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ORIENTAMENTI SULL ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE A NORMA DELLA SECONDA DIRETTIVA SUI SERVIZI DI PAGAMENTO NEL MERCATO INTERNO EBA/GL/2017/08 12/09/2017 Orientamenti sui criteri per stabilire l importo monetario minimo dell assicurazione per la responsabilità civile professionale o analoga garanzia a norma dell articolo 5, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366 1

ORIENTAMENTI SULL ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE A NORMA DELLA SECONDA DIRETTIVA SUI SERVIZI DI PAGAMENTO NEL MERCATO INTERNO 1. Conformità e obblighi di comunicazione Status giuridico degli orientamenti 1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 1. Conformemente all articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti. 2. Gli orientamenti presentano la posizione dell ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell Unione in un particolare settore. Ai sensi dell articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti sono tenute a conformarsi a detti orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti. Obblighi di comunicazione 3. Ai sensi dell articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono comunicare all ABE entro 13.11.2017 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell ABE all indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento EBA/GL/2017/08 da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all ABE. 4. Le comunicazioni sono pubblicate sul sito web dell ABE ai sensi dell articolo 16, paragrafo 3. 1 Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12). 2

ORIENTAMENTI SULL ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE A NORMA DELLA SECONDA DIRETTIVA SUI SERVIZI DI PAGAMENTO NEL MERCATO INTERNO 2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni Oggetto e ambito di applicazione 5. I presenti orientamenti specificano i criteri e gli indicatori per stabilire l importo monetario minimo dell assicurazione per la responsabilità civile professionale («professional indemnity insurance», PII) o di una garanzia analoga che devono detenere le imprese che fanno domanda di: i. autorizzazione per la prestazione di servizi di pagamento di cui all allegato I, punto 7 (servizi di disposizione di ordine di pagamento payment initiation services», PIS) in conformità all articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno («2 nd Payment Service Directive», ); ii. registrazione per la prestazione di servizi di pagamento di cui all allegato I, punto 8 (servizi di informazione sui conti account information services, AIS) in conformità all articolo 5, paragrafo 3, della ; iii. autorizzazione a prestare entrambi i servizi di pagamento di cui all allegato I, punti 7 e 8, della. 6. Gli orientamenti stabiliscono inoltre una formula per il calcolo dell importo monetario minimo della PII o di una analoga garanzia. Destinatari 7. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti di cui all articolo 4, paragrafo 2, punto i), del regolamento (UE) n. 1093/2010, che richiama la. Definizioni 8. Salvo diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nella hanno il medesimo significato nei presenti orientamenti. Inoltre, ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le definizioni riportate di seguito. Impresa Prestatore che chiede l autorizzazione per offrire i servizi di pagamento di cui all allegato I, punto 7, della, vale a dire servizi di disposizione di ordine di pagamento (PIS). Prestatore che chiede la registrazione per offrire i servizi di pagamento di cui all allegato I, punto 8, della, vale a dire servizi di informazione 3

ORIENTAMENTI SULL ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE A NORMA DELLA SECONDA DIRETTIVA SUI SERVIZI DI PAGAMENTO NEL MERCATO INTERNO sui conti («account information services», AIS). Prestatore che chiede l autorizzazione per offrire i servizi di pagamento di cui all allegato I, punti 7 e 8, della, vale a dire servizi di disposizione di ordine di pagamento (PIS) e servizi di informazione sui conti (AIS). 4

ORIENTAMENTI SULL ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE A NORMA DELLA SECONDA DIRETTIVA SUI SERVIZI DI PAGAMENTO NEL MERCATO INTERNO 3. Attuazione Data di applicazione 9. I presenti orientamenti si applicano a partire dal 13 gennaio 2018. 5

