tipo può essere eseguita, a seconda del caso, da una delle seguenti indicazioni: per applicazione fogliare per produzione di soluzioni nutritive per irrigazione fertilizzante Azoto totale Indicazione facoltativa supplementare: azoto nitrico azoto ammoniacale calcio nel caso di un uso precisato alla colonna 5