REGOLAMENTO EMITTENTI

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REGOLAMENTO EMITTENTI ART. 100 - COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO, DIRETTORE GENERALE - MODIFICHE ALL ALLEGATO 3H DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 5 luglio 2010 Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 31 luglio 2010 al seguente indirizzo: C O N S O B Divisione Studi Giuridici Via G. B. Martini, n. 3 00198 ROMA oppure on-line per il tramite del SIPE - Sistema Integrato per l Esterno I commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati. I. PREMESSA Il presente documento è volto ad illustrare al mercato le modifiche che si intendono apportare al Regolamento Emittenti (RE) per quanto riguarda il contenuto informativo e le modalità di trasmissione della comunicazione relativa alla composizione degli organi sociali da parte degli emittenti azioni quotate. In particolare, per quanto attiene le modalità di trasmissione, in un ottica di semplificazione e di riduzione degli oneri connessi degli adempimenti informativi in capo ai soggetti vigilati, viene presentato un nuovo sistema di comunicazione (via-web), che consentirà di ridurre gli oneri imputazionali a carico dei soggetti tenuti all adempimento in parola (gli Emittenti) e, al contempo, le possibilità di errore insite nell attività di digitazione.

II. L ATTUALE COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI ORGANI SOCIALI DA PARTE DEGLI EMITTENTI QUOTATI L art. 100 del RE, adottato in forza dell art. 115, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 58/98 (Tuf) rubricato Composizione degli organi di amministrazione e controllo, direttore generale, dispone che gli emittenti azioni (ossia, ai sensi dell art. 65, comma 1, lett. c) i soggetti che emettono azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato in Italia e che hanno l'italia come Stato membro d'origine [.]) debbano comunicare alla Consob, entro cinque giorni di mercato aperto dal loro verificarsi, i dati relativi alle variazioni nella composizione degli organi di amministrazione e controllo e nella carica di direttore generale. La comunicazione viene al momento effettuata compilando il Modello 100, contenuto nell Allegato 3H del RE; in tale Allegato sono altresì presenti dettagliate istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Modello. Quanto alle modalità di trasmissione dei dati alla Consob attualmente utilizzate si rinvia al successivo Paragrafo IV del presente documento. L attuale contenuto informativo del Modello 100 prevede, in sostanza: 1. Una prima tabella contenente: il nominativo dell emittente azioni che effettua la comunicazione; il modello di amministrazione e controllo adottato; il nominativo del soggetto facente parte dell organo sociale; il tipo di variazione, suddivisa in assunzione della carica e cessazione della stessa; il tipo di evento occorso, a sua volta suddiviso in nomina (con delibera assembleare o per cooptazione); subentro degli organi di controllo supplenti agli organi effettivi; causa della cessazione. È altresì previsto l evento di nomina dei Consiglieri di gestione con delibera del Consiglio di sorveglianza nel caso di modello dualistico; la data dell evento e la data di efficacia dell evento; la data di scadenza dell ufficio assunto; l indicazione della particolare carica conferita, nell ambito della quale sono altresì inseriti la carica di Direttore Generale e l appartenenza al Comitato Esecutivo (il solo Comitato attualmente previsto). 2. Una seconda tabella contenente la scheda anagrafica di ogni persona fisica inserita nella comunicazione. 2

