MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

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MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE IL DIRETTORE GENERALE VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme per l accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni, per quanto applicabili; il Decreto del Ministro della Difesa 18 aprile 1996, che stabilisce le modalità e le procedure di valutazione per l avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami al grado di Primo Maresciallo; il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali; il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente norme per la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi; il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il Codice dell Ordinamento Militare e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, gli articoli 1031 e 1282 in materia di avanzamento al grado di Primo Maresciallo; il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni; l articolo 9, comma 21 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente il contenimento delle spese in materia di impiego pubblico; il Decreto Dirigenziale 29 gennaio 2016, n. 342, con il quale è stato fissato in 56 unità il numero delle promozioni da conferire nel grado di Primo Maresciallo dell Esercito mediante concorso per il 2015; VISTA la Legge 14 luglio 2016, n. 131, inerente alle proroghe alla partecipazione italiana a missioni internazionali, il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2013 -registrato alla Corte dei conti il 1 marzo 2013, registro n. l, foglio n. 390- concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare; - 1 -

il Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio n. 2512 - concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare e il Decreto del Presidente delle Repubblica 4 ottobre 2016 registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2016, al foglio n. 2028 relativo alla sua conferma nell incarico, DECRETA Articolo 1 (Requisiti) 1. E indetto il 20 concorso interno, per titoli di servizio ed esami, per l avanzamento al grado di Primo Maresciallo riservato ai Marescialli Capo dell Esercito, che abbiano almeno quattro anni di permanenza nel grado alla data del 1 gennaio 2015. Tale anzianità dovrà tenere conto di eventuali detrazioni contestuali a periodi di congedo retribuito per assistenza a disabili di cui all art. 42, comma 5 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Inoltre i candidati, alla data di scadenza del termine di cui al successivo articolo 3, dovranno possedere i seguenti requisiti: a) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado; b) non aver riportato in sede di valutazione caratteristica, riferita all ultimo quinquennio, qualifiche inferiori a superiore alla media o giudizi equivalenti; c) non essere incorsi, nell ultimo biennio, in sanzioni disciplinari più gravi della consegna ; d) non essere incorsi, nell ultimo triennio, in condanne penali per delitto non colposo; e) non risultare rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitto non colposo o sottoposti a procedimenti disciplinari di stato o sospesi dall impiego o comunque sottoposti a misure restrittive della libertà personale; f) non risultare in aspettativa, per qualsiasi motivo, per una durata non inferiore a sessanta giorni. 2. I requisiti previsti alle lettere c), d), e) ed f), accertati secondo le modalità stabilite dall'amministrazione, dovranno essere mantenuti fino alla data di approvazione della graduatoria di merito del concorso. 3. Ai sensi dell articolo 1282, comma 3 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la partecipazione al concorso, intesa come effettiva presenza del candidato alle prove, è limitata a non più di due volte, elevate a quattro esclusivamente per i Sottufficiali che siano risultati, in tutti i precedenti concorsi cui abbiano partecipato, idonei ma non utilmente collocati nelle relative graduatorie di merito. A tal fine si rammenta la necessità che vengano sempre debitamente trascritti gli esiti della procedura concorsuale. Articolo 2 (Posti a concorso) 1. Ai sensi dell articolo 2251 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il numero delle promozioni da conferire a scelta con il presente concorso, per titoli di servizio ed esami, per il 2016, è di 56 unità. 2. Le promozioni, che saranno conferite nell ordine della graduatoria di merito, avra nno decorrenza 1 gennaio 2015. 3. I Marescialli Capo promossi al grado di Primo Maresciallo per concorso, per titoli di servizio ed esami, seguiranno nel ruolo i Marescialli Capo promossi al precitato grado apicale con l aliquota di avanzamento a scelta definita al 31 dicembre 2014. - 2 -

