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Approvato 20 Marzo 2017 AMBITO TERRITORIALE CACCIA BIELLA1 PIANURA E COLLINE BIELLESI Via Candelo 64 A/B 13900 Biella (www.atcbi1.it - info@atcbi1.it) REGOLAMENTO per L ATTIVITA VENATORIA al CINGHIALE PRATICATA IN SQUADRA In ottemperanza alla D.G.R. n. 17-5754 del 6 maggio 2013 DISPOSIZIONI GENERALI La gestione faunistico-venatoria della specie cinghiale viene effettuata attraverso: L individuazione dei territori vocati per la caccia al cinghiale in conformità con il Piano Faunistico Provinciale; Il mantenimento di densità delle popolazioni di cinghiale compatibili con le attività antropiche e con le altre componenti faunistiche; La messa a punto di opere di prevenzione dei danni alle colture agricole e agli incidenti stradali; La raccolta di dati e campioni biologici sui cinghiali abbattuti per indagini demografiche e sanitarie previste dalla normativa vigente e richieste dalle A.S.L. territorialmente competenti; La garanzia della pubblica incolumità sia di chi pratica tale forma di caccia, sia di chi pratica altre forme di caccia e sia di chi opera o frequenta gli ambienti rurali. Art.1 SUDDIVISIONE TERRITORIALE 1. l territorio dell'a.t.c.bi1 è stato suddiviso in 2 (DUE) settori, il settore A e il settore B. Settore A: sono state individuate e istituite in base ai confini naturali e tenendo conto della superfici boscate e coltivate, zone di caccia al cinghiale, dove il cinghiale può esistere ma deve essere tenuto sotto controllo, all'interno delle quali operano prioritariamente squadre nominativamente autorizzate e anche i singoli cacciatori, qualora in quell'area della zona assegnata alla squadra sia libera da battute in corso. Settore B: il restante territorio soggetto a colture intensive dove la presenza della specie cinghiale deve essere eradicata o limitata, al fine di non creare danni ingenti alle colture. Art.2 COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA 1. Ogni cacciatore regolarmente ammesso all esercizio dell attività venatoria nell A.T.C.BI1 può partecipare alla formazione della squadra che dovrà essere composta da un numero minimo di 30 (TRENTA) cacciatori, mentre la consistenza effettiva per poter effettuare la cacciata con il metodo della braccata non dovrà essere inferiore a 12 (DODICI) cacciatori. 2. La squadra potrà esercitare l attività venatoria in un solo A.T.C. e ciascun componente potrà aderire ad una sola squadra in Ambito Regionale durante la stessa stagione venatoria. 3. Qualora, durante la battuta, venga meno per qualsiasi ragione il numero minimo di 12 (DODICI) partecipanti, la stessa deve essere immediatamente sospesa. 4. Ogni squadra deve nominare un caposquadra ed eventuali uno o due vice caposquadra.. 1

Art.3 ISCRIZIONE della SQUADRA 1. Le squadre che intendono esercitare la caccia al cinghiale, nella forma della braccata e/o girata, sono tenute a presentare entro e non oltre il 30 Maggio di ogni anno apposita istanza di autorizzazione che dovrà contenere tassativamente: nominativi del capo squadra ed eventuali uno o due vice caposquadra autorizzati a sostituirlo; autocertificazione del caposquadra e/o dei due vice caposquadra di non essere incorsi in infrazioni della legge sulla caccia o del presente Regolamento nelle due annate precedenti; dati anagrafici di tutti i componenti della squadra corredato di: luogo e data di nascita, residenza ed indirizzo, numero di licenza di caccia e firma di adesione degli interessati; 2. Il C. di G. si riserva l'accettazione dell'istanza di iscrizione della squadra, qualora il numero dei suoi componenti andasse al di sotto del numero minimo consentito di cui all art. 2 comma 1; c) al fine di distribuire uniformemente la pressione venatoria sulla specie cinghiale non possono essere ammesse un numero di squadre superiore al numero di zone individuate nella stagione venatoria precedente come vocate alla caccia a squadre. d) Il C. di G. dell'a.t.c.bi1 è tenuto ad inviare all'amministrazione Provinciale