DISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NEL PARCO NAZIONALE

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DISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NEL PARCO NAZIONALE (approvato con delibera di consiglio direttivo n 12 del 22/04/2010 e modificato con la delibera 11 del 7/04/2016 e con delibera n 28 del 4/10/2016) ART. 1 Finalità e principi. 1. Il presente testo disciplina la raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorio del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla Legge 23 Agosto 1993, n 352, delle Norme tecniche di Attuazione (NTA) del Piano del Parco, approvato con DCR della Toscana, nr. 86 del 23.12.2009 e DCR dell Emilia Romagna nr. 267 del 25.11.2009 ed in particolare da quanto stabilito nell art. 6 della Legge 6 dicembre 1991, n 394, nonché delle esigenze di tutela ambientale e di sviluppo economico e sociale delle collettività ricadenti all interno del Parco Nazionale. 2. Nel territorio del Parco Nazionale la raccolta dei funghi epigei spontanei è comunque subordinata ad obiettivi generali di conservazione dell integrità territoriale e degli equilibri degli ecosistemi. Gli effetti della raccolta sugli ecosistemi del Parco Nazionale saranno costantemente monitorati anche attraverso indagini scientifiche al fine di verificare la compatibilità della raccolta con le finalità di conservazione. 3. Per tutto quanto non previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa nazionale e regionale in vigore Art. 2 Raccolta dei funghi. 1. Per raccolta, ai sensi della presente disciplina, si intende la raccolta dei funghi epigei spontanei di qualunque specie. 2. E vietata la raccolta dei funghi decomposti e di quelli tossici, nonché il danneggiamento o la distruzione volontaria di funghi o parti di funghi di qualsiasi specie. 3. La raccolta dei funghi è comunque vietata nelle aree del Parco Nazionale ricadenti in zona A (Riserve Integrali) come da cartografia di Piano, ed in altre aree eventualmente individuate dall Ente Parco. 4. (Abrogato) 5 Per la salvaguardia dei loro valori naturalistici e conformemente al particolare regime di tutela ad esse attribuito, le violazioni alla presente disciplina, commesse all interno delle Riserve Naturali Biogenetiche dello Stato, costituiranno una circostanza aggravante di qualsiasi condotta illecita accertata e saranno oggetto di una ulteriore sanzione secondo quanto previsto al successivo art. 10. 6. La raccolta dei funghi nelle aree autorizzate del territorio del Parco Nazionale è consentita esclusivamente previa autorizzazione dell Ente Parco, secondo le modalità e nei limiti stabiliti nella presente disciplina. Art. 3 Autorizzazione alla raccolta.

1. Ai fini della raccolta, il Parco rilascia, ai richiedenti di età maggiore di 14 anni, apposita autorizzazione a validità personale, secondo le seguenti modalità : a. residenti nel Parco e proprietari di terreni come definiti al successivo comma 12: Tesserino gratuito valevole per l anno solare; b. residenti nei comuni del Parco 1 : Autorizzazione annuale al costo di 15,00 c. residenti nelle ex Comunità ed Unioni Montane con parte del territorio ricadente nel Parco Nazionale 2 : Autorizzazione annuale al costo di 25,00 d. altri: Autorizzazione annuale al costo di 65,00. 2. In base ad accordi tra l Ente Parco e le Amministrazioni territorialmente delegate, potrà essere ammesso che i possessori di autorizzazioni, annuali o semestrali, valide per i territori esterni al Parco della Regione Toscana, della Provincia di Forlì-Cesena o delle ex Comunità ed Unioni Montane del Parco nel Versante Romagnolo, possano svolgere attività di raccolta funghi anche all interno del Parco nazionale, nel rispetto delle norme di cui alla presente disciplina, qualora detta autorizzazione venga accompagnata da autorizzazione rilasciata dal Parco ai seguenti prezzi: a) per residenti nei Comuni del Parco: 9,00 b) per residenti nelle ex Comunità ed Unioni Montane del Parco: 16,00 c) per residenti nel restante territorio: 60,00 3. