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REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIMBORSI SPESE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI CONSILIARI Approvato con delibera del Consiglio di Comunità n. 29 del 30.11.2016 IL SEGRETARIO - dott.ssa Silvia Farina - IL PRESIDENTE - Guido Redolfi -

Articolo 1 Materia disciplinata. Il presente Regolamento è strutturato in 15 articoli e sostituisce il precedente approvato con deliberazione dell Assemblea del Comprensorio della Valle di Sole n. 19 di data 17/06/1991 e disciplina modalità e condizioni per i rimborsi di spese e indennità di missione agli amministratori della Comunità della Valle di Sole e ai componenti delle commissioni consiliari, alla luce delle nuove normative. Articolo 2 Definizioni 1. Costituisce trasferta l attività svolta in coerenza con i fini istituzionali indicati nello Statuto della Comunità che comporti lo spostamento nell ambito territoriale ove ha sede la Comunità presso il quale l amministratore esercita la propria funzione, nonché per missioni compiute fuori dell ambito territoriale purchè riconducibili e in coerenza con i fini istituzionali dell Ente. 2. Costituisce rimborso spese il reintegro dei costi sostenuti per l effettuazione delle trasferte, adeguatamente documentate secondo modalità e limiti previsti dal presente regolamento. 3. Ai fini del presente regolamento è considerato amministratore: a) il componente degli organi istituzionali dell ente: il Consiglio, il Presidente e il Comitato esecutivo; b) i componenti delle Commissioni consiliari e quelle previste da legge o regolamento Articolo 3 Viaggi di accesso e recesso alla sede della Comunità. Agli amministratori residenti fuori del comune ove ha sede la Comunità, spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute entro i limiti del territorio regionale, per la partecipazione ad ognuna delle sedute del Consiglio, del Comitato o delle Commissioni consiliari, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate. Articolo 4 Viaggi nell ambito territoriale della Comunità. Gli amministratori che debbano sbrigare affari inerenti il loro mandato, nell ambito del territorio della Comunità o che partecipino a convegni, manifestazioni, cerimonie, ovvero si rechino presso uffici, enti o amministrazioni pubbliche o private, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute. Articolo 5 Altri viaggi e trasferte Agli amministratori che per, le funzioni inerenti l espletamento del loro mandato e comunque per attività riconducibili e in coerenza con i fini istituzionali dell Ente, si rechino in trasferta nell ambito territoriale regionali o fuori dello stesso, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute nelle misure stabilite dal presente regolamento. 2

Articolo 6 Autorizzazioni a compiere trasferte Le trasferte relative ai viaggi di cui agli artt. 4 e 5 del presente regolamento devono essere preventivamente autorizzate dal Presidente mediante compilazione da parte dell amministratore interessato dell apposito modulo Autorizzazione a missione e trasferte disponibile presso gli Uffici della Segreteria della Comunità. Le missioni degli amministratori e del Presidente stesso fuori dal territorio regionale o all estero devono essere preventivamente autorizzate, con formale provvedimento, dal Comitato esecutivo.. Articolo 7 Spese rimborsabili 1. Sono ammissibili a rimborso le spese : a) di viaggio; b) di alloggio; c) di vitto; d) connesse alla partecipazione/iscrizione/accreditamento agli eventi obiettivo della trasferta autorizzata. 2. Per le trasferte inferiori alle 6 ore si ha diritto al solo rimborso delle spese di viaggio, mentre per le missioni di durata superiore alle 6 ore si ha altresì diritto al rimborso di un pasto. 3. Per le missioni di durata superiore alle 14 ore, oltre al rimborso delle spese di viaggio, spetta al soggetto interessato il rimborso della spesa di 2 pasti per giorno di trasferta. 4. Il rimborso avviene esclusivamente a seguito di specifica richiesta da parte dell amministratore (estratto da art. 2 comma 17 l.r. 14.12.2010 n. 4, legge finanziaria) e dovrà riguardare esclusivamente l Amministratore autorizzato. Articolo 8 Durata della trasferta 1. La durata della trasferta è il tempo che intercorre tra l ora di partenza dalla sede istituzionale oppure dalla residenza del soggetto interessato e l ora di rientro presso la medesima sede o residenza. Articolo 9 Mezzi di trasporto previsti 1. Sono considerati mezzi di trasporto ordinari: a) i mezzi di trasporto urbani ed extraurbani, servizi di linea, treno, aereo (classe economy oppure classe low cost), nave (classe economy, compresi aliscafo e nave veloce); b) l autovettura di proprietà del soggetto interessato alla trasferta. Gli Amministratori che per l espletamento del loro mandato utilizzino l automezzo privato, devono sottoscrivere apposita dichiarazione in cui dichiarano le generalità del mezzo. Il rimborso della indennità chilometrica, sia nel caso di spostamenti fuori dal capoluogo che per accessi e recessi alla sede dell Ente, va calcolato, a partire dal 01/01/20019 (data di applicazione dell art. 77 bis comma 13 del D.L. 112/2008), in misura pari ad 1/5 del costo della benzina vigente al primo giorno di ogni mese. Sono considerati mezzi di trasporto straordinari: 3

