Decreto 19 novembre 2001 n.113 REPULICA DI SAN MARINO Individuazione e regolamentazione dei giochi ammessi ai sensi della Legge 25 luglio 2000 n.67 Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Vista la legge n.67 del 25 luglio 2000 "Disciplina per l'esercizio dei giochi, dei concorsi a premi, delle lotterie, del lotto, dei giochi della sorte e della abilità e delle scommesse"; Vista la delibera del Congresso di Stato del 29 ottobre 2001 n.19; Sentito il riferimento del Comitato di Controllo e Vigilanza di cui all'art.7 delle legge citata; ValendoCi delle Nostre Facoltà; Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare: Art.1 Ai sensi dell'articolo 2, comma 10, della Legge n.67 del 25 luglio 2000 sono considerate lecite o ammissibili, fatte salve le previste autorizzazioni, le attività appartenenti ad una delle categorie : A Tombola, bingo e sono compresi in questa categoria tutti i giochi per i quali l'estrazione avviene in forma tradizionale o automatizzata e la vincita consegue alla estrazione di una serie di numeri pronosticati dal giocatore o assegnati, contenuti in una cartella. sono compresi in questa categoria i giochi nei quali vengono estratti a sorte delle cedole o biglietti tra quelli distribuiti o venduti. C Lotto estrazione almeno settimanale, di numeri da una serie predefinita D E Apparecchi di intrattenimento automatici a premio in natura Scommesse sono compresi in questa categoria i giochi effettuati secondo le modalità dell'art.4.
I regolamenti relativi alle attività di cui sopra saranno stabiliti da apposita ordinanza ai sensi dell'art.15 della Legge 25 luglio 2000 n.67. Art.2 I giochi di cui sopra sono esercitabili anche con l'utilizzo di apparecchi automatici o elettronici. In tal caso, il Comitato di Controllo e Vigilanza rilascia apposita e specifica autorizzazione e provvede al monitoraggio della attività. Art.3 Le attività di cui all'articolo 1 possono, con specifica autorizzazione del Comitato di Controllo e Vigilanza, essere esercitate attraverso mezzi telematici o telefonici. L'autorizzazione può essere rilasciata solo a condizione che i sistemi gestionali e la struttura operativa siano collocati stabilmente ed effettivamente in territorio sammarinese. L'autorizzazione è soggetta a conferma annuale del Comitato di Controllo e Vigilanza previa verifica della persistenza dei requisiti minimi di sicurezza e tutela dei giocatori. Art.4 Il Comitato di Controllo e Vigilanza può autorizzare l'installazione di apparecchi da intrattenimento automatici non compresi nel caso di cui al comma 6, punto c) dell'art.2 della Legge 25 luglio 2000 n.67, nei quali fatta una posta fissa di valore non superiore ad 1 euro, viene offerto un gioco della sorte il cui premio è rappresentato a mezzo ricevuta da un bene mobile o servizio di valore non superiore a 20 euro non convertibile in denaro. L'autorizzazione è rilasciata esclusivamente in forma temporanea secondo apposito regolamento approvato dal Comitato di Controllo e Vigilanza. L'autorizzazione è soggetta al pagamento di una tassa fissa annuale da corrispondersi anticipatamente secondo quanto stabilito nella tabella A per ogni apparecchio autorizzato. La sostituzione per qualsiasi motivo degli apparecchi autorizzati in corso di validità della autorizzazione di cui al primo comma comporta il nuovo pagamento dei soli oneri di controllo e vigilanza. Art.5 Il primo comma dell'articolo 10 della Legge 25 luglio 2000 n.67 è così sostituito:
"Alle attività di cui alla presente legge sono applicati una speciale imposta erariale comprensiva di quella afferente i premi e un onere per il servizio di controllo e vigilanza nella misura fissata dalla seguente tabella : TAELLA Imposta speciale erariale L'imposta speciale erariale è così stabilita : Giochi esercitati in forma temporanea L'imposta è sull'introito lordo del gioco o in assenza sul valore di mercato dei premi.. L'imposta è corrisposta entro 60 gg dalla estrazione A Tombola, bingo e 12% 12% C Lotto 12% D Tassa fissa annua anticipata Apparecchi di intrattenimento 1.000 euro
automatici a premio in natura Giochi esercitati in forma stabile L'imposta è sulla differenza fra il lordo degli incassi e i premi corrisposti. L'imposta è corrisposta entro 60gg dalla estrazione A Tombola, bingo e 40% 12% C Lotto 12% E L'imposta è ridotta al 9% il primo anno di attività e al 10,5% per il secondo anno Scommesse 12% Oneri di controllo e vigilanza. Gli oneri di controllo e vigilanza sono corrisposti al momento della autorizzazione per la parte "una tantum", a consuntivo per la parte percentuale. A fini della presente tabella, il tipo di gioco si differenzia per la diversa denominazione e per il diverso regolamento di gioco. Per ogni tipo di gioco autorizzato (una tantum) Onere annuo fino a 2 tipi di gioco (per gioco). Per ogni gioco oltre i 2 Tutte le attività in forma stabile esclusi i 0,5 % della imposta
casi di cui agli artt.2 e 3 1.000 euro Giochi autorizzati ai sensi dell'articolo 2 (forma automatizzata) 3.000 euro 0,5 %della imposta Giochi autorizzati ai sensi dell'articolo 3 (utilizzo di strumenti telematici o telefonici) 5.000 euro 0,5 %della imposta Giochi di tipo D 500 euro " Dato dalla Nostra Residenza, addì 19 novembre 2001/1701 d.f.r. I CAPITANI REGGENTI Alberto Cecchetti - Gino Giovagnoli IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Fiorenzo Stolfi