di BIELLA (su supporto informatico) entro il 1 settembre di ogni anno, le aree delle zone in cui si effettua la caccia a squadre e l'indicazione della distribuzione delle squadre su tali zone. Art. 4 Requisiti e compiti del caposquadra 1. I capi squadra e/o i due vice caposquadra devono essere cacciatori in possesso dei requisiti previsti dalla D.G.R. n 17-5754 del 06/05/2013 e i componenti aver partecipato a un periodo di formazione, organizzato dal A.T.C. non superiore a 6 ore (gratuito) e tenuto da tecnici faunistici esperti nella gestione del cinghiale, che illustri la biologia e gestione del cinghiale, il suo riconoscimento in natura, biometria e metodi di raccolta dei dati biometrici, tecniche di controllo della specie, prova di maneggio in poligono delle armi con canna lunga ad anima rigata ed ad anima liscia caricata con munizione a palla singola. Il di G. di G. si riserva di stabilire la quota economica di partecipazione al corso di capo e vice-capo 2. Il caposquadra e/o i suoi vice (possono nel corso della stagione venatoria (per causa di forza maggiore) essere sostituiti comunicandolo tempestivamente all'a.t.c.bi1 e i sostituti non devono essere incorsi nelle infrazioni di cui agli art. 30 e 31 della legge n 157/92 o in quelle dell'art.40 della L.R. n. 5 del 04/05/2012, per le due annate precedenti alla designazione. 3. Il caposquadra, o in sua assenza un suo vice, deve essere sempre presente durante lo svolgimento della cacciata garantendone il regolare svolgimento ed adempiendo alle formalità previste dal presente Regolamento e/o ad altre disposizioni emanate dal C. di G, è tenuto ad assolvere ai seguenti compiti: A) annotare, prima di ogni giornata di caccia nel registro di caccia al cinghiale i nominativi dei partecipanti e verificare che siano regolarmente iscritti nel registro degli aventi diritto; B) al temine della giornata di caccia deve redigere e controfirmare il registro giornaliero, dove verranno riportati tutti i dati richiesti; 2

4. in caso di mancato adempimento ai compiti del punto precedente da parte del caposquadra e/o del suo sostituto il C. d. G. può revocarne l incarico e procedere alla sua sostituzione. Art. 5 LA SQUADRA 1. L A.T.C.BI1, con la collaborazione delle squadre, procederà alla tabellazione delle zone con appositi cartelli forniti dall Ambito recanti la scritta ATTENZIONE ZONA N. DI CACCIA AL CINGHIALE IN SQUADRA. 2. L'attività di caccia deve essere segnalata tramite l'esposizione di tabelle riportanti la dizione CACCIA AL CINGHIALE IN ATTO lungo le strade o sentieri di accesso alla zona di caccia. Le tabelle devono essere rimosse al termine della cacciata. 3. La squadra è considerata presente e operativa se provvede ad apporre le tabelle di cui al comma precedente almeno entro un ora prima dell orario di apertura della caccia indicata sul tesserino venatorio. La mancata apposizione o rimozione delle tabelle a cacciata dichiarata chiusa, o l assenza della squadra comporta la possibilità per il singolo cacciatore di accedere all area. 4. Per una maggiore sicurezza ciascun partecipante alla cacciata deve indossare un abbigliamento appariscente e ben visibile sia sulla parte ventrale che dorsale. 5. Il cacciatore che nel corso della stagione venatoria, salvo giustificati motivi che saranno valutati in sede di comitato di gestione, non abbia partecipato ad almeno 6 giornate di caccia, realizzate dalla squadra di appartenenza, perderà il diritto ad iscriversi per la stagione venatoria successiva ad una qualsiasi squadra che eserciti la caccia nell A.T.C.BI1. La verifica verrà effettuata dal C.d.G. dell ambito. 6. Ogni iscritto alle squadre dovrà essere in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal C.d.G. 7. La partecipazione alla cacciata a squadre comporta, ad ogni effetto, l utilizzo di una giornata di caccia che deve essere annotata sul tesserino regionale. 