RSU LA FIOM INFORMA LE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE. CCNL 26 novembre 2016 (Allegato 4 - con decorrenza 1 settembre 2017)

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RSU LE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE CCNL 26 novembre 2016 (Allegato 4 - con decorrenza 1 settembre 2017) WWW.IT

RSU LE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE Con il contratto nazionale sottoscritto il 26 novembre 2016 tra Federmeccanica e Fim Fiom e Uilm è stato inoltre definito: un accordo per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie ad integrazione e specificazione di quanto previsto dal Testo Unico del 10 gennaio 2014; tale accordo è inserito nel testo contrattuale come allegato 4 e sostituisce il precedente accordo del 2 febbraio 1994; un accordo per l elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza; tale accordo è inserito nel testo contrattuale come allegato 5

ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE (RSU) 1 Durata RSU Tre anni dalla data delle elezioni, la decadenza è automatica. 2 Composizione La Rsu è unica per ogni realtà produttiva ed è composta da tutti gli eletti. Il doppio collegio può essere attivato anche a richiesta di una sola organizzazione sindacale se il numero dei lavoratori coinvolti è pari al quorum necessario per l elezione di un delegato (numero totale degli aventi diritti/numero totale dei seggi previsti nell unità produttiva). I seggi tra operai e impiegati, in caso di doppio collegio, vanno ripartiti in proporzione al peso percentuale degli operai e degli impiegati rispetto al totale degli addetti. I rappresentanti di un collegio non possono essere scelti tra i lavoratori dell altro collegio. Va garantita la rappresentanza di genere.

3 Numero dei componenti Sono fatte salve le condizioni di miglior favore Fino a 200 dipendenti 3 RSU Fino a 3.000 dipendenti 3 RSU ogni 300 o frazione di 300 Oltre i 3.000 dipendenti 3 RSU ogni 500 o frazione di 500 in aggiunta al numero di RSU espresse fino alla soglia di 3.000 dipendenti NUMERO DIPENDENTI MINIMO COMPONENTI RSU Da 16 a 300 3 Da 301 a 600 6 Da 601 a 900 9 Da 901 a 1.200 12 Da 1.201 a 1.500 15 Da 1.501 a 1.800 18 Da 1.801 a 2.100 21 Da 2.101 a 2.400 24 Da 2.401 a 2.700 27 Da 2.701 a 3.000 30 Da 3.001 a 3.500 33 Da 3.501 a 4.000 36 Da 4.001 a 4.500 39 Da 4.501 a 5.000 42 ecc.

4 Diritti sindacali Le OO.SS. stipulanti il CCNL mantengono i diritti aggiuntivi rispetto alla Legge 300/ 70: 1 ora e 30 minuti all anno per ciascun dipendente nelle aziende fino a 200 dipendenti (di questi sono aggiuntivi i 30 minuti rispetto a quanto previsto dall art. 23 della Legge 300/ 70). 24 ore per trimestre solare ai componenti degli organi direttivi. 5 Modalità di utilizzo dei permessi sindacali Il 70% delle ore aggiuntive nelle aziende fino a 200 dipendenti sono trasferite dalle OO.SS. alle RSU. Il monte ore riservato alle RSU è ripartito in ragione dei delegati eletti. L utilizzo dei permessi dovrà avvenire nell ambito dell attività delle RSU per garantirne il regolare funzionamento. Le OO.SS. comunicheranno all azienda il proprio responsabile tra le RSU per la gestione del monte ore. Il monte ore residuo (30% dei permessi aggiuntivi stabiliti dal CCNL), a disposizione delle OO.SS., potrà essere utilizzato per attività di servizio (Patronato, Fiscale, ecc) anche da lavoratori non eletti nella RSU ma indicati dall organizzazione sindacale (a questi lavoratori non sono riconosciuti diritti, poteri e tutele previsti per le RSU).

6 Sostituzioni, revoca e decadenza Le sostituzioni dei componenti, per dimissioni o altro motivo sono possibili fino al raggiungimento del 50% del numero complessivo della RSU. Superato questo limite si deve procedere alla rielezione della RSU. Le sostituzioni avvengono all interno della stessa lista secondo l ordine delle preferenze.la RSU che cambia la sigla sindacale di appartenenza o cessa l iscrizione sindacale decade e viene sostituito con il primo dei non eletti della lista. La RSU decade se revocata con raccolta di firme certificata dal 50% più uno dei lavoratori aventi diritto al voto. 7 Comunicazione dei componenti la RSU Le OO.SS. territoriali devono comunicare per iscritto all azienda tramite l Associazione territoriale l elenco dei propri componenti della RSU e i nominativi degli eventuali sostituti. In caso di sostituzione devono comunicare con le stesse modalità i nominativi degli eventuali sostituti.

