Non applicabilità della riduzione del compenso dei revisori degli Enti Locali in relazione all art.6 comma 3 del d.l. 78/2010

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documento Non applicabilità della riduzione del compenso dei revisori degli Enti Locali in relazione all art.6 comma 3 del d.l. 78/2010 16 febbraio 2011 Il documento è stato predisposto dalle Commissioni di Studio dell Area Enti Pubblici. Consigliere Delegato: Giosuè Boldrini Consiglieri Co-Delegati : Andrea Bonechi e Marcello Danisi

Il comma 3 dell art. 6 del Dl. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2010, n. 122, rubricato contenimento dei costi degli apparati amministrativi dispone che le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dagli enti locali, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione ed organi collegiali comunque denominati, ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 e non potranno superare il tetto così rideterminato fino al 31 dicembre 2013. La norma con riferimento ai revisori degli Enti Locali ha generato diversi orientamenti interpretativi. Occorre premettere che ai sensi dell art. 241 del Tuel il compenso dell organo di revisione è deliberato dal consiglio all atto della nomina entro i limiti massimi del compenso base stabiliti con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica, da aggiornarsi ogni triennio,l ultimo aggiornamento è quello stabilito dal D.M. 20/05/2005. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell Ente Locale. Il tema in esame è di grande importanza perché coinvolge Enti ( superiori a 15.000 abitanti) con un organo di revisione economico finanziaria collegiale ed altri ( oltre 6.000) che hanno nominato un revisore unico. Coinvolge Enti che hanno determinato il compenso per un importo pari a quello fissato con decreto ministeriale, altri che autonomamente hanno disposto un compenso inferiore e altri ancora che hanno maggiorato il compenso sulla base di quanto consente l art.241 del Tuel. 2

Sul punto con deliberazione n.13/2011, la sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti in risposta ad una richiesta di un Ente Locale ha rilasciato il proprio parere. Stessa cosa è avvenuta per la sezione regionale della Toscana deliberazione n 204/2010/PAR. Secondo la sezione della Lombardia essendo la finalità perseguita dal legislatore quella di operare sensibili riduzioni di spesa a carico della pubblica amministrazione, la norma non può che riferirsi a tutte le possibili forme di compenso corrisposte dalle amministrazioni ai componenti degli organi collegiali e ai titolari di incarico di qualsiasi tipo, e quindi anche all organo di revisione senza operare distinzioni connesse all ammontare percepito rispetto al limite massimo previsto per legge e alla natura e/o composizione degli stessi. Afferma inoltre la sezione della Lombardia che il riconoscimento di una specialità del trattamento economico dei revisori contrasterebbe con la ratio e la formulazione letterale della norma nonché con lo spirito e gli obiettivi della manovra finanziaria. In precedenza era intervenuta anche la Sezione regionale di Controllo per la Toscana con delibera n. 204/2010/PAR in risposta alla richiesta di un ente chiedeva di non operare la riduzione del 10% visto che il compenso era stato fissato ben al di sotto del limite massimo stabilito dal Dm. Interno 20 maggio 2005 (addirittura del 40%). Per la Sezione la norma non formula distinzioni in merito all ammontare che si può percepire in relazione ad un limite massimo edittale e la riduzione del 10% deve essere applicata anche nel caso in cui i compensi siano stati quantificati, antecedentemente al 30 aprile 2010, al di sotto del limite massimo stabilito dal Dm. Interno 20 maggio 2005. Peraltro non sono condivisibili le posizioni assunte dalle Sezioni perchè in sostanza ritengono applicabile la riduzione a tutte le forme di compenso e ad organi collegiali di qualsiasi tipo senza distinzioni rispetto alla natura e composizione degli stessi nello spirito e coerentemente 3

