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2. Le funzioni del Comitato per la Didattica sono quelle stabilite dall art. 13 del Regolamento didattico di Ateneo. 3. È inoltre istituito il Consiglio Didattico, presieduto dal Presidente del Comitato per la Didattica e composto dai docenti del Corso di Laurea, nonché dai titolari di supplenza o di contratto di insegnamento. Il Consiglio Didattico è convocato dal Presidente del Comitato per la Didattica o da almeno il 30% dei docenti del Corso di Laurea per esprimere pareri sulla modifica dell ordinamento didattico e del presente regolamento, e in generale su problematiche connesse all indirizzo complessivo del Corso di Laurea. 4. La Commissione di Gestione della Qualità del Corso di Laurea è composta dal Presidente del Comitato per la Didattica, da un altro docente dello stesso, da un ulteriore docente del Corso di Laurea (che assume le funzioni di Referente per la Qualità), da uno studente e da un rappresentante del personale tecnico e amministrativo, nominati dal Consiglio di Dipartimento. Art. 4 Monitoraggio e valutazione della qualità della didattica 1. Il monitoraggio e la verifica che le attività formative siano adeguate agli obiettivi di apprendimento del Corso di Laurea è affidata al Comitato per la Didattica. 2. Il Comitato per la Didattica analizza periodicamente i risultati dei questionari di valutazione degli insegnamenti e dei docenti da parte degli studenti e propone al Consiglio Didattico le eventuali misure atte a migliorare l efficacia delle attività formative. 3. Il monitoraggio e la valutazione dell efficacia del Corso di Laurea, nonché la redazione dei periodici Rapporti di Riesame, è affidata alla Commissione di Gestione della Qualità. 4. Spetta alla Commissione di Gestione della Qualità proporre misure finalizzate a migliorare la qualità e l efficienza del Corso di Laurea. Art. 5 Riconoscimento di attività pregresse e abbreviazione degli studi 1. Il Comitato per la Didattica valuta caso per caso le richieste di riconoscimento avanzate, presa visione dell opportuna documentazione. Sono prese in considerazione attività formative universitarie (o comunque post secondarie), attività professionali nell ambito del patrimonio culturale (archeologico, storico e artistico) e attività curriculari delle Accademie d Arte e dei Conservatori Musicali. 2. Sono riconosciute attività professionali pregresse per un massimo di 12 CFU. Art. 6 Trasferimenti e riconoscimento dei crediti formativi universitari 1. Il riconoscimento dei CFU per gli studenti in trasferimento da altro corso di studio e/o da altra Università compete al Comitato per la Didattica. Nel caso di studenti provenienti da corsi di studio della classe L-1 sono riconosciuti interamente i CFU acquisiti nei SSD previsti dall ordinamento del Corso di Laurea. Nel caso di studenti provenienti da corsi di studio di altre classi di laurea, sia dell Ateneo senese sia di altri Atenei, il Comitato per la Didattica provvede alla valutazione dei CFU acquisiti, riconoscendo quelli pertinenti ai SSD previsti dall ordinamento del Corso di Laurea ed eventualmente altri che possano valere tra le attività a scelta dello studente, purché coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea. 2. Come stabilito dall art. 21, comma 5, del Regolamento Didattico di Ateneo, lo studente trasferito da altra sede deve comunque conseguire presso l Università di Siena almeno il 15% dei CFU necessari per il conseguimento del titolo, nonché quelli previsti per la prova finale. Art. 7 Mobilità internazionale degli studenti 1. La valutazione della coerenza con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea dei programmi di studio all estero presentati dagli studenti, nonché il riconoscimento degli esami sostenuti in termini di CFU, spettano al Comitato per la Didattica. 2. Nella definizione dei piani di studio da seguire all estero in sostituzione di alcune delle attività previste dal Corso di Laurea, sarà valutata la loro coerenza con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea piuttosto che la perfetta corrispondenza dei contenuti tra i singoli insegnamenti. 3. Per il riconoscimento dei CFU valgono le norme stabilite dall Ateneo. 5

