CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 1. Articolo 2

Documenti analoghi
COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)

L associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

STATUTO. Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI DEL CENTRO VELICO CAPRERA

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE)

Statuto dell Associazione di Promozione Sociale Creuza de ma - Pietracatella

REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE LAUREATI DEL POLITECNICO DI BARI. Politecnico di Bari

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Centro Studi Ugo Cerletti STATUTO ASSOCIATIVO. Pagina 1 di 5

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO. Costituzione sede - durata - finalità

Da quante persone deve essere composto il Consiglio Direttivo? Il Consiglio Direttivo è composto in genere da un numero dispari di membri

Statuto dell Associazione Nazionale "NONSOLOGLUTINE" - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

STATUTO L Associazione non può deliberare o intraprendere iniziative di carattere didattico.

STATUTO. Capo 1. Costituzione- Sede- Durata-Oggetto. 1. E costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ALFIERI

STATUTO. del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

art. 1 (denominazione sede) 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Amici dell Africa Onlus.

Statuto associativo dell Associazione degli Ingegneri Matematici

Regolamento Gruppo Strutture Portanti e Prefabbricati per l Edilizia

ATTO COSTITUTIVO DEL CENTRO

STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005

ASSOCIAZIONE EX STUDENTI (UCSEI) DEL CENTRO GIOVANNI XXIII. Indice Degli Articoli Statutari

Federazione Italiana Operatori Geriatrici F.I.O.G. STATUTO

STATUTO ASSOCIAZIONE Art. 1. SALICEVIVO Art. 2. Art. 3. ATTIVITA FORMATIVE ATTIVITA CULTURALI Art. 4.

STATUTO. Testo con le modifiche approvate dall Assemblea Straordinaria del 10 gennaio 2012

Statuto tipo dell associazione di promozione sociale

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE ISTITUTO CONFUCIO DI PISA

S T A T U T O APPROVATO il

Statuto dell Istituto per la storia dell Umbria contemporanea

HR CLUB CONFINDUSTRIA CUNEO - AIDP STATUTO. Art. I Denominazione - Scopi dell'associazione

ASSOCIAZIONE BETULLA onlus

REGOLAMENTO DEL GRUPPO SPORTIVO 100 KM DEL PASSATORE

BOZZA DI STATUTO DI UN CIRCOLO

UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O

STATUTO ASSOCIAZIONE FIORI DI CACTUS

REGOLAMENTO FORUM GIOVANILE

Statuto del Sindacato Nazionale Consulenti in Proprietà Industriale (SICPI)

La durata dell associazione ZEITBANK BRIXEN - BANCA DEL TEMPO BRESSANONE è illimitata.

FAC SIMILE STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

L'Associazione "D.I.D. - Associazione donne italiane diplomatiche e dirigenti è un associazione senza fini di lucro, indipendente ed autonoma.

Statuto Sociale dell Associazione "Amici della Tirlindana Garda-trentino"

STATUTO ASSOCIAZIONE GRUPPO MEDIOEVALE IN ILLO TEMPORE. Art.1

Ai sensi dell art.14 e seguenti del Codice Civile è costituita l Associazione di promozione

FEDERFARMA LAZIO - STATUTO

STATUTO DI ASSOCIAZIONE STUDENTESCA Disposizioni generali Art. 1 E costituita a norma dell art. 36 del codice civile, un associazione studentesca

Associazione Italiana dei Comuni dei Parchi. Statuto

STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI

È costituita senza limiti di durata con sede in Roma la Società Italiana dei Trapianti d Organo (SITO).

MOVIMENTO CULTURALE SAN MARTINO STATUTO

STATUTO. Associazione Nazionale Consiglieri e Assessori Comunali A.N.C.A.C.

Associazione Artistica Annette Ronchin Iscritta all Anagrafe Nazionale delle Ricerche 60217SX CF C.p Vicenza Italy

Regolamento Gruppo Giovani. Imprenditori Edili

dell Associazione ex Consiglieri regionali del Molise

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ANIMrkhS-ONLUS

ADEGUAMENTO STATUTO DI ASSOCIAZIONE. rappresentanti membri su nove degli Associati di diritto dell'associazione

Associazione Casa maternità Prima Luce

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MORFOLOGI VETERINARI TITOLO I DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE, DURATA. Articolo 1

S T A T U T O. Articolo 1: DENOMINAZIONE, SEDE e DURATA

Statuto del Fondo di Assistenza Sanitaria Aperto per dipendenti, soci, membri e iscritti di Aziende, Associazioni ed Enti

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE. della COM&TEC ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA COMUNICAZIONE TECNICA

Art. 3 ORGANI Sono organi del Centro: l Assemblea il Consiglio Direttivo il Presidente il Direttore il Revisore dei conti.

