Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici

Documenti analoghi
Modifica dell ordinanza sulla caccia (OCP)

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza concernente l adeguamento di ordinanze all ulteriore sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale

Modifica dell ordinanza sulla caccia

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)

Ordinanza sulle epizoozie

Direttiva dell UFAM concernente la protezione del bestiame e delle api Principi sperimentali

Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Ordinanza sulla protezione dei dati personali del personale federale

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)

Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti

Legge federale sulle foreste

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura

Ordinanza sulle basi temporali dell imposta federale diretta

Ordinanza sull assicurazione militare

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza sull allevamento di animali

Legge sui cani. Sezione 1: Scopo. Sezione 2: Protezione dalle lesioni provocate dai cani. Progetto

Ordinanza concernente il sistema dʼinformazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali

Ordinanza concernente la ricerca agronomica

Ordinanza che istituisce provvedimenti per impedire l aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina

Ordinanza sulla dichiarazione concernente le pellicce e i prodotti di pellicceria

Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati

Ordinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT)

Ordinanza sull assicurazione malattie

Ordinanza sulla navigazione militare

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell agricoltura e nella filiera alimentare

Ordinanza sulle tasse e le indennità per l esame svizzero di maturità e gli esami complementari

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza sullo stato civile

Ordinanza sul traffico di rifiuti

Ordinanza che disciplina l esercizio della professione di maestro conducente

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile

Ordinanza sulla gestione elettronica degli affari nell Amministrazione federale

Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

ordinanza. sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici

Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

Ordinanza sullo stato civile

Ordinanza concernente gli emolumenti per la vendita di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni)

Ordinanza sulle epizoozie

Legge federale sull adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone

Modifica del PROGETTO del Art. 3 lett. g bis Sono considerate epizoozie da eradicare le seguenti malattie: g bis. la diarrea virale bovina;

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio e dell idoneità a prestare servizio

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari

Legge federale concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure

Ordinanza sugli emolumenti del DDPS

Ordinanza sull educazione fisica nelle scuole professionali

Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali

Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici

Ordinanza sull allevamento di animali

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sui provvedimenti per lottare contro una pandemia d influenza

Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 capoverso 3 della legge del 9 ottobre sulla tariffa delle dogane (LTD), ordina:

Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani

Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici

Ordinanza sull assicurazione dei veicoli

Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Direttive tecniche - Procedura d autorizzazione dei macelli

Ordinanza sull assicurazione dei veicoli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Ordinanza del DDPS sulle funzioni, i gradi e il soldo nella protezione civile

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza sul servizio civile

Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici

Legge federale sull imposizione delle partecipazioni di collaboratore

Ordinanza del DATEC sulla prova del metodo di produzione e dell origine dell elettricità

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sullo stato civile

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Ordinanza sulla medicina della procreazione

Legge federale sull ingegneria genetica nel settore non umano

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine

Strategia Lince Svizzera

Ordinanza sull assicurazione per l invalidità

Legge federale progetto concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale

Ordinanza sull aiuto in caso di catastrofe all estero

Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati

Ingresso visti gli articoli 81 capoverso 5, 82 capoverso 2 e 101 della legge federale del 21 marzo sull energia nucleare (LENu),

Ordinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili

Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa (OASA)

Ordinanza sull energia

Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Transcript:

Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Ordinanza sulla caccia, OCP) Modifica del... Avamprogetto del 28 marzo 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 29 febbraio 1988 1 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici è modificata come segue: Art. 6 Tenuta in cattività e cura di animali protetti 1 L autorizzazione di tenere in cattività e curare animali protetti è accordata solamente se è provato che l acquisto, la tenuta in cattività o la cura degli animali soddisfa la legislazione sulla protezione degli animali nonché sulla caccia e la conservazione delle specie. 2 L autorizzazione di prodigare cure è inoltre accordata solamente se è provato che l animale ne ha bisogno e se le cure sono prodigate da una persona qualificata e con le attrezzature necessarie. La durata è limitata. Art. 6 bis Tenuta in cattività per falconeria e cura di rapaci diurni e di strigiformi 1 L autorizzazione per la tenuta in cattività per falconeria di rapaci diurni e di strigiformi è rilasciata solamente se sono adempiute le condizioni di cui all articolo 6 capoverso 1 e se: a. gli uccelli sono tenuti allo scopo di praticare la caccia con il falcone o per realizzare uno spettacolo di rapaci; b. il Cantone ha concesso un autorizzazione per praticare la caccia con il falcone o per realizzare uno spettacolo di rapaci; e c. gli uccelli tenuti in cattività per falconeria hanno con regolarità sufficienti possibilità di volare liberamente. 1 RS 922.01 2012 1087 1