Art. 8 - Impegno orario delle attività formative e studio individuale 1. Per ogni CFU il rapporto tra attività didattiche e studio individuale è così articolato: Tipologia attività formativa Ore di attività formative Ore di studio individuale per ogni CFU per ogni CFU Lezioni 6 19 Attività seminariali Esercitazioni 25 0 Laboratori 25 0 Altro (stage e tirocini) 25 0 Art. 9 Esami e verifiche del profitto 1. Per i corsi e i moduli d insegnamento i docenti responsabili verificano la preparazione degli studenti mediante un eventuale prova in itinere e una prova finale, che si svolgono in forma scritta e/o orale. Dal superamento della prova finale deriva l attribuzione dei CFU. 2. Le modalità di svolgimento delle prove in itinere e delle prove finali sono comunicate agli studenti all inizio del corso di insegnamento. All interno dei corsi di insegnamento integrati, la prova di verifica al termine del primo modulo può valere come prova in itinere del corso. Gli esiti delle prove in itinere potranno costituire elemento di valutazione finale per la commissione giudicatrice. Art. 10 Attività a scelta dello studente 1. Nell ambito delle attività a scelta, lo studente può seguire qualsiasi insegnamento impartito nell ambito del Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali e sostenere il relativo esame; può altresì seguire insegnamenti impartiti presso altri Dipartimenti dell Università degli Studi di Siena (e sostenere i rispettivi esami) previa valutazione da parte del Comitato per la Didattica della coerenza con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea. Art. 11 Conoscenze linguistiche e modalità di verifica 1. Gli studenti del Corso di Laurea devono acquisire una conoscenza della Lingua Inglese a livello B1, conseguendo l idoneità presso la competente struttura di Ateneo oppure acquisendo la certificazione PET. 2. Le prove di verifica dell apprendimento per i corsi di Lingua Inglese si svolgono nelle forme stabilite dai responsabili di tali attività o secondo la prassi delle certificazioni internazionali (PET). All idoneità o al superamento del PET consegue l attribuzione di 3 CFU. Art. 12 Abilità informatiche e modalità di verifica 1. Gli studenti del Corso di Laurea devono acquisire delle conoscenze di informatica applicata al patrimonio culturale. 2. Le prove di verifica dell apprendimento si svolgono nelle forme stabilite dai responsabili di tali attività e si risolvono in un riconoscimento di idoneità. All idoneità consegue l attribuzione di 3 CFU. 3. Il possesso dell ECDL non esonera lo studente dal conseguimento di tale idoneità. Art. 13 Stage e tirocini e relativi CFU 1. Gli studenti hanno la possibilità di intraprendere attività di stage e tirocini presso istituzioni pubbliche e private che operano nel settore del patrimonio culturale. Gli studenti possono contare su una serie di convenzioni con istituzioni che operano a Siena e in Toscana (tra le quali: Soprintendenza per i beni artistici, storici ed etnoantropologici, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, Biblioteca Comunale degli Intronati, Museo Civico, Istituzione Santa Maria della Scala, Museo dell Opera del Duomo, Galleria Continua di San Gimignano, Fondazione Sergio Vacchi, Elicona Servizi Culturali, Associazione Culturale DIDEE, Sistema Museale Senese, Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana, Museo Archeologico di Siena, Amministrazione Provinciale di Siena, Museo Archeologico di Firenze, Museo Archeologico e d Arte 6

della Maremma, Società Parchi della Val di Cornia, Parco Archeologico di Cetona), stipulate a questo specifico scopo dall Università di Siena. 2. I CFU degli stage e dei tirocini sono attribuiti dal Comitato per la Didattica al termine delle attività, secondo le procedure fissate dai relativi Regolamenti di Ateneo e di Dipartimento. Art. 14 Frequenza del corso di studio 1. La frequenza non è obbligatoria, per quanto fortemente consigliata. Art. 15 Piani di studio individuali 1. Gli studenti presentano il piano di studio individuale entro i termini fissati per ogni anno accademico dal Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali. 2. L approvazione dei piani di studio e delle eventuali modifiche competono al Comitato per la Didattica. 3. Sono consentite modifiche al piano di studio soltanto nei periodi stabiliti dal Dipartimento. Art. 16 Approvazione e modifica del Regolamento Didattico 1. Il presente Regolamento Didattico e le relative modifiche sono deliberati dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Comitato per la Didattica, e approvati dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Dipartimento può proporre al Comitato per la Didattica integrazioni e/o modifiche. Art. 17 Norme di riferimento 1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento Didattico valgono le norme fissate dallo Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e di Dipartimento e dalla normativa specifica in materia, nonché quanto indicato nella SUA/CdS (ID SUA=1509711): 7

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