---------------------- ORDINANZA N. 008/2010 ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE



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---------------------- ORDINANZA N. 008/2010 ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di San Benedetto del Tronto: VISTI VISTO VISTA VISTI VISTI VISTO VISTO il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 Marzo 1943 ed il relativo Regolamento di Esecuzione - Parte Marittima - approvato con D.P.R. 15 Febbraio 1952, n 328; il Codice della Nautica da Diporto approvato con Decreto Legislativo n 171/2005 ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.M. n 146/2008; la legge 25 marzo 1985, n. 106 recante norme sulla disciplina del volo da diporto o sportivo ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404; gli artt. 104 e 105del D. Lgs 31.03.1998, n. 112 e succ. modifiche; i dispacci prot. 82/57388 e 82/ 42737/1, rispettivamente in data 31/07/2002 e 02/07/2002, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, relativi alla distanza minima di navigazione in prossimità di apprestamenti di segnalazione di subacquei in immersione; il Dispaccio prot. n 02.01.04/34660 in data 07.04.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto relativo alle linee d indirizzo per la disciplina delle attività balneari; il Dispaccio prot. N 02/01/13413 in data 08.02.2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto relativo, tra l altro, all istituzione di zone cuscinetto esterne alla zona riservata alla balneazione; VISTO il regolamento della Regione Marche n 2 del 13.04.2004, nonché l art. 14 comma 7 delle NTA del Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere della Regione Marche; VISTA la propria ordinanza n. 14/2005 come successivamente integrata e modificata; CONSIDERATA la necessità di aggiornare le vigenti disposizioni relative alla sicurezza sull uso delle spiagge e del mare con riferimento alle attività balneari e per i profili su di esse incidenti della navigazione da diporto e della pesca lungo il litorale del Circondario Marittimo di San Benedetto del Tronto, che comprende il territorio dei Comuni di San Benedetto del Tronto, Grottammare, Cupra Marittima, Massignano, Campofilone, Pedaso, Altidona, Porto San Giorgio, Fermo, Porto Sant Elpidio; O R D I N A

ART. 1 Disposizioni generali. 1. Durante la stagione balneare, come individuata dalle specifiche ordinanze dei Comuni costieri territorialmente competenti, ciascun titolare di concessione demaniale marittima assentita per attività balneari (stabilimenti, chalet ed arenili per posa ombrelloni e sdraio), deve garantire il servizio di salvataggio con almeno 1 (UNO) assistente bagnanti ogni 140 metri lineari di fronte mare. Le strutture balneari con un fronte a mare inferiore ai 140 metri hanno comunque l obbligo di avere almeno un assistente abilitato al salvataggio. 2. Laddove nelle medesime ordinanze comunali sia stabilito un diverso periodo in cui vige l obbligo di svolgimento dell attività, l obbligo di garantire il servizio di cui al comma precedente decorre da quest ultimo (effettivo inizio dell attività di balneazione). 3. Qualora l apertura al pubblico avvenga prima dell inizio o dopo il termine della stagione balneare oppure se applicabile prima dell inizio o dopo il termine del periodo obbligatorio di svolgimento dell attività di balneazione e per le sole finalità elioterapiche, i concessionari dovranno issare su apposito pennone o in maniera ben visibile una bandiera rossa, nonché esporre uno o più cartelli in posizione facilmente visibile dagli utenti (redatto almeno in lingua italiana ed in altre due lingue dell Unione Europea) con la seguente dicitura: ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO STABILIMENTO APERTO SOLO PER ELIOTERAPIA. Qualora, al contrario, l apertura al pubblico avvenisse al fine di consentire l attività di balneazione, dovrà essere comunque garantito il normale servizio di salvataggio così come disciplinato nel presente articolo. 4. Il servizio di salvataggio dovrà essere espletato in maniera continuativa durante gli orari di apertura al pubblico stabiliti dalle specifiche ordinanze dei Comuni costieri territorialmente competenti. 5. Durante gli orari di apertura, al fine di consentire agli addetti al servizio di salvataggio di fruire della pausa pranzo, è prevista una pausa dalle ore 13:30 alle ore 14:30; durante tale pausa i concessionari dovranno esporre su apposito pennone o in maniera ben visibile una bandiera rossa avvisando gli utenti, nelle modalità ritenute più idonee della temporanea sospensione del servizio di salvataggio. 6. Contestualmente all attivazione del servizio di salvataggio, i titolari delle concessioni assentite per attività balneari dovranno, in aggiunta all assistente bagnanti, assicurare la presenza di 1 (uno) assistente di terra munito di attestati di abilitazione al servizio di primo soccorso rilasciato da Enti riconosciuti. 