UNIONE COMUNI DEL SORBARA Via Per Modena, 7 41030 Bomporto (MO) Tel. 059/800711 fax 059-818033 SETTORE UNICO POLITICHE SOCIALI BANDO DI CONCORSO PUBBLICO approvato con delibera della Giunta dell Unione nr. 34 del 29/04/2011 ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA LOCAZIONE di cui agli artt.38 e 39 della L.R. N.24 09.8.2001 ANNO 2011 IL RESPONSABILE SETTORE - Visto l art.11 della Legge 9.12.1998 n.431; - Visti gli articoli 38 e 39 della L.R.n.24/2001 Disciplina generale dell intervento pubblico nel settore abitativo ; - Vista la D.G.R. n. 2264 DEL 27.12.2010 Fondo regionale per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 38 della l.r. n. 24/01 - criteri anno 2011 e assegnazione, concessione dell anticipo dei fondi anno 2011. RENDE NOTO che per l anno 2011 la concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione di cui alle norme prima richiamate, sarà attribuito in applicazione dei seguenti criteri: 1) BENEFICIARI Sono ammessi all erogazione dei contributi i nuclei che alla data di presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti: 1.1. Cittadinanza italiana; 1.2. Cittadinanza di uno Stato appartenente all Unione Europea; 1.3. Cittadinanza di uno Stato non appartenente all Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o carta di soggiorno ai sensi dell art. 41 del D.Lgs. 286/1998 e successive modifiche; 1.4. titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l Agenzia delle Entrate; 1.5. titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa a proprietà indivisa qualora siano presenti le seguenti condizioni: a) la Cooperativa deve prevedere, nel proprio statuto o in apposita convenzione, un vincolo di inalienabilità ai soci del patrimonio residenziale indivisibile con l'obbligo, nel caso di cessazione o di cambiamento di attività, a devolvere gli immobili residenziali assoggettati a tale vincolo ad enti pubblici appositamente individuati da disposizioni normative di settore; b) l'alloggio per il quale si richiede il contributo non deve essere compreso in eventuali piani di cessione ai sensi dell'art.18 della L. 179/92 e successive modifiche, mentre l'ammontare del canone non deve comprendere nessuna somma che possa costituire, per qualsiasi titolo, un credito per il socio assegnatario. La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante e deve essere allegata alla domanda. 1
1.6. Residenza anagrafica in un Comune dell Unione nonché nell alloggio/alloggi oggetto del contratto /contratti di locazione; 1.7. Non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP); 1.8. Non essere assegnatario di un alloggio comunale. Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo: a) Contratto stipulato ai sensi della L.431/1998, della L.392/1978 ( equo canone ) e della L.359/1992 ( patti in deroga ); b) Titolarità di una concessione amministrativa d uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal Comune oppure da società o agenzie appositamente costituite a questo scopo dal Comune stesso a condizione che il canone d uso mensile sia almeno pari all ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario dell alloggio dal Comune oppure dalle società o agenzie di cui sopra. La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal dirigente comunale competente oppure dal legale rappresentante della società o agenzia assegnante, 1.9. Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio situato in ambito provinciale. Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo: a) titolarità di un diritto reale di nuda proprietà ; b) titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%; c) titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%; d) alloggio accatastato presso l Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiari l inagibilità oppure la inabitabilità dell alloggio; e) concessione dell uso dell alloggio in comodato gratuito a parenti sino al terzo grado ed affini sino al secondo grado non facenti parte del nucleo familiare ai fini ISEE. I soggetti a favore dei quali è stato concesso l uso dell alloggio in comodato gratuito devono essere residenti nell alloggio stesso; f) alloggio non adeguato alle esigenze del nucleo familiare. Si intende adeguato un alloggio di superficie utile almeno pari a 30 mq. con ulteriori 15 mq per ogni componente oltre i primi due. La superficie utile (calpestabile) deve essere calcolata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni e si arrotonda al metro quadrato superiore. I requisiti per l accesso di cui ai punti precedenti, devono permanere in corso d anno eccetto il requisito della residenza che, in caso di stipula di un nuovo contratto di locazione, può essere trasferita nel nuovo alloggio in locazione situato in un Comune della Regione Emilia Romagna diverso da quello in cui è stata presentata la domanda. Nel caso di perdita di uno dei requisiti di cui ai punti precedenti in corso d anno, il Comune provvederà a ricalcolare l incidenza canone /valore ISE considerando solo i mesi di locazione fino al momento della perdita del requisito. 