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VÉÅâÇx w gtâü tçéät cüéä Çv t W exzz É VtÄtuÜ t REGOLAMENTO COMUNALE PER L AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI PRESSO IL DOMICILIO DELLE PERSONE Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Sommario ART. 1- Finalità del regolamento...3 ART. 2 - Ambito di applicazione...3 ART. 3 -Delimitazioni degli interventi...3 ART. 4 -Presentazione delle richieste...3 ART. 5 - Termini del procedimento...4 ART. 6 Istruttoria dell istanza...4 ART. 7 Mancato accoglimento dell istanza...4 ART. 8 - Ricorsi...4 ART. 9 - Organizzazione del servizio...4 ART. 10 - Modalità...5 ART. 11 - Formula per l'autenticazione...5 ART. 12 - Costo del Servizio...5 ART. 13 - Rinvio a norme...5 Art. 14- Entrata in vigore...5 2

ART. 1- Finalità del regolamento 1. Il presente regolamento, adottato nell esercizio dei poteri di autonomia organizzativa degli uffici prevista dall art 7 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267, disciplina le modalità con le quali può essere svolta l'autenticazione delle sottoscrizioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 del D.P.R. 445/2000, fuori della sede municipale, a favore delle persone che si trovano nella impossibilità di recarsi direttamente presso i competenti uffici. ART. 2 - Ambito di applicazione 1. Possono beneficiare delle modalità previste dal presente regolamento le persone che si trovano in una delle seguenti condizioni: a) ricoverate presso gli stabilimenti ospedalieri; b) ospitate presso le case di riposo cittadine, quando non siano in grado di recarsi presso i competenti uffici o gli appositi sportelli comunali; c) inferme, anche temporaneamente, residenti o domiciliate in questo Comune. ART. 3 -Delimitazioni degli interventi 1. I soggetti indicati al precedente art. 2 possono richiedere l intervento al proprio domicilio, ovvero residenza, esclusivamente per le autenticazioni previste dall art. 21, 1 e 2 comma, del D.P.R. 445/2000 (come successivamente modificato ed integrato) nonché per il rilascio della carta d identità. ART. 4 -Presentazione delle richieste 1. Le richieste vanno presentate agli sportelli dei Servizi Demografici con istanza scritta, trasmessa anche via telematica attraverso il sito istituzionale dell'ente, via fax, mail; in casi eccezionali, possono anche essere avanzate telefonicamente e dovranno indicare: a) l esatto indirizzo del richiedente la prestazione; b) il servizio che viene richiesto, se rilascio carta d identità o autentica di firma; c) contestualmente alla presentazione dell istanza e comunque prima dell effettuazione del servizio, l interessato deve comprovare l infermità fisica o altra causa ostativa a raggiungere gli uffici comunali, con apposito certificato medico redatto dal medico di base, da un medico specialista, ovvero da un medico della struttura pubblica, che attesti l impossibilità a recarsi personalmente presso gli uffici comunali, o da cui si evinca in maniera esplicita che il richiedente la prestazione non è in condizione di accedere all ufficio senza pregiudizio per la propria salute; 2. Il ricevente la richiesta, informa l interessato del giorno e dell'ora in cui il dipendente 3

incaricato si recherà presso il domicilio. ART. 5 - Termini del procedimento 1. Il termine iniziale del procedimento decorre dalla data di protocollo o di ricevimento della richiesta di intervento. Nel caso in cui la stessa risulti incompleta oppure erronea, il termine di cui sopra inizierà a decorrere dalla data di completamento o di regolarizzazione. 2. Il procedimento dovrà concludersi nel termine massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi con le modalità di cui agli articoli seguenti. ART. 6 Istruttoria dell istanza 1. Il responsabile del procedimento, ricevuta l istanza, addotta ogni adempimento istruttorio che ritenga necessario, valuta le condizioni di ammissibilità ed i requisiti di legittimazione sulla base di quanto previsto dal presente regolamento e nel caso di diniego, ne da comunicazione all interessato con le modalità di cui al successivo articolo 7. ART. 7 Mancato accoglimento dell istanza 1. In caso di non accoglimento dell istanza, il responsabile del procedimento ne darà esaustiva comunicazione all interessato, con lettera a.r. o nelle altre forme aventi efficacia legale, ove dovranno essere indicati, in relazione alle risultanze dell istruttoria, i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che hanno determinato la decisione. ART. 8 - Ricorsi 1. Contro il provvedimento di diniego può essere esperito ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i 60 giorni successivi alla comunicazione. ART. 9 - Organizzazione del servizio 1. L organizzazione del servizio avviene a cura del Responsabile dei Servizi Demografici. 2. Il personale addetto a tale servizio, da ora indicato come dipendente incaricato, deve essere formalmente incaricato dal Sindaco ad autenticare le sottoscrizioni secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/ 2000. 4

ART. 10 - Modalità 1. Il dipendente incaricato si recherà presso lo stabilimento ospedaliero oppure la casa di riposo o al domicilio dell'interessato utilizzando, ove possibile, un mezzo di servizio messo a disposizione dall'amministrazione comunale; durante lo svolgimento di questa attività, lo stesso è considerato a tutti gli effetti in servizio. 2. Raccolta la sottoscrizione sull'apposito modulo, il dipendente incaricatoo provvede immediatamente alla relativa autenticazione ed apposizione della marca da bollo, in tutti i casi previsti dalla legge. 3. Quando l'interessato sia impedito a firmare il dipendente incaricato provvede a raccoglierne la dichiarazione e quindi ad apporre in calce alla stessa la relativa attestazione. ART. 11 - Formula per l'autenticazione 1. Nella formula di rito usata per dare atto delle avvenute dichiarazioni e delle autenticazioni delle sottoscrizioni dovrà risultare la circostanza che le stesse sono avvenute presso il domicilio del richiedente. ART. 12 - Costo del Servizio 1. Il servizio di autenticazione è gratuito. 2. All atto dell autentica della firma, l incaricato del Comune provvederà ad incassare esclusivamente i diritti fissi di segreteria, somma che consegnerà al rientro in ufficio, all'agente contabile incaricato. ART. 13 - Rinvio a norme 1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono tutte le disposizioni sulla documentazione amministrativa e sulla autenticazione di firme previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni e quelle sul procedimento amministrativo, di cui alla legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 14- Entrata in vigore 2. Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di 5

approvazione. Comune di Taurianova 6