7. Nelle spiagge libere, qualora i Comuni non provvedano a garantire il servizio di salvataggio o non aderiscano al servizio in forma associata di cui all articolo seguente, gli stessi dovranno darne immediata comunicazione alla Capitaneria di Porto e dovranno provvedere, contemporaneamente, ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta almeno in lingua italiana ed in altre due lingue dell Unione Europea) con la seguente dicitura: "ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO". ART. 2 Disposizioni particolari per il servizio di salvataggio in forma associata.. 1. In deroga alle precedenti disposizioni il servizio di salvataggio di cui all art.1 potrà essere svolto dai concessionari di attività balneari in forma associata. A tale scopo, coloro che intendono aderire al servizio in forma associata dovranno obbligatoriamente e preventivamente all inizio di ogni stagione balneare far pervenire, anche per il tramite delle associazioni di categoria, un istanza (allegato 1), da cui risultino: a) gli stabilimenti aderenti (che dovranno essere necessariamente contigui tra loro); b) il fronte mare totale;

c) il numero di postazioni presenti (almeno una ogni 140 metri lineari continui). Dette postazioni, collocate in posizione centrale rispetto al fronte mare e numerate in modo progressivo da nord a sud dovranno essere riportate su apposita planimetria da cui risultino la posizione e gli stabilimenti serviti. 2. I concessionari che aderiscono alla forma associata sono comunque responsabili per eventuali assenze/carenze nel servizio e nelle postazioni (e relative dotazioni); tale responsabilità è ovviamente connessa alla postazione ed all assistente bagnante di riferimento come risultante dalla comunicazione di cui al comma precedente. 3. Nel caso di esercizio del servizio in forma associata, sarà consentita una pausa pranzo dalle ore 13:00 alle ore 15:00, durante tale orario le postazioni di salvataggio dovranno funzionare in maniera alternata ovvero: a) le postazioni con numerazione dispari (da nord a sud) saranno attive dalle ore 13:00 alle ore 14:00; b) le postazioni con numerazione pari (da nord a sud) saranno attive dalle ore 14:00 alle ore 15:00. 4. I concessionari che aderiscono al servizio di salvataggio in forma associata, nella fascia oraria dalle ore 13:00 alle ore 15:00 dovranno tutti indistintamente issare su apposito pennone o, comunque in maniera ben visibile, una bandiera gialla ed avvisare gli utenti, nella forma ritenuta più idonea, che il servizio di salvataggio viene svolto in maniera attenuata e di prestare massima attenzione in caso di balneazione. 5. Ad integrazione del servizio di salvataggio, nei soli mesi di luglio ed agosto, i titolari delle concessioni per attività balneari che aderiscono alla forma associata dovranno istituire, nella fascia oraria di apertura al pubblico, un servizio integrativo di salvataggio in forma itinerante composto da almeno 1 (uno) assistente bagnante ogni 1000 metri lineari (o frazione) del fronte mare coperto dal servizio in forma associata. Ciascun assistente bagnante, addetto al servizio integrativo itinerante, dovrà essere munito di regolare brevetto in corso di validità rilasciato da un Ente riconosciuto. ART. 3 Disciplina delle aree in concessione per attività balneari. 1. I titolari di concessioni per attività balneari (chalet, stabilimenti, arenili per posa ombrelloni e sdraio asserviti o meno a stabilimenti siti in proprietà privata), oltre a garantire i servizi di cui agli articoli precedenti, da effettuarsi singolarmente o in forma associata, devono: a) esporre in luogo ben visibile la presente ordinanza; b) esporre in luogo ben visibile un cartello multilingue (italiano ed almeno due lingue dell Unione Europea), ove sono rappresentate le bandiere rossa e gialla ed i relativi significati (rossa: mancanza servizio salvataggio e/o pericolo per la balneazione gialla: servizio di salvataggio attenuato e/o presenza di vento forte); c) assicurarsi che presso la postazione di salvataggio (inclusa quella condivisa in caso di adesione al servizio in forma associata), vi siano tutte le dotazioni previste nonchè l imbarcazione adibita al salvataggio; d) assicurarsi che gli assistenti bagnanti svolgano il proprio servizio in conformità alle presenti disposizioni. 2. L eventuale mancanza/carenza del servizio di salvataggio, delle dotazioni e dei previsti segnali, boe, gavitelli, bandiere e cartelli, oltre ad essere sanzionata ai sensi della normativa vigente, sarà, nei casi più gravi e/o di reiterazione oggetto di segnalazione alle Autorità competenti ai fini della sospensione/chiusura dell attività.

