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Prot. n. 1888/MGM Roma, 16 marzo 2012 Ai Direttori, ai Presidenti e ai Direttori amministrativi delle Accademie di Belle Arti, dei Conservatori di Musica, delle Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche LORO SEDI e p. c. Agli Istituti Musicali Pareggiati LORO SEDI Alle Organizzazioni Sindacali: Flc Cgil Cisl Università Confsal Snals Uilpa Urafam Unione Artisti Unams LORO SEDI OGGETTO: cessazione e trattenimento in servizio del personale delle Istituzioni di Alta formazione artistica e musicale anno accademico 2012-13. Come di consueto si forniscono le indicazioni operative relative alle cessazioni e ai trattenimenti in servizio per l anno accademico 2012/13, tenendo conto delle recenti modifiche normative intervenute nel settore pensionistico a seguito dell emanazione della D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, delle disposizioni introdotte dall art. 24. In generale, la nuova normativa, che decorre dal 1 gennaio 2012, può essere sintetizzata in tre punti fondamentali: 1) previsione di due percorsi di accesso al trattamento pensionistico, la pensione di vecchiaia, che nel nuovo sistema rappresenta la regola, e la pensione anticipata, che ne costituisce l unica eccezione; 2) estensione alla totalità dei lavoratori del metodo di calcolo contributivo pro quota a partire dal 1 gennaio 2012; 3) aggancio dei requisiti anagrafici e contributivi alla speranza di vita. 1

Requisiti per l accesso al trattamento pensionistico. A decorrere dal 1 gennaio 2012, per conseguire la pensione di vecchiaia, il personale afam sia maschile che femminile, dovrà aver compiuto 66 anni di età e maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva; per la pensione anticipata, invece, sarà necessario aver maturato 41 anni e 1 mese di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 1 mese, per gli uomini. Per l accesso alla pensione anticipata l età anagrafica è libera ma, se non si raggiungono almeno 62 anni di età il trattamento pensionistico subirà le penalizzazioni previste dall art. 24 c. 10 del D.L. n. 201/2011 così come modificate dall art. 6 c. 2 quater del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14. La nuova normativa, producendo effetti a partire dal 1 gennaio 2012, non incide su chi ha maturato i requisiti per l accesso al trattamento pensionistico previsti dalle vecchie regole entro il 31 dicembre 2011; anzi, tale personale, come rappresentato nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 8 marzo 2012, n. 2, non è soggetto alla nuova normativa neppure su opzione; l unico cambiamento, in caso di permanenza in servizio, concerne la quota dei contributi maturata dal 2012 in avanti che sarà calcolata con il sistema contributivo pro rata. Pertanto, nell anno 2012, o negli anni successivi, saranno collocati a riposo al compimento dei 65 anni di età i dipendenti che nell anno 2011 erano già in possesso della massima anzianità contributiva (40 anni) oppure della quota 96 o, comunque, dei requisiti previsti per la pensione secondo la vecchia normativa. Si riportano i requisiti previsti dalla normativa precedente per accedere al trattamento pensionistico: 1) pensione di vecchiaia: 65 anni per gli uomini e 61 per le donne, entrambi compiuti entro il 31 dicembre 2011, congiuntamente ad almeno 20 anni di anzianità contributiva; 2) pensione di anzianità: 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione [quota 96], maturati entro il 31 dicembre 2011 (articolo 1, comma 6, lettera c), della Legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 247). Ai fini del raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che inderogabilmente devono essere posseduti, sempre al 31 dicembre 2011, sono: 60 anni di età e 35 di contribuzione, da considerarsi senza arrotondamenti, mentre l'ulteriore anno necessario per conseguire la quota 96 può essere anche ottenuto con frazioni diverse di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione), da considerarsi sempre al 31 dicembre 2011. Si chiarisce che il limite della massima anzianità contributiva rimane quello dei 40 anni, se posseduto entro il 31 dicembre 2011. Per le donne che optano per la pensione liquidata con il sistema contributivo rimane in vigore l art. 1 c. 9 della Legge n. 243/2004 che prevede il requisito di almeno 57 anni di età ed una contribuzione pari o superiore a 35 anni; se tali requisiti sono conseguiti a decorrere dal 1 gennaio 2012, le lavoratrici in questione potranno accedere al pensionamento dal 1 novembre 2013, rientrando nella finestra dell art. 1 c. 21 della Legge 14 settembre 2011, n. 148. Il personale che abbia maturato i requisiti sopra citati entro il 31 dicembre 2011 può chiederne la certificazione all Inps, Gestione ex Inpdap. Al personale che non rientra nelle fattispecie sopra esposte si applica la nuova normativa pensionistica in materia di pensione di vecchiaia e di pensione anticipata, di cui si è già detto. 2