Ordinanza sulla caccia RU 2012 2 I rapaci diurni e gli strigiformi in cattività per falconeria possono temporaneamente essere tenuti: a. nella falconiera, durante il periodo di muta del piumaggio e di nidificazione; b. al trolley, per garantire che gli uccelli non si feriscano durante il volo; c. legati con la pastoia, per una breve durata. 3 L UFAM emana direttive sulle cure e sulla tenuta in cattività per falconeria di rapaci diurni e di strigiformi. Art. 10 cpv. 1 lett. a e b, nonché cpv. 4 1 La Confederazione paga ai Cantoni le seguenti indennità per il risarcimento di danni causati dalla selvaggina: a. l 80 per cento dei costi dovuti a danni causati da linci, orsi, lupi e sciacalli dorati; b. Concerne soltanto il testo francese. 4 La Confederazione promuove misure per prevenire i danni causati da linci, orsi, lupi e sciacalli dorati. Art. 10 ter Prevenzione di danni causati dai grandi predatori 1 Per prevenire i danni causati dai grandi predatori agli animali da reddito, l UFAM promuove: a. l'impiego di cani da protezione del bestiame per sorvegliare, per lo più autonomamente, gli animali da reddito nonché per difenderli contro animali e- stranei (protezione del bestiame); b. l allevamento e l addestramento di cani da protezione del bestiame; c. la protezione di alveari mediante recinzioni elettriche. 2 Se le misure di cui al capoverso 1 non sono sufficienti, l UFAM può promuovere misure supplementari per prevenire i danni causati agli animali da reddito. 3 L UFAM sostiene e coordina la pianificazione dei Cantoni, sotto il profilo territoriale, delle misure per prevenire i danni causati agli animali da reddito. 4 I Cantoni integrano la protezione del bestiame nella consulenza agricola che forniscono. Art. 10 quater Cani da protezione del bestiame 1 L UFAM promuove la protezione del bestiame con cani che: a. appartengono a una razza idonea per proteggere il bestiame; b. sono allevati, addestrati, tenuti e impiegati a regola d arte per la protezione del bestiame; 2

Jagdverordnung AS 2012 c. sono impiegati per sorvegliare animali da reddito in aziende i cui gestori ricevono contributi secondo l ordinanza del 2 sui pagamenti diretti; e d. sono notificati secondo l articolo 16 capoverso 3 bis lettera b dell ordinanza del 27 giugno 1995 3 sulle epizoozie. 2 L UFAM emana direttive concernenti l idoneità, l allevamento, l addestramento, la tenuta, l impiego e la notifica dei cani da protezione del bestiame che sono oggetto di misure di promozione. 3 L UFAM può sostenere le organizzazioni d importanza nazionale che forniscono informazioni e consulenza alla Confederazione, ai Cantoni e alle cerchie interessate in materia di protezione del bestiame, cani da protezione del bestiame e coordinamento intercantonale. II Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue: 1. Ordinanza del 23 aprile 2008 4 sulla protezione degli animali Art. 77, secondo periodo... La responsabilità per i cani da protezione del bestiame viene valutata tenendo conto del loro impiego a scopo di difesa contro animali estranei che costituiscono una minaccia per il bestiame. 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 5 sulle epizoozie Art. 16 cpv. 3 bis lett. b 3bis Il detentore di animali deve inoltre notificare al gestore della banca dati: b. per i cani da protezione del bestiame: il previsto impiego come cani da protezione del bestiame e, qualora siano richieste misure di promozione secondo l articolo 10 quater capoverso 1 dell ordinanza del 29 febbraio 1988 6 sulla caccia, il rispetto dei requisiti necessari. 2 RS 910.13 3 RS 916.401 4 RS 455.1 5 RS 916.401 6 RS 922.01 3

Ordinanza sulla caccia RU 2012 III La presente modifica entra in vigore il xx. xxxx 2014. xx. xxxx 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il Presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova 4

Jagdverordnung AS 2012 5