3. Una terza tabella contenente il riepilogo della composizione degli organi di amministrazione e controllo dell emittente, da compilarsi ogniqualvolta venga effettuata una comunicazione ex art. 100 ad eccezione delle sole variazioni anagrafiche. Per quanto sopra, la struttura informativa prevista dall attuale Modello 100 prevede che all atto della comunicazione dovuta per la variazione di un componente di un Consiglio di Amministrazione, l emittente debba compilare tutte e tre le tabelle sopra indicate. L emittente, una volta riempite le tabelle, procede a creare un file in formato pdf che invia in Consob tramite la c.d. Teleraccolta. La Consob, ricevuto il file provvede a inserire, con un ulteriore attività di digitazione, le informazioni trasmesse dall emittente nei propri sistemi informativi. III. PRINCIPALI NOVITÀ RISPETTO ALLA DISCIPLINA ATTUALMENTE VIGENTE ED OBIETTIVI PERSEGUITI Le recenti innovazioni normative in materia di corporate governance e, in particolare, di composizione degli organi sociali degli emittenti quotati hanno comportato l esigenza di ridefinire il contenuto informativo della dichiarazione ex art. 100 del RE al fine di ampliare e migliorare l informazione resa alla Consob e, tramite la pubblicazione sul sito internet dell Istituto, al mercato, semplificando al contempo, le attività di inserimento dei dati per gli emittenti e la loro fruizione da parte del pubblico. Ci si riferisce, in particolare: alle norme sulla composizione del consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale dettate dalla legge n. 262 del 2005; alle linee guida contenute nel Codice di Autodisciplina predisposto da Borsa Italiana per quanto riguarda la struttura e le funzioni dell organo amministrativo degli emittenti quotati. Dal primo punto di vista, come noto, la riforma introdotta con la legge risparmio (legge 28 dicembre 2005, n. 262) ha inciso sulle disposizioni contenute nel D.Lgs n. 58/98 (Tuf) in materia di composizione degli organi di controllo, da un lato, attribuendo alla Consob il potere di stabilire con regolamento modalità per l elezione di un membro effettivo del collegio sindacale da 3

parte dei soci di minoranza (art. 148, comma 2), e, dall altro, stabilendo i requisiti di indipendenza che tutti i componenti del collegio sindacale devono possedere (art. 148, comma 3). La medesima riforma, mediante l inserimento degli articoli 147-ter, 147-quater e 147-quinquies del Tuf, ha imposto agli statuti di prevedere l elezione dei membri del Consiglio di amministrazione con il sistema del voto di lista, stabilendo altresì la quota minima richiesta per la presentazione; è inoltre previsto che almeno un membro del CdA sia tratto dalla lista di minoranza. E stato stabilito anche che almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione (due, se il Consiglio è composto da più di sette membri) debba possedere i requisiti di indipendenza previsti per i sindaci. Il sistema prevede dunque una non coincidenza tra la nozione di amministratore di minoranza e amministratore indipendente (quest ultimo può infatti essere nominato anche dalla maggioranza) e di tale distinzione si è tenuto conto anche all interno del nuovo Sistema di comunicazione (cfr. infra). Dal secondo punto di vista, come noto, il Codice di Autodisciplina contiene le seguenti linee guida a cui gli emittenti quotati devono, secondo il modello del comply or explain, uniformarsi con riferimento all organo amministrativo (linee guida applicabili, in quanto compatibili, anche ai modelli dualistico e monistico): o il principio che il CdA sia composto da amministratori esecutivi e non esecutivi; o la raccomandazione che sia nominato un Lead Indipendent Director al quale fanno riferimento gli amministratori non esecutivi (e in particolare quelli indipendenti); o il principio che un numero adeguato di amministratori non esecutivi sia indipendente (fornendo peraltro una definizione di indipendenza parzialmente diversa da quella prevista dal Tuf per i sindaci); o l istituzione all interno del Consiglio di Amministrazione di uno o più comitati con funzioni propositive e consultive, composti da almeno 3 membri, e, in particolare: 1. il comitato remunerazioni; 2. il comitato nomine; 3. il comitato controllo interno. Stanti le suddette innovazioni, che hanno inciso profondamente sulla struttura degli organi sociali degli emittenti quotati, si è reso necessario integrare il contenuto informativo del Modello 100 inserendo un set di informazioni al variare delle quali gli emittenti saranno tenuti ad effettuare una 4