con gli obiettivi della manovra finanziaria di ridurre la spesa.infatti, trattandosi di una disposizione limitativa la stessa dovrebbe essere applicata solo alle ipotesi tipiche e nominate e non estesa per analogia ad altri casi non espressamente elencati dalla norma. Le ipotesi di riduzione indicate dalla norma rubricata come riduzione dei costi degli apparati amministrativi sono i compensi corrisposti: agli organi di amministrazione indirizzo e controllo; agli organi collegiali comunque denominati; ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo. Si esaminano di seguito gli aspetti propri dell organo di revisione. a) L organo di revisione non può essere compreso tra gli organi di amministrazione indirizzo e controllo. l Organo di revisione è definito dal Tuel organo di revisione economico finanziario e non può essere confuso con gli organi di controllo. Nella pubblica amministrazione l attività di controllo viene esercitata da organi facenti parte dell amministrazione stessa e da organi di altro ente. In tal senso, si distinguono i controlli interni da quelli esterni. Negli Enti Locali, giuste le previsioni dell art. 147 del Tuel, le finalità del controllo interno vengono realizzate attraverso gli strumenti e le metodologie individuate dallo stesso ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. La norma del Tuel riferito ai controlli esterni è l art. 148, che affida alla Corte dei Conti esercita il controllo sulla gestione degli Enti Locali, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni. Appare pertanto assolutamente improprio (ma questo non emerge dalle considerazioni della Sezioni della Corte) includere l organo di revisione tra gli organi di indirizzo, direzione e controllo. La definizione del T.U.E.L. è quella di organo di revisione economico finanziaria essendo investito di molteplici funzioni che comprendono la collaborazione, la vigilanza, l attestazione dei risultati, il referto e le verifiche periodiche di cassa. L Organo di revisione economico finanziaria in definitiva non può essere considerato Organo di controllo, né interno né esterno dell ente locale. b) Il revisore unico non può essere compreso tra gli organi collegiali 4

Ragionevolmente il revisore unico non può essere compreso tra gli organi collegiali in quanto è senza alcun dubbio un organo monocratico. c) Il revisore non è titolare di incarichi Il revisore unico è eletto o nominato, dal Consiglio dell ente per la durata di tre anni come indicato nel Tuel e non può essere considerato titolare di incarico assumendo l obbligo della prestazione non nell interesse esclusivo del committente, ma bensì obblighi e responsabilità nell interesse pubblico sulla sana e corretta gestione dell ente come chiarito dal Consiglio di Stato sez.v, con sentenza 16/11/2005 n.6407. d) estensione dei soggetti coinvolti nella riduzione Il legislatore quando ha voluto comprendere nei vincoli e limitazioni di spesa l organo di revisione lo ha esplicitamente indicato come prevede il successivo comma 5 del stesso compendio normativo e cioè l art.6 del d.l. 78/2010. Ci sono inoltre altri aspetti che devono essere tenuti in considerazione. Al revisore unico nei Comuni da 5.000 a 15.000 abitanti è stato attribuito, all atto della nomina, seguendo le indicazioni della circolare FL 5/2007 del Min. Interno, un compenso provvisorio base pari a quello dei Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti in attesa di un provvedimento di determinazione del compenso base di riferimento. Non sembra possibile che una norma possa disporre la riduzione di un compenso provvisorio. In definitiva si ritiene che la riduzione disposta dall art.6 comma 3 del d.l. 78/2010, per le motivazioni di cui sopra non sia applicabile all organo di revisione degli enti locali In ogni caso quand anche si volesse ritenere applicabile la riduzione anche all organo di revisione, dovrebbero ritenersi da ridurre i compensi base stabiliti dal D.M. 20/5/2005 ai sensi del comma 1 dell art.241 del Tuel e non quelli stabiliti dal Consiglio all atto della nomina precedente il 30/5/2010. Quest ultima linea interpretativa avrebbe coerenza perché consentirebbe anche per le nomine successive all entrata in vigore della norma di contenere la spesa pubblica. Se così non fosse, si avrebbe un effetto irragionevole e cioè che i nominati dopo l entra in vigore della legge non dovrebbe essere penalizzati dalla riduzione. Da ultimo una considerazione conclusiva e cioè che con il mancato aggiornamento triennale del compenso base fissato nel 2005, i revisori hanno già contribuito alla riduzione della spesa pubblica 5

e meritano risposte convincenti e non interpretazioni sempre a loro sfavore che siano relative a maggiori adempimenti e responsabilità o a riduzione del compenso. 6