STATUTO DENOMINAZIONE SCOPO SEDE DURATA

Città di Desenzano del Garda. Approvato con deliberazione di C.C. n. 45 del 18/06/2004 Aggiornato con deliberazione di C.C. n.

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE L ISOLA CHE C E

Allegato A al rep. n. Statuto Art. 1 Costituzione a) E' costituita, ai sensi dell'art.36 e segg. del Codice Civile, l'associazione senza scopo di

STATUTO PER. We are here Venice ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Sede Legale: San Polo Venezia Studio: Cannaregio Venezia

Associazione 'Amici dell Istituto Nazionale per la Grafica' Statuto

ASSOCIAZIONE DOTTOR CLOWN RIMINI

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO. Commissione Raggruppamento Donne Ingegneri

Allegato lettera A all Atto Costitutivo. dell ASSOCIAZIONE DEL GARBO per la tutela e ripristino zone tartufigene di ASCIANO STATUTO

REGOLAMENTO DEL GRUPPO MISTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA

ASSICO Associazione Società Italiana Condòmini STATUTO

STATUTO ANTEAS. Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà ART. 1 COSTITUZIONE

ASSOCIAZIONE BENEDETTO CASTELLI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "Benedetto Castelli" BRESCIA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Il presente atto disciplina lo Statuto dell'associazione Avvocati

VIVERE CORREZZANA STATUTO. E costituita in Correzzana l associazione Vivere Correzzana (di seguito indicata in modo abbreviato VC, o Associazione ).

FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI DE LAZIO REGOLAMENTO

sede in Venezia - Mestre, via Poerio n Opera nell ambito territoriale della Regione Veneto. 4. L associazione ha durata illimitata.

LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PUGLIESI A PISA

COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA

ECOMUSEO DEL BOTTICINO STATUTO

STATUTO ASSOCIAZIONE BE READY

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE «ACCADEMIA MUSICÆSENA»

Statuto della Fondazione Forum Permanente ANIA Consumatori

STATUTO ATTO COSTITUTIVO

Statuto Associazione Prematuri Alto Adige

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PAZIENTI Fibrosi Polmonare Idiopatica UN RESPIRO DI SPERANZA ONLUS

COMUNE DI VIESTE Provincia di Foggia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE

TITOLO 1 Denominazione, Sede, Scopo. Art. 1) E costituita l Associazione Diocesana Milanese PROmozione RAdiotelevisiva (in forma abbreviata PRO.RA.

STATUTO ASSOCIAZIONE AMICI DELL HOSPICE DI SIENA ONLUS. Art.1 Costituzione

FEDERAZIONE DELLE BANCHE, DELLE ASSICURAZIONI E DELLA FINANZA. Statuto

ASUM ASSOCIAZIONE STUDENTI E LAUREATI UNIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE, DURATA, SCOPO, PATRIMONIO SOCIALE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CANZO OLTRE LE VETRINE

ASSOCIAZIONE CULTURALE LEDS - L Energia Degli Studenti STATUTO

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MITOCON - INSIEME PER LO STUDIO E LA CURA DELLE MALATTIE MITOCONDRIALI - ONLUS STATUTO

STATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE

Bozza di Statuto Tipo per le Pro-loco (in riferimento al D. LGS. 460/97 e alla Legge 383/2000)

STATUTO DEL COMITATO GENITORI LICEO SCIENTIFICO AUGUSTO RIGHI DI BOLOGNA. Art.1 Costituzione

STATUTO PROLOCO GRESSAN. (in riferimento al D. LGS. 460/97 e alla Legge 383/2000)

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO LA PIETRA. Via Friuli, 1/a SELVAZZANO DENTRO (PD)

Statuto. STATUTO (Assemblea del 22/11/2005)

Transcript:

CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Articolo 1 Costituzione, denominazione e sede. E costituita in Schio con sede in Via Cavour n. 3 l Associazione denominata CENTRO DI CULTURA CARDINALE ELIA DALLA COSTA (di seguito per brevità chiamata Centro di Cultura ), una libera Associazione ai sensi dell articolo 36 e seguenti del codice civile. Il Centro di Cultura opera senza scopo di lucro ai fini culturali ed è regolamentato dal presente statuto. Articolo 2 Scopi e finalità. Il Centro di Cultura si propone di: a) affrontare temi e problematiche che riguardano la società di oggi, soprattutto riguardo ai problemi dell uomo; b) riservare particolare attenzione al problema dei rapporti tra Fede e i vari aspetti della vita sociale e della cultura in generale; c) contribuire a sviluppare l interesse e lo studio dei sopraccitati aspetti nella nostra Comunità in una sede libera per il dibattito, in un sereno, costruttivo confronto di idee; d) sviluppare altre attività ed iniziative consone a tali caratteri (partecipazione a pubblici dibattiti, a convegni, mostre, sviluppare incontri tra i relatori e gli studenti delle Scuole Secondarie Superiori, visite e gite culturali, ecc.). Articolo 3 Attività dell Associazione. Il Centro di Cultura, per il perseguimento degli scopi previsti dal presente statuto promuove annualmente degli incontri culturali che si svolgeranno indicativamente nei seguenti periodi: a) Ciclo primaverile da febbraio ad aprile; b) Ciclo autunnale da settembre a dicembre; Articolo 4 1

Soci. Possono essere soci del Centro di Cultura tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. I soci dell associazione sono classificati come segue: a) Socio Effettivo: membro che ha tutti i diritti ed obblighi che l appartenenza al Centro di Cultura comporta e può essere eletto a ricoprire cariche nell Associazione previste al successivo articolo 7; b) Socio Onorario: persona, anche non appartenente al Centro di Cultura, alla quale si intende conferire la particolare distinzione di socio onorario per la sua immagine di prestigio o per particolari servizi resi al Centro di Cultura o alla Comunità. Il socio onorario può partecipare alle riunioni del Centro di Cultura senza i diritti e gli obblighi dei soci effettivi. La qualifica di socio onorario è ratificata dall assemblea su proposta del Comitato Esecutivo. Articolo 5 Soci: ammissione, esclusione, recesso. L adesione all Associazione è libera; possono presentare domanda di iscrizione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto. L ammissione dei soci è deliberata dal Comitato Esecutivo. L ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. La qualità di socio non può essere trasmessa a terzi, né per atto tra vivi né a causa di morte. L esclusione è prevista per condotta incompatibile con i principi e con lo statuto del Centro. L esclusione è deliberata dal Comitato Esecutivo, con provvedimento motivato comunicato all interessato. Articolo 6 Risorse dell Associazione. Le risorse economiche del Centro di Cultura sono costituite da: a) quote associative stabilite annualmente dal Comitato Esecutivo; b) contributi straordinari di associati, di persone ed Enti che condividono le finalità del Centro di Cultura; c) donazioni e lasciti. E vietato distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione durante la vita del Centro di Cultura, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Organi dell Associazione. Gli organi dell Associazione sono: a) l Assemblea dei soci; b) il Comitato Esecutivo; c) il Presidente; d) il Tesoriere e) il Segretario Tutte le cariche sociali sono gratuite Articolo 7 2

