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PROT. N. 6567 San Stino di Livenza 09/05/2013 ORDINANZA N. 31/2013 OGGETTO: provvedimenti urgenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie da insetti vettori ed in particolare dalle zanzare. IL SINDACO Considerato che il Dipartimento di Prevenzione dell Azienda U.L.S.S. 10 Veneto Orientale, ha documentato la presenza di zanzara tigre (aedes albopictus) nel territorio comunale; Viste le numerose segnalazioni nella quasi totalità del territorio comunale, da parte di cittadini i quali lamentano una massiccia presenza di zanzara tigre; Considerato che per contenere efficacemente l infestazione e la proliferazione della zanzara tigre occorre attuare interventi estesi a tutto il territorio comunale, quindi necessariamente anche alle aree di proprietà privata; Rilevato che le larve di zanzara si sviluppano in acque stagnanti o a lento deflusso ove depongono le uova, quali tombini di casa, barattoli, lattine, sottovasi di fiori, bacinelle, depositi e contenitori per l irrigazione degli orti e dei fiori, annaffiatoi, copertoni abbandonati, fogli di nylon, buste di plastica, eccetera; Considerata la potenziale capacità della zanzara tigre di trasmettere agenti infettivi virali e la conseguente necessità di tutelare la salute pubblica; Ravvisata la necessità di attivare urgenti misure di prevenzione su tutto il territorio comunale esposto alla possibilità di propagazione della suddetta zanzara e pertanto anche su aree private perché può determinare significativi problemi di igiene e sanità pubblica; Visto il R. D. 27 luglio 1934, n. 1265; Vista la L.R. 4 maggio 1982, n. 19; Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833; Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Vista la D.G.R. 8.8.2008, n. 2178; ORDINA Art. 1 - i soggetti gestori, responsabili o che comunque abbiano l effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta della acque meteoriche

(privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, ecc ), sono tenuti a: 1. evitare l abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta di acqua stagnante anche temporanea; 2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati ma sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l uso effettivo, allo svuotamento dell eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema di monitoraggio dell infestazione; 3. trattare l acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque; 4. tenere sgomberi i cortili e le aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza; 5. provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ed essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell erba; 6. svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi; Art. 2 - i proprietari e responsabili o i soggetti che comunque abbiano l effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiale di recupero, sono tenuti a: 1. adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia; 2. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Art. 3 - i gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, sono tenuti a: 1. stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d acqua sui teli stessi; 2. svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione; 3. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all aperto per i quali siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica. Art. 4 - i gestori e i responsabili di cantieri, sono tenuti a: 1. evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori, qualora l attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore ai 5 giorni; 2. sistemare i materiali necessari all attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d acqua; 3. provvedere, in caso di sospensione dell attività di cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acqua meteoriche; 4. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione piovosa; Art. 5 - i soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque abbiano l effettiva disponibilità di contenitori (cassonetti) e/o ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilabili, sono tenuti a: 1. stoccare i cassonetti dopo averli svuotati di eventuali raccolte d acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d acqua sui teli stessi; 2. svuotare i cassonetti da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di riparazione e di commercializzazione; 3. assicurare nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, la rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili e adeguati trattamenti di disinfestazione in quelli ineliminabili, da praticare con la periodicità richiesta in relazione al prodotto utilizzato e comunque entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Art. 6 - tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati, sono tenuti a: 1. eseguire l annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo ogni uso; 2. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica ) in modo da evitare la formazione di raccolte d acqua in caso di pioggia; 3. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d acqua; 4. eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti nei confronti di piante e fiori destinati alla coltivazione e alla commercializzazione. 5. all interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi porta fiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio in caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all aperto inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli annaffiatoi o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d acqua in casi di pioggia. Art. 7 - le violazioni alle norme del presente provvedimento, salve diverse disposizioni di legge, comportano l applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall art.7-bis del D.lgs. 267/2000, ovvero da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00. Art. 8 - in presenza di casi sospetti od accertati di febbre di chikungunya o di west nile fever o di situazioni di infestazioni localizzate in particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati o ad addebitarne loro i costi nel caso che l attività sia stata svolta dal comune. Art. 9 - la presente ordinanza conserva validità fino al 1 ottobre 2013 salva espressa proroga. Art. 10 - all esecuzione, alla vigilanza sull osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all accertamento ed all irrogazione delle sanzioni provvedano per quanto di competenza, la Polizia Locale, l Azienda U.L.S.S. n. 10 Veneto Orientale, nonché

ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria e ciò abilitato dalle disposizioni vigenti. Art. 11 - la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'albo Pretorio e affissa nei luoghi pubblici per tutto il tempo della sua efficacia. Contro la presente ordinanza è ammesso, con decorrenza dalla data della sua pubblicazione all Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia nel termine di 60 giorni (legge 6.12.1971, n. 1034) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199). ILSINDACO Luigino Moro