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DCO 5/10 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E L AGGIORNAMENTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DEL GAS NATURALE PER IL SERVIZIO DI TUTELA Osservazioni ANIGAS Roma, 30 aprile 2010

OSSERVAZIONI GENERALI Anigas intende in primo luogo evidenziare che, come noto, le modalità di definizione della QE sono state recentemente modificate in occasione dell introduzione del Testo Integrato della Vendita del Gas Naturale (TIVG). Al fine di garantire agli operatori certezza e stabilità regolatoria, si ritiene che le proposte di modifica della metodologia di definizione delle tariffe debbano intervenire con congruo anticipo e avere orizzonti temporali lunghi. In estrema sintesi, le proposte avanzate dall AEEG con la presente consultazione prevedono: 1. Nel medio/lungo termine, l attribuzione ad Acquirente Unico (AU) di un ruolo analogo a quello oggi previsto per il settore elettrico, quale unico approvvigionatore e venditore di gas naturale per i clienti serviti nel regime di tutela; 2. Nel breve termine, la revisione della modalità di determinazione della componente QE. Nel merito, Anigas segnala che tali misure: presupporrebbero un intervento a monte di natura normativa che, oltre a non rientrare nel ruolo dell AEEG, risulta palesemente in contrasto con la liberalizzazione del mercato; comporterebbero distorsioni del mercato tali da danneggiare in modo determinante gli operatori. Con particolare riferimento alla proposta di far assumere ad AU nel settore del gas naturale un ruolo analogo a quello dallo stesso svolto nel mercato elettrico (previsione che comunque necessita di un intervento legislativo di tipo primario), Anigas ritiene che non siano state tenute in dovuta considerazione le peculiarità del mercato del gas naturale. Si segnala, infatti, che il ruolo dell Acquirente Unico andrebbe a detrimento della concorrenza nel settore del gas in quanto, a sette anni dalla completa liberalizzazione del mercato, si limiterebbe l idoneità delle società di vendita a scegliere un proprio fornitore e ciò sarebbe, tra l altro, in palese contrasto con le previsioni del diritto comunitario. Infatti, se nel settore elettrico l introduzione dell AU ha accompagnato proprio l avvio della liberalizzazione per poi assumere un ruolo di garanzia destinato all approvvigionamento della materia prima per il mercato di maggior tutela, nel settore del gas naturale l introduzione (tardiva) di un analoga figura sarebbe in contrasto con le logiche di un mercato che ha avuto una differente evoluzione storica. Occorre inoltre considerare che dalla completa liberalizzazione del mercato ad oggi, gli operatori si sono strutturati, in maniera efficiente, con contratti di approvvigionamento di lungo termine. L introduzione del ruolo di AU quale Associazione Nazionale Industriali Gas 2

unico fornitore (indiretto) dei clienti forniti a condizioni regolate metterebbe in crisi gli investimenti sin qui realizzati dagli operatori, con il sorgere di conseguenti danni economici. Ancora, si evidenzia come la proposta dell AEEG in tema di AU possa incentivare pratiche commerciali scorrette da parte di operatori non virtuosi, finalizzate a trasferire clienti dal mercato tutelato a quello libero, non solo a danno degli esercenti virtuosi, ma soprattutto della concorrenza e degli stessi clienti finali. Infine, si desidera evidenziare il totale disaccordo rispetto all obbligo di cedere a prezzi amministrati quantitativi di gas all AU. Tale ipotesi renderebbe ancor meno competitivo il mercato dei grossisti e comporterebbe un indebolimento del ruolo degli importatori sul mercato italiano, lasciando la possibilità ai produttori esteri di acquisire direttamente imponenti spazi commerciali in Italia sfruttando il proprio potere di mercato e rendendo di fatto impossibile perseguire l intento di una maggiore concorrenza nel settore. Con riferimento alla proposta di modificare, già a partire dal 1 ottobre 2010, la metodologia di determinazione della componente QE, Anigas desidera esprimere le proprie preoccupazioni. L AEEG giustifica tale proposta partendo dal presupposto che la maggior parte degli operatori abbia rinegoziato i propri contratti di approvvigionamento di lungo termine a condizioni più favorevoli e pertanto, intende tenerne conto nelle modalità di determinazione della QE. Innanzitutto, si desidera evidenziare che le rinegoziazioni hanno riguardato solo una parte dei contratti di lungo termine e solo per un numero limitato di operatori, inoltre ciò ha comportato impatti economici piuttosto limitati; ciò peraltro è avvenuto in un contesto in cui i grossisti che forniscono il mercato italiano sono costantemente soggetti al rischio delle penalità che scaturiscono dalle clausole Take or Pay. Pertanto, la proposta di revisione della QE, basata sulle suddette rinegoziazioni, potrebbe danneggiare operatori anche efficienti che non possono accedere alla rinegoziazione. Per questo motivo Anigas non ritiene la proposta condivisibile. Inoltre, come già manifestato in altre occasioni, Anigas ribadisce che, al fine di favorire un mercato concorrenziale, è necessario che la componente QE non sia parametrata in base ai comportamenti degli operatori efficienti già da tempo presenti sul mercato, ma tenga conto dei costi di approvvigionamento di un operatore marginale (comunque efficiente). Scopo della liberalizzazione, infatti, è quello di pervenire ad un mercato realmente concorrenziale, un mercato aperto. Tale concetto, per definizione, implica un mercato in cui qualunque impresa è contendibile. Ciò, pertanto, non deve presupporre la costruzione di un modello predeterminato con molti concorrenti e prezzi bassi. Al contrario, tale modello deve essere caratterizzato da condizioni (e regole) di mercato tali da garantire a qualunque soggetto di potervi entrare. Associazione Nazionale Industriali Gas 3