Articolo 8 Assemblea dei soci. L assemblea è l organo sovrano dell Associazione ed è composta da tutti i soci. E convocata in via ordinaria una volta l anno per l approvazione del bilancio e, inoltre, alla conclusione del secondo ciclo di incontri di cui all art. 3 del presente Statuto. L avviso di convocazione, sottoscritto dal primo Coordinatore, deve essere inviato per iscritto ai soci almeno dieci giorni prima della data di convocazione e deve contenere l ordine del giorno. L assemblea è inoltre convocata quando il Comitato Esecutivo lo ritiene necessario o a richiesta di almeno un decimo dei soci. L assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E straordinaria quella convocata per deliberare sulle modifiche dello statuto e l eventuale scioglimento dell Associazione. Articolo 9 Compiti dell assemblea. L assemblea deve: a) eleggere il Comitato Esecutivo; b) approvare il Bilancio consuntivo; c) determinare le linee generali programmatiche dell attività del Centro di Cultura anche in collaborazione con altri Enti e Associazioni; d) approvare eventuali regolamenti interni. L assemblea, su proposta motivata del Comitato Esecutivo, può nominare un Presidente Onorario. Il Presidente Onorario partecipa alle riunioni del Centro di Cultura con solo parere consultivo. Articolo 10 Validità dell assemblea L assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente almeno la metà dei soci più uno e delibera validamente con la maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, la validità prescinde dal numero dei presenti e le deliberazioni assunte sono valide con la maggioranza dei voti dei presenti. L assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Sono ammesse le deleghe ma ogni socio può rappresentare solo un altro socio. Le deleghe valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione. L assemblea è presieduta dal Primo Coordinatore o da chi ne fa le veci, con l assistenza di un segretario. L assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale. Articolo 11 3

Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo, organo esecutivo dell associazione, è eletto dall assemblea; è formato da sette membri e dura in carica tre anni. Il Comitato Esecutivo può cooptare altri membri, in qualità di esperti, con solo parere consultivo. Il Comitato Esecutivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Tesoriere ed il Segretario che opera sotto la direzione e il controllo del Presidente. Il Comitato Esecutivo si riunisce presso la sede del Centro di Cultura od altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi componenti. Il Comitato Esecutivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente. Il Comitato Esecutivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all assemblea; fissa l importo della quota sociale annuale. Sottopone all assemblea, con specifica motivazione, l eventuale proposta di nomina del Presidente Onorario. Propone inoltre all assemblea la nomina di soci onorari. Il Comitato Esecutivo può essere revocato dall assemblea con la maggioranza di due terzi dei soci. Di ogni riunione deve essere redatto verbale, che può essere consultato dai soci. Articolo 12 Presidente. Dura in carica tre anni ed ha la legale rappresentanza dell associazione. Convoca e presiede il Comitato Esecutivo e l assemblea. Promuove e coordina le attività e le iniziative del Centro di Cultura nel rispetto delle linee programmatiche approvate dall assemblea. Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dal Centro di Cultura, cura l esecuzione delle deliberazioni del Comitato Esecutivo e, in caso di urgenza, prende le decisioni che ritiene necessarie che saranno poi comunicate al Comitato Esecutivo ed eventualmente ratificate dallo stesso. Può aprire e chiudere c/c bancari e postali, procedere agli incassi ed effettuare pagamenti. Può conferire deleghe ad incaricati per lo svolgimento di tutte le attività summenzionate. Articolo 13 Tesoriere Dura in carica tre anni. Provvede alla riscossione delle quote associative, dei contributi e al deposito degli stessi presso la Banca autorizzata; effettua i pagamenti per conto del Centro di Cultura curando la custodia di tutta la documentazione e delle pezze giustificative. Predispone il Bilancio e la relazione annuale da sottoporre all assemblea per l approvazione. Bilancio. Articolo 14 4

L esercizio dell Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio deve rappresentare tutte le entrate e le uscite di competenza dell anno finanziario e deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio. Il bilancio, accompagnato dalla relazione sulle attività svolte, è predisposto dal Comitato Esecutivo e approvato dall assemblea ordinaria con la maggioranza prevista dal presente statuto. Il bilancio deve essere depositato presso la sede del Centro di Cultura entro i 15 giorni precedenti la seduta per l approvazione al fine di poter essere consultato da ogni associato. Articolo 15 Cariche vacanti. Nel caso in cui una delle cariche del presente statuto dovesse rendersi vacante per qualsiasi ragione, il Comitato Esecutivo provvederà alla cooptazione di uno o più soci da sottoporre all approvazione in occasione della prima riunione dell assemblea. Articolo 16 Revisori dei conti. L assemblea può nominare uno o più revisori dei conti. Articolo 17 Scioglimento dell Associazione. Lo scioglimento dell Associazione è deliberato dall assemblea straordinaria. In tal caso il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto alla parrocchia di San Pietro Apostolo per finalità di utilità sociale. Articolo 18 Norma finale. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si farà riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia. Approvato dall Assemblea Ordinaria dei Soci in data 28 febbraio 2015. 5