Trattenimento in servizio Per quanto concerne i trattenimenti in servizio, si evidenzia che la nuova disciplina previdenziale non ha disposto l abrogazione né dell art. 72 del D.L. 112/2008, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, né dell art. 9, c. 31, del D.L. 78/2010, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122; pertanto, dovranno sempre essere oggetto di concessione da parte dell istituzione di appartenenza ed essere, inoltre, autorizzati dai competenti Dicasteri poiché equiparati a nuove assunzioni. Occorre premettere che per l a.a. 2012/2013, l istituto non può che riferirsi a coloro che hanno compiuto il 65 anno di età tra il 1 novembre e il 31 dicembre 2011 o a coloro che lo compiano tra il 1 gennaio e il 31 ottobre 2012, che abbiano maturato i requisiti per l accesso al trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011, secondo la vecchia normativa; il personale in questione, se non è già in possesso della massima anzianità contributiva, potrà permanere in servizio fino al 67 anno di età, ove, naturalmente, le istituzioni acconsentano al trattenimento. E evidente, infatti, che per coloro che compiono il 65 anno a decorrere dal 1 gennaio 2012 e che non hanno maturato i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2011, il nuovo limite di età è 66 anni e coloro che hanno già compiuto il 66 anno di età e sono ancora in servizio sono già stati destinatari del trattenimento in servizio negli anni precedenti; in quest ultimo caso, si precisa che i predetti provvedimenti non sono toccati in alcun modo dalla nuova disciplina. In merito alle procedure valutative per la concessione del trattenimento in servizio si richiamano le indicazioni delle note degli anni precedenti. L'amministrazione, pertanto, tenendo conto delle proprie esigenze organizzative e funzionali, nonché dell'esperienza professionale degli interessati, ha facoltà di trattenere in servizio coloro che hanno manifestato una disponibilità in tal senso nello stesso termine previsto per la presentazione delle istanze di cessazione e di concederlo, eventualmente, anche per un solo anno. La condotta dell'amministrazione non deve risultare contraddittoria o incoerente e la valutazione deve tener conto di condizioni oggettive quali: - esigenze didattiche e gestionali dell'istituzione correlate alla propria programmazione; - particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente, anche in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare; - esigenze connesse ad una efficiente erogazione dei servizi. La valutazione dei presupposti del trattenimento in servizio è demandata al Consiglio di Amministrazione - previo motivato parere del Consiglio Accademico, per il personale docente, e del Direttore amministrativo, per il personale amministrativo e tecnico - che accoglierà o rigetterà le istanze degli interessati con proprie deliberazioni, supportate da idonee motivazioni espresse in dettaglio, che dovranno essere comunicate agli interessati. Le SS.LL., pertanto, dovranno convocare gli organi in questione e concludere la procedura entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione delle istanze di trattenimento in servizio che, per l'a.a. 2012/13, viene fissata al 30 marzo 2012. Sempre nell'ambito del trattenimento in servizio, si conferma l'applicazione dell art. 509 c. 3 del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297, concernente la possibilità di essere trattenuti in servizio fino al 70 anno di età per il raggiungimento del minimo della pensione (20 anni); deve, invece, ritenersi 3

inapplicabile il comma 2 del predetto articolo, essendo venuto meno, con la nuova normativa, il concetto di massima anzianità contributiva. Tutte le deliberazioni concernenti i trattenimenti in servizio dovranno essere tempestivamente inviate allo scrivente e comunque non oltre i tre giorni successivi alla relativa riunione del Consiglio di Amministrazione. Si rammenta, infine, che l'amministrazione è tenuta ad accogliere, senza valutazione discrezionale, le domande di trattenimento in servizio di coloro che, alla data di collocamento a riposo, non abbiano ancora raggiunto il requisito minimo di contribuzione per conseguire il diritto a pensione. Resta inteso che il personale che ha compiuto il 65 anno di età nel periodo 1 novembre / 31 dicembre 2011 e quello che lo compie tra il 1 gennaio e il 31 ottobre 2012 ed è in possesso dei requisiti per l accesso al trattamento pensionistico secondo la vecchia normativa per averli maturati entro il 31 dicembre 2011, sarà collocato a riposo d ufficio ove non presenti istanza di trattenimento in servizio. Si conferma, altresì, che tale personale, se ha maturato entro il 31 dicembre 2011 la massima anzianità contributiva prevista dalla precedente normativa (40 anni) non potrà essere trattenuto in servizio. Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. Per quanto attiene, infine, alla possibilità di risolvere unilateralmente, con un preavviso di sei mesi, il rapporto di lavoro di coloro che abbiano compiuto l'anzianità contributiva massima di 40 anni entro il 31 dicembre 2011, (art. 72 c. 11 del D.L. n. 112/08, convertito dalla Legge n. 133/2008 e modificato dal D.L. n. 78/09, convertito dalla Legge n. 102/2009), si rappresenta che, nel caso in cui ci si intenda avvalere di tale facoltà, il Direttore amministrativo, entro il 30 marzo 2012, dovrà comunicare al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione l'elenco di coloro hanno raggiunto tale anzianità al 31 dicembre 2011. A tal fine, si precisa che i periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei 40 anni nella sola ipotesi in cui sia già intervenuto il relativo provvedimento. Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Consiglio Accademico per il personale docente e del Direttore amministrativo per il personale non docente, potrà deliberare la risoluzione del rapporto di lavoro degli interessati entro il 20 aprile 2012, ovviamente supportandola con motivazioni congrue ed oggettive. Il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro non potrà avere decorrenza precedente all'1.11.2012, data di inizio dell'a.a. 2012/13 e andrà notificato agli interessati entro e non oltre il 30 aprile 2012, stante il richiesto preavviso semestrale. Per i dipendenti, invece, che maturano i requisiti a decorrere dal 1 gennaio 2012, atteso che l applicabilità della normativa concernente la risoluzione del rapporto di lavoro è stata estesa agli anni 2012, 2013 e 2014 dall art. 1 c. 16 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il requisito contributivo è attualizzato agli anni di anzianità contributiva necessari per la maturazione del diritto alla pensione anticipata. Si precisa, infine, che la risoluzione del rapporto di lavoro non può essere esercitata nei confronti di coloro che hanno meno di 62 anni di età e per i quali operano le penalizzazioni previste dall art. 24 c. 10 del D.L. n. 201/2011 così come modificate dall art. 6 c. 2 quater del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14. 4

