Consiglio regionale della Toscana

Documenti analoghi
Consiglio regionale della Toscana

Consiglio regionale della Toscana

Consiglio regionale della Toscana

Consiglio regionale della Toscana

Consiglio regionale della Toscana

Proposta di legge regionale

PROGETTO DI LEGGE N. 317

Consiglio regionale della Toscana

Consiglio regionale della Toscana

Consiglio regionale della Toscana

Consiglio regionale della Toscana

Regione Lazio. Leggi Regionali 14/07/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 56

Proposta di legge regionale Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l autonomia personale delle persone con disabilità

Consiglio regionale della Toscana

Consiglio regionale della Toscana

ON. RICCARDO NENCINI - PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);

Consiglio regionale della Toscana

Proposta di Legge regionale Bilancio di previsione per l anno finanziario 2016 e Pluriennale 2016/2018 SOMMARIO

REGIONE TOSCANA. Capo I. Principi generali

CONSIGLIO REGIONALE ATTI 1994 II COMMISSIONE CONSILIARE AFFARI ISTITUZIONALI COMMISSIONE SPECIALE RIORDINO DELLE AUTONOMIE PROGETTO DI LEGGE N.

REGIONE LAZIO. 07/04/ prot. 197 GIUNTA REGIONALE STRUTTURA PROPONENTE. OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: ASSESSORATO PROPONENTE

SEZIONE I LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI 22 2 LLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 37

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Consiglio regionale della Toscana

Consiglio regionale della Toscana

Consiglio regionale della Toscana

proposta di legge n. 83

Proposta di Legge regionale Bilancio di previsione finanziario SOMMARIO

Direzione Regionale: AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO Area: PROGRAMMAZ. TURISTICA E INTERVENTI PER LE IMPRESE PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Consiglio regionale della Toscana

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 5 suppl. del

SOMMARIO. CAPO II - Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2016, n. 90 (Bilancio di previsione finanziario )

LEGGE REGIONALE 26 novembre 1991, n. 27 Art. 1 Art. 2

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari

REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Proposta di legge regionale di iniziativa dell Ufficio di presidenza approvata nella seduta del 23 gennaio ON. RICCARDO NENCINI - PRESIDENTE

Consiglio regionale della Toscana

Legge della Regione Lazio 7 dicembre 2007, n. 20 (1)

LEGGE REGIONALE N. 12 DELL' 8 LUGLIO 2014

REGIONE LAZIO GIUNTA REGIONALE STRUTTURA PROPONENTE. OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: ASSESSORATO PROPONENTE DI CONCERTO

Preambolo Il Consiglio regionale

LEGGE CONSIGLIO REGIONALE N. 113

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA LEGGE APPROVATA L 8 AGOSTO 2017

Consiglio regionale della Toscana

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL (punto N. 14 ) Delibera N.627 del DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE E SISTEMA INFORMATIVO

LEGGE REGIONALE N 8 DEL 13 FEBBRAIO 2014

REGIONE LAZIO. 11/04/ prot. 214 GIUNTA REGIONALE STRUTTURA PROPONENTE. OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: ASSESSORATO PROPONENTE

Oggetto Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale.

REGIONE LAZIO. 22/12/ prot. 802 GIUNTA REGIONALE STRUTTURA PROPONENTE. OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: ASSESSORATO PROPONENTE

Consiglio regionale della Toscana

n. 78 del 23 Dicembre 2015

PROPOSTA Di legge n. 290/9^Di Iniziativa del consigliere REGIONALe alfonsino grillo, recante: interventi per la riscoperta della dieta mediterranea.

