Comune di Brunate Provincia di Como

Похожие документы
COMUNE di SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (BG)

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL ART. 81, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005,

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL ART. 81 DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005.

REGOLAMENTO PER LA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO

PARCO ADDA NORD DISCIPLINA MODALITA DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL ART. 81 DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

ART. 1 Commissione per il paesaggio Composizione

COMUNE DI POZZOLENGO Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE ALTA CARNIA tra i Comuni di ARTA TERME, LIGOSULLO, PAULARO e ZUGLIO Comune Capofila: PAULARO

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

COMUNE DI ALPIGNANO PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

della commissione per il paesaggio

COMUNE DI CARATE BRIANZA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA Settore Tecnico Edilizia Privata

COMUNE DI TORTONA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Comune di Tremezzina REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA. Approvato con deliberazione C.C. n. 9 del

COMUNE DI TERNATE Provincia di Varese

COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

COMUNE DI FERRIERE (Provincia di Piacenza)

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE VALUTAZIONE DI INCIDENZA

UNIONE MONTANA ALTO CANAVESE

REGOLAMENTO FORUM GIOVANILE

Città di Seregno. Regolamento delle Consulte

COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI BOZZA REGOLAMENTO. Articolo 1. Composizione, sede e durata

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA LOMBARDIA REGOLAMENTO INTERNO. Articolo 1 (Principi generali)

REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI

COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONSULTA GIOVANI

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Comune di Pozzuolo del Friuli

REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA'

CITTA DI GROSSETO REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARITA E LE PARI OPPORTUNITA TRA UOMO E DONNA

COMUNE DI CASTEL DI LAMA Provincia di Ascoli Piceno

REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA

Città Metropolitana di Roma Capitale REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI.

Транскрипт:

Comune di Brunate Provincia di Como Area Tecnica REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL ART. 81 DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29.09.2009 Entrato in vigore il 29.09.2009

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL ART. 81 DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005. ART. 1 FINALITA 1. Il presente regolamento disciplina l istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio del Comune di Brunate ai sensi dell art. 148 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dell art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12. ART. 2 ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE 1. E istituita la Commissione per il Paesaggio del Comune di Brunate ai sensi e per gli effetti dell art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, quale organo consultivo che esprime pareri obbligatori, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche. ART. 3 COMPETENZE DELLA COMMISSIONE 1. Pareri obbligatori Autorizzazione paesistiche di competenza dell ente presso la quale è istituita (competenza attribuita dall art.81, comma 3, della Legge Regionale 12/2005); La commissione per il Paesaggio si esprime e valuta gli interventi nel rispetto dei criteri emanati in attuazione della Legge Regionale 12/2005, approvati con D.G.R. n.8/2121 del 15 marzo 2006 e alle linee guida per l esame paesistico dei progetti prevista dall art.30 delle norme tecniche di attuazione del piano territoriale paesistico regionale, approvate con D.G.R. 8 novembre 2002, n.7/11045; ART. 4 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 1. La commissione è composta dal presidente e n.2 esperti in tutela paesaggistica ambientale e dura in carico per tutta la durata del mandato del Sindaco. 2. Gli esperti vengono individuati sulla scorta di presentazione di curricula professionali. - il Presidente deve essere in possesso di laurea ed abilitazione all esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici; - i componenti devono essere in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinenti l uso, la pianificazione e la gestione del

territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali; - i componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza almeno triennale se laureato e quinquennale se diplomato con riferimento alla tutela paesaggistica; - i componenti non devono aver ricoperto incarichi in commissione edilizia o in commissione per il paesaggio o in commissione urbanistica e di gestione del territorio per più di vent anni nel Comune di Brunate, continuativi e non, a qualunque titolo, ciò nell ottica del rinnovamento delle istituzioni tramite l apporto delle esperienze lavorative di nuove professionalità e per garantire il necessario turn-over; - sarà altresì qualificante l aver fatto parte di commissioni edilizie di altri Enti in qualità di esperto ambientale, alfine di apportare esperienze diverse. 5. Il Presidente, nominato ai sensi dell art. 5, avrà il compito di gestire i lavori della Commissione e di curarne il buon andamento. ART. 5 NOMINA DELLA COMMISSIONE 1. La Commissione per il paesaggio è nominata dalla Giunta Comunale sulla base della relazione di valutazione dei curricula e dei requisiti di cui al precedente articolo 4, disposta dall Ufficio Tecnico. La Giunta contestualmente alla nomina della Commissione designa il Presidente della medesima ed indica altresì una lista di tre supplenti, cui attingere in ordine di preferenza in caso di rinuncia, decadenza o revoca del mandato di uno o più membri effettivi. 2. I membri con diritto di voto restano in carica per l intero periodo dell Amministrazione che li ha nominati. 3. Non potranno essere nominati membri della commissione i componenti della Giunta, del Consiglio Comunale, delle Commissioni Edilizie e/o Urbanistiche o di altre Commissioni Comunali operanti nel Comune. 4. I membri della Commissione decadono dalla carica nel caso di incompatibilità sopravvenuta e nel caso in cui, senza giustificato motivo scritto, rimangano assenti per più di tre sedute consecutive e nel caso di assenza, non giustificata, per oltre un terzo delle sedute di un anno, anche non consecutive. In Tale ipotesi il soggetto nominato in sostituzione rimane in carica per il restante periodo di durata della Commissione. ART. 6 CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE 1. La commissione è convocata dal Presidente o dal Responsabile dell Area Tecnica a secondo delle necessità, con almeno tre giorni lavorativi di anticipo per fax, e-mail; 2. L ordine del giorno, da allegare alla convocazione, deve contenere l indicazione dei singoli argomenti da trattare, i cui documenti sono posti immediatamente a disposizione dei componenti la commissione.

ART. 7 VALIDITA DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI 1. Per la validità delle sedute e delle decisioni della Commissione, occorre la presenza di almeno due dei componenti. 2. I pareri della commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di disaccordo il voto del Presidente è determinante. 3. I componenti la Commissione che abbiano un interesse, personale o di propri parenti o affini fino al quinto grado, sull argomento per il quale deve essere espresso il parere, devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all argomento stesso. 4. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l indicazione se siano stati espressi all unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta. 5. Il verbale è sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal segretario della stessa. 6. I commissari non devono prestare attività professionale relativamente a pratiche ricadenti nel territorio del Comune di Brunate. ART. 8 ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE 1. Il Responsabile del Procedimento istruisce la pratica e la invia alla segreteria della Commissione in tempi utili affinché il rilascio dell autorizzazione, l espressione del parere paesistico finalizzato all emissione degli atti abilitativi edilizi e/o la valutazione dei piani /programmi finalizzata all adozione/approvazione degli stessi, avvengano nei termini di legge e tenuto conto di quanto previsto dal presente Regolamento. ART. 9 TERMINI PER L ESPRESSIONE DEL PARERE 1. La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile. 2. La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano, oltre che sulla base della relazione istruttoria redatta a cura del Responsabile del Procedimento. 3. La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi, ovvero tutto quanto ritiene necessario per l espressione del parere di competenza.

4. La Commissione ha facoltà di ammettere l audizione dei progettisti ai fini dell illustrazione del progetto, con esclusione, per gli stessi, della possibilità di presenziare alla successiva attività di esame e di espressione del parere. 5. La Commissione ha facoltà di richiedere la partecipazione di tecnici esperti in relazione alle specifiche tematiche oggetto di parere. Tali tecnici non hanno diritto di voto. ART. 10 INDENNITA 1. Ai sensi dell art.183, comma 3 del D.Lgs 22 gennaio 2004 n.42, la partecipazione alla commissione per il paesaggio è a titolo gratuito, salvo eventuale rimborso spese per indagini supplementari necessarie per esprimere i pareri di competenza;