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 consisteranno nelle ricevute di versamento postale effettuato dai raccoglitori sul conto corrente postale n 11718525 intestato al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Via Brocchi 7, Pratovecchio Stia. Il versamento postale dovrà essere fatto esclusivamente a nome del raccoglitore e nella causale dovrà essere obbligatoriamente indicato l anno solare di validità dell autorizzazione. La mancata indicazione di tali dati equivale al mancato possesso dell autorizzazione e sarà passibile di analoga sanzione. Il raccoglitore durante l attività di raccolta dovrà portare con se, la ricevuta di pagamento attestante il possesso dell'autorizzazione ed un documento di riconoscimento idoneo in corso di validità. 4. (Abrogato). 5. Il costo delle autorizzazioni di cui alla presente disciplina potrà essere aggiornato e modificato con apposito atto amministrativo dell Ente, in relazione alle future mutate condizioni socio economiche del territorio. 6. Le autorizzazioni annuali di cui ai punti 1 e 2 danno diritto alla raccolta dei funghi nel Parco Nazionale per l anno solare di acquisto, anche nel caso in cui le autorizzazioni a cui vengono accompagnate, valide per fuori Parco, abbiano scadenza anteriore. 7. I titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi praticano la raccolta negli stessi, senza necessità di autorizzazione e senza limitazioni di giornate di raccolta, ma nel rispetto di quanto previsto all articolo 5 e con il limite giornaliero di 5 kg di funghi a persona. Il diritto si estende esclusivamente ai componenti il nucleo familiare. Il possesso dei diritti di cui sopra dovrà essere dichiarato sotto la propria responsabilità o comunque certificato in caso di controllo da parte del personale accertante. 8. I tesserini per i residenti nel Parco verranno rilasciati, a richiesta, presso la Sede dell Ente in Pratovecchio Stia, presso la Sede della Comunità del Parco in Santa Sofia, presso tutti i Comandi Stazione del Corpo Forestale dello Stato afferenti al Coordinamento Territoriale per l Ambiente e presso alcuni Centri Visita. Su richiesta scritta, redatta sull apposito modulo, l Ente Parco invierà tali tesserini anche via posta ordinaria. 1 Bagno di Romagna, Bibbiena, Chiusi della Verna, Londa, Poppi, Portico San Benedetto, Pratovecchio Stia, Premilcuore, San Godenzo, Santa Sofia, Tredozio. 2 Ex Comunità Montana e del Casentino, ex Unione Montana dell Acquacheta, ex Comunità Montana dell Appennino Cesenate, ex Comunità Montana dell Appennino Forlivese, ex Comunità Montana della Montagna Fiorentina.

9. L Ente Parco, in considerazione della disponibilità della risorsa fungina e di particolari esigenze di tutela del territorio nel suo complesso, si riserva di limitare o sospendere il rilascio delle autorizzazioni, dandone adeguata ed opportuna informazione preventiva. 10. Il ricavato derivante dal rilascio delle autorizzazioni sarà utilizzato dal Parco Nazionale, compatibilmente con le esigenze di bilancio e sentita la Comunità del Parco, per finanziare interventi di manutenzione della rete sentieristica nonché di manutenzioni e miglioramenti ambientali, di monitoraggio sugli effetti della raccolta sull ecosistema, di informazione ed educazione sulla tematica dei funghi, sul loro ruolo nell ecosistema e sulle corrette modalità di raccolta. 11. Ai minori di anni 14 è consentita la raccolta purché accompagnati da persona munita di autorizzazione e sotto la sua responsabilità. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito all accompagnatore. 12. I proprietari o conduttori dei terreni a destinazione agroforestale di estensione superiore ai cinque ettari, situati all interno del Parco, individuati al comma 1, nel caso in cui non si riservino la raccolta nei terreni di loro proprietà sono equiparati, ai fini della presente disciplina, ai residenti nel Parco. In caso di comproprietà dovrà essere indicato a favore di chi è richiesta l equiparazione. Ogni 5 ettari di proprietà daranno diritto al riconoscimento di un comproprietario. 13. I proprietari di edifici ad uso abitativo all interno del Parco Nazionale che abbiano la residenza al di fuori dei comuni del Parco, sono comunque equiparati, ai fini della presente disciplina, ai residenti nei comuni del Parco Nazionale. Assieme all autorizzazione dovranno esibire, dietro semplice richiesta verbale degli organi di sorveglianza, idonea attestazione o autocertificazione di proprietà di un immobile di tale tipologia. 