8 Modalità per indire le elezioni A partire dal 30 mese dalla permanenza in carica e almeno 3 mesi prima dalla scadenza le OO.SS. congiuntamente o disgiuntamente o la RSU uscente: indicono le elezioni con una comunicazione scritta comunicazione che va esposta in bacheca sindacale, inviata alla direzione aziendale e alle altre OO.SS. presenti in azienda Il termine per la presentazione delle liste alla commissione elettorale è di 15 giorni dalla pubblicazione dell avvio della procedura in bacheca sindacale. La scadenza è fissata alle ore 14.00 del 15 giorno escluso il giorno dell affissione.

9 Commissione elettorale È composta inizialmente da un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale stipulante il CCNL che presenta proprie liste, nelle aziende fino a 300 dipendenti e da due rappresentanti oltre i 300 dipendenti. Al termine della presentazione delle liste, la commissione è integrata con i rappresentanti delle altre OO.SS. presentatrici di liste aventi i requisiti previsti dal Testo Unico 10 gennaio 2014 (Associazioni sindacali con statuto e atto costitutivo, accettazione formale dei contenuti del Testo Unico, lista correlata dal 5% delle firme di lavoratori dipendenti almeno 3 firme nelle aziende con meno di 60 dipendenti). I componenti della commissione elettorale non possono essere candidati. La commissione elettorale fisserà, d intesa con la direzione aziendale, data e modalità dello svolgimento delle elezioni, al fine di garantire a tutti i dipendenti l esercizio del diritto di voto. La commissione elettorale Sovraintende lo svolgimento di tutte le fasi dell elezione. Assicura il rispetto delle norme previste. Assume le decisioni in ordine alle proprie competenze con una maggioranza di almeno il 50% più uno dei componenti.

10 Presentazione liste elettorali La raccolta delle firme a sostegno delle liste deve essere svolta utilizzando il modulo allegato al CCNL messo a disposizione dalla RSU uscente o dalle OO.SS. stipulanti non prima dei 4 mesi antecedenti la scadenza della RSU. 11 Elettori ed eleggibili Elettori: tutti i dipendenti non in prova all atto delle elezioni. Eleggibili: i lavoratori candidati dalle OO.SS. che presentano proprie liste. Il voto si può esercitare presso il seggio definito nell area elettorale. Il lavoratore può essere candidato solo nella lista del collegio di appartenenza. 12 Numero dei candidati Ciascuna lista (operai, impiegati, quadri) potrà essere maggiorata fino a 2/3 il numero dei componenti la RSU del collegio (arrotondata all unità superiore). 13 Commissione elettorale, scrutatori e componenti del seggio elettorale Potranno richiedere e utilizzare i permessi sindacali retribuiti, (senza riconoscimento dei diritti, poteri, tutele per i componenti delle RSU).

Scrutatori Ogni lista può designare, in forma scritta alla commissione elettorale entro le 24 ore che precedono l inizio delle votazioni, uno scrutatore per ogni seggio elettorale tra i lavoratori elettori non candidati. Compiti della commissione elettorale Decide in merito a eventuali contestazioni sui requisiti delle liste presentate. Definisce in rapporto con la Direzione aziendale lo svolgimento della procedura elettorale. Affigge le liste dei candidati nelle apposite bacheche almeno 8 giorni prima della data fissata. Adempimenti aziendali La Direzione aziendale metterà a disposizione della commissione elettorale l elenco aggiornato dei dipendenti diviso per operai e impiegati e per collegi elettorali. Segretezza del voto Il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera.

Schede elettorali La scheda è unica per ciascun collegio elettorale e comprende le liste in ordine di presentazione (in caso di contemporaneità l ordine di precedenza è estratto a sorte). Le schede devono essere firmate da almeno due componenti il seggio e consegnate a ciascun lavoratore contestualmente alla votazione dal Presidente del seggio o da un componente della commissione elettorale. Il voto di lista è espresso mediante crocetta sulla lista ed è nullo se: la scheda non è quella predisposta sono presenti tracce di scrittura o segni di riconoscimento Preferenze La preferenza è unica e si esprime solo sui candidati della lista votata. Si esprime con una crocetta a fianco del nome del candidato. L indicazione di una preferenza data a una lista vale come voto di lista anche se non è stato espresso il voto di lista. Più preferenze nella stessa lista vengono annullate mentre vale il voto di lista. Voti a più di una lista o indicazione di più preferenze a liste diverse annullano la scheda. In caso di voto a una lista e preferenze a liste differenti, vale il voto di lista e sono annullate le preferenze.