1.10. Patrimonio mobiliare non superiore a 35.000,00 al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs.109/98 così come modificato dal D.Lgs.130/2000. Tale Limite di 35.000,00 è aumentato del 30% per i nuclei familiari in cui almeno uno dei componenti abbia un età superiore ai 65 anni o abbia un grado di invalidità superiore al 66%; 1.11. valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D. Lgs.109/98 così come modificato dal D. Lgs.130/2000, non superiore a 34.310,00; 1.12. valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.Lgs.109/98 così come modificato dal D.Lgs.130/2000, rientranti entro i valori di seguito indicati: VALORE ISE INCIDENZA CANONE / VALORE ISE FASCIA A Fino a 11.985,00 Non inferiore al 14% VALORE ISEE VALORE ISE INCIDENZA CANONE / VALORE ISE FASCIA B Non superiore a 17.155,00 da 11.985,01 a 34.310,00 Non inferiore al 24% 1.13. Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione, il valore ISEE della tabella di cui al precedente punto risultante dall attestazione rilasciata dall INPS e relativo alla collocazione nella fascia B, è diminuito del 20% in presenza di uno dei seguenti requisiti: 2
a) presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente e/o da pensione b) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni. Le condizioni di cui alle lettere precedenti non sono tra loro cumulabili. L anno di produzione dei redditi da considerare per l applicazione dell abbattimento del 20% del valore ISEE è quelle indicate nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) 1.14. I requisiti di cui al punto 1) beneficiari - sono valutati con riferimento a tutto il nucleo familiare così come determinato dal D.Lgs.109/98 così come modificato dal D.Lgs.130/2000, nonché dal DPCM n. 221/1999 così come modificato dal DPCM n. 242/2001. La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione. 1.15. Ai soli fini del Fondo Regionale per la locazione non sono efficaci: a) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale. b) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale. 2) ENTITA DEL CONTRIBUTO TEORICO 2.1 Il contributo teorico è calcolato sulla base dell incidenza del canone annuo anno 2010, al netto degli oneri accessori sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del D.Lgs.109/1998 così come modificato dal D.Lgs.130/2000, come segue: Fascia FASCIA A FASCIA B Entità del contributo Il contributo è tale da ridurre l incidenza al 14% per un massimo di 3.100,00 Il contributo è tale da ridurre l incidenza al 24% per un massimo di 2.325,00 2.2 al solo fine del calcolo del contributo teorico, nel caso di canone di locazione mensile, al netto degli oneri accessori, superiore a 680,00 per i Comuni di Bastiglia, Bomporto e Nonantola e superiore a. 580,00 per il Comune Ravarino, l incidenza sarà calcolata assumendo come base di calcolo tali importi; 2.3 per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 (quindici) giorni. 2.4 in caso di contributo reale inferiore a 50,00 non si procede all erogazione. 3) COABITAZIONE DI FAMIGLIE ANAGRAFICHE In caso di coabitazione, per la determinazione della situazione economica si fa riferimento a tutti i nuclei familiari residenti nell alloggio cui il contratto di locazione si riferisce. In caso di contratto di locazione cointestato a più famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio, i nuclei familiari possono fare domanda di accesso al contributo separatamente; l Unione considererà la loro situazione economica separatamente dividendo l importo del canone tra i nuclei coabitanti In caso di contratto di locazione cointestato a due famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio di cui una però non è residente; l Unione considererà solo la situazione economica della famiglia residente e dividerà l importo del canone per due In caso di più contratti di locazione per distinte porzioni di alloggio intestati a più famiglie anagrafiche coabitanti, i nuclei stessi possono fare domanda di accesso al contributo separatamente; l Unione considererà separatamente la loro situazione economica e l importo del canone previsto in ciascun contratto. 4) CANONE ANNUO DI LOCAZIONE 3.1 Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito della somma dei canoni di locazione relativi all'anno 2011 e relativi sia ad alloggi situati in uno dei Comuni dell Unione ad alloggi situati in un Comune della Regione Emilia Romagna diverso da quello ove è stata presentata domanda anche in seguito a proroga, rinnovo oppure stipula di un nuovo contratto di locazione. 3