14. Con apposito atto Deliberativo l Ente Parco Nazionale, compatibilmente con le possibilità tecniche, economiche ed organizzative, potrà prevedere che il rilascio dell autorizzazione alla raccolta dei funghi per i non residenti nei comuni del Parco venga subordinata alla frequentazione di un corso di formazione appositamente predisposto dal Parco Nazionale, anche in collaborazione con le Associazioni micologiche locali. Art. 4 Limiti alla raccolta. 1. L autorizzazione rilasciata dall Ente Parco consente la raccolta sino ad un massimo di Kg. 5 (cinque) di funghi al giorno di qualsiasi specie per i residenti nel perimetro e nei comuni del Parco e di Kg. 3 (tre) per tutti gli altri (salvo il caso di un singolo esemplare o un cespo di esemplari concresciuti di maggior peso), di cui non più di 1 (uno) kg di Amanita caesarea (Ovolo buono) ed 1 (uno) kg di Calocybe gambosa (Prugnolo). 2. Il superamento dei quantitativi di cui sopra per oltre il doppio dei limiti previsti costituisce pregiudizio per la conservazione della risorsa fungina e rappresenta dunque ulteriore infrazione sanzionata secondo quanto previsto al comma 1 dell art. 10. 3. I coltivatori diretti a qualunque titolo e tutti coloro che hanno in gestione l uso proprio del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricoloforestali, esercitanti tali diritti su proprietà situate all interno del Parco Nazionale, possono chiedere all Ente Parco l autorizzazione alla costituzione di aree, delimitate da apposite tabelle, nelle quali è loro riservata in via esclusiva la raccolta, senza possibilità di cessione a terzi di tale facoltà, e comunque nel rispetto delle norme relative alle modalità di raccolta ed ai relativi divieti, senza limitazione di giornate di raccolta ma con il limite giornaliero di 5 kg di funghi a persona. L Ente Parco, con il rilascio dell autorizzazione, impartirà le prescrizioni relative alle modalità di tabellazione e di gestione. Art. 5 Modalità di raccolta. 1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita esclusivamente nei seguenti giorni: a) Residenti all interno del perimetro del Parco ed equiparati: tutti i giorni della settimana. b) Residenti nei Comuni del Parco: martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. c) Tutti gli altri: martedì, giovedì, sabato e domenica. 2. (Abrogato)

3. (Abrogato). 4. La raccolta è ammessa esclusivamente nei boschi e nei terreni non coltivati nei quali sia consentito l accesso. La raccolta può essere esercitata solo nelle ore diurne, dal sorgere del sole fino al tramonto. 4 bis: Ai fini della tutela della fauna selvatica ed anche per rendere più efficace il divieto di raccolta funghi nelle ore notturne vengono adottate le seguenti disposizioni: fermo restando quanto previsto dall'art 6 delle NTA del Piano del Parco e dall'art. 2 della presente disciplina, nelle ore notturne (da un ora dopo il tramonto, fino all alba) è vietato: a) percorrere, le zone B e C del Parco (così come individuate nel Piano del Parco); b) usare all interno delle zone B e C strumenti di illuminazione di qualsiasi natura. Fanno eccezione a tali divieti le zone seguenti: la viabilità carrozzabile ad uso pubblico (strade statali, regionali, provinciali e comunali); la viabilità di servizio forestale, anche se interdetta al traffico dei veicoli per la presenza di sbarre; i sentieri della viabilità escursionistica. Quest ultima comprende solo ed esclusivamente la viabilità a fondo naturale (sentieri, e piste di esbosco) o artificiale (strade vicinali in disuso, mulattiere e carrarecce) che abbiano le caratteristiche di tracciato visibile, presente in modo permanente sul terreno, percorribile a piedi, in bicicletta o a cavallo. Contemporaneamente tale viabilità deve essere riportata con gli appositi tratti nella cartografia pubblica. (cartografia IGM, catastale, carte tecniche regionali, carte escursionistiche ufficiali adottate dagli Enti di competenza territoriale, determinazioni ed atti dell Ente Parco). In tutta la restante parte di sentieri inclusi nelle zone B e C del Parco e definiti come tali ai sensi del Codice della Strada o della giurisprudenza, non è comunque consentito accedervi nelle ore notturne. le aree di proprietà privata da parte dei rispettivi proprietari o possessori; le aree di pertinenza degli edifici; Sono fatte salve, infine, anche le attività di vigilanza, soccorso e protezione civile di gestione del territorio coordinata dall'ente Parco o comunque dallo stesso autorizzate. 