Tempistica. Le domande di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo, quelle di trattenimento in servizio oltre il limite di età e quelle di trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto 29 luglio 1997 n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica, dovranno essere presentate all'istituzione di titolarità entro e non oltre il 30 marzo 2012; si precisa che tutte le domande presentate valgono, per gli effetti, dal 1 novembre 2012. La revoca delle istanze sopra citate è consentita esclusivamente entro la medesima data del 30 marzo 2012. Si rammenta che le domande di cessazione dal servizio, nonché l'eventuale revoca delle stesse, dovranno essere presentate direttamente dagli interessati, anche alla competente sede dell'inps gestione ex INPDAP (nota Miur-Afam del 14.3.2005, prot. n. 1550). Entro il 20 aprile 2012 le istituzioni dovranno accertare la sussistenza del diritto al trattamento pensionistico del proprio personale e comunicare l'eventuale mancata maturazione di tale diritto ai dimissionari interessati, indicando loro la possibilità di ritirare la domanda entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. L'accettazione delle domande di cessazione dal servizio si intende avvenuta alla data del 30 aprile 2012, senza l'emissione di un provvedimento formale. Dal 2 al 10 maggio 2012, attraverso il collegamento al sito riservato, sarà effettuato l'inserimento al sistema informatico dei nominativi di coloro che cesseranno dal servizio a qualsiasi titolo o che continueranno a prestare servizio oltre il limite di età a decorrere dall'1.11.2012. In considerazione della complessità della fase di transizione tra vecchia e nuova disciplina pensionistica, si raccomanda di verificare accuratamente la situazione anagrafica e contributiva del personale dipendente al fine di individuare, con certezza, il momento di maturazione dei requisiti che, come si è detto, comporterà l applicazione dell una o dell altra normativa. Se, ad esempio, un dipendente che ha maturato la quota 96 entro il 31 dicembre 2011, non presenta la domanda di dimissioni per conseguire la pensione di anzianità continuando a rimanere in servizio, l amministrazione dovrà ricordarsi che il limite di età per il suo collocamento a riposo (vecchiaia) è quella del 65 anno. Si raccomanda, altresì, di provvedere con la massima sollecitudine all evasione delle pratiche di computo, riscatto, ricongiunzione presentate dal personale. Si confida nel rispetto dei tempi sopraindicati, inevitabilmente correlati ai successivi adempimenti procedurali per la mobilità del personale e per la copertura dei posti vacanti. Nell'invitare le SS.LL. a dare la massima diffusione alla presente, si rammenta che la valutazione delle domande, secondo le regole sopra esposte, è di competenza del Consiglio di Amministrazione che ne assume la relativa responsabilità. IL DIRETTORE GENERALE Dott. Giorgio Bruno CIVELLO F.to Civello 5

TEMPISTICA CESSAZIONI E TRATTENIMENTI IN SERVIZIO A.A. 2012-2013 SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 30 MARZO 2012 (venerdì) COMUNICAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AL CONSIGLIO ACCADEMICO E AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE CHE HA MATURATO I 40 ANNI DI SERVIZIO ENTRO IL 31/12/2011 30 MARZO 2012 (venerdì) COMUNICAZIONE MANCATA MATURAZIONE DEL DIRITTO A PENSIONE AL PERSONALE INTERESSATO 20 APRILE 2012 (venerdì) DELIBERAZIONI RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO NOTIFICA DEI PROVVEDIMENTI DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO AGLI INTERESSATI 20 APRILE 2012 (venerdì) 30 APRILE 2012 (lunedì) ACCETTAZIONE DOMANDE CESSAZIONE 30 APRILE 2012 (lunedì) INSERIMENTO DOMANDE AL CINECA 2-10 MAGGIO 2012 (giovedì) 6