4. Orientamenti sui criteri per stabilire l importo monetario minimo della PII o di un altra analoga garanzia Orientamento 1: assicurazione per la responsabilità civile professionale e analoga garanzia 1.1 Le autorità competenti dovrebbero considerare la PII e l analoga garanzia alternative e dovrebbero stabilire l obbligo per le imprese che fanno domanda di autorizzazione o registrazione di detenere o la PII o una garanzia analoga. 1.2 Le autorità competenti dovrebbero garantire che la PII o l analoga garanzia detenuta dalle imprese, in linea con l articolo 5, paragrafi 2 e 3, della, copra le seguenti responsabilità: (a) nel caso di imprese che chiedono l autorizzazione a offrire PIS, le responsabilità specificate negli articoli 73, 89, 90 e 92 della ; (b) nel caso di imprese che chiedono la registrazione per offrire AIS, le responsabilità nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto («account servicing payment service providers», ASPSP) o degli utenti dei servizi di pagamento derivanti dall accesso non autorizzato o fraudolento alle informazioni del conto di pagamento o dall uso non autorizzato o fraudolento delle stesse; (c) nel caso di imprese che chiedono l autorizzazione a offrire PIS e AIS, le responsabilità indicate sia al punto a) che al punto b). 1.3 Le autorità competenti dovrebbero altresì garantire che l importo monetario minimo della PII o di una analoga garanzia copra i costi e le spese sostenute dagli utenti dei servizi di pagamento e dagli ASPSP che chiedono alle imprese di rimborsare le perdite derivanti da una o responsabilità di cui all articolo 5, paragrafi 2 e 3, della. 1.4 Le autorità competenti dovrebbero garantire che l importo monetario minimo della PII o di una garanzia analoga consenta alle imprese di ottemperare adeguatamente alle responsabilità legate alle loro attività, verificando che la PII o la garanzia analoga non abbiano scoperti, franchigie o massimali che possano pregiudicare i rimborsi derivanti dalle richieste degli utenti dei servizi di pagamento e degli ASPSP e che la PII o la analoga garanzia siano valide nel momento in cui venga fatta valere la responsabilità del PISP o dell AISP. 6

1.5 Le autorità competenti dovrebbero garantire che l importo monetario minimo della PII o di una garanzia analoga copra i territori in cui le imprese offrono i loro servizi, a prescindere dai paesi in cui si trovano i loro utenti o dal luogo in cui sono forniti i servizi. Orientamento 2: criteri e indicatori 2. 1 Nella definizione dell importo monetario minimo della PII o di una analoga garanzia che le imprese devono detenere, le autorità competenti dovrebbero utilizzare i seguenti criteri e i relativi indicatori: a. il criterio del profilo di rischio: i. valore delle richieste di rimborso ricevute dall impresa, per le responsabilità di cui all articolo 5, paragrafi 2 e 3, della ; ii. numero di operazioni di pagamento disposte da un impresa che fornisce PIS; iii. numero di conti di pagamento a cui ha avuto accesso un impresa che fornisce AIS; b. il criterio del tipo di attività: i. se l impresa fornisce esclusivamente PIS o AIS oppure entrambi; ii. se l impresa fornisce altri servizi di pagamento di cui all allegato I della ; iii. se l impresa svolge attività diverse dalla prestazione di servizi di pagamento; c. il criterio della dimensione dell attività: i. per le imprese che forniscono PIS, il valore delle operazioni disposte; ii. per le imprese che forniscono AIS, il numero di clienti che utilizzano l AIS; d. il criterio della garanzia analoga: Orientamento 3: formula i. le caratteristiche specifiche della garanzia analoga; ii. le modalità con cui può essere attivata la garanzia analoga. 7