a) il taxi; b) il noleggio con conducente (NCC); c) l auto a noleggio. 2. L impiego di mezzi di trasporto straordinari da parte del soggetto interessato, per essere riconosciuto a rimborso, è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni: a) quando esiste una evidente convenienza economica, nell'utilizzo del mezzo straordinario rispetto l utilizzo del mezzo ordinario; b) quando il luogo della missione o trasferta non è servito da mezzi di trasporto ordinari; c) quando vi sia una particolare e motivata esigenza di servizio, in particolare connessa con la necessità di rispettare particolari orari. Articolo 10 Pernottamento 1. Il soggetto interessato alla trasferta fuori dell ambito della Comunità ha diritto di pernottare in strutture ricettive con una spesa massima di 80,00 per notte; 2. Qualora la spesa sostenuta risulti superiore a tale limite, la Comunità non procederà al rimborso per la parte eccedente. 3. Eccezioni al predetto limite potranno essere autorizzate in presenza di situazioni particolari. Articolo 11 Pasti 1. Il soggetto interessato ha diritto al rimborso delle spese sostenute per il vitto fino ad un limite di 25,00 per un pasto in Provincia e fuori Provincia ed 50,00 all estero. 2. Qualora la spesa sostenuta risulti superiore a tali limiti, la Comunità non procederà al rimborso per la parte eccedente. Articolo 12 Modalità di rimborso delle spese 1. Per l ottenimento del rimborso delle spese di trasferta, il soggetto interessato deve obbligatoriamente trasmettere adeguata documentazione giustificativa entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura del quadrimestre nel quale le spese sono state sostenute. 2. Si precisa che per il rimborso delle spese relative a: - albergo o struttura ricettiva: è richiesta la presentazione della ricevuta o della fattura; - mezzi pubblici urbani, autolinee, treno, nave, aereo: è richiesta la presentazione del biglietto originale oppure della ricevuta o della fattura; - mezzo proprio: è previsto un rimborso tenendo conto della distanza chilometrica minore tra la distanza dall Ente locale presso il quale l amministratore presta la propria attività o la sua residenza e la località 4