Anigas ritiene che questa sia una condizione necessaria affinché possa crearsi uno spazio competitivo che incentivi l offerta di prodotti commerciali appetibili per i clienti finali. In linea generale Anigas intende comunque ribadire che al fine di promuovere la concorrenzialità si dovrebbe procedere ad una limitazione dell ambito di tutela alle fasce economicamente sfavorite ( vulnerable customers ), anche tenendo conto del contesto normativo comunitario. RISPOSTE AI SINGOLI SPUNTI PER LA CONSULTAZIONE Spunti per la consultazione Q.1 Si ritiene siano applicabili misure diverse da quelle proposte e che consentano di poter procedere a determinare la QE sulla base dei prezzi di mercato pur tutelando i clienti domestici rispetto all esercizio del potere di mercato da parte dei principali operatori nel mercato all ingrosso? Q. 1 Anigas, come evidenziato nelle Osservazioni generali, non condivide la proposta dell AEEG per gli effetti distorsivi che produrrebbe sul mercato eliminando la concorrenza nel mercato italiano, depotenziando gli operatori grossisti italiani a tutto vantaggio dei soggetti produttori esteri che avrebbero maggiori interessi a intervenire sul mercato italiano. Per quanto riguarda la proposta dell AEEG sul ruolo dell Acquirente Unico si rimanda a quanto espresso nelle Considerazioni generali. Q.2 Si concorda sul fatto che non sussistano adeguati presupposti per modificare l attuale modalità di determinazione della QE per tenere conto dei costi efficienti dei contratti di approvvigionamento diversi da quelli di lungo termine e, in particolare, di quelli di durata non superiore all anno? Q. 2 Anigas, come dichiarato in premessa, concorda con quanto affermato dall AEEG in molteplici occasioni, in merito al fatto che il parametro adeguato per la determinazione della QE siano i contratti di lungo termine. Tra l altro questa tipologia contrattuale è l unica che garantisce nel tempo la sicurezza degli approvvigionamenti. Q.3 Si condivide l opportunità di modificare l attuale modalità di determinazione della QE per tenere conto delle modifiche intervenute nei contratti di approvvigionamento di lungo termine? Q. 3 Anigas non condivide la proposta dell AEEG. Fermo restando il riferimento ai contratti di lungo periodo per la definizione della QE, si ritiene che le revisioni contrattuali citate dall AEEG hanno interessato solo una parte dei contratti ed un esiguo numero di operatori (con Associazione Nazionale Industriali Gas 4