3.1 Per calcolare l importo monetario minimo della PII o di una garanzia analoga che le imprese devono detenere, le autorità competenti dovrebbero utilizzare la seguente formula: Importo monetario minimo della PII o di una garanzia analoga = Importo relativo al criterio del profilo di rischio + Importo relativo al criterio del tipo + di attività Importo relativo al criterio della dimensione dell attività 3.2 Per calcolare l importo monetario minimo della PII o di una garanzia analoga, le autorità competenti dovrebbero assegnare un valore a ciascun criterio, in base a quanto specificato negli orientamenti da 5 a 7; esse dovrebbero quindi calcolare l importo relativo a ciascun criterio separatamente, sommando gli importi relativi a ciascun indicatore e utilizzando gli importi ottenuti nella formula. 3.3 Nei presenti orientamenti, gli importi relativi ai criteri sono espressi in euro. Negli Stati membri in cui la valuta ufficiale non è l euro, le autorità competenti possono convertirli in importi equivalenti espressi nella valuta nazionale. 3.4 L importo monetario minimo della PII o di una garanzia analoga calcolato dalle autorità competenti, e di conseguenza anche dalle imprese che fanno domanda di autorizzazione o registrazione, dovrebbe essere definito su base annuale. Orientamento 4: pubblicazione 4.1 Le autorità competenti dovrebbero rendere disponibili al pubblico i criteri, gli indicatori e la formula di cui ai precedenti orientamenti, al fine di consentire alle imprese di calcolare l importo monetario minimo della PII o di una garanzia analoga prima che tali soggetti presentino domanda di autorizzazione o registrazione. Orientamento 5: calcolo per il criterio del profilo di rischio Valore delle richieste di rimborso ricevute 5.1 In fase di calcolo del valore dell indicatore «richieste di rimborso ricevute», le autorità competenti dovrebbero utilizzare il valore aggregato di tutte le richieste di rimborso presentate dagli utenti dei servizi di pagamento dell impresa e dagli ASPSP, nel corso dei 12 mesi di calendario precedenti, per le perdite derivanti da una o responsabilità di cui all articolo 5, paragrafi 2 e 3, della. 5.2 Se non sono state presentate all impresa richieste di rimborso nel corso dei 12 mesi precedenti, le autorità competenti dovrebbero assegnare il valore 0 a tale indicatore nella formula. 8

5.3 Per le imprese che non hanno offerto servizi nel corso dei 12 mesi precedenti, le autorità competenti dovrebbero utilizzare il valore aggregato di tutte le richieste di rimborso stimate dall impresa ai fini della presentazione della domanda di autorizzazione e/o registrazione. 5.4 Se l impresa non fornisce stime relative alle richieste di rimborso oppure se l importo calcolato sulla base della stima del valore totale delle richieste di rimborso è inferiore a 50 000 EUR, le autorità competenti dovrebbero assegnare un valore di 50 000 EUR a tale indicatore nella formula. Numero di operazioni di pagamento disposte da imprese che forniscono PIS 5.5 Le autorità competenti dovrebbero calcolare il valore dell indicatore «numero di operazioni di pagamento disposte» come la somma dei seguenti elementi, dove N rappresenta il numero di operazioni di pagamento disposte dall impresa nel corso dei 12 mesi precedenti: (a) il 40 % di quella porzione di N che corrisponde a un numero di pagamenti disposti pari o inferiore a 10 000; (b) il 25 % di quella porzione di N che corrisponde a un numero di pagamenti disposti superiore a 10 000 e pari o inferiore a 100 000; (c) il 10 % di quella porzione di N che corrisponde a un numero di pagamenti disposti superiore a 100 000 e pari o inferiore a 1 milione; (d) il 5 % di quella porzione di N che corrisponde a un numero di pagamenti disposti superiore a 1 milione e pari o inferiore a 10 milioni; (e) lo 0,025 % di quella porzione di N che corrisponde a un numero di pagamenti disposti superiore a 10 milioni. 5.6 Per le imprese che non hanno offerto servizi nel corso dei 12 mesi precedenti, le autorità competenti dovrebbero utilizzare il numero di operazioni di pagamento che l impresa stima di disporre, indicato nella documentazione a supporto della domanda di autorizzazione. 5.7 Se l impresa non fornisce stime relative al numero di operazioni di pagamento da disporre oppure se l importo calcolato sulla base della stima del numero previsto di operazioni di 9