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 17 ottobre 2013 (v. stampato Senato n. 884)

Comune di Padova REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER LE PARI OPPORTUNITA

PROGETTO DI LEGGE IN MATERIA DI SPETTACOLO PROPOSTA DI ARTICOLATO. Art. 1 Finalità

Regione Lazio. Atti della Giunta Regionale e degli Assessori 08/01/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 3

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 LEGGE REGIONALE 1 marzo 2016, n. 21

Agenzia Regionale per la tutela dell ambiente Bilancio di previsione Art. 1 (Approvazione bilancio ARTA) Art. 2 (Norma finanziaria)

PROTOCOLLO D INTESA TRA PROVINCIA DI UDINE AMBITO DISTRETTUALE DI LATISANA ASSOCIAZIONE COMUNITA SOLIDALE PROGETTO NONOS

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE TESTO PRESENTATO DAI PROPONENTI

Legge Regionale Toscana 28 dicembre 2005, n. 73

REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO DELLA REGIONE CALABRIA PER GLI ANNI

REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE NOTIFICATE

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 137 del

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33 DELIBERAZIONE 4 agosto 2008, n. 624

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi ASSEMBLEA LEGISLATIVA X Legislatura Delibera Num. 13 del 22/02/2017 Seduta Num. 5

ANCONA ANNO XXXVIII N. 98 SOMMARIO

R E G I O N E L A Z I O

Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

X LEGISLATURA 35" Seduta Giovedì 4 maggio 2017

Agenzia Governativa Regionale Osservatorio Economico. Allegato determinazione Commissario straordinario n. 1 del

Consiglio regionale della Toscana

LEGGE REGIONALE N. 8 DEL REGIONE LOMBARDIA. Istituzione del Consiglio per le pari opportunità

PROGETTO DI LEGGE N di iniziativa dei Consiglieri regionali: Del Gobbo, Capelli, Piazza, Colucci, Carugo, Malvezzi, Cattaneo.

PARTE SECONDA. Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Pdl 73 Proposta di legge regionale Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell imprenditoria giovanile)

Università degli Studi di Ferrara

Direzione Regionale: INFRASTRUTTURE E POLITICHE ABITATIVE Area: AFFARI GENERALI

CITTA DI GROSSETO REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARITA E LE PARI OPPORTUNITA TRA UOMO E DONNA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 26 del

A relazione dell'assessore Parigi: Premesso che:

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

TOSCANA Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali.

REGIONE PIEMONTE. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2017, n. 6

Bando per la selezione di opere architettoniche realizzate sul territorio toscano

Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 84 dell 11/03/2016

DIREZIONE GENERALE POLITICHE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 Promozione dello sport e dell associazionismo sportivo trentino.

L.R. SICILIA, 14 APRILE 2006, N. 15 ISTITUZIONE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEA. DISPOSIZIONI VARIE

LEGGE REGIONALE 23 aprile 2014, n. 6

REGIONE ABRUZZO. L.R. 9 giugno 2015, n. 14

- il Programma Operativo 2016 nell ambito dell Azione 8, Gestione del sistema informativo del portale Pu-

DELIBERAZIONE N. DEL. Direzione Regionale: FORMAZ., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIV., DIR. STUDIO Area: PROGR., ORGAN. E ATT.OFF.ISTR., DIR.ST.SCOL. UNIV.

76 Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 56 del (n. 41)

Regione Lazio. Atti della Giunta Regionale e degli Assessori 30/07/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 61

REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO DELLA REGIONE CALABRIA PER GLI ANNI Approvata dal Consiglio regionale

Transcript:

Consiglio regionale della Toscana LEGGE REGIONALE N. 74/2016 (Atti del Consiglio) Istituzione del Premio regionale di architettura contemporanea. *************** Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23 novembre 2016

SOMMARIO PREAMBOLO Art. 1 - Istituzione del Premio regionale di architettura contemporanea Art. 2 - Protocollo d intesa per la definizione delle caratteristiche e delle modalità organizzative del premio Art. 3 - Norma finanziaria Art. 4 - Entrata in vigore

