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Transcript:

PREMESSO a) che la sottoscritta/o beneficiaria/o finale degli aiuti (in seguito denominata/o Contraente) Cognome Nome Sesso Codice Fiscale Data di Nascita Luogo di Nascita Prov. Telefono ORISTANO Indirizzo di Residenza Comune (o Stato estero e città) Prov. C.A.P. insediatosi nella azienda agricola sottoindicata: Denominazione (Cognome e nome o ragione sociale) SCINTU MAURO DANIEL GIUSEPP CUAA (Codice fiscale) Partita IVA Data Apertura Partita IVA ha richiesto all'agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), per il tramite della domanda indicata a margine il pagamento per l'impegno relativo alla Misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori previsto dal Regolamento CE n.1698/2005, Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna per il periodo programmazione 2007/2013, approvato dalla Commissione europea con Decisioni C(2007) 5949 del 28 novembre 2007 e C(2009) 9622 del 30.11.2009; di cui ha preso atto la Giunta regionale della Sardegna con deliberazione n. 3/29 in data 26.1.2010 e precisamente: Data Iscrizione Numero Registro Iscrizione Imprese Registro Imprese Prov. REA N. REA Indirizzo Domicilio o Sede Legale Comune (o stato estero e città) Cod. ISTAT Prov. C.A.P. Rappresentante legale Cognome Nome Sesso Codice Fiscale (CUAA) Data di Nascita Luogo di Nascita Prov. Telefono Indirizzo di Residenza Comune (o stato estero e città) Prov. C.A.P. impegno per il primo insediamento nel rispetto di quanto dettato dalle 'Disposizioni per la presentazione e il finanziamento delle domande di aiuto per la Misura 112 'Insediamento di giovani agricoltori' - Progetti individuali - PSR Sardegna 2007/2013' di cui alla Determinazione del Direttore del Servizio n. 10753/401 del 28.05.2009 e s.m.i.. Pagina 2 di 6

Prestazione garantita Ammontare aiuto da Anno di corrispondere ( ) riferimento (in lettere) Trentacinquemila Importo Garantito ( ) (in lettere) Trentottomilacinquecento pari al 110% dell'ammontare dell'aiuto. Data ultimazione impegno (data 'a') Scadenza ultima (data 'b') Eventuale proroga, su richiesta Agea, di ulteriori 6 mesi. b) che detto pagamento è condizionato alla preventiva costituzione di una cauzione per un importo complessivo di Euro 38.500,00 pari al 110% dell'aiuto richiesto, a garanzia dell'eventuale restituzione dell'importo anticipato ove risultasse che il Contraente non aveva titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte; c) che qualora risulti accertata dagli Organi di Controllo, da Amministrazioni pubbliche, Autorità Giudiziarie o da corpi di Polizia giudiziaria, l'insussistenza totale o parziale del diritto al sostegno, l'agea ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento CE n.2220/85, e successive modifiche e integrazioni, deve procedere all'immediato incameramento delle somme corrispondenti al sostegno non riconosciuto; d) che la presente garanzia avrà la durata corrispondente al periodo intercorrente tra la data odierna fino alla data 28/01/2018 corrispondente all'ultimazione dell'impegno assunto indicata nel provvedimento regionale di concessione degli aiuti, (data ultimazione impegno - data 'a'), aumentata in automatico di 3 semestralità e cioè sino al 28/07/2019 (scadenza ultima - data 'b'). e) che con la presente garanzia sono disciplinati esclusivamente i rapporti tra il garante/fideiussore ed AGEA nella sua qualità di beneficiario della cauzione prestata, sono quindi esclusi i rapporti tra garante/fideiussore e contraente che se presenti si danno per non opponibili ad AGEA. Pagina 3 di 6

