BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 24 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 giugno 2004, n.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 giugno 2004, n. 34/R Disposizioni per l attuazione della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività). Interventi finanziari della Regione per attività di soccorso. Art. 2 - pese relative all attività di soccorso Art. 3 - Assistenza alla popolazione Art. 4 - Primo ripristino delle condizioni essenziali di vita della comunità colpita Art. 5 - Impiego delle organizzazioni di volontariato CAPO II Interventi finanziari regionali 11 IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività) che all articolo 15 prevede che la Regione approvi uno o più regolamenti di attuazione della legge medesima; Richiamato l articolo 23 della suddetta legge che rinvia a regolamento la definizione della tipologia delle spese relative alla attività di soccorso degli enti locali per le quali sono ammessi gli interventi finanziari di concorso della Regione; Visto, inoltre, l articolo 30 della l.r. 67/2003 che rinvia a regolamento la disciplina dell utilizzo del fondo di rotazione regionale da parte dei comuni, nonché i casi in cui i comuni economicamente più svantaggiati possono essere esentati dalla restituzione; Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 23 giugno 2004 con la quale è stata approvato il regolamento di attuazione, di cui al testo vigente degli articoli 23 e 30 della l.r. 67/2003, concernente Disposizioni per l attuazione della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività). Interventi finanziari della Regione per attività di soccorso ; EMANA il seguente Regolamento: Art. 1 - Oggetto SOMMARIO CAPO I Disposizioni generali Sezione I Norme comuni Art. 6 - Comuni economicamente più svantaggiati Art. 7 - Forme associate Art. 8 - Limiti massimi di importo dei contributi regionali Art. 9 - Spese dirette della Regione Sezione II Concorso finanziario in caso di eventi di rilevanza regionale Art. 10 - Misura del concorso regionale Sezione III Concorso finanziario in caso di eventi di rilevanza locale Art. 11 - Contributo annuale alle province Art. 12 - Fondo regionale di rotazione Art. 13 - Contributo a fondo perduto CAPO III Norme finali Art. 14 - Attività istruttorie Art. 15 - Procedimenti in corso Art. 16 - Disposizione transitoria CAPO I Disposizioni generali Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), disciplina le tipologie di spesa relative all attività di soccorso ai sensi dell articolo 23 della l.r. 67/2003. 2. Il presente regolamento disciplina altresì le modalità di realizzazione degli interventi finanziari della Regione: a) per le attività di soccorso nel caso di eventi di rilevanza regionale;

12 9.7.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 24 b) per le attività di soccorso e per gli interventi di ricostruzione e ripristino nel caso di eventi di rilevanza locale. 3. Per le attività di cui al comma 2, lettera b) il presente regolamento disciplina: a) il contributo annuale alle province previsto dall articolo 23, comma 3 della l.r. 67/2003; b) il fondo regionale di rotazione istituito dall articolo 30 della l.r. 67/2003; c) il contributo a fondo perduto conseguente l esonero dall obbligo di restituzione, previsto dal medesimo articolo 30, comma 5, della l.r. 67/2003 per i comuni economicamente più svantaggiati. Art. 2 Spese relative all attività di soccorso 1. Sono relative all attività di soccorso le spese finalizzate a: a) assistenza alla popolazione; b) primo ripristino delle condizioni essenziali di vita della comunità colpita; c) impiego delle organizzazioni del volontariato. 2. Sono altresì relative alla attività di soccorso le spese aventi ad oggetto gli interventi per eliminare o ridurre situazioni di grave rischio per la pubblica incolumità, derivanti dagli eventi di cui all articolo 6 della l.r. 67/2003, ivi compresa l installazione di strumenti di monitoraggio finalizzata alla revoca di provvedimenti di evacuazione adottati in emergenza. Art. 3 Assistenza alla popolazione 1. L assistenza alla popolazione si attua tramite: a) la messa a disposizione della popolazione evacuata di sistemazioni alloggiative temporanee e la fornitura di generi alimentari e di prima necessità; b) la concessione di contributi per la successiva autonoma sistemazione in caso di persistenza della situazione di evacuazione; c) primi interventi volti a garantire adeguate condizioni igienico sanitarie della popolazione, con esclusione degli interventi di ripristino della rete dei servizi pubblici. Art. 4 Primo ripristino delle condizioni essenziali di vita della comunità colpita 1. Il primo ripristino delle condizioni essenziali di vita della comunità colpita si attua attraverso: a) la messa a disposizione di strutture anche provvisorie per l esercizio delle funzioni pubbliche essenziali svolte in immobili dichiarati inagibili; b) la prima stabilizzazione di smottamenti e di altri dissesti, finalizzata alla riapertura della viabilità di accesso a centri abitati in condizioni di isolamento a seguito dell evento, ovvero ad evitare l adozione di provvedimenti di evacuazione; c) le operazioni di primo sgombero di macerie o altro materiale dalla rete viaria o da altre aree pubbliche o ad uso pubblico, finalizzate all immediata riattivazione della circolazione o ad evitare rischi per la popolazione; d) l esecuzione di opere provvisionali su edifici pubblici o altri manufatti pubblici distrutti o resi pericolanti dall evento. 