nuova comunicazione alla Consob ai sensi dell art. 100 del RE. Viene pertanto richiesto di specificare, per ciascun componente dell organo di amministrazione se lo stesso sia: indipendente ai sensi del Tuf; indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina; esecutivo ai sensi del Codice di Autodisciplina; espresso dalle liste di minoranza; nominato Lead Indipendent Director; componente di comitati (controllo interno, nomine, remunerazioni o altri comitati istituti in seno all organo amministrativo, specificandone la natura). Per quanto riguarda ciascun componente dell organo di controllo, viene richiesto di specificare se lo stesso sia: componente espresso dalla lista di minoranza (art. 148, comma 2, del Tuf); solo per il modello dualistico, componente indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina. IV LE NUOVE MODALITA DI TRASMISSIONE DEI DATI La Consob ha predisposto un sistema telematico interattivo per la comunicazione delle informazioni previste dal nuovo Modello 100 denominato Sistema Informativo sugli Organi Sociali (S.I.O.S.). Tale Sistema rappresenterà l'unica modalità per adempiere agli obblighi informativi in parola. Il nuovo Sistema rappresenta una modalità di trasmissione dei dati relativi agli organi sociali semplificata rispetto a quanto richiesto in precedenza; l emittente quotato infatti non dovrà più compilare ex novo un apposito Modello 100 ad ogni variazione intervenuta, per poi trasmetterlo tramite il sistema di Teleraccolta in formato pdf. Per utilizzare il Sistema non sarà necessario procurarsi o installare alcun programma: sarà sufficiente l'utilizzo di un computer connesso ad internet e l'utilizzo del browser (Internet Explorer, Firefox, etc.) presente sul computer. 5

Tramite il browser, infatti, si attiverà un collegamento diretto con i server della Consob (digitando l'apposita URL) e tutte le operazioni effettuate presso il proprio computer avverranno in realtà, sull'apposita area interattiva predisposta sui server della Consob. Ogni soggetto disporrà di una propria sezione a lui riservata in quest'area interattiva. Per poter accedere al Sistema sarà necessario l'utilizzo di credenziali (login name e password) che vengono fornite dalla Consob ai soggetti sottoposti all'obbligo di legge attraverso un'idonea procedura di accreditamento. Il Sistema permetterà al soggetto accreditato (l emittente) di: visualizzare la composizione degli organi sociali, il direttore generale e le ulteriori informazioni quali la partecipazione ai comitati come risultanti dall'insieme delle dichiarazioni ex Modello 100 fino a quel momento effettuate; introdurre, a partire da tale situazione, le variazioni intervenute sia concernenti la composizione degli organi sociali sia la figura del direttore generale nonché le ulteriori informazioni; verificare che il risultato delle variazioni introdotte produca la corretta composizione degli organi sociali mostrandone una preview, confermare ufficialmente le variazioni introdotte ovvero modificarle nel caso che la verifica abbia dato esito negativo. Ad ogni introduzione di nuovi dati o di modifica dei dati esistenti, il Sistema procederà a tutte le verifiche possibili, segnalando immediatamente eventuali problemi riscontrati affinché vengano effettuati i necessari adeguamenti. L adozione del Sistema come modalità di comunicazione, quindi, permetterà di ridurre gli oneri di compilazione in capo agli emittenti. Inoltre, poiché il Sistema consentirà di sostituire l attuale struttura a tabelle, in cui si articola il vigente Modello 100, con una navigazione guidata, anche grazie alle funzioni di controllo e verifica implementate all interno del Sistema, la sua adozione ridurrà anche la possibilità di omissioni e/o errori nella compilazione delle informazioni da trasmettere. In altre parole, mentre nel sistema di comunicazione attualmente in uso in occasione di ogni variazione da segnalare si rende necessario riprodurre la completa composizione degli organi sociali, grazie alle nuove funzionalità del Sistema, sarà sufficiente inserire la sola variazione e il Sistema stesso proporrà, in automatico, a video la nuova composizione degli organi sociali così come la stessa risulta in base alla situazione precedentemente dichiarata e tenuto conto della 6

variazione oggetto della comunicazione in corso. Il Sistema fornirà meccanismi di ricerca delle dichiarazioni effettuate, degli incarichi introdotti e, in generale, di ogni informazione comunicata nel corso del suo utilizzo. Al fine di ridurre al minimo gli oneri per i soggetti tenuti all obbligo, in fase di primo avvio sarà cura della Consob introdurre nel Sistema, per ogni emittente quotato, tutte le informazioni finora acquisite ex attuale Modello 100. 7