Articolo 3 (Compilazione e presentazione delle domande di partecipazione al concorso) 1. Le domande di partecipazione, redatte su carta semplice secondo lo schema in allegato A al presente Decreto, devono essere presentate al Reparto o Ente dal quale gli interessati dipendono, entro il termine di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Decreto sul Giornale Ufficiale della Difesa. I Reparti/Enti d appartenenza dei candidati, ricevute le domande di partecipazione, provvederanno a trasmetterle con urgenza ai seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it o persomil@postacert.difesa.it. Il fac simile del modello di domanda potrà essere reperito sul sito web www.persomil.difesa.it/concorsi. 2. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la facoltà di far regolarizzare le domande che dovessero risultare irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello prescritto. Articolo 4 (Istruttoria della domanda) 1. I Comandi di appartenenza degli interessati devono istruire le domande provvedendo a: a) controllarne, in via preliminare, la validità, verificando che il documento sia completo in tutte le sue parti e conforme al modello di cui al citato allegato A ; b) certificarne la data di presentazione, apponendo, negli appositi spazi, il timbro dell Ente, la data e il numero di protocollo e sottoporle al visto del Comandante o suo delegato. Di seguito ai dati relativi al protocollo dell istanza, inoltre, dovrà essere apposta, a cura del Comandante dell Ente o suo delegato, la dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione, previsti dall articolo 1 del bando di concorso (fac-simile in appendice all allegato A ). Le domande presentate fuori termine dovranno essere inviate ugualmente alla Direzione Generale per il Personale Militare, che provvederà, con provvedimento motivato, all esclusione degli interessati dalla partecipazione al concorso. In tale ipotesi il Comandante dell Ente o suo delegato dovrà menzionare, in calce alla domanda, che la stessa è stata presentata fuori termine; c) far redigere dalle competenti autorità gerarchiche apposito documento caratteristico, chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al precedente articolo 3, comma 1 e redatto per partecipazione al 20 concorso interno per l avanzamento al grado di Primo Maresciallo ; d) compilare l attestazione (modello 4 E.I.) sottoscritta dall autorità che custodisce la cartella personale, nonché la dichiarazione di completezza (modello 3 E.I.) della documentazione caratteristica e matricolare firmata dall interessato, da inserire nel primo e nel secondo originale della cartella personale; e) produrre e custodire copia conforme all originale del foglio matricolare modello 104, parificato alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e secondo le modalità previste per il caso di trasferimento, in tutti i singoli specchi, compresi quelli in cui non risulti trascritta alcuna variazione, mediante apposizione della data, del bollo d ufficio e della firma dell Ufficiale alla matricola, a comprova del regolare aggiornamento degli specchi stessi, rammentando che tale operazione deve essere effettuata direttamente sull originale del documento matricolare. Si evidenzia che la copia conforme del foglio matricolare deve riprodurre fedelmente l originale custodito presso l Ente di appartenenza. Inoltre non deve mostrare segni di manomissione di alcun genere (cancellature, abrasioni, omissioni, ecc..) e, sullo stesso, non devono risultare per alcun motivo operazioni non autorizzate finalizzate a coprire le variazioni contenute. Il predetto Ufficiale dovrà - 3 -

certificare, con dichiarazione da apporre sull ultima pagina della copia in argomento, la conformità del documento all originale custodito, nonché il suo aggiornamento alla suddetta data; f) produrre e custodire copia conforme all originale, se del caso, del libretto caratteristico dei lanci e voli e/o del libretto caratteristico dei voli, nonché copia conforme dello stralcio riepilogativo dell attività di volo effettuata dagli specialisti aeronautici, aggiornati e parificati secondo le modalità precedentemente indicate; g) produrre e custodire copia conforme all originale della scheda individuale di controllo dell efficienza fisica relativa all anno di riferimento del concorso; h) far pervenire le domande di partecipazione al concorso secondo le modalità indicate al precedente articolo 3, comma 1; i) trasmettere alla Direzione Generale per il Personale Militare II Reparto 5^ Divisione Viale dell Esercito n. 186 00143 Roma, limitatamente al personale militare risultato idoneo alle prove scritte, copia integrale autenticata del foglio matricolare e il libretto personale completo e aggiornato in tutte le sue parti (ovvero copia autenticata di questo, ove non vi sia disponibilità dell originale), corredato della dichiarazione di completezza, sottoscritta dall interessato. La trasmissione di detti documenti dovrà avvenire entro il termine perentorio di 7 giorni dalla data dell avvenuta ricezione dell elenco nominativo del personale sopra indicato che verrà diramato a cura della Direzione Generale per il Personale Militare, II Reparto, 5^ Divisione, al termine della fase dell iter concorsuale relativa alla valutazione delle prove scritte; l) custodire la seconda copia della domanda; m) informare, secondo le modalità indicate al precedente articolo 3, comma 1, la Direzione Generale per il Personale Militare all indirizzo citato alla precedente lettera i) di ogni fatto che dovesse intervenire nei confronti dei candidati durante il co ncorso relativamente a quanto indicato al precedente articolo 1, lettere c), d), e) ed f) e di altre eventuali variazioni rilevanti ai fini concorsuali. 2. In caso di mancata partecipazione al concorso in argomento, i Comandi/Enti competenti dovranno annullare la documentazione preventivamente redatta e custodirla agli atti del carteggio relativo alla cartella personale dell interessato, citando nella stessa gli estremi del presente bando di concorso, dandone notifica al Sottufficiale. Articolo 5 (Prove d esame) 1. Gli esami del concorso consistono nell esecuzione di due prove scritte, secondo il programma in allegato B, che costituisce parte integrante del presente Decreto. La prima prova scritta è composta da 60 domande a risposta multipla suggerita, su argomenti di cultura generale, la seconda è composta da 30 domande a risposta libera, su materie professionali, formulate in modo da prevedere una risposta sintetica. Sul sito internet di F.A. (www.esercito.difesa.it alla pagina concorsi e arruolamenti) e sul sito intranet (www.sme.esercito.difesa.it, alla pagina documenti disponibili del I Reparto Affari Giuridici ed Economici del Personale), entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Giornale Ufficiale, sarà resa disponibile la banca dati dalla quale saranno tratte le domande relative alle prove sia di cultura generale sia di cultura tecnico-militare. 2. Gli esami si svolgeranno nei giorni, nell ora e nella sede che saranno indicati con avviso pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa del 10 maggio 2017. La pubblicazione di cui sopra avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. Il Giornale Ufficiale della Difesa potrà contenere l'avviso di rinvio ad altra data della pubblicazione suddetta, nonché eventuali comunicazioni relative al bando di concorso. - 4 -

