Circolare AAMS 14 Luglio 2003 D.M. 15 febbraio 2001, n.156. D. D. 30 maggio 2002 concernenti la raccolta telefonica e telematica delle giocate relative a scommesse. Chiarimenti della relativa disciplina. Prevengono da più parti a questa Amministrazione richieste di chiarimenti in merito alle modalità di accettazione e di raccolta delle scommesse sugli eventi sportivi a mezzo telefonico e telematico disciplinate dai decreti indicati in oggetto. Al riguardo, nelle more di una rivisitazione più organica della materia attualmente in corso, si forniscono le seguenti precisazioni. 1 CARATTERISTICHE DELL AUTORIZZAZIONE Si rappresenta, preliminarmente, che la possibilità di accettazione telefonica e telematica delle scommesse sportive, ai sensi dell art.1 del decreto dirigenziale del 31 maggio 2002, è subordinata al rispetto delle modalità e all osservanza degli adempimenti previsti dallo stesso decreto. L art.2 del menzionato decreto, stabilisce le modalità per l esercizio della predetta facoltà, rimessa esclusivamente al concessionario autorizzato, prevedendo la stipula di un contratto con lo scommettitore, il cui schema è prodotto a questa Amministrazione per i controlli relativi alla conformità al contenuto del presente decreto o della direttiva del ministero dell economia e delle finanze di cui costituisca attuazione, nonché all osservanza di ulteriori adempimenti a carico del concessionario, quali la trasmissione della richiesta al totalizzatore nazionale, la gestione del conto del giocatore ed, in definitiva, il corretto espletamento delle procedure previste dal decreto dirigenziale in esame. Da quanto precede, si evince, che l autorizzazione ad accettare per via telefonica e telematica le scommesse sportive si perfeziona con l emanazione, da parte dell Amministrazione scrivente, di un provvedimento che accerti la conformità dello schema di contratto di cui all art.2 sopra richiamato e con l osservanza di fatto dei presupposti di legge imposti dal medesimo decreto da parte del concessionario. Resta inteso, naturalmente, che per le finalità di modernizzazione e miglioramento del servizio reso all utenza ed incremento delle entrate erariali, come si legge nel preambolo al DM 156/2001, l approvazione in discorso potrà essere chiesta direttamente dal concessionario abilitato o tramite il proprio provider, come peraltro è già avvenuto in passato, in occasione della prima applicazione della normativa in esame. 2 ATTIVITA CHE POSSONO ESSERE SVOLTE DAI COSIDDETTI PUNTI REMOTI Secondo la normativa vigente la possibilità di accettazione telefonica e telematica delle scommesse, è subordinata al rapporto diretto tra concessionario e scommettitore, con esclusione di ogni ipotesi di intermediazione ( art. 7 DM 174/98) nelle attività che caratterizzano specialmente il contratto di scommessa, quali la scelta dell evento sportivo su cui scommettere, la predisposizione dei modelli di contratto, l individuazione e la variazione delle quote, la raccolta di prenotazione della giocata, la riscossione delle poste e l accreditamento della relativa vincita, l apertura di conti correnti da movimentare con vincite e perdite o la liquidazione degli stessi, in contanti o con mezzi assimilati come carte prepagate, bonifici bancari, vaglia e simili. Dalle premesse sopra svolte, consegue che le attività di promozione della propria impresa tramite centri di servizi incaricati di promuovere la vendita delle schede telematiche, peraltro con carica zero, non sembrano integrare gli estremi di esercizio abusivo del gioco tramite intermediari, trattandosi di servizi di supporto tecnico che non concretizzano l attività di organizzazione della scommessa e non ledono, di conseguenza, la riserva di legge a favore dello Stato. Nella stessa ottica di un necessario rapporto diretto concessionario-scommettitore, emergente dalla
lettura sistematica della normativa di riferimento, e dall intuitus personae che sta alla base del rapporto concessorio, si ritiene che debba essere lo scommettitore ad utilizzare personalmente l apparato telematico ai fini della trasmissione dei dati del gioco, senza potersi avvalere dell ausilio di addetti operanti presso i punti remoti, che poi provvedono alla trasmissione dei medesima i dati all agenzia. 3 LUOGO DI CONCLUSIONE DEI CONTRATTI Si ritiene che, fermo restando l obbligo di stipula diretta del contratto di cui al DM 31 maggio 2002 tra il concessionario e lo scommettitore, derivante dall assunzione di responsabilità dello stesso concessionario per l intera procedura disciplinata dal DM 30 maggio 2002, il disposto normativo non pone particolari limitazioni in merito alle modalità e al luogo della conclusione dell accordo stesso, che può avvenire anche in locali esterni all agenzia. 4 LUOGO DELLA TRASMISSIONE DEI DATI RELATIVI ALLE SCOMMESSE TRAMITE APPARATI TELEMATICI. Nel silenzio della norma si ritiene, in considerazione delle particolari caratteristiche dell accettazione delle giocate in esame, che la trasmissione dei dati relativi alle scommesse telefoniche e telematiche possa avvenire, oltre che tramite apparati telematici ubicati in abitazioni private, anche tramite apparecchiature poste in esercizi commerciali o comunque luoghi aperti al pubblico e preferibilmente negli esercizi già autorizzati alla raccolta di altri giochi riservati all Amministrazione finanziaria. Non si ritiene pertanto applicabile, nel caso di specie, il divieto contenuto nell art. 7 del D.M. 2 giugno 1998, n. 174, secondo cui Le scommesse sono effettuate esclusivamente presso i punti di accettazione espressamente autorizzati dal CONI e dall autorità di pubblica sicurezza essendo tale norma riferibile evidentemente alle modalità di accettazione e raccolta del gioco diverse da quelle telefoniche. E appena il caso di rilevare, infine, che la denominazione del sito web e del marchio commerciale utilizzati dal concessionario per la raccolta telematica delle giocate non deve coincidere necessariamente con la ragione o denominazione sociale del concessionario stesso a condizione che le stesse denominazioni risultino dal contratto, siano univocamente associate al concessionario e che permanga il rapporto diretto tra quest ultimo e lo scommettitore.