4 ter: (Abrogato) 5. I funghi devono essere raccolti interi, compresa la parte infissa nel terreno. Eventuali resti di micelio asportati con la raccolta devono essere ripuliti sul posto. 6. Nella raccolta è vietato l uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l apparato radicale della vegetazione. 7. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi od a rete, aerati ed idonei a garantire la diffusione delle spore. E vietato l uso di sacchetti o buste in plastica. 8. E vietata la raccolta e l asportazione, anche a fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per le opere di regimazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei paesaggi e per le pratiche colturali autorizzate e fermo restando comunque l obbligo dell integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi. 9. Per ragioni di carattere ecologico e sanitario è vietata la raccolta dell Amanita caesarea (Ovolo Buono) allo stato di ovulo chiuso, cioè con le lamelle non visibili e non esposte all aria. 10. La raccolta della Calocybe gambosa (Prugnolo), per ragioni di salvaguardia della specie, è ammessa solo a partire dal 15 aprile di ogni anno. 11. Fatto salvo il caso di esemplari concresciuti in cui almeno un individuo supera le dimensioni minime sotto indicate, è vietata la raccolta per le specie di seguito elencate di esemplari con dimensioni minime del cappello inferiori a : a) cm. 4 (quattro) per il genere Boletus ; b) cm. 2 (due) per l Hygrophorus marzuolus (Dormiente), per la Calocybe gambosa (Prugnolo) e per il Cantharellus cibarius (Gallinaccio). 12. La raccolta è inoltre vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo, salvo che ai proprietari o possessori; infine la raccolta è vietata: nelle aree a verde pubblico, per una

distanza di m. 20 dal margine della carreggiata di strade statali e provinciali, nelle aree a discarica, nelle aree industriali e artigianali. 13.(Abrogato) Art. 6 Raccolta a fini scientifici. 1. L Ente Parco Nazionale può autorizzare la raccolta di funghi, anche in deroga ai limiti e ai divieti di cui alla presente disciplina, per particolari necessità di ricerca scientifica, o eccezionalmente in occasioni di mostre, seminari ed altre manifestazioni aventi carattere scientifico-divulgativo. 2. La deroga ai limiti e ai divieti dovrà essere autorizzata nominalmente ed indicando, ove possibile, località, modalità e limiti della raccolta. 3. Le richieste di autorizzazione a fini scientifici devono pervenire al Parco almeno 20 giorni prima del/i giorno/i richiesto/i. Art. 7 Attività di raccolta dei funghi a scopo economico. 1. Tramite procedure di formazione e selezione individuate con appositi atti degli Organi dell Ente, il Parco Nazionale può attribuire ai soggetti che possiedono i requisiti sotto specificati, il titolo di Raccoglitore a scopo economico di funghi epigei spontanei nel territorio del Parco Nazionale. 2. L attribuzione della qualifica di raccoglitore a scopo economico è subordinata anche alla sottoscrizione di un apposito protocollo, da approvarsi nell ambito delle procedure di cui al comma 1 del presente articolo, relativo alla commercializzazione dei funghi raccolti attraverso programmi che ne valorizzino e caratterizzino la provenienza, nel rispetto delle vigenti normative nazionali e comunitarie. Nell ambito di tale protocollo potrà essere prevista la possibilità di cessione, anche onerosa, ai raccoglitori professionali abilitati dei funghi eventualmente confiscati dal Parco, secondo quanto previsto dal successivo art. 8. 3. Oltre al rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali in materia, comprese quelle di carattere fiscale e commerciale, per l ottenimento del riconoscimento della qualifica di raccoglitore a scopo economico nel Parco Nazionale i soggetti interessati dovranno possedere i seguenti requisiti: a) Residenza nel perimetro del Parco Nazionale o nel territorio di uno dei 11 comuni del Parco, da almeno due anni. b) Non avere in corso procedimenti sanzionatori di tipo amministrativo o penale relativi ad illeciti commessi all interno del Parco. 