8. Ogni squadra dovrà essere dotata di idoneo strumento di misura (dinamometro e/o bilancia) da utilizzare obbligatoriamente per rilevare il peso degli animali abbattuti durante la compilazione del registro a fine giornata. Art. 6 Punto di verifica partecipanti alla battuta Ogni squadra individua e comunica all'a.t.c.bi1, all'interno o nei pressi della zona assegnata, un punto di ritrovo in cui devono confluire i cacciatori prima dell'inizio della battuta. Il caposquadra o il suo sostituto, dovrà garantire la possibilità di verifica ai vari organi di vigilanza. Il cacciatore autorizzato alla caccia al cinghiale dovrà essere in possesso di apposito timbro sul tesserino venatorio rilasciato dall A.T.C.BI1. Art. 7 Armi e Munizioni La caccia al cinghiale nell A.T.C.BI1 si può effettuare con: a) fucile ad anima liscia a non più di tre colpi di calibro non superiore al 12 caricato a palla; b) fucile con canna ad anima rigata a non più di tre colpi di calibro non inferiore a 7 mm. (compreso il 270 W) 3

Art. 8 Controllo sanitario dei capi abbattuti Per i capi abbattuti si dovranno osservare le disposizioni sanitarie emanate dalla Regione Piemonte. Al caposquadra compete l'obbligo di custodire la certificazione dell'avvenuto controllo sanitario. Art. 9 Apposizione fascetta identificativa Al fine di meglio identificare i capi abbattuti in relazione alle vigenti disposizioni sanitarie e per agevolare accertamenti sui capi abbattuti è fatto obbligo non appena abbattuto il capo, e prima che venga rimosso di inserire la fascetta identificativa fornita dall A.T.C.BI1 in un garretto o in un orecchio e provvedere alla sua chiusura in modo inamovibile. Tale fascetta potrà essere rimossa al momento della macellazione. Art. 10 OSPITI 1. Il caposquadra potrà ammettere in squadra cacciatori ospiti fino ad un massimo di 5 (cinque) per cacciata, purché questi siano regolarmente ammessi all esercizio venatorio all interno dell A.T.C. e abbiano provveduto al versamento della quota prevista per la caccia del cinghiale o siano ammessi in qualità di cacciatori temporanei. 2. Gli ospiti concorrono alla formazione del numero minimo di consistenza effettiva per lo svolgimento della cacciata e debbono essere annotati sul registro di caccia prima dell'inizio della cacciata. Art.11 REGISTRO CACCIA All inizio della stagione venatoria l Ambito consegna a ogni caposquadra un Registro di Caccia suddiviso in giornate secondo il Calendario Venatorio Regionale con pagine numerate e vidimate dall A.T.C.BI1. 1. Sul Registro di Caccia, devono essere annotati, a cura del caposquadra o del suo sostituto per ogni singola battuta e prima che abbia inizio: cognome e nome dei soggetti partecipanti, il caposquadra che guida la battuta o colui che lo sostituisce, nonché l orario di inizio della cacciata e la zona. 2. Nel corso di ogni battuta il Registro di Caccia deve sempre essere in possesso del caposquadra ovvero del sostituto e sempre disponibile per ogni controllo e dovrà essere compilato in ogni sua parte. 3. Al termine della cacciata devono essere indicati sul Registro di Caccia l orario di termine battuta, il numero dei capi abbattuti, il loro peso, la loro età e il sesso presunti nonché la località dell avvenuto abbattimento. Per le finalità proprie del presente Regolamento, ogni squadra deve riconsegnare all A.T.C.BI1 entro e non oltre 15 giorni dalla chiusura dell annata venatoria al cinghiale il Registro di Caccia fedelmente compilato. Art.12 MODALITA DI PRELIEVO 1. All interno delle zone assegnate alla caccia a squadre la caccia alla specie cinghiale può essere effettuata con il metodo della braccata e/o girata. 2. I cani impiegati dovranno essere gestiti in modo tale da limitare, per quanto possibile, il disturbo alle altre specie selvatiche presenti nell'area di caccia. 4