ART. 4 Disposizioni per gli assistenti bagnanti e per gli assistenti a terra. 1. Gli assistenti bagnanti dovranno essere in possesso di apposita abilitazione rilasciata da Enti riconosciuti. 2. L assistente bagnanti non può essere impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio. 3. Al fine di far fronte alle esigenze/assenze degli assistenti bagnanti a mare e di primo soccorso a terra durante la fascia oraria di espletamento del servizio, dovute a causa di forza maggiore, bisogni fisiologici o inabilità fisica anche temporanea, è fatto obbligo ai titolari delle concessioni demaniali marittime assentite per attività balneare di organizzare un efficiente sistema volto a garantire le dovute sostituzioni del personale adibito all assistenza bagnanti con altro personale abilitato. In tal caso, ferma restando la responsabilità del titolare della concessione (ovvero dei titolari delle concessioni contigue qualora il servizio di salvataggio sia svolto in forma associata), per l eventuale mancata sostituzione dell assistente bagnanti nel periodo di temporanea assenza o inabilità dello stesso, è comunque fatto obbligo ai predetti soggetti di segnalare la mancanza del servizio issando su apposito pennone o in maniera ben visibile una bandiera rossa, nonchè esponendo uno o più cartelli in posizione facilmente visibile dagli utenti (redatto almeno in lingua italiana ed in altre due lingue dell Unione Europea) con la seguente dicitura: ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO STABILIMENTO APERTO SOLO PER ELIOTERAPIA.. 4. L assistente bagnanti deve: a) verificare, prima dell inizio del servizio, che presso la postazione di salvataggio vi siano tutte le dotazioni previste e che le stesse siano in perfetta efficienza; b) verificare, prima dell inizio del servizio, la presenza ed efficienza dell imbarcazione di servizio (e delle relative dotazioni), destinata presso la postazione; c) stazionare sulla torretta di avvistamento, oppure in mare sull'imbarcazione di servizio; d) effettuare brevi controlli lungo il tratto di battigia coperto dalla propria postazione rimanendo, comunque, sempre facilmente individuabile dagli utenti o dal personale preposto al controllo e portando sempre con se il fischietto e la rescue-can; e) essere in possesso di brevetto di abilitazione in corso di validità rilasciato dagli Enti riconosciuti; f) indossare una maglietta rossa riportante, su entrambi i lati, la scritta bianca SALVATAGGIO. g) segnalare ai titolari delle concessioni qualsiasi carenza/problematica che impedisca il corretto svolgimento del servizio; h) segnalare alla Capitaneria di Porto carenze/inefficienze di dotazioni che impediscano il corretto svolgimento del servizio. 5. In caso di violazione alle presenti norme, fatte salve più gravi responsabilità derivanti dal comportamento tenuto, si procederà alla segnalazione dei nominativi agli Enti riconosciuti per l eventuale ritiro del brevetto. ART. 5 Zone di mare riservate ai bagnanti. 1. La zona di mare per una profondità di mt. 300 dalla battigia è riservata alla balneazione. 2. Il limite di tale zona deve essere segnalato a cura dei concessionari di attività balneari con il posizionamento di boe/gavitelli di colore rosso aventi un diametro di almeno 30 cm, saldamente ancorati al fondo e posti alle estremità laterali della concessione, qualora la stessa abbia un fronte mare uguale o inferiore a mt. 50. Per le concessioni aventi un fronte mare superiore, i titolari delle stesse in aggiunta ai gavitelli posti alle estremità dovranno collocare un gavitello di pari dimensione e colore ogni 50 mt. o frazione di fronte, da disporre parallelamente alla linea di costa.

