CITTÀ DI ALBANO LAZIALE

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Transcript:

CITTÀ DI ALBANO LAZIALE CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE Settore IV Servizio IV Ambiente e Politiche Energetiche REGOLAMENTO COMUNALE AREE DI SGAMBAMENTO CANI Proposta Gennaio 2016 1

Art. 1 Oggetto del regolamento Art. 2 Definizioni Art. 3 Principi generali della regolamentazione Art. 4 Ambito di applicazione Art. 5 Oneri e obblighi del Comune Art. 6 Oneri e obblighi dei fruitori dell'area Art. 7 Orari Art.8 Attività di vigilanza e sanzioni Art.9 Entrata in vigore 2

Art. 1 Oggetto del regolamento Il presente regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle cosiddette aree di sgambamento per cani, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e al fine di garantire il benessere dei cani, mediante la realizzazione nel proprio territorio di aree di sgambamento, debitamente recintate e servite, ove i cani possano essere lasciati liberi da guinzaglio in condizioni di sicurezza. Art. 2 Definizioni a) Area di sgambamento per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura Area di sgambamento per cani e le norme generali di comportamento da tenersi all interno dell area, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento; b) Proprietario/Conduttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all anagrafe canina, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alle suddette aree di sgambatura. In caso di persona minore di anni diciotto oppure che, in base ai criteri indicati nel codice penale, non ha capacità di intendere e di volere, si applica quanto previsto dall articolo 2 della legge 689/81. Art. 3 Principi generali della regolamentazione Le aree di sgambamento per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico. Art. 4 Ambito di applicazione Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambamento per cani ed ai fruitori delle medesime. 3

Art. 5 Oneri e obblighi del Comune Il Comune provvederà periodicamente a meno di convenzioni o accordi diversi intercorsi con le associazioni o comitati gestori delle aree, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'erba dell'area di sgambamento, alla disinfestazione, alla disinfezione e allo svuotamento dei cestini. Art. 6 Oneri e obblighi dei fruitori dell'area 1. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambamento è riservato esclusivamente ai proprietari/conduttori e ai loro cani; 2. I proprietari/conduttori per accedere all'area di sgambamento, devono portare al seguito il guinzaglio e idonea museruola per trattenere temporaneamente i loro cani, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area; 3. I proprietari/conduttori devono entrare nell'area di sgambamento uno alla volta per un periodo massimo di 45 minuti, salvo accordo unanime (sia per comprovata conoscenza e comportamento amichevole fra i cani) fra i proprietari fruitori dell'area in modo da preservare il diritto di entrare nell'area a tutti i cittadini anche a chi non si sente tranquillo ad accedere all'area se presenti altri cani; il primo fruitore dell'area mantiene il diritto di soggiornarvi con il cane senza guinzaglio e senza museruola indossata per un periodo non superiore ai 45 minuti; 4. Se l'area e' già occupata da altri utenti per un periodo superiore ai 45 minuti e si evidenziano o si ipotizzano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli da introdurre successivamente, è previsto che anche una singola persona chieda ai proprietari già presenti di entrare e questi sono tenuti ad uscire dall'area con il cane in propria custodia per consentire un altrettanto periodo di sgambamento in solitaria del cane della persona richiedente; 5. Se nell'area occupata da diversi utenti consenzienti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia; 6. I minori di anni 16, possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati dai genitori e se nell'area è presente solamente il proprio cane. I maggiori di 16 anni 4

possono invece condurre il proprio cane non accompagnati dai genitori anche se nell'area sono presenti altri cani non di loro proprietà; 7. I proprietari/conduttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambamento comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, dopo aver verificato che l'area non sia già occupata da altri utenti e che non si verifichino incompatibilità comportamentali fra i vari cani; 8. Nel caso di cani con problemi comportamentali devono essere adottati museruola e/o guinzaglio; 9. Il proprietario/conduttore del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell animale e risponde sia civilmente sia penalmente dei danni o lesioni a persone, animale e cose provocati dall animale stesso; 10. I proprietari/conduttori possono lasciare liberi i propri cani nell area di sgambamento comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo dopo aver verificato che l area non sia già occupata da altri utenti e che non si verifichino incompatibilità comportamentali fra i vari cani; 11. L'accesso all'area di sgambamento deve essere valutato da parte di proprietari/conduttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambamento stessa; 12. E vietato l accesso ai cani affetti da patologie contagiose salvo che non sia loro destinata una determinata area; 13. E vietato introdurre nelle aree qualsiasi tipo di veicolo di cui all art. 47 del CdS, nonché biciclette per bambini, acceleratori d andatura, pattini e similari; 14. Sono vietati i giochi e/o la creazione di situazioni che costituiscono fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare; 15. Il proprietario/conduttore di un cane femmina in periodo riproduttivo (calore), non può accedere con tale cane femmina all'interno dell'area di sgambamento comunale in presenza di cani di sesso maschile; dovrà, pertanto, chiedere agli eventuali presenti di accedere individualmente all area sgambamento per il tempo previsto da detto regolamento. Lo stesso principio vale anche per i cani maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani qualora le effusioni non si limitino ai primi approcci iniziali, i proprietari di tali cani maschi sono tenuti ad abbandonare l'area o a tenerlo costantemente al guinzaglio, vigilato e custodito; 5

16. In tutta l'area di sgambamento è vietato svolgere attività di addestramento cani per salvaguardare la finalità delle aree di sgambamento, permettendone una fruizione completa (accesso in ogni parte dell area e in qualsiasi momento della giornata, compatibilmente con gli orari di apertura delle aree comunali in cui esse sono collocate) da parte di tutti i cittadini; 17. È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambamento al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi. E' vietato ai fruitori dell'area anche di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo; 18. Il proprietario del cane è obbligato a ricoprire eventuali buche scavate dal proprio animale; 19. Non è consentito introdurre nelle aree di sgambamento cani che hanno meno di tre mesi di vita; 20. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambamento, è fatto obbligo ai proprietari/conduttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni; 21. E' fatto obbligo di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area di sgambamento; 22. Gli utilizzatori dell'area di sgambamento devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita; 23. L accesso contemporaneo all area è consigliato ad un massimo di 10 cani; 24. I fruitori dell area sono tenuti a dare immediata comunicazione all amministrazione Comunale o all associazione o comitato gestore dell area, riguardo alla presenza, sull area stessa, di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli. Art. 7 Orari 1. Si potrà usufruire dell area da un ora dopo il sorgere del sole fino ad un ora dopo il tramonto con interruzione dalle ore 13:30 alle ore 16:00; Art. 8 Attività di vigilanza e sanzioni 6

1. L Amministrazione Comunale, a Suo insindacabile giudizio, si riserva di chiudere, anche temporaneamente, le aree di sgambamento per cani qualora dovessero verificarsi problemi inerenti al comportamento dei fruitori, problemi di ordine igienico-sanitario o di incolumità dei cittadini, per motivi di interesse pubblico e/o manifestazioni legate agli animali. 2.La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambamento è svolta dagli agenti e dagli ufficiali di polizia locale e dalle altre forze di polizia. Il personale dell'area Sanità Pubblica Veterinaria ASL di Albano Laziale, in collaborazione con Associazioni animaliste/ambientaliste in convenzione con questo Ente, svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza; 3. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e del Capo I della Legge 689/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 (venticinque/00) a euro 500,00 (cinquecento/00); 4. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l applicazione delle sanzioni amministrative comunali; 5. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente regolamento, qualora si configuri l ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge; 6. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali. Art. 9 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore con l approvazione da parte del Consiglio comunale dell immediata eseguibilità da parte dello stesso. 7