COMUNE DI ROSCIGNO CF 82002290656 Telefono 0828-963043 P. I.V.A. 00785110651 Fax 0828-963188 E-Mail comune.roscigno@tiscali.it REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO (Approvato con delibera comunale n. del ) INDICE Articolo 1 - Oggetto del Regolamento... 3 Articolo 2 Oggetto della definizione agevolata... 3 Articolo 3 Istanza di adesione alla definizione agevolata... 3 Articolo 4 Agevolazioni, limiti e accesso alla rateizzazione... 4 Articolo 5 - Comunicazione dell esito dell istanza di adesione alla definizione agevolata... 4 Articolo 6 Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione... 5 Articolo 7- Mancato, insufficiente o tardivo pagamento... 5 Articolo 8 Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore... 6 Articolo 9 Procedure cautelative ed esecutive in corso... 6 Articolo 10 Entrata in vigore.... 6 1
PREMESSA ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI: REGOLE GENERALI Il Legislatore ha approvato il decreto fiscale (D.L 193/2016) collegato alla manovra di fine d anno, tra le novità introdotte vi è la rottamazione delle cartelle esattoriali EQUITALIA, comprese quelle Comunali e o gestite da altri Concessionari, per il periodo dal 2000 al 2016, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del DPR 602/73, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale delle somme a debito, dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 1 agosto 2017, gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, primo comma, del DPR 602/73, i costi del servizio e l aggio nella misura del 3%. In sintesi: La rottamazione (definizione agevolata) vale per tutte le cartelle esattoriali, non solo per quelle di Equitalia. Ed è stata estesa anche ai carichi che sono stati affidati ai concessionari nel corso del 2016. In pratica potranno essere pagate senza interessi e sanzioni anche le iscrizioni a ruolo fatte dagli altri concessionari. Per le multe stradali, invece, lo sconto riguarda i soli interessi e le altre maggiorazioni previste. Prevista la possibilità che i comuni decidano di rottamare anche le somme che vengono richieste tramite ingiunzione (ma dovranno approvare un regolamento entro 60 giorni dalla conversione del decreto). Dopo l adesione da parte del cittadino/contribuente moroso, il concessionario della riscossione dovrà comunicare l importo complessivo dovuto e le singole rate, con la data di scadenza di ciascuna e nel contempo invierà anche i bollettini. Con la rottamazione si deve pagare soltanto la tassa dovuta con l aggiunta degli interessi legali e aggio per la riscossione e non saranno dovuti le sanzioni e gli interessi di mora. Il pagamento di quanto dovuto può avvenire in un unica soluzione oppure a rate massimo cinque. Le prime tre scadono a luglio, settembre e novembre 2017, le altre due ad aprile e settembre 2018. E stabilito che almeno il 70% dell importo complessivo va pagato entro il 2017. Se salta la rottamazione tornano a scattare sanzioni e interessi delle vecchie cartelle, con sequestri e pignoramenti dei beni mobili/immobili e delle disponibilità del debitore e degli eredi. Il Fisco invero l Ente Comune saranno inflessibile per chi non paga le rate previste, ma anche per chi lo fa in modo ridotto o ritardato. Il versamento della cartella scontata potrà essere fatto anche con la domiciliazione sul conto della banca, oppure con i bollettini precompilati. Possibile anche versare agli sportelli del concessionario della riscossione. Anche i contribuenti che hanno già in parte pagato la cartella fiscale, magari attraverso il meccanismo della rateizzazione, potranno aderire alla definizione agevolata. In questo caso l importo da pagare sarà quello del debito residuo sul capitale. Le sanzioni e gli interessi già pagati non si recuperano. Per chi aderisce si bloccano le rate concordate dal 2017. La società di riscossione ha l obbligo di comunicare al contribuente, a mezzo posta ordinaria, l eventuale esistenza di debiti per i quali, per ragione di tempo, non è ancora stata emessa la cartella. Il cittadino può comunque richiedere questa informazione direttamente agli sportelli di Equitalia o accedendo ad un apposita area del sito della concessionaria, o per i tributi locali al Comune concessionario delegato -. Per aderire il contribuente dovrà espressamente dichiarare di rinunciare ad eventuali procedimenti aperti davanti alle commissioni tributarie, in pratica dovrà rinunciare a potare avanti le liti relative alla cartella che sta versando. Dalla presentazione della richiesta di adesione (vds modello) alla definizione agevolata si fermano i tempi di prescrizione e decadenza ma anche quelli per le azioni esecutive del fisco, come le ganasce fiscali o il pignoramento. Non si fermano per le operazioni già scattate. Le istanze di adesione vanno presentate entro il 30 marzo 2017 ad Equitalia per i debiti con l ERARIO mentre per i debiti Comunali a quest ultimo o al concessionario incaricato. 2
REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO approvato con Delibera Comunale n. del PAG. 3_ Articolo 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, disciplina la definizione agevolata delle Entrate Comunali, (ICI, Imu, Tares, Tari, Tasi, servizio idrico e Cosap) anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi/Ufficio ragioneria. 3. Per entrate comunali si intendono tutti i tributi di cui al comma 1) di cui l Ente Comune è titolare e o beneficiario previsti dalle norme vigenti, ad eccezione, di quelle espressamente escluse e/o non previste. Articolo 2 Oggetto della definizione agevolata 1. Relativamente alle entrate comunali di cui all articolo 1 non riscosse anche a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando: a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi; b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a); c) le spese relative alla notifica dell ingiunzione di pagamento; d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute. 2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Articolo 3 Istanza di adesione alla definizione agevolata 1. Ai fini della definizione di cui all articolo 2, il debitore presenta al Comune, o al concessionario GAMMA TRIBUTI Srl, in via Rosa Jemma,02 84091 Battipaglia(Sa)apposita istanza entro il 31marzo 2017 [o altra data non inferiore a 60 giorni dall adozione della delibera consigliare, ai sensi dell art. 3 della legge n. 212 del 2000)]. 2. L istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell istanza, l eventuale richiesta di rateizzazione dell importo dovuto di cui all articolo 4. 3. Salvo quanto stabilito col successivo articolo 4, nell istanza il debitore indica, altresì, il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di otto rate, di cui l ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 31 settembre 2018, nonché l eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l istanza, assumendo l impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite. 3
REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO.. approvato con Delibera Comunale n. del PAG. 4-4. Il Comune e il Concessionario Gamma Tributi Srl incaricato, mettono a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica, nel termine di 15 giorni dall approvazione del presente regolamento, con annesse le informazioni sulla rottamazione delle cartelle e quelle per la corretta procedura di adesione. Articolo 4 Agevolazioni, limiti e accesso alla rateizzazione 1. Al fine di agevolare le situazioni familiari, reddituali e personali dei contribuenti debitori e in considerazione dell attuale crisi economica, il Comune stabilisce, che le rate da corrispondere, in luogo di cinque, sono elevate ad numero massimo di otto (8) rate, di pari importo. 2. Possono accedere alla richiesta di rateizzazioni i soggetti effettivamente bisognosi la cui situazione economica-reddituale e familiare è rilevabile dall indicatore della situazione economica equivalente c.d. ISEE. A tal proposito all istanza prodotta dall interessato deve essere allegata anche l attestazione contenente l indicatore ISEE, in mancanza il Comune e il Concessionario incaricato si riservano di valutare e concedere, a propria discrezione, la rateizzazione richiesta nell istanza presentata. 3. Non sono ammesse rateizzazioni per versamento di importi inferiori ad Euro 100,00 (cento/00). 4. Il debitore, comunque, può chiedere, nell istanza prodotta, di versare in unica soluzione, l intero importo a debito in deroga a quanto fissato al precedente comma 3. Articolo 5 Comunicazione dell esito dell istanza di adesione alla definizione agevolata 1. Il Comune e il Concessionario incaricato comunica l accoglimento o il rigetto dell istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l eventuale provvedimento di rigetto dell istanza di adesione, invero, qualora l istanza venga accolta, il Comune o il Concessionario incaricato, comunica entro il 30 giugno 2017 ai debitori l ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri: a) versamento unico: entro il mese di luglio 2017; b) versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di luglio 2017 e ottobre 2017; c) versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 e gennaio 2018; d) versamento in quattro rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro i mesi di gennaio 2018 e aprile 2018; e) versamento in cinque rate di pari importo: entro i mesi di luglio, settembre e novembre 2017 ed entro i mesi di gennaio e aprile 2018; f) versamento in sei rate di pari importo: entro i mesi di luglio, ottobre e dicembre 2017, ed entro i mesi di gennaio, aprile e giugno 2018; g) versamento in sette rate di pari importo: entro i mesi di luglio, settembre e novembre 2017 entro i mesi di gennaio, aprile, giugno e settembre2018; REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI 4
INGIUNZIONI DI PAGAMENTO.. approvato con Delibera Comunale n. del PAG. 5 - h) versamento in otto rate di pari importo: entro i mesi di luglio 2017, settembre 2017, novembre 2017, Gennaio 2018, Marzo 2018; Maggio 2018, Luglio 2018 ed entro il mese di Settembre 2018. 2. Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi previsti nel regolamento comunale sulla riscossione coattiva (o nel regolamento generale sulle entrate) (oppure, il tasso d interesse legale eventualmente maggiorato fino ad un massimo tre punti percentuali). 3. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata. 4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell ingiunzione di pagamento. Articolo 6 Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione 1. L adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal Concessionario incaricato, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti gli eventuali versamenti con scadenza dal 1 dicembre al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell ammontare delle somme da versare ai sensi dell articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili. Resta, comunque, impregiudicata la possibilità per il contribuente, di aderire alla rottamazione delle cartelle di cui al presente regolamento, da concordarsi con l Ente creditore nei modi e termini sopra indicati. 2. A seguito della presentazione dell istanza di cui all articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017. Articolo 7 Mancato, insufficiente o tardivo pagamento In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO.. approvato con Delibera Comunale n. del Pag. 6 - Articolo 8 Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore Sono compresi nella definizione agevolata di cui all articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione 5
prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell accordo o del piano del consumatore. Articolo 9 Procedure cautelative ed esecutive in corso 1. A seguito della presentazione dell istanza di cui all articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione. 2. Il Comune o il Concessionario, relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell istanza di cui all articolo 3, comma 1, e non può, altresì, proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Articolo 10 - Entrata in vigore 1. Il presente regolamento, atteso la urgenza e tempestività di quanto stabilito, entrerà in vigore alla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e verrà veicolato, per la diffusione, anche a mezzo propaganda e pubbliche affissioni. 2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento o in contrasto con altre disposizioni, si fa rinvio alla normativa vigente in materia. 6