pagamento disposte è inferiore a 50 000 EUR, le autorità competenti dovrebbero assegnare un valore di 50 000 EUR a tale indicatore nella formula. Numero di conti di pagamento a cui hanno avuto accesso le imprese che forniscono AIS 5.8 Le autorità competenti dovrebbero calcolare il valore dell indicatore «numero di conti di pagamento a cui è stato effettuato l accesso» come la somma dei seguenti elementi, dove N rappresenta il numero dei conti di pagamento a cui un impresa che fornisce AIS ha avuto accesso nel corso dei 12 mesi precedenti: (a) il 40 % di quella porzione di N che corrisponde a un numero di conti di pagamento a cui è stato effettuato l accesso pari o inferiore a 10 000; (b) il 25 % di quella porzione di N che corrisponde a un numero di conti di pagamento a cui è stato effettuato l accesso superiore a 10 000 e pari o inferiore a 100 000; (c) il 10 % di quella porzione di N che corrisponde a un numero di conti di pagamento a cui è stato effettuato l accesso superiore a 100 000 e pari o inferiore a 1 milione; (d) il 5 % di quella porzione di N che corrisponde a un numero di conti di pagamento a cui è stato effettuato l accesso superiore a 1 milione e pari o inferiore a 10 milioni; (e) lo 0,025 % di quella porzione di N che corrisponde a un numero di conti di pagamento a cui è stato effettuato l accesso superiore a 10 milioni. 5.9 Per le imprese che non hanno offerto servizi nel corso dei 12 mesi precedenti, le autorità competenti dovrebbero utilizzare il numero di conti di pagamento cui l impresa stima di accedere, indicato nella documentazione a supporto della domanda di autorizzazione o registrazione. 5.10 Se l impresa non fornisce stime relative al numero di conti di pagamento ai quali sarà effettuato l accesso oppure se l importo calcolato sulla base della stima dei conti a cui sarà effettuato l accesso è inferiore a 50 000 EUR, le autorità competenti dovrebbero assegnare un valore di 50 000 EUR a tale indicatore nella formula. 10

Orientamento 6: calcolo per il criterio del tipo di attività 6.1 Le autorità competenti dovrebbero assegnare il valore 0 a tale indicatore nella formula per le imprese che chiedono l autorizzazione per fornire solo PIS. 6.2 Le autorità competenti dovrebbero assegnare il valore 0 a tale indicatore nella formula per le imprese che chiedono la registrazione per fornire solo AIS. 6.3 Se un impresa chiede l autorizzazione per fornire sia PIS che AIS, le autorità competenti dovrebbero calcolare separatamente l importo monetario minimo per ciascun servizio e sommare i relativi importi per ottenere un importo monetario minimo che tenga conto di entrambi i servizi. Inoltre, le autorità competenti dovrebbero garantire che la PII o la garanzia analoga coprano sia la prestazione di PIS sia la prestazione di AIS, affinché siano adeguate a coprire le responsabilità indicate, rispettivamente, nell articolo 5, paragrafi 2 e 3, della. 6.4 Se un impresa offre uno o servizi di pagamento di cui all allegato I, punti da 1 a 6, della, oltre a PIS o ad AIS oppure a entrambi, le autorità competenti dovrebbero calcolare l importo monetario minimo della PII o di una garanzia analoga per la prestazione di PIS, di AIS, oppure di entrambi, fermi restando gli obblighi relativi al calcolo del capitale iniziale in conformità dell articolo 7 della e/o dei fondi propri in conformità dell articolo 9 della. 6.5 Se un impresa svolge anche attività diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento di cui all allegato I della, le autorità competenti dovrebbero aggiungere nella formula il valore di 50 000 all importo monetario minimo della PII o di una garanzia analoga per la prestazione di PIS, di AIS oppure di entrambi. 6.6 Tuttavia, se un impresa che svolge attività diverse dai servizi di pagamento può dimostrare che lo svolgimento delle stesse non influisce sulla prestazione di PIS o di AIS, perché è in possesso di una garanzia a copertura delle responsabilità derivanti dalle attività diverse dai servizi di pagamento oppure perché l autorità competente ha chiesto la creazione di un entità separata per l attività di servizi di pagamento, in conformità all articolo 11, paragrafo 5, della, le autorità competenti dovrebbero assegnare il valore 0 nella formula. Orientamento 7: calcolo per il criterio della dimensione dell attività 7.1 Le autorità competenti dovrebbero calcolare l importo relativo al criterio della dimensione dell attività per un impresa che fornisce PIS come la somma dei seguenti elementi, dove N rappresenta il valore totale di tutte le operazioni disposte dall impresa nel corso dei 12 mesi precedenti: (a) il 40 % di quella porzione di N che corrisponde a un importo pari o inferiore a 500 000 EUR; 11