3. I candidati, ai quali sarà comunicata l esclusione o la mancata ammissione al concorso, non potranno partecipare alle prove d esame di cui al presente articolo. Tutti gli altri concorrenti sono tenuti a presentarsi alle prove, almeno trenta minuti prima dell orario che sarà indicato per lo svolgimento delle stesse, senza attendere alcuna comunicazione in proposito. Gli stessi, all'atto della presentazione presso l'aula ove si svolgeranno le prove d'esame, dovranno esibire un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, munito di fotografia e in corso di validità. I candidati, inoltre, dovranno portare al seguito una penna biro con inchiostro indelebile di colore nero o blu. La mancata presentazione o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l'irrevocabile esclusione dal concorso. In tali casi agli interessati no n sarà inviata alcuna comunicazione. 4. Durante lo svolgimento delle prove ai concorrenti non è permesso comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione Giudicatrice, né consultare appunti, scritti o documenti di qualsiasi natura. Durante le prove non è consentito l uso di telefoni cellulari, agende elettroniche, calcolatrici o qualsiasi tipo di ausilio elettronico e/o informatico. Gli elaborati dovranno essere scritti, a pena di nullità, esclusivamente su carta recante il timbro d'ufficio e la firma di un componente della Commissione. Tali elaborati dovranno essere posti in appositi plichi secondo le modalità prescritte dal Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. Il candidato, che contravvenga alle disposizioni del presente comma o che risulti abbia copiato in tutto o in parte le prove d esame, sarà escluso dal concorso. L evento sarà comunicato al Comandante di Corpo dell interessato per i provvedimenti conseguenti. La Commissione e il Comitato di Vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse e hanno la facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei membri dei predetti organismi dovranno trovarsi nella sala degli esami durante lo svolgimento delle prove. La mancata esclusione all atto delle prove non preclude la possibilità che la stessa sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime. 5. Ai candidati impossibilitati a partecipare alle prove d esame, in quanto impegnati nelle missioni di cui alla citata Legge 14 luglio 2016, n. 131, se vincitori del primo concorso utile successivo, sarà attribuita, ai sensi dell articolo 13 del Decreto Legge 28 dicembre 2001, n. 451, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale hanno presentato domanda e l anzianità relativa che avrebbero occupato nella relativa graduatoria. Articolo 6 (Commissione d esame) 1. La Commissione Giudicatrice del concorso, nominata con Decreto Dirigenziale, sarà così composta: un Generale di Brigata o Colonnello dell Esercito in servizio permanente, Presidente; tre Ufficiali Superiori dell Esercito in servizio permanente, Membri; il Primo Maresciallo Luogotenente dell Esercito più anziano in ruolo, non facente parte, come titolare o sostituto, della Commissione di Avanzamento, Membro; un Ufficiale Inferiore dell Esercito in servizio permanente, Segretario senza diritto di voto. 2. La Commissione di cui al precedente comma 1: a) stabilirà preventivamente la durata delle prove d esame, nonché i criteri e le modalità di valutazione delle prove stesse e dei titoli; b) definirà i questionari delle prove d esame; c) curerà lo svolgimento di dette prove, adottando i provvedimenti del caso; d) valuterà i titoli, attribuendo i punteggi, come indicato al successivo articolo 7; - 5 -