impatti economici peraltro limitati) e pertanto non possono essere prese come riferimento per modifiche della QE. Anigas considera pertanto opportuno continuare ad utilizzare una modalità di determinazione della QE che tenga in conto principi quali: il fatto che sia più corretto prendere a riferimento i costi dell operatore marginale comunque efficiente (come già in precedenza riportato) per garantire un incentivo alla concorrenza; la dovuta considerazione del rischio imprenditoriale sostenuto dagli operatori in questa fase di mercato. Peraltro si sottolinea che una frequente variazione delle metodologie di definizione delle condizioni economiche di fornitura incrementa l incertezza regolatoria. Ciò non consente agli operatori di programmare per tempo le proprie strategie commerciali. A questo proposito si ritiene prematuro modificare i criteri di determinazione della componente QE, in quanto già recentemente modificati con la delibera ARG/gas 64/09 nel giugno del 2009. Q.4 Si concorda sul fatto che sia opportuno che la modifica della QE produca effetti solo a partire dal prossimo anno termico? Q. 4 Ribadendo quanto espresso nella risposta al quesito Q.3, Anigas segnala la necessità che qualsiasi intervento in ambito tariffario avvenga con adeguato anticipo anche per salvaguardare l equilibrio economico-finanziario degli esercenti, come già espresso dagli operatori e sostenuto dall AEEG stessa. In tale ottica si deve tenere conto che la stagione delle rinegoziazioni e delle connesse attività di copertura è già in fase avanzata. Eventuali modifiche dei meccanismi di determinazione della QE dovrebbero essere decise con un preavviso sufficiente, tale da evitare il c.d. effetto annuncio che ha il rischio di distorcere il mercato. Si ritiene che le fasi di discussione e pubblicazione di nuovi criteri di definizione della QE dovrebbero concludersi prima della chiusura dei contratti per il successivo anno termico (dovrebbero pertanto essere pubblicate prima dell inizio della stagione dello stoccaggio). Anigas ritiene pertanto che la data di ottobre 2010 sia troppo ravvicinata mentre un termine coerente sarebbe l inizio dell anno termico 2011/2012. Q.5 Si rilevano criticità particolari nel procedere ad una modifica delle modalità di determinazione della QE secondo i criteri sopra richiamati? Q. 5 Si rinvia a quanto già espresso in risposta agli spunti di consultazione 3 e 4. Si ritiene comunque opportuno evidenziare che eventuali modifiche strutturali della formula per la definizione della QE genererebbero un aggravio Associazione Nazionale Industriali Gas 5

di costi per gli esercenti, come, a titolo esemplificativo, i costi sostenuti per le coperture già effettuate. Una variazione delle modalità di determinazione della QE dovrebbe, come detto, tenere conto della situazione del mercato che aumenta il rischio sostenuto dagli shipper. Q.6 Si ritiene che nell ambito della modifica proposta si dovrebbero tenere in considerazione anche altri elementi prodotti dal recente mutamento del contesto istituzionale e di mercato, quali, ad esempio, gli effetti prodotti dalle clausole Take or Pay che caratterizzano i contratti di lungo termine? In caso di risposta affermativa, quali ulteriori elementi dovrebbero essere considerati e con quali modalità? Q. 6 L attuale situazione di forte contrazione della domanda, indotta dalla crisi economica, espone gli operatori con contratti di lungo termine ad evidenti rischi di ToP. Tali contratti, che come noto garantiscono la sicurezza di approvvigionamento indispensabile per il sistema gas italiano, incamerano un rischio economico che deve essere tenuto in dovuta considerazione in qualsiasi eventuale variazione della QE, in special modo in condizioni di mercato come quelle attuali. Occorre quindi che la QE tenga conto degli oneri connessi all ipotesi, non remota, di attivazione delle clausole di Take or Pay contenute nei contratti di approvvigionamento. Q.7 Si ritiene che, in presenza di una borsa del gas liquida, possa essere opportuno procedere a determinare sulla base costi efficienti dei contratti di approvvigionamento di lungo termine il valore medio della QE, utilizzando anche i prezzi di mercato per determinarne l andamento nel tempo (ad esempio tra i trimestri di un medesimo anno termico)? Q. 7 Si osserva che la borsa potrebbe riflettere prevalentemente l andamento del mercato spot, inteso come mercato di bilanciamento e comunque riferito a quantità marginali. In seguito, qualora fossero quotati prodotti di diverso tipo, si potrà rispondere a questo spunto con un adeguato margine di certezza. Associazione Nazionale Industriali Gas 6