Art.13 ASSEGNAZIONE DELLE ZONE DI CACCIA 1. La scelta sul metodo di assegnazione a rotazione della zona di caccia ad ogni singola squadra rimane a totale insindacabile decisione del C.d. G. A.T.C.BI1. Art.14 EVENTUALI QUOTE DI PARTECIPAZIONE 1. Come riportato dalla D.G.R. n 18-5442 del 26.02.2013 il C. di G. dell'a.t.c.bi1, entro il 31 marzo di ogni anno può prevedere una quota economica per il cacciatore che intende esercitare l'attività venatoria al cinghiale a squadre nella misura di 10,00 (dieci) fino ad un massimo di 300,00 (trecento), e per il cacciatore che intende esercitare l'attività venatoria al cinghiale in forma singola nella misura di 10,00 (dieci) fino ad un massimo di 150,00 (centocinquanta) tali importi possono avere valore cauzionale ed essere restituiti, anche solo parzialmente, al termine della stagione venatoria. Le quote del cacciatore devono essere versate entro il 30 maggio e la ricevuta del pagamento allegata all'istanza di ammissione della squadra. 2. Le somme comunque introitate sono utilizzate per lo svolgimento dei compiti del C.di G. di cui all'art. 7 della D.G.R. n 10-26362 del 28.12.1998 e s.m.i. e, prioritariamente, per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole. Art.15 DIVIETI Fermi restando i divieti previsti della Legge n.157/92 e dalla L.R. n.5 del 04/05/2012 nelle zone ricadenti nella disciplina di cui al presente atto, è vietato: a. Detenere ed usare munizione spezzata per tutto il periodo di apertura e chiusura della cacciata indicato sul registro di caccia al cinghiale; b. Abbattere per tutto il periodo della battuta un capo diverso dal cinghiale pena la revoca dell'autorizzazione della squadra. c. Esercitare la caccia al cinghiale a squadre senza il caposquadra o un suo sostituto o senza il numero minimo di consistenza effettiva dei cacciatori; d. Esercitare la caccia al cinghiale in altra zona da quella assegnata, salvo specifico invito di altra squadra, autorizzato dall'a.t.c.bi1, e previa rinuncia della squadra invitata ad esercitare la caccia per quella giornata nella propria zona di competenza, da segnalare all'a.t.c.bi1 almeno 48 ore prima. (sono ammessi massimo 2 inviti annuali per squadra). e. Inseguire o abbattere il cinghiale nella zona assegnata ad un altra squadra, anche se scovato e ferito nella propria zona di competenza; è ammesso solamente il recupero dei cani. f. Il capo ferito deve essere recuperato dal caposquadra, coadiuvato da non più di 3 (tre) cacciatori previo accordo con la squadra operante nella zona se presente. Qualora il capo ferito trovi rifugio all interno di aree o di istituti di protezione provinciale, il relativo recupero deve avvenire in presenza del rispettivo personale dell'ente di gestione. g. Il cacciatore che è stato iscritto come partecipante della squadra alla cacciata di quel giorno non potrà esercitare nessun tipo di altra caccia finché risulta come presente nel registro di caccia. h. Il cacciatore iscritto in una squadra, che, intende esercitare la caccia al cinghiale al di fuori della squadra, dovrà osservare le disposizioni, come da regolamento per la disciplina del prelievo venatorio al cinghiale in forma singola, e dovrà essere in possesso della documentazione come al punto 2 del suddetto Regolamento. Art.16 SANZIONI 1. Per le violazioni al presente Regolamento si applica, ove non sia già prevista specifica sanzione, la sanzione amministrativa prevista dalla Legge Regionale n. 5 del 04/05/2012 art. 40 capo dd) 2. L'A.T.C.BI1 si riserva di sospendere o revocare l'autorizzazione alla squadra, nel caso di violazioni recidive al presente Regolamento. 3. In caso di violazione dell'art. 5 comma 4 (abbigliamento alta visibilità) da parte di un qualsiasi componente la squadra, tutta la squadra verrà sospesa per una giornata di caccia, in caso di infrazione recidiva sarà revocata l'autorizzazione alla squadra. 5

Art.17 NORME FINALI 4. E fatta salva l'applicazione di ogni vigente disposizione di Legislazione Nazionale e Regionale vigente. 5. Il presente Regolamento, avrà validità per la stagione venatoria 2017-2018, dopo l'opportuna verifica da parte dell'amministrazione Provinciale di Biella, di congruenza e conformità agli obiettivi di contenimento della specie contenuti nei piani predisposti ai sensi dell'art. 2 della L.R. 9/2000. 6