della trasferta: l indennità chilometrica forfetaria viene quantificata in misura pari ad un quinto del costo del carburante vigente al primo giorno di ogni mese; - pasti: è richiesta la presentazione della ricevuta o della fattura; il rimborso dei pasti è limitato ad un solo coperto; in caso di più coperti l importo sarà diviso per il numero degli stessi; in caso di partecipazione alla trasferta di più soggetti autorizzati, il pagamento potrà essere effettuato da un unico amministratore: in tal caso la richiesta di rimborso dovrà espressamente indicare gli altri soggetti per i quali il pasto è stato pagato; - parcheggio: è richiesta la presentazione della ricevuta o della fattura; - pedaggio autostradale: è richiesta la presentazione della ricevuta di pagamento, recante l indicazione dell orario e del tratto percorso; in caso di utilizzo del sistema TELEPASS la spesa viene autocertificata dall amministratore che, a richiesta, dovrà produrre estratto conto del periodo interessato; - taxi o NCC: è richiesta la presentazione della ricevuta o della fattura, la data del servizio e il tragitto; - altra documentazione: è richiesta la presentazione di idonea documentazione fiscale per ottenere i rimborsi per ulteriori spese, la cui ammissione a rimborso sarà valutata sulla base dei contenuti del presente regolamento. a) Tutta la documentazione presentata per il rimborso deve essere coerente per ubicazione, data ed ora con la trasferta effettuata. b) Qualora il soggetto interessato alla trasferta non provveda a trasmettere all ufficio competente della Comunità la documentazione di cui al comma 1 entro i termini previsti, il rimborso non potrà essere concesso. c) Il servizio finanziario, salvo altra disposizione prevista dal P.E.G o da altri strumenti di programmazione economico-finanziaria, liquida i rimborsi previa verifica della coerenza dei giustificativi e della documentazione di spesa con i criteri stabiliti nel presente regolamento. d) L amministratore, contestualmente alla presentazione della richiesta di rimborso, dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione con la quale attesta di non aver presentato ad altri enti domanda di rimborso per i medesimi spostamenti. Articolo 13 Compensi ai componenti le commissioni consiliari e a quelle previste da legge o regolamento (estratto dal Decreto del Presidente della Regione Trentino Alto Adige n. 63 del 09/04/2015, regolamento concernente la determinazione della misura e disciplina dell indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige nel quinquennio 2015 2020) 1. Ai componenti del Consiglio della Comunità, che non godono dell indennità mensile di carica, spetta per l effettiva partecipazione alle sedute del consiglio stesso un gettone di importo pari a euro 40,00 2. Ai componenti delle commissioni consiliari e delle commissioni previste da leggi o regolamenti spetta un gettone di presenza nella misura del 50% di quello stabilito per i componenti del rispettivo Consiglio. Trattasi quindi di euro 20,00 a seduta, così come stabilito con deliberazione del Comitato esecutivo della Comunità n. 49 del 26/11/2015; 3. E fatta salva la possibilità di remunerare la partecipazione alle sedute di commissione da parte di professionisti o membri esperti, sulla base di tariffe o in misura maggiorata rispetto agli ordinari gettoni di presenza, quando la stessa costituisca attività professionale o prestazione di lavoro autonomo o occasionale. 4. L attribuzione del gettone di presenza è subordinata alla effettiva partecipazione alle sedute, stabilita nel tempo minimo di presenza alla trattazione di almeno un punto all ordine del giorno della seduta stessa, così come disposto dalla già citata deliberazione del Comitato esecutivo della Comunità n. 49 del 26/11/2015; 5. Il gettone non spetta in caso di seduta andata deserta. 6. Spetta un unico gettone in caso di seduta protrattasi oltre la mezzanotte. 7. I gettoni di presenza dovuti per le sedute di consigli e commissioni dello stesso ente che si svolgono nella medesima giornata sono tra loro cumulabili fino ad un massimo di due 5

Articolo 14 Anticipazione di spese e rendicontazione 1. Per le missioni da compiere fuori del territorio provinciale, gli Amministratori che ne facciano formale richiesta all ufficio economato, possono avere un congruo anticipo in denaro, ragguagliato alla durata della missione ed alla prevedibile spesa da sostenere. 2. Entro 15 giorni dal dal termine di ciascuna missione, gli interessati sono tenuti alla rendicontazione delle spese sostenute, corredata dalla documentazione, come previsto dal precedente articolo. 3. Ove l interessato non provveda alla rendicontazione entro il termine anzidetto, si provvederà d ufficio al recupero delle somme anticipate con rivalsa sull indennità di carica o sui gettoni di presenza. Articolo 15 Multe e sanzioni 1. Eventuali sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada elevate nei confronti del soggetto interessato dalla trasferta non saranno rimborsate dalla Comunità. Articolo 16 Assicurazioni 1. La partecipazione ad iniziative che diano diritto al rimborso delle spese sostenute, preventivamente autorizzata e in conformità a quanto contenuto nel presente regolamento, si intende svolta nell interesse della Comunità. 2. L Amministrazione provvede ad assicurare con polizza Kasko le autovetture degli amministratori, limitatamente agli usi consentiti dal presente regolamento, per il viaggio effettuato con l automezzo preventivamente comunicato agli uffici della Comunità. Sarà cura dell amministratore l aggiornamento dei dati conferiti. Articolo 17 Rinvio Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge in materia. 6