AAMS Ministero dell economia e delle Finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Roma 11 aprile 2005 Prot.N. 2005/19585/COA/UDC Oggetto: Disciplina in materia di raccolta telefonica e telematica delle scommesse Si fa seguito alla nota della Direzione Centrale Concessioni Amministrative del 14 luglio 2003, con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine alle modalità di accettazione e di raccolta delle scommesse sugli eventi sportivi attraverso strumenti telefonici e telematici (di seguito denominato GIOCO A DISTANZA ) disciplinate con il Decreto Ministeriale 15 febbraio 2001, n. 156, e con il Decreto Direttoriale del 31 maggio 2002. In tale contesto, fermo restando il principio che la facoltà della accettazione telematica delle scommesse rientra nei poteri riconosciuti al singolo concessionario, ed in attesa dei previsti interventi attuativi della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al fine di perseguire in modo più puntuale l obbiettivo di promuovere il gioco responsabile e di assicurare una maggiore tutela del giocatore; si ritiene opportuno richiamare il quadro normativo, completandolo di talune misure di carattere sperimentale e, come tali, provvisorie. 1. Mentre si ribadisce il divieto di intermediazione nella raccolta delle scommesse, viene consentita, in via sperimentale e provvisoria, al fine di sviluppare il gioco a distanza, l offerta, da parte dei concessionari al di fuori dell agenzia e previa autorizzazione di AAMS, di servizi di accredito di denaro su conti di gioco destinati all esercizio del gioco a distanza; 2. In tutti i luoghi in cui sono distribuiti contratti di gioco ovvero sono offerti servizi di accredito di denaro su conti di gioco destinati all esercizio di tali forme di gioco, deve essere esposto in modo visibile il divieto di intermediazione nella raccolta delle scommesse, il divieto di gioco da parte dei minori e le relative sanzioni, nonché eventuali comunicazioni predisposte dall AAMS a tutela dello scommettitore ed in materia di gioco responsabile. Il concessionario deve altresì rendere disponibile ad AAMS i dati relativi all ubicazione e gli altri elementi necessari ad identificare in modo univoco i suddetti luoghi e gli incaricati delle attività svolte, nonché eventuali altre informazioni richieste dall AAMS; 3. Il concessionario è tenuto a comunicare e rendere visibili allo scommettitore (ad esempio sul portale di accesso ai giochi tramite la rete Internet ), al momento della richiesta di effettuare scommesse, informazioni a tutela dello scommettitore ed in materia di gioco responsabile, nonché eventuali comunicazioni ed integrazioni predisposte da AAMS; 4. Il concessionario è tenuto a controllare i conti di gioco gestiti ed ad effettuare verifiche costanti circa il corretto utilizzo degli stessi, segnalando immediatamente violazioni delle norme vigenti in materia di scommesse. A tal fine il concessionario predispone controlli sulle tipologie di scommessa, sulla frequenza e sugli importi delle stesse, al fine di individuare gli eventuali casi anomali; Il concessionario deve prevedere, nel suo
rapporto con lo scommettitore, anche la possibilità di sospensione del gioco su propria iniziativa o su richiesta di AAMS; 5. E fatto divieto di accettare, da parte di un singolo scommettitore, un numero superiore a 25 scommesse giornaliere; 6. Il concessionario è tenuto a mantenere una contabilità separata del gioco a distanza e rendere disponibili ad AAMS i saldi dei conti di gioco nonché le operazioni effettuate, ferma restando la possibilità di avvalersi di operatori di servizio; 7. Il concessionario è tenuto a rendere disponibili ad AAMS i dati personali dello scommettitore e prevedere opportuna clausola nel contratto di gioco da questi sottoscritto. I concessionari sono tenuti ad uniformarsi alla presente nota entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento; qualora entro tale periodo non siano stati attuati gli interventi previsti, ovvero in seguito siano accertate violazioni, AAMS provvederà, per i concessionari inadempienti, all inibizione della raccolta telefonica e telematica. IL DIRETTORE CENTRALE Antonio Tagliaferri