2. Gli interventi di cui al comma 1, lettere b), c) e d) rientrano nell ambito delle attività di soccorso esclusivamente ove attivati e conclusi nell ambito della situazione di emergenza e nei limiti strettamente necessari alle finalità ivi indicate; al di fuori di tali casi sono considerati interventi di ripristino e ricostruzione. Art. 5 Impiego delle organizzazioni del volontariato 1. L impiego delle organizzazioni di volontariato costituisce attività di soccorso ove finalizzato ad assicurare l assistenza alla popolazione, nonché le attività di monitoraggio e presidio in caso di allertamento per eventi meteorologici intensi. CAPO II Interventi finanziari regionali Sezione I Norme comuni Art. 6 Comuni economicamente più svantaggiati 1. Ai fini degli interventi finanziari regionali di cui al presente capo, sono considerati economicamente più svantaggiati i comuni che presentano tutti i seguenti requisiti: a) popolazione pari o inferiore a 10.000 abitanti; b) entrate tributarie pro capite inferiore a euro 300,00; c) rapporto tra le entrate tributarie pro capite e la consistenza finale dei debiti complessivi pro capite pari o inferiore a un quinto. 2. Sono altresì considerati economicamente più svantaggiati i comuni con popolazione pari o inferiore a 10.000 abitanti che, indipendentemente dal valore delle entrate tributarie pro capite di cui al comma 1, lettera b), presentano entrambi i seguenti requisiti: a) rapporto tra le entrate tributarie pro capite e la consistenza finale dei debiti complessivi pro capite pari o inferiore a un terzo;

b) indice di intensità morfometrica del territorio, pari o superiore al valore identificativo della montagna, elaborato dall Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) sulla base dei parametri attinenti l intensità di rilievo, l altitudine e la pendenza. 3. I requisiti finanziari di cui ai commi 1 e 2 sono accertati sulla base dei valori medi risultanti dai certificati di conto consuntivo trasmessi alla Regione nell ultimo triennio antecedente alla data di richiesta del finanziamento. Art. 7 Forme associate regionale ai sensi dell articolo 11, comma 2, della l.r. 67/2003, la Regione, nei limiti delle risorse disponibili sul bilancio regionale, provvede alla copertura delle spese disposte dagli enti locali ai sensi dell articolo 2 nelle seguenti misure: a) fino al 100 per cento delle spese correnti; b) fino al 50 per cento delle spese di investimento. 2. Nell ambito dei comuni di cui all articolo 6, la percentuale del contributo di cui al comma 1, lettera b), è così elevata: a) comuni con popolazione pari o inferiore a 2.000 abitanti fino all 80 per cento; b) comuni con popolazione da 2.001 a 5.000 abitanti fino al 60 per cento. 13 1. Nei casi in cui gli interventi di soccorso di cui all articolo 2 siano realizzati in forma associata ai sensi dell articolo 8, comma 6, della l.r. 67/2003, i contributi di cui agli articoli 11 e 13 sono erogati in favore degli enti responsabili della gestione associata, in conformità a quanto previsto a tale fine nelle convenzioni stipulate per la costituzione della stessa. 2. Ai fini dell accesso ai contributi ed alla relativa misura, si tiene conto delle caratteristiche del comune colpito dagli eventi nell ambito del quale gli interventi sono stati realizzati. Art. 8 Limiti massimi di importo dei contributi regionali 1. In relazione alle disponibilità di bilancio, la Giunta regionale può determinare, con propria deliberazione, limiti massimi di importo dei contributi regionali. Art. 9 Spese dirette della Regione 1. Ove necessario per improrogabili esigenze connesse alle attività di soccorso di competenza regionale, il dirigente competente in base all ordinamento interno può disporre spese in economia a valere su aperture di credito, autorizzate ai sensi delle vigenti normative, anche a trattativa diretta, nel limite massimo di importo fissato per tali spese dalla normativa regionale vigente in materia di attività contrattuale. Sezione II Concorso alle spese degli enti locali in caso di eventi di rilevanza regionale Art. 10 Misura del concorso regionale 1. Nei casi in cui è dichiarato lo stato di emergenza 3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di emergenza regionale, individua con propria deliberazione la misura percentuale del contributo e gli enti locali coinvolti dall evento, per i quali sono concessi i contributi di cui al presente articolo, e li ammette a contributo previa verifica della conformità delle spese alle tipologie di cui all articolo 2. Sezione III Concorso alle spese degli enti locali in caso di eventi di rilevanza locale Art. 11 Contributo annuale alle province 1. Il contributo annuale alle province previsto dall articolo 23, comma 3, della l.r. 67/2003 è destinato alla copertura, in concorso con le province medesime e gli enti locali interessati, delle spese relative alle attività di soccorso di cui all articolo 2 sostenute dai comuni e dalle stesse province per assicurare il supporto ai comuni. Il contributo è utilizzato prioritariamente a favore dei comuni di cui all articolo 6. 2. Nel primo triennio di applicazione del presente regolamento, il contributo è assegnato alle province, nei limiti degli stanziamenti di bilancio disponibili, per il 70 per cento in misura proporzionale al numero dei comuni e per il restante 30 per cento in misura proporzionale al numero dei comuni economicamente svantaggiati. A decorrere dal quarto anno il contributo è assegnato alle province per il 40 per cento in misura proporzionale al numero dei comuni, per il 30 per cento in misura proporzionale al numero dei comuni economicamente svantaggiati e, per il restante 30 per cento, in base all incidenza degli eventi di cui all articolo 6 della l.r. 67/2003 e dei relativi danni avvenuti nel triennio precedente in ciascun ambito provinciale. 3. Il contributo, che può essere assegnato anche in