3.2 Nel caso di contratto con data di scadenza posteriore al termine di chiusura del bando comunale, l Unione calcolerà l'incidenza del canone annuo di locazione fino al 31/12/2011 provvedendo, anteriormente all'erogazione del contributo, alla verifica dell'avvenuta proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto, anche in un altro Comune della Regione Emilia Romagna. Qualora il nuovo canone di locazione sia superiore a quello dichiarato al momento della presentazione della domanda, non si terrà conto, nel calcolo dell'incidenza, dell'avvenuto aumento. Qualora, invece, il nuovo canone di locazione sia inferiore al precedente, il comune procederà a ricalcolare l'incidenza del canone sul valore ISE e quindi l'importo del contributo. 3.3 Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni. 5) DECESSO 4.1 In caso di decesso dell avente diritto al contributo, il contributo sarà assegnato: - all intestatario del contratto di locazione - al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art.6 del la Legge n. 392/1978, nel caso l avente diritto al contributo deceduto fosse anche intestatario del contratto; 4.2 Qualora non sia possibile la successione nel rapporto di locazione ai sensi della Legge n.392/1978, l Unione provvederà al ricalcolo dell incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile. 6) DOMANDA DI ACCESSO E CERTIFICAZIONE Ai sensi del d.p.r. 445/2000, i requisiti per l accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con dichiarazione sostitutiva pertanto la domanda per l ammissione ai contributi del presente Bando dovrà essere compilata unicamente sull apposito modulo predisposto dal Settore Unico Servizi Sociali dell Unione reperibile presso gli sportelli sociali dei Comuni dell Unione ( situati presso i Comuni di Bastiglia, Bomporto, Nonantola, Ravarino ). La domanda deve essere presentata tassativamente a partire dal 2 Maggio 2011 con scadenza alle ore 12,00 del 21 GIUGNO 2011 non saranno considerate valide quelle presentate o pervenute successivamente. La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE anche non intestatario del contratto di locazione, purchè residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione. L avente diritto al contributo è il componente il nucleo ISEE che ha presentato la domanda di contributo. L Unione comunicherà ai beneficiari, l ammissione al contributo ovvero l eventuale esclusione dallo stesso. Potranno essere presentate eventuali osservazioni e opposizioni entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso tale termine il provvedimento si intende definitivo. L Unione non assume responsabilità per la dispersione delle domande dipendenti da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Alla domanda dovrà essere allegata l attestazione ISEE / INPS oppure dovrà essere precisato il numero e la data di rilascio della stessa, nel caso in cui il richiedente abbia già presentato la dichiarazione sostitutiva unica ad altro Ente. L attestazione suddetta viene rilasciata da: Comuni, CAAF (a tal fine già convenzionati con l INPS), INPS e da Amministrazioni pubbliche. In caso di permesso di soggiorno o carta di soggiorno scaduti, è ammissibile la domanda qualora sia stata fatta domanda di rinnovo. L Unione prima dell erogazione del contributo provvederà ad accertare l avvenuto rinnovo da parte della Questura. 7) CRITERI DI VALUTAZIONE DELL INATTENDIBILITA DELLA DOMANDA In presenza di una delle seguenti situazioni: a) Somma dei redditi IRPEF e IRAP pari a zero, b) Somma dei redditi IRPEF e IRAP inferiori al canone annuo 2011 fatti salvi i casi in cui sono presenti redditi esenti, l Unione riterrà inattendibile la domanda ai fini dell eventuale erogazione del contributo, previa verifica, tramite i Servizi Sociali, dell effettiva situazione economica e sociale ai fini del sostentamento familiare. 4
Saranno pertanto esclusi dal beneficio economico di cui al presente bando i richiedenti non assistiti e/o non assistibili ai sensi dei vigenti regolamenti comunali tenuto della necessita di tutelare comunque i nuclei con figli a carico (minori e/o disabili). 