PREAMBOLO Il Consiglio regionale Visto l articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l articolo 3, l articolo 4, comma 1, lettere b), f), i), n), o), r) ed u), e l articolo 11 dello Statuto; Vista la legge regionale 5 febbraio 2008 n. 4 (Autonomia dell Assemblea legislativa regionale). Considerato quanto segue: 1. Il Consiglio regionale con la mozione 6 aprile 2016, n. 220, ha riconosciuto nell architettura un elemento determinante di trasformazione del territorio; 2. Con la mozione 220/2016 il Consiglio regionale si è quindi impegnato ad istituire un premio regionale a cadenza biennale che miri, al contempo, a perseguire la valorizzazione delle migliori esperienze presenti nel settore e a promuovere la qualità architettonica, nonché la diffusione e lo sviluppo di buone pratiche d'innovazione ambientale e civile ed il perseguimento degli obiettivi dettati dalla normativa urbanistica regionale. Tali finalità sono da raggiungere tramite la valorizzazione dei principali attori dell'architettura, quali il progettista, il committente e l'impresa, nonché per mezzo della promozione dell'architettura come arte sociale, cui la società tutta partecipa e nella quale l'intera società si rappresenta; 3. Valutata la necessità di procedere in tempi brevi alla costituzione del comitato organizzatore, così da porre le condizioni per la realizzazione del premio entro il primo semestre 2017, si prevede l entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge Art. 1 Istituzione del Premio regionale di architettura contemporanea 1. Il Consiglio regionale, nel riconoscimento dell architettura come elemento determinante di trasformazione del territorio, istituisce un premio regionale, a cadenza biennale, denominato Premio regionale di architettura contemporanea. 2. Il Premio mira, al contempo, a perseguire la valorizzazione delle migliori esperienze presenti nel settore e a promuovere la qualità architettonica, nonché la diffusione e lo sviluppo di buone pratiche d innovazione ambientale e civile e il perseguimento degli obiettivi dettati dalla normativa urbanistica regionale. Le finalità del Premio sono perseguite tramite la valorizzazione dei principali attori dell architettura, quali il progettista, il committente e l impresa, quindi, per mezzo della promozione dell architettura come arte sociale a cui la società tutta partecipa e nella quale l intera società si rappresenta. Art. 2 Protocollo d intesa per la definizione delle caratteristiche e delle modalità organizzative del premio 1. L Ufficio di presidenza, nell ottica della massima valorizzazione dell iniziativa di cui all articolo 1, procede alla stipula di apposito protocollo d'intesa per la costituzione di un comitato organizzatore del Premio con gli ordini degli architetti e gli altri soggetti rappresentativi delle professioni. 2. Il protocollo di cui al comma 1, è volto alla regolamentazione dei seguenti aspetti. a) definizione puntuale delle caratteristiche del Premio; b) indicazione dei compiti del comitato promotore; c) definizione delle modalità organizzative e di finanziamento;

d) regolamentazione degli obblighi e degli apporti di carattere finanziario e organizzativo dei soggetti promotori e sostenitori; e) requisiti di partecipazione delle opere candidate, con espressa indicazione delle condizioni di incandidabilità. Art. 3 Norma finanziaria 1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, si fa fronte con il bilancio di previsione del Consiglio regionale 2016 2018, nel modo seguente : a) annualità 2017 per l importo di euro 30.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione 20 Fondi ed accantonamenti, Programma 3 Altri fondi, Titolo 1 Spese correnti ; b) annualità 2018 per l importo di euro 25.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione 20 Fondi ed accantonamenti, Programma 3 Altri fondi, Titolo 1 Spese correnti. 2. Alla copertura degli oneri derivanti dall applicazione della presente legge per le annualità successive si provvede con deliberazione del Consiglio regionale che approva il bilancio di previsione. Art. 4 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. IL PRESIDENTE Eugenio Giani

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI Proposta di legge del Consiglio regionale 7 ottobre 2016, n. 132 Proponenti: Consiglieri Giani, De Robertis, Stella, Donzelli Assegnata alle 2^ e 4^ Commissioni consiliari Messaggio delle Commissioni in data 17 novembre 2016 Approvata in data 23 novembre 2016 Divenuta legge regionale 74/2016 (atti del Consiglio)