14 9.7.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 24 quote semestrali, è erogato su richiesta delle singole province sulla base della rendicontazione della spesa sostenuta. 4. Le province disciplinano con proprio regolamento l accesso al contributo da parte dei comuni. Art. 12 Fondo regionale di rotazione 1. Possono accedere al fondo regionale di rotazione istituito ai sensi dell articolo 30 della l.r. 67/2003 i comuni in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) popolazione fino a 10.000 abitanti; b) popolazione da 10.001 a 20.000 abitanti e un rapporto tra entrate tributarie pro capite e consistenza finale dei debiti complessivi pro capite pari o inferiore a un terzo, accertato sulla base dei valori medi risultanti dai certificati di conto consuntivo trasmessi alla Regione nell ultimo triennio antecedente alla data della richiesta del finanziamento. 2. Tramite il fondo di rotazione sono concesse anticipazioni per il finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, di spese di investimento relative: a) ad interventi di soccorso di cui all articolo 2; b) ad interventi urgenti di ripristino e ricostruzione conseguenti ad eventi di rilevanza locale. 3. L accesso al fondo avviene su domanda del comune, cui è allegata una relazione dettagliata relativa all evento, ai danni prodotti e all intervento da finanziare. 4. Con il provvedimento di ammissione al fondo sono determinati i tempi e le modalità di restituzione delle anticipazioni, nel rispetto di quanto previsto dall articolo 30 della l.r. 67/2003. 5. L accesso al fondo è revocato e gli importi erogati devono essere conseguentemente restituiti nei seguenti casi: a) utilizzo delle risorse per finalità diverse da quelle per le quali sono state concesse; b) mancata realizzazione degli interventi finanziati. 6. La Giunta regionale determina con propria deliberazione le modalità per la presentazione della domanda e la elaborazione della relazione da allegare alla stessa, nonché per la relativa verifica da parte dei competenti uffici regionali. beneficiare di contributi a fondo perduto che la Giunta regionale, in base alle risorse disponibili, determina ogni sei mesi salvo che gli interventi non abbiano carattere di indifferibilità. 2. La misura del contributo è stabilita con riferimento alle fasce di popolazione sotto indicate nelle seguenti misure percentuali massime rispetto all importo ammesso a contributo ed effettivamente impiegato: a) fino a 2.000 abitanti fino all 80 per cento b) tra 2.001 e 5.000 abitanti fino al 60 per cento c) tra 5.001 e 10.000 abitanti fino al 50 per cento 3. I comuni che versano in condizioni di dissesto finanziario possono usufruire del contributo nella misura del 100 per cento degli importi ammessi ed impiegati. 4. Per l accesso al contributo si applicano le disposizioni di cui all articolo 12, commi 3, 5 e 6. CAPO III Norme finali Art. 14 Attività istruttorie 1. Per la gestione degli adempimenti istruttori relativi ai procedimenti di cui al presente regolamento la Giunta regionale può stipulare accordi con le province, senza oneri aggiuntivi a carico della Regione. Art. 15 Procedimenti in corso 1. I procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Regione ha già disposto l accesso al fondo regionale di rotazione di cui alla legge regionale 2 marzo 1988, n.14 (Interventi regionali per la realizzazione di opere di prevenzione, pronto intervento, ripristino e ricostruzione relative a pubbliche calamità. Nuove disposizioni ed abrogazione della l.r. n. 65/1977), sono conclusi secondo le disposizioni vigenti alla data del relativo avvio. 2. I procedimenti relativi agli eventi dichiarati di tipo b) ai sensi dell articolo 2, comma 1 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) per gli anni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono conclusi secondo le disposizioni vigenti alla data del relativo avvio. Art. 13 Contributo a fondo perduto 1. Per il finanziamento delle spese di cui all articolo 12, comma 2, i comuni di cui all articolo 6 possono Art. 16 Disposizione transitoria 1. Nelle more della approvazione del regolamento previsto dall articolo 14, comma 5 della l.r. 67/2003, gli

oneri relativi alla attivazione delle organizzazioni di volontariato sono a carico della Regione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale e nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 (Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile). Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana. 15 2. Sino all adozione dei regolamenti provinciali di cui all articolo 11, comma 4, per l accesso ai contributi da parte dei comuni si applicano le modalità stabilite con apposita deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dall entrata in vigore del presente regolamento. Firenze, 30 giugno 2004 MARTINI