Detti gavitelli dovranno essere prontamente riposizionati allorquando a seguito di mareggiate od altri eventi, dovesse verificarsi il loro scarroccio o riscontrarsi la loro assenza. 3. Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni rivieraschi per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere frequentate dai bagnanti. Qualora i Comuni non provvedano a predisporre tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle relative spiagge un'adeguata segnaletica, ben visibile dagli utenti (redatta almeno in lingua italiana ed in altre due lingue dell Unione Europea) con la seguente dicitura: "ATTENZIONE - LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE (Mt. 300 DALLA COSTA) NON SEGNALATO". ART. 6 Limite acque sicure. 1. I Comuni rivieraschi per le spiagge libere frequentate dai bagnanti, ed i titolari di concessione demaniale marittima assentita per attività balneare, per le aree in concessione, devono segnalare il limite entro il quale possono bagnarsi i non esperti nel nuoto. Il limite di tali acque sicure (mt. -1.00) deve essere segnalato mediante l'apposizione di un cartello monitorio da posizionarsi al centro dello specchio acqueo antistante la concessione o il tratto di spiaggia libera avente un fronte mare inferiore o uguale a 50 mt.. Per le concessioni o i tratti di spiaggia libera aventi un fronte mare superiore a 50 mt. il predetto limite dovrà essere segnalato mediante l apposizione di ulteriori cartelli posizionati ogni 50 mt. o frazione di fronte, con scritta (redatta almeno in lingua italiana ed in altre due lingue dell Unione Europea) riportante sui due lati la seguente dicitura: "ATTENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE PROFONDITA Mt. 1.00". 2. In alternativa, qualora risultasse difficoltoso posizionare o mantenere sul fondo i cartelli in parola, è consentito l utilizzo di boe/gavitelli aventi un diametro di almeno 20 cm, di colore bianco, saldamente ancorati al fondo, visibili dagli utenti e riportanti la dicitura di cui al comma 1. 3. Qualora i Comuni non provvedano a tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle relative spiagge un adeguata segnaletica, ben visibile dagli utenti (redatta almeno in lingua italiana ed in altre due lingue dell Unione Europea) con la seguente dicitura: ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE- PROFONDITA Mt. 1.00- NON SEGNALATO. ART. 7 Zona d interdizione assoluta (fascia cuscinetto). 1. Al fine di garantire l incolumità dei bagnanti è istituita un ulteriore fascia cuscinetto, da delimitarsi a cura dei concessionari e dei Comuni nelle spiagge libere, che, partendo dal limite della zona destinata alla balneazione (300 metri), si prolunga verso mare per una profondità di 50 metri. Detta fascia sarà individuata boe/gavitelli di colore giallo aventi un diametro di almeno 30 cm, saldamente ancorati al fondo e posti parallelamente alle boe che delimitano la zona riservata alla balneazione (di colore rosso). 2. L accesso alla predetta fascia è interdetto sia ai bagnanti sia alle unità che navigano a motore, fatta eccezione per quelle appartenenti alle forze di polizia o deputate al soccorso. ART. 8 Postazione di salvataggio. 1. I titolari delle concessioni demaniali marittime assentite per attività balneare sono tenuti a predisporre, ai fini dell espletamento del servizio obbligatorio di salvataggio durante il periodo di apertura al pubblico, una postazione di salvataggio, costituita da idonea "torretta di avvistamento"

sopraelevata di almeno due metri dal piano di spiaggia, sulla quale dovrà essere riportato in maniera ben visibile la scritta SALVATAGGIO e presso la quale dovranno essere presenti le seguenti dotazioni: a) un imbarcazione adibita al servizio di salvataggio con caratteristiche e dotazioni uguali a quelle descritte nell articolo seguente; b) un fischietto; c) un binocolo; d) una coppia di pinne; e) una maschera munita di boccaglio; f) un megafono; g) un rescue-can.; h) un rullo con duecento metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante dotato di cintura o bretelle. 2. Qualora il servizio di soccorso e assistenza bagnanti sia svolto in forma associata, i titolari delle concessioni demaniali marittime assentite per attività balneare dovranno garantire il servizio mediante l istallazione ed il mantenimento di almeno una postazione di salvataggio ogni 140 metri lineari di fronte mare (limite massimo continuo); l eventuale presenza, nell ambito del fronte di riferimento, di tratti di spiaggia che non risultino coperti dal servizio non interrompe la continuità lineare del fronte ai fini del raggiungimento del predetto limite. Le predette postazioni dovranno avere le medesime caratteristiche e dotazioni di cui al comma precedente e dovranno essere posizionate, per quanto possibile, centralmente rispetto al fronte assicurato. ART. 9 Dotazioni e prescrizioni particolari per gli stabilimenti balneari. 1. In prossimità degli estremi di ciascuna concessione assentita per attività balneare, presso la battigia, devono essere posizionati due salvagenti anulari con sagola galleggiante lunga almeno 25 mt. in perfette condizioni di efficienza; ad integrazione dei predetti salvagenti obbligatori, possono essere posizionati salvagenti tipo Flotter, a ferro di cavallo oppure con maniglie tipo Body Guard. 