Modalità della votazione Il luogo, i giorni e gli orari della votazione, stabili dalla commissione elettorale in accordo con la direzione aziendale, devono permettere l esercizio del voto a tutti i lavoratori. La durata massima delle operazioni di voto è di 72 ore consecutive; tempi di voto più lunghi, se stabiliti, dovranno garantire la segretezza del voto. I lavoratori devono essere informati sul luogo, i giorni e gli orari almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni, attraverso una comunicazione nelle bacheche sindacali. Seggio elettorale È composto dagli scrutatori e da un Presidente. Deve essere dotato di un urna elettorale chiusa e sigillata fino allo scrutinio Deve poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso il seggio. Deve essere organizzato in modo da garantire la segretezza del voto. Gli elettori dovranno essere riconosciuti o riconoscibili e, all atto del voto, apporre la propria firma sull elenco del seggio.

Validità delle elezioni Le elezioni sono valide e si può procedere allo scrutino quando la partecipazione al voto raggiunge almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto. In caso contrario le elezioni verranno riconvocate entro i 15 giorni successivi e lo scrutinio avrà luogo indipendentemente dal numero dei votanti. Al termine dello scrutinio il Presidente del seggio compila il verbale dando atto di eventuali contestazioni. Il materiale di voto, esclusi i verbali, va conservato almeno per tre mesi a cura della commissione elettorale in un piego sigillato. Ripartizione dei seggi È proporzionale ai voti ottenuti da ciascuna lista, che avrà diritto a tanti posti pari a quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel numero dei voti validi che riporta. Il quoziente elettorale si calcola dividendo il numero dei voti validi con il numero dei posti disponibili in ciascun collegio. Eventuali posti vacanti sono attribuiti alle liste che hanno il resto maggiore anche nel caso in cui non abbiano raggiunto il quoziente elettorale. In caso di parità di resti tra liste diverse il delegato è attribuito alla lista che non ha nessun delegato. In caso tutte le liste abbiano ottenuto almeno un delegato a parità di resti si ricorre al sorteggio. A parità di preferenze nella medesima lista è eletto il delegato secondo l ordine della lista.

Verbali e reclami La commissione elettorale assegna i posti, redige il verbale e ne dà immediata pubblicazione nelle bacheche sindacali. Il verbale deve essere sottoscritto dai componenti della commissione elettorale che procede, entro 24 ore, all esame di eventuali reclami presentati entro i primi 5 giorni. Al termine di queste procedure la commissione elettorale proclama gli eletti e trasmette entro 48 ore copia del verbale a ciascun rappresentante delle OO.SS. presentatrici di liste, alla Direzione aziendale e alla DTL. Le OO.SS. che hanno presentato liste comunicano all azienda tramite l Associazione Territoriale di appartenenza l elenco delle proprie RSU.

Comitato nazionale di Garanzia Fim, Fiom, Uilm. È composto da un componente Fim, un componente Fiom e un componente Uilm. Contro le decisione della commissione elettorale riguardanti le liste di Fim Fiom e Uilm, entro 5 giorni può essere inoltrato ricorso al Comitato nazionale di Garanzia Fim Fiom e Uilm il Comitato si riunirà tempestivamente e verbalizzerà l esito le decisioni sono assunte all unanimità e notificate agli interessati le decisioni sono vincolanti per le OO.SS. territoriali le decisioni assolvono il ricorso al Comitato dei Garanti e quello in sede legale Nel caso in cui non si raggiunga l unanimità potrà essere presentato ricorso al Comitato provinciale dei Garanti entro 5 giorni dalla verbalizzazione dell esito.

Comitato provinciale dei Garanti È composto a livello territoriale dalle organizzazioni sindacali presentatrici di liste interessate al ricorso, da un rappresentante dell Associazione industriale ed è presieduto dal Direttore dell Ispettorato territoriale del lavoro. Contro le decisioni della commissione elettorale è ammesso entro 10 giorni il ricorso presso il Comitato provinciale dei Garanti.