(b) il 25 % di quella porzione di N che corrisponde a un importo superiore a 500 000 EUR e pari o inferiore a 1 milione di EUR; (c) il 10 % di quella porzione di N che corrisponde a un importo superiore a 1 milione di EUR e pari o inferiore a 5 milioni di EUR; (d) il 5 % di quella porzione di N che corrisponde a un importo superiore a 5 milioni di EUR e pari o inferiore a 10 milioni di EUR; (e) lo 0,025 % di quella porzione di N che corrisponde a un importo superiore a 10 milioni di EUR. 7.2 Le autorità competenti dovrebbero calcolare l importo relativo al criterio della dimensione dell attività per un impresa che fornisce AIS come la somma dei seguenti elementi, dove N rappresenta il numero di utenti degli AIS (singoli clienti) che hanno utilizzato l AIS nel corso dei 12 mesi precedenti: (a) il 40 % di quella porzione di N che corrisponde a un numero di clienti pari o inferiore a 100; (b) il 25 % di quella porzione di N che corrisponde a un numero di clienti superiore a 100 e pari o inferiore a 10 000; (c) il 10 % di quella porzione di N che corrisponde a un numero di clienti superiore a 10 000 e pari o inferiore a 100 000; (d) il 5 % di quella porzione di N che corrisponde a un numero di clienti superiore a 100 000 e pari o inferiore a 1 milione; (e) lo 0,025 % di quella porzione di N che corrisponde a un numero di clienti superiore a 1 milione. 12

7.3 Per le imprese che non hanno offerto servizi nel corso dei 12 mesi precedenti, le autorità competenti dovrebbero utilizzare, nel caso di un impresa che fornisce PIS, il valore di tutte le operazioni di pagamento da disporre stimato dall impresa, indicato nella documentazione a supporto della domanda di autorizzazione, oppure, nel caso di un impresa che fornisce AIS, il numero di clienti che utilizzeranno l AIS stimato dall impresa indicato nella documentazione a supporto della domanda di registrazione. 7.4 Se l impresa non fornisce stime relative al valore delle operazioni di pagamento da disporre, nel caso di un impresa che fornisce PIS, o al numero di clienti che utilizzeranno l AIS, nel caso di un impresa che fornisce AIS, oppure se l importo calcolato sulla base delle relative stime è inferiore a 50 000, le autorità competenti dovrebbero assegnare un valore pari a 50 000 a tali indicatori nella formula. Orientamento 8: criterio della garanzia comparabile 8.1 Le autorità competenti dovrebbero stabilire l obbligo per le imprese di detenere o la PII o una garanzia analoga. Orientamento 9: revisione 9.1 Le autorità competenti dovrebbero garantire che le imprese effettuino una revisione dell importo minimo necessario della PII o della garanzia analoga almeno una volta all anno e, se del caso, calcolino nuovamente il relativo importo. 13