2. Ogni titolare di concessione demaniale marittima assentita per attività balneare deve predisporre un'imbarcazione idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio, avente le seguenti caratteristiche/dotazioni: a) colore rosso; b) scritta bianca "SALVATAGGIO"; c) un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante lunga almeno 25 mt.; d) un mezzo marinaio o gaffa. Tale imbarcazione non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi. Qualora il servizio di salvataggio venisse assicurato in forma associata, l imbarcazione da posizionare in prossimità della postazione di salvataggio potrà coincidere con quella del concessionario retrostante. 3. Ad integrazione del mezzo nautico di cui sopra, è possibile predisporre uno specifico mezzo ausiliario (moto d acqua, acquascooter o mezzi similari) nel rispetto delle seguenti prescrizioni d uso: a) il conduttore del mezzo deve essere in possesso di abilitazione alla conduzione di unità da diporto; b) a bordo del mezzo deve esservi la presenza di una persona abilitata al salvamento in aggiunta al conduttore del mezzo; c) il mezzo adibito all attività di salvamento, dovrà essere impiegato in via esclusiva per tale destinazione; d) il conduttore del mezzo dovrà rispettare le normative che regolano la navigazione nella fascia riservata alla balneazione (utilizzo dei corridoi di lancio);

Viene rimesso al prudente apprezzamento del responsabile del servizio di assistenza bagnanti (titolare di concessione demaniale marittima assentita per attività balneare) la valutazione sulla scelta del mezzo ritenuto idoneo per la prestazione del servizio di salvamento in funzione delle mutevoli circostanze di fatto che caratterizzano, concretizzano ed indirizzano la scelta stessa (condizioni meteomarine, distanza dal pericolante, caratteristiche dei luoghi ecc). 4. Qualora, a giudizio del concessionario, le condizioni meteo-marine o qualsivoglia altro motivo dovessero comportare situazioni di rischio per la balneazione, dovrà essere issata su apposito pennone ben visibile, una bandiera rossa indicante il pericolo per la balneazione. In tal caso, chiunque, nonostante la situazione di pericolo segnalata, intende prendere il bagno lo fa a proprio rischio e pericolo. L assistente bagnanti,anche in questo caso, dovrà permanere presso la postazione e rispettare gli orari previsti. La bandiera rossa non deve, comunque, essere issata in caso di condizioni meteorologiche marine favorevoli alla balneazione. In presenza di vento forte, allo scopo di salvaguardare l'incolumità dei bagnanti, è fatto obbligo ai concessionari di strutture balneari di tenere chiusi gli ombrelloni e di innalzare la bandiera gialla. 5. Ogni titolare di Concessione Demaniale Marittima assentita per attività balneare deve dotarsi di materiale di primo soccorso facilmente accessibile all uso, costituito da: a) tre bombolette individuali di ossigeno da un litro con riduttore di pressione e mascherina, permanentemente collegati e pronti all'uso munite di idonea attestazione di efficienza rilasciata dalla locale Autorità Sanitaria. In alternativa, sono consentite due bombole per un totale complessivo di tre litri o tre bombolette monouso di ossigeno complete di forcella nasale e raccordo in grado di garantire in condizioni medie d impiego una durata di almeno venti minuti cadauna, anch esse munite di idonea attestazione di efficienza rilasciata dalla locale Autorità Sanitaria; b) cannula di respirazione bocca a bocca; c) un pallone "Ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie; d) cassetta di pronto soccorso, di cui al D.M. 15 luglio 2003, n. 388, allegato 1, contenente: 5 paia di guanti sterili monouso; 1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro; 3 flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0.9%) da 500 ml; 10 compresse di garza sterile 10x10 in buste singole; 2 compresse di garza sterile 18x40 in buste singole; 2 teli sterili monouso; 1 confezione di rete elastica di misura media; 2 pinzette da medicazione sterili monouso; 1 confezione di cotone idrofilo; 2 confezioni di cerotti di varia misura pronti all uso; 2 rotoli di cerotto alto cm 2,5; 1 paio di forbici; 3 lacci emostatici; 2 confezioni di ghiaccio pronto all uso; 2 confezioni di sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari; 1 termometro; 1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. Le suddette dotazioni dovranno essere collocate in un apposito locale, adeguatamente segnalato e non necessariamente ubicato nel corpo centrale, che deve essere obbligatoriamente destinato, a cura dei titolari delle concessioni, al pronto soccorso. 6. Presso ogni concessione balneare deve essere esposto in modo ben visibile al pubblico un quadro illustrativo degli interventi da attuarsi in caso di pronto soccorso agli asfittici. La direzione dello stabilimento deve porre in essere ogni cura perché l'attività balneare sia effettuata in tutta sicurezza e dovrà essere immediatamente segnalata all'autorità Marittima l'eventuale presenza nelle acque prospicienti lo stabilimento di oggetti fluttuanti o pericoli che possano arrecare danno alle persone o alla sicurezza della navigazione.