CIÒ PREMESSO La Compagnia Assicuratrice/Banca (di seguito indicata come Fideiussore), identificata nel frontespizio, che costituisce parte integrante della garanzia, in persona del legale rappresentante pro-tempore/agente Procuratore speciale come identificato nel frontespizio medesimo, nell'interesse del Contraente dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, fideiussore a favore dell'agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito indicata come AGEA), dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme erogate secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti: - in caso di irregolarità amministrative, dalla data della notifica di richiesta di restituzione dell'importo non dovuto a quella di rimborso, - in caso accertamento di reato, dalla data di erogazione dell'aiuto a quella di rimborso. Sono comunque dovute imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati da AGEA in dipendenza del recupero, secondo le condizioni oltre specificate, fino a concorrenza della somma massima di Euro, pari all'importo di cui al precedente punto b). Resta inteso che da tale somma massima sono esclusi gli interessi maturati e dovuti per effetto di ritardi, imputabili al Fideiussore, nel pagamento delle somme richieste da AGEA e calcolati secondo le modalità indicate nella comunicazione di escussione della garanzia di cui al successivo punto 6). CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA 1. Disciplina generale La presente garanzia è disciplinata dalle norme contenute nel Reg. (CEE) n. 2220/85 del 22.07.1985 e successive modifiche nonché dalle condizioni stabilite negli artt. seguenti. Le comunicazioni di AGEA verso il Fideiussore saranno effettuate all'indirizzo della Direzione Generale dell'ente garante che ha emesso la presente garanzia. 2. Durata della garanzia La presente garanzia sarà rinnovata dalla data iniziale di validità automaticamente di sei mesi in sei mesi sino alla data di ultimazione impegno, indicata nel provvedimento regionale di concessione degli aiuti (data 'a' del punto d delle premesse). Da quest'ultima 'data ultimazione impegno', la validità della garanzia è aumentata in automatico di 3 semestralità (data 'b' del punto d delle premesse). 3. Richiesta di proroga L'AGEA con motivata richiesta, inviata anche a mezzo fax, 15 giorni prima della scadenza della durata massima (data 'b'), può chiedere un'ulteriore proroga di altri sei mesi, che il Fideiussore si impegna a concedere. Decorsi i suddetti termini la garanzia cessa automaticamente purché all'interno di tale periodo non siano stati avviati procedimenti di recupero nei confronti del contraente, comunicati per conoscenza anche all'ente garante, ovvero denuncia di sinistro o di richiesta di escussione verso il Fideiussore. Pagina 4 di 6

4. Garanzia prestata Il Fideiussore garantisce ad AGEA il pagamento delle somme che verranno richieste al Contraente, fino alla concorrenza dell'importo assicurato, eventualmente maggiorato da interessi legali dovuti per ritardato pagamento in riferimento ai tempi di restituzione indicati nel successivo punto 6). 5. Richiesta di pagamento Qualora il contraente non abbia provveduto, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito, inviato dalla Regione, quale Ente delegato, comunicato per conoscenza al Fideiussore, a rimborsare ad AGEA quanto richiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. 6. Modalità di pagamento Il pagamento dell'importo richiesto da AGEA sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre ad AGEA alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi, spese, commissioni ed interessi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente. Tale pagamento avverrà secondo le modalità che saranno comunicate in occasione della richiesta di versamento. 7. Integrazione importo garantito Qualora il Contraente e/o il Fideiussore dovessero conseguire in via giudiziale o amministrativa la sospensione dell'escussione totale o parziale delle somme ad essi richieste, dette parti si impegnano, conformemente alle disposizioni comunitarie indicate dal Reg. CEE n. 2220/85 all'art.29 par.3., ad integrare l'importo garantito con una somma pari agli interessi legali maturati sulla somma pretesa dal momento della sospensione a quello dell'effettivo incameramento da aggiornarsi con scadenza annuale. 8. Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ed alle eccezioni La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., e di quanto contemplato agli artt. 1955 e 1957 cod. civ., volendo ed intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242-1247 C.C. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di AGEA. 9. Svincolo anticipato garanzia L'AGEA, nel periodo di validità della presente garanzia, con apposita dichiarazione scritta e comunicata al Fideiussore, potrà svincolare anticipatamente la garanzia parzialmente o totalmente. Pagina 5 di 6

10. Foro competente In caso di controversie fra AGEA e Fideiussore, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Roma. 11. Nullità di ulteriori condizioni aggiuntive Eventuali condizioni generali o condizioni aggiuntive regolanti il rapporto tra il Fideiussore e l'agea sono da ritenersi nulle. Dichiarazioni: I sottoscrittori dichiarano di aver preso visione e di essere in possesso dell'articolato completo del contratto. Data Luogo Sottoscrizione Timbro e Firma Rappresentante Negoziale Fideiussore Timbro e Firma Contraente Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni delle 'Condizioni generali della Garanzia', in particolare gli artt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 e 11 riportati nella presente garanzia. Timbro e Firma Rappresentante Negoziale Fideiussore Timbro e Firma Contraente NOTE: La presente garanzia sarà prodotta dal sistema completa di tutti i dati di domanda nonché del relativo barcode identificativo. L'Ente garante dopo aver completato le parti di competenza (numero, data, dati societari e dati dell'agente firmatario, ecc.) appone il timbro dell'ente garante, indicando cognome e nome dell'agente firmatario. La firma deve essere apposta per esteso in modo leggibile, accettando in tal modo incondizionatamente tutte le condizioni previste dalla presente garanzia. Pagina 6 di 6