8) CONTROLLI E SANZIONI L Unione effettuerà i controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al presente bando in ottemperanza al D.P.R.n. 445/2000. Inoltre il 10% delle domande ammesse al contributo sarà sottoposto a ulteriore controllo formale diretto ad accertare la veridicità delle informazioni fornite nell attestazione ISEE ai sensi del D. Lgs. 109/1998 e al D.Lgs.130/2000 e dal D.P.C.M. N. 221/99 così come modificato dal D.P.C.M. N. 24 2 /2001. A tale controllo saranno altresì sottoposte le situazioni ritenute palesemente critiche o dubbie su richiesta del Responsabile del Settore. Il Responsabile del Settore Unico Servizi Sociali provvederà all estrazione del campione da sottoporre al controllo di cui sopra mediante sorteggio casuale, in riferimento alle istanze da controllare rispetto al totale di quelle presentate per il procedimento in esame alla presenza di altri due dipendenti del settore. Di tale sorteggio dovrà essere redatto apposito verbale da protocollare e tenere agli atti. I controlli riguarderanno le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive uniche e saranno effettuati prioritariamente attraverso la consultazione delle Banche Dati in possesso dell Ente, nonché presso gli enti esterni, anche a livello nazionale, per via telematica e comunque utilizzando i canali di accesso previsti dalla legge. Inoltre ai sensi dell art. 6. Legge 241/90 e s.m.i., in sede di istruttoria, l Ente può chiedere il rilascio o la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può chiedere esibizioni documentali atte a dimostrare la completezza, la veridicità e la congruità delle dati dichiarati, oltre che finalizzate alla correzione di errori materiali o di modesta entità. Qualora il cittadino si rifiuti di presentare la documentazione relativa alle dichiarazioni rese, la domanda non sarà ammessa. Si ricorda che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, N. 445 e s.m.i., chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera. 9) DISPOSIZIONI FINALI I contributi verranno concessi sulla base delle risorse effettivamente disponibili rispettando il criterio di proporzionalità previsto dalle disposizioni regionali, con suddivisione del contributo nella quota regionale e la quota comunale. L Unione entro il 08.09.2011 caricherà nel sito web regionale i dati necessari per la determinazione dell'importo del contributo teorico comunale e regionale da utilizzare per il riparto dei fondi. Nel caso di domande eccedenti la disponibilità e di conseguente riduzione dei finanziamenti per la quota regionale, anche la quota comunale potrà essere proporzionalmente ridotta fino ad un importo non inferiore al 15% della quota regionale trasferita. Il contributo sarà erogato in un unica soluzione dopo che la Regione avrà effettuato la liquidazione e dopo avere effettuato gli accertamenti di legge e a tal proposito sarà comunicato l ammontare del contributo e la modalità di erogazione. L Unione comunicherà ai beneficiari l avvenuta concessione del contributo effettivo calcolato sulla base delle risorse disponibili e le modalità di erogazione ovvero l eventuale esclusione dallo stesso. Il provvedimento di concessione o esclusione del contributo si intende definitivo. Contro di esso saranno esperibili gli ordinari rimedi giurisdizionali e amministrativi. L Unione, avvalendosi di quanto disposto della L. 269 del 12.11.2004, prevede espressamente che in caso di morosità, autocertificata dal conduttore, il contributo integrativo destinato al conduttore sia erogato direttamente al locatore interessato, a sanatoria anche parziale della morosità medesima. 5
Ai sensi dell art. 10, co. 2 della L. 431/1998 i contributi di cui al presente bando non sono cumulabili con le detrazioni Irpef per i canoni di locazione di unità immobiliari stipulati o rinnovati ai sensi della Legge 431/1998 previste dall art. 16 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito (TUIR). Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alla Delibera della Giunta Regionale n. 2264 del 27.12.2010 e alle disposizioni legislative di riferimento. 10) INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI PERSONALI (ART. 13) La presentazione della domanda di partecipazione al presente bando comporta l apertura di un fascicolo individuale del richiedente, che in forma cartacea e/o con supporti magnetici, determinerà la raccolta di dati in archivio tenuta presso il Settore Unico Servizi Sociali dell Unione. I dati forniti verranno trattati unicamente per l espletamento delle procedure inerenti il presente bando, e potranno essere comunicati ad altri Enti pubblici o a privati esclusivamente nei casi previste dalla legge e dai regolamenti; potranno essere diffusi esclusivamente i dati previsti dalla normativa e rigorosamente nei casi ivi indicati. IL titolare del trattamento è l Unione Comuni del Sorbara, con sede legale in Via Per Modena, 7 41030 Bomporto (MO) Responsabile Settore Unico Politiche Sociali - Unione Comuni del Sorbara dott.ssa Claudia Bastai. Il presente bando è consultabile sul sito Internet di ciascun Comune e sul sito dell Unione Comuni del Sorbara. Data, 2 Maggio 2011 IL RESPONSABILE SETTORE UNICO POLITICHE SOCIALI f.to Dott. Claudia Bastai 6