e) redigerà apposito elenco dei candidati giudicati non idonei alle prove scritte, con relativa votazione; f) formerà la graduatoria finale di merito degli idonei di cui al successivo articolo 8. Articolo 7 (Valutazione dei titoli e delle prove scritte) 1. Per la valutazione dei titoli di servizio la Commissione Giudicatrice di cui al precedente articolo 6 dispone di 60 punti, così ripartiti: fino a un massimo di 36 punti per le valutazioni caratteristiche e per le qualifiche conseguite; fino a un massimo di 12 punti per le benemerenze (onorificenze, ricompense e/o attestati di benemerenza) e per le qualità professionali dimostrate durante la carriera, con particolare riguardo al servizio prestato presso Reparti, nonché alle eventuali attività svolte al Comando di minori unità e agli incarichi ricoperti; fino a un massimo di 12 punti per i corsi di istruzione, di specializzazione e di abilitazione e per i titoli di studio posseduti. Dal punteggio conseguito per i titoli di servizio la Commissione detrarrà fino a un massimo di 10 punti per le sanzioni di stato e di corpo riportate nel quinquennio antecedente la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, graduando la detrazione in relazione al tipo e alla gravità della sanzione. 2. Al fine di snellire e rendere più funzionale la procedura concorsuale, riducendo conseguentemente i tempi di espletamento del concorso stesso, i titoli di cui al comma precedente saranno valutati solo per i candidati risultati idonei ad entrambe le prove scritte. 3. Per la valutazione delle prove scritte la Commissione di cui sopra dispone di: 30 punti per la prova di cultura generale, attribuendo a ciascuna risposta esatta delle 60 previste un punteggio di 0,50/30; 30 punti per la prova di cultura tecnico militare, attribuendo a ciascuna risposta esatta delle 30 previste un punteggio di 1/30. 4. Le prove si intendono superate qualora i candidati abbiano riportato un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna di esse, come previsto dall articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. La Commissione Giudicatrice procederà, pertanto, alla correzione della seconda prova scritta solo per i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 21/30 nella prima prova scritta. I candidati che non abbiano conseguito il punteggio minimo previsto saranno dichiarati non idonei. Articolo 8 (Graduatoria) 1. La Commissione di cui al precedente articolo 6 procederà alla formazione della graduatoria finale di merito dei candidati giudicati idonei. Detta graduatoria è formata secondo l ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. A parità di punti opera l ordine di iscrizione in ruolo. 2. La graduatoria finale di merito del concorso sarà approvata con Decreto Dirigenziale. La stessa, unitamente alla graduatoria dei candidati non idonei alla 2^ prova, sarà pubblicata sul sito web del Ministero della Difesa, nella pagina dedicata alla Direzione Generale per il Personale Militare, area concorsi (www.persomil.difesa.it) nonché nella pagina dedicata al Segretariato - 6 -

Generale della Difesa/DNA, area Giornale Ufficiale della Difesa. La pubblicazione delle predette graduatorie avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. Articolo 9 (Promozione) I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di cui al precedente articolo 8 saranno promossi al grado di Primo Maresciallo con anzianità assoluta, 1 gennaio 2015, subordinatamente alla verifica, anche successiva, del possesso dei requisiti indicati. Articolo 10 (Esclusione dal concorso e dalla promozione) La Direzione Generale per il Personale Militare può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso o dichiarare decaduto dalla promozione qualsiasi candidato carente dei requisiti previsti all articolo 1 del presente Decreto. Articolo 11 (Disposizioni amministrative e varie) 1. Ai candidati, per la preparazione agli esami del concorso previsti al precedente articolo 5, potrà essere concessa, compatibilmente con le esigenze di servizio, dagli Enti di appartenenza, la licenza straordinaria per esami militari della durata di giorni 15 da fruire in un'unica soluzione ovvero la licenza ordinaria. Qualora i predetti candidati non si dovessero presentare a sostenere le prove scritte per motivi dipendenti dalla propria volontà, detta licenza dovrà essere computata in licenza ordinaria dell anno in corso. 2. Ai suddetti candidati spetta la corresponsione del trattamento di missione a carico dell Ente/Reparto cui sono in forza, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle prove concorsuali, al raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove nonché al rientro nelle sedi di servizio. 3. Perderanno il diritto al trattamento di missione coloro che non si saranno presentati a sostenere le prove d'esame, senza giustificato motivo, o che saranno espulsi durante lo svolgimento delle stesse. 4. L Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. Articolo 12 (Trattamento dei dati personali) Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 1 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti, per le finalità di gestione del concorso, e saranno trattati presso un'apposita banca dati, anche successivamente alla conclusione della procedura concorsuale, per le finalità di gestione dello stato giuridico e dell'avanzamento del personale appartenente al ruolo Marescialli dell'esercito. Articolo 13 (Norme di rinvio) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Decreto, si rinvia alla vigente normativa di settore. Gen. D. c.(li.) Paolo GEROMETTA - 7 -