7. Il titolare di Concessione Demaniale Marittima assentita per attività balneare deve inoltre: a) consentire a tutti il libero e gratuito accesso al mare ed alla fascia di libero transito (5 m dalla battigia); b) richiamare l'attenzione degli utenti anche con appositi cartelli sui pericoli derivanti dall'immersione in acqua nelle ore immediatamente successive alla consumazione dei pasti, nonché sulla pericolosità della balneazione in prossimità delle scogliere e dei pennelli frangiflutto; c) tenere in luogo ben visibile al pubblico cartelli indicanti i numeri telefonici di Capitaneria di Porto, Carabinieri, Polizia di Stato e Vigili del Fuoco nonché degli altri posti di pronto intervento (Ospedali, Vigili Urbani, Croce Rossa, etc.). In particolare dovrà essere evidenziato, al fine di consentire un rapido intervento in mare, il NUMERO D EMERGENZA IN MARE 1530. 8. Ogni struttura balneare deve essere dotata di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia, in conformità al certificato di prevenzione incendi. 9. È vietato mantenere, nelle cabine spogliatoio, fonti di accensione (fornelli, bombole di gas, liquidi infiammabili etc.). 10. E'vietato lasciare all'interno dei complessi balneari serbatoi di carburante. ART. 10 Prescrizioni sull uso delle spiagge. Sulle spiagge del Circondario Marittimo È SEMPRE VIETATO: a) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, etc., nonché mezzi nautici (eccetto mezzi di soccorso),, la fascia della battigia destinata esclusivamente al libero transito. Tale fascia, salvo quanto diversamente stabilito dai Piani Regolatori di Spiaggia approvati dall Autorità Marittima, non potrà essere inferiore a ml. 5,00 dalla battigia; b) introdurre e usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza la prescritta autorizzazione; c) tuffarsi dalle scogliere o da altri siti se non espressamente dichiarati agibili da Leggi, Regolamenti od Ordinanze e la cui collocazione ed utilizzo non siano stati preventivamente autorizzati dalle competenti Autorità; d) depositare serbatoi di carburante nelle zone di arenile adibite alla sosta ed alaggio delle imbarcazioni da pesca e da diporto; e) ferma restando l osservanza delle prescrizioni generali e delle norme di circolazione e di sicurezza dei voli effettuati con apparecchi per il volo da diporto e sportivo (alianti, deltaplani con o senza motore, ultraleggeri, idrovolanti, elicotteri o similari) contenute nel D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404, ai fini dell applicazione dell art. 6 comma 4 dello stesso decreto, la fascia di specchio acqueo entro 300 metri dalla costa e l adiacente arenile destinato all attività balneare vengono identificati quali luoghi con assembramenti di persone ; pertanto, su di essi, è vietato il sorvolo fatta eccezione per velivoli appartenenti a Forze Armate, di Polizia od Enti di soccorso. ART. 11 Prescrizioni relative alla balneazione. 1. La balneazione E VIETATA: a) all interno dei porti; b) nel raggio di metri 100 dalle imboccature dei porti;

c) fuori dai porti in prossimità di zone di mare in cui vi siano lavori in corso per un raggio di sicurezza specificatamente disciplinato con