4. Ai raccoglitori a scopo economico abilitati dall Ente Parco Nazionale è consentita la raccolta dei funghi epigei spontanei per tutti i giorni della settimana e senza limiti di quantità giornaliere di raccolta, fermi restando però tutti gli altri limiti come quelli quantitativi previsti all art. 4 per l Amanita caesarea e per la Calocybe gambosa. 5. L attribuzione della qualifica di raccoglitore a scopo economico è effettuata a tempo indeterminato. L Ente Parco potrà procedere alla sospensione o alla revoca della qualifica in caso di violazione, sia di tipo amministrativo che penale, alle vigenti disposizioni del Parco e comunque ogni qualvolta sia ritenuto necessario al fine di garantire il rispetto delle finalità istitutive del Parco. 6. Con appositi atti di Consiglio Direttivo potranno essere individuati territori interni al Parco Nazionale, appositamente tabellati, nei quali, per ragioni di riduzione dell impatto antropico sugli ecosistemi e sulle specie di interesse prioritario, la raccolta dei funghi è riservata ai soli residenti all interno del Parco ed ai raccoglitori a scopo economico abilitati dal Parco Nazionale. Art. 8 Raccolta dei funghi a scopo educativo 1. Le guide ambientali ed escursionistiche formate e riconosciute dall Ente Parco (Guide Esclusive) e quelle formate e riconosciute dalle Regioni Emilia-Romagna e Toscana, che abbiano frequentato e superato il percorso formativo appositamente predisposto dal Parco Nazionale, possono

accompagnare nel territorio del Parco Nazionale gruppi di massimo 10 persone per l effettuazione di attività di raccolta dei funghi a scopo educativo. 2. La raccolta dei funghi effettuata dalle persone accompagnate dalle guide abilitate, dovrà rispettare i limiti e le norme previste nella presente disciplina per i soggetti residenti nei comuni del Parco Nazionale. I raccoglitori accompagnati dalle guide come sopra descritte, possono essere anche minorenni. 3. Per l effettuazione della raccolta dei funghi ai sensi del presente articolo non è necessaria l autorizzazione dell Ente Parco; la guida che accompagna i raccoglitori dovrà però mostrare al personale di sorveglianza, in base a semplice richiesta verbale, la ricevuta fiscalmente valida, nominalmente rilasciata al singolo raccoglitore per la prestazione di accompagnamento e guida, ai sensi della vigente normativa. 4. L abilitazione alla guida per l attività di cui al presente articolo potrà essere revocata a seguito di accertato comportamento contrario alle norme della presente disciplina ed alla restante normativa del Parco Nazionale. Entro il 31 dicembre di ogni anno ciascuna guida abilitata presenta all Ente Parco una breve relazione sull attività svolta con l indicazione del numero di raccoglitori accompagnati e delle giornate di raccolta effettuate. Art. 9 Raccolta dei funghi da parte degli ospiti di attività ricettive 1. Le strutture ricettive situate all interno del territorio del Parco Nazionale possono acquistare presso l Ente Parco un numero limitato (definito con appositi atti dell Ente e diversificato in relazione all appartenenza o meno al circuito degli Esercizi consigliati dal Parco) di autorizzazioni giornaliere, sotto forma di appositi tesserini, da cedere esclusivamente ai propri ospiti che risiedano per almeno una notte nelle predette strutture. 2. I predetti tesserini dovranno essere compilati a cura del gestore della struttura, riportando i dati del raccoglitore, della giornata di raccolta e della struttura ricettiva che ha ceduto il tesserino. Tali dati andranno riportati anche sulla matrice del tesserino stesso. 3. Contestualmente alla cessione di tali autorizzazioni il gestore della struttura ricettiva dovrà consegnare copia delle presenti norme e del materiale informativo eventualmente prodotto e distribuito dal Parco. 4. Il gestore della struttura dovrà impegnarsi a dimostrare, dietro semplice richiesta verbale del personale di sorveglianza del Parco Nazionale, che il soggetto al quale è stata ceduta l autorizzazione sia effettivamente registrato come soggiornante presso la struttura stessa. Il gestore della struttura dovrà inoltre restituire al Parco Nazionale le matrici dei tesserini ceduti debitamente compilate, per le verifiche del caso. Art. 10 Violazioni e sanzioni 1. Ogni punto contenuto negli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 costituisce disposizione dell Ente Parco, per cui in caso di violazione alle norme delle presenti disposizioni il personale accertante eroga, come previsto dall art. 30, comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, per ciascuna infrazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 1032,00, secondo quanto previsto dalla legge 689 del 1981, salvo il fatto che la violazione stessa non costituisca infrazione più grave; si procede inoltre alla confisca di quanto raccolto in difformità dalla presente disciplina. 2. In coerenza con quanto previsto al comma 4 dell art. 2, in caso di violazioni commesse all interno delle Riserve Naturali dello Stato, si applica un ulteriore sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 1.032,00, secondo quanto previsto dalla legge 689 del 1981. 3. In caso di sequestro di funghi, a seguito di accertamento di violazione delle presenti disposizioni, il personale del Corpo Forestale dello Stato può procedere direttamente sul posto alla loro confisca e all'immediata distruzione, in presenza del verbalizzato, qualora ricorrano difficoltà di trasporto o di conservazione dei funghi stessi. Di tale distruzione sarà fatta nota nel sommario processo verbale relativo all infrazione. L Ente Parco si riserva in ogni caso la possibilità di cedere a terzi i funghi confiscati, secondo procedure individuate dalla Giunta Esecutiva. 4. In caso di utilizzo di attrezzi vietati dalla presente disciplina (contenitori non idonei, rastrelli, uncini ecc.) l organo di sorveglianza provvede al loro sequestro, redigendone apposito verbale; 5. In caso di sanzione per raccolta di funghi in assenza di autorizzazione, nel sommario processo verbale redatto dall organo di sorveglianza alla somma della sanzione secondo quanto previsto al comma 1 dovrà essere aggiunta la somma pari al costo dell autorizzazione non posseduta.

6. A coloro i quali trasgrediscano alle disposizioni della presente disciplina contenute agli articoli 2 comma 3 (raccolta in zona A); comma 4 (infrazioni commesse all interno delle Riserve Biogenetiche); e comma 5 (raccolta senza autorizzazione); art. 3 comma 3 (mancata indicazione sul versamento postale del nome del titolare e dell'anno solare di validità dell'autorizzazione); art. 4 comma 2 (superamento dei limiti di raccolta oltre il doppio del consentito); art. 5 comma 1 (raccolta in giorno non consentito, o in orario non consentito o in luogo non consentito), viene automaticamente revocata l'autorizzazione alla raccolta per il residuo di validità dell'anno solare in corso. Per le violazioni all art. 5 comma 4 bis (percorrenza durante le ore notturne e/o uso di sorgenti luminose nella medesima fascia oraria all interno delle aree B e C del Parco) la revoca dell autorizzazione viene disposta soltanto in caso di raccolta di funghi. Di tale revoca viene dato atto nel verbale amministrativo elevato dall Organo di vigilanza. A coloro i quali trasgrediscano le altre disposizioni del presente disciplinare, la revoca si applica in caso di recidiva entro 2 anni dalla prima infrazione. Allo stesso modo nel verbale di accertamento e contestazione elevato ad una persona priva di autorizzazione (art. 2, comma 5) andrà indicata l interdizione al rilascio di tale atto nei suoi confronti per la restante parte dell anno solare, a partire dalla data di contestazione della sanzione. 7. Salvo che il fatto costituisca reato, in ragione di comportamenti continuati che possano compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati ai sensi dell'art. 11 comma 3 della legge 394/91, a chi eserciti la raccolta dei funghi in regime di revoca a seguito dell'applicazione del comma 6 del presente articolo, oltre a quelle previste per la raccolta senza autorizzazione si applica una ulteriore sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 1.032,00, secondo quanto previsto dalla legge 689 /81, e viene interdetto il diritto all'autorizzazione per l'anno solare successivo. 1. (Abrogato). Art. 11 Rimando alla normativa