COMUNE DI MONTIERI. Provincia di Grosseto REGOLAMENTO AREA DI SGAMBATURA CANI

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Transcript:

COMUNE DI MONTIERI Provincia di Grosseto REGOLAMENTO AREA DI SGAMBATURA CANI Approvato con deliberazione C.C. n. del 24 giugno 2014

Art. 1. Oggetto del regolamento Art. 2. Definizioni Art. 3. Principi generali della regolamentazione Art. 4. Ambito di applicazione Art. 5. Oneri e obblighi del Comune Art. 6. Oneri e obblighi dei fruitori dell'area Art. 7. Apertura dell'area Art. 8. Attività di vigilanza e sanzioni Art. 9. Entrata in vigore INDICE

Art. 1: Oggetto del regolamento l. Il presente regolamento detta disposizioni per la corretta fruizione delle cosiddette Aree di sgambatura per cani al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e di garantire il benessere dei cani, come previsto dalla legge regionale n. 59 del 20 ottobre 2009 Norme per la tutela degli animali il cui art. 20 riporta la seguente disposizione: le amministrazioni comunali, nell ambito di giardini, parchi, spiagge ed altre aree destinate a verde pubblico, possono individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti 2. Le aree di sgambatura sono individuate ed istituite con provvedimento della Giunta Comunale. Art. 2: Definizioni 1. Area di sgambatura per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata, con un cartello riportante la dicitura Area di sgambatura per cani e le norme generali di comportamento da tenersi all interno dell'area. In essa è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento; 2. Proprietario/Conduttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all anagrafe canina, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alle suddette aree di sgambatura. Art. 3: Principi generali della regolamentazione 1. Le aree di sgambatura per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico. Art. 4: Ambito di applicazione Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambatura per cani. Art. 5: Oneri e obblighi del Comune Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo taglio dell'erba dell'area di sgambatura, alla disinfestazione, alla disinfezione e allo svuotamento dei cestini, nonché alla manutenzione delle attrezzature presenti. Art. 6: Oneri e obblighi dei fruitori dell'area 1. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambatura è riservato esclusivamente ai proprietari/conduttori e ai loro cani. 2. I proprietari/conduttori per accedere all'area di sgambatura, devono portare al seguito il guinzaglio e idonea museruola per trattenere i loro cani, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area. Si fa obbligo ai proprietari/detentori/conduttori dell animale recuperato (legato e/o con indosso la museruola) di abbandonare immediatamente l area. 3. E fatto divieto assoluto di mantenere cani al guinzaglio o con museruola nell area, in quanto può essere fonte di pericolo e stress per gli animali. Per gli stessi motivi è fatto divieto assoluto di tenere in braccio gli animali all interno dell area. Se nell area, occupata da diversi utenti consenzienti, si evidenziano difficoltà di convivenza tra cani, i proprietari dei cani più aggressivi, o potenzialmente più pericolosi, sono tenuti ad abbandonare l area; tuttavia, nell ottica di garantire a tutti i cittadini il diritto al benessere del proprio animali, i conduttori di un cane con difficoltà di socializzazione, o con certificato dell ASL che identifica il cane come mordace, possono richiedere agli occupanti dell area, passati dieci minuti di attesa fuori dal cancello, di poter accedere. In tal caso il richiedente

ha diritto allo sgamba mento in solitaria del proprio animale problematico e può occupare l area per dieci minuti. Pertanto ogni animale può sostare dentro l area non più di dieci minuti, se altri cani (problematici o caratterialmente incompatibili) sono in attesa di entrare. 4. All interno del recinto è ammessa la presenza di massimo dieci cani, previo accordo unanime (sia per comprovata conoscenza o per dichiarata, da parte del conduttore, attitudine sociale del cane). Nel caso di particolari manifestazioni organizzate all interno dell area, previo accordo tra il Comune e i partecipanti all iniziativa, il numero suddetto può essere derogato. 5. Se nell'area occupata da diversi utenti si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia. 6. I minori di anni 16 possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati dai genitori. 7. I proprietari/conduttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo. 8. L'accesso all'area di sgambatura deve essere valutato da parte di proprietari/conduttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambatura stessa. 9. In tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani, per non inficiare la funzione dell area stessa e garantire l accesso a tutti di cittadini; 10. E vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambatura al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi. E' altresì vietato ai fruitori dell'area introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo; 11 A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambatura, è fatto obbligo ai proprietari/conduttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni; 12. E' fatto obbligo di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area di sgambatura; 13. Gli utilizzatori dell'area di sgambatura devono sempre assicurarsi che il cancello di accesso sia chiuso correttamente, tanto in ingresso che in uscita. 14. Il proprietario/detentore/conduttore di un cane femmina in periodo riproduttivo (calore) non può accedere all interno dell area di sgambatura. 15. E fatto divieto di qualsiasi forma di addestramento o attività che esalti l aggressività del cane e sono parimenti vietate tutte le attività che costituiscono fonte di eccitazione e di potenziale pericolo per i cani. Art. 7: Apertura dell'area 1.Salvo diverse disposizioni, l'area di sgambatura è fruibile in qualsiasi orario. Non essendo la stessa servita dalla pubblica illuminazione, ne consegue che l eventuale accesso notturno esonera da qualsivoglia responsabilità il Comune. In deroga a quanto sopra previsto, il Comune può decidere la limitazione o la chiusura temporanea della stessa area per validi motivi (cause sanitarie, ripristino dell area, pulizia, disinfestazione e uso diverso e temporaneo dello spazio durante manifestazioni comunali). 2. E vietato introdurre nell area qualsiasi tipo di veicolo di cui all art. 47 del Codice della Strada, nonché biciclette per bambini, acceleratori di andatura, pattini e similari, ad eccezione dei mezzi assimilati. E vietato introdurre altresì qualsiasi oggetto o elemento di arredo se non autorizzato. Art. 8: Attività di vigilanza e sanzioni 1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambatura è svolta dagli agenti e dagli ufficiali di polizia locale e dalle altre forze di polizia dell Unione dei Comuni montani Colline metallifere, dalla Polizia Locale della Provincia di Grosseto, dalle altre forze di polizia, dalle guardie ecologiche e dalle guardie volontarie appartenenti alle associazioni e/o organizzazioni di settore eventualmente ufficialmente incaricate dall Amministrazione. Il personale del servizio veterinario dell Asl ha libertà di svolgere in qualsiasi momento tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza. 2. Ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e del Capo I della Legge 689/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme

legislative o regolamentari e fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00. 3. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l applicazione delle sanzioni amministrative comunali. Art. 9: Entrata in vigore 1. ll presente regolamento entra in vigore conformemente a quanto previsto dalle norme sulla esecutività delle deliberazioni del Consiglio Comunale, così come previsto dalle vigenti norme di legge, statutarie e regolamentari. 2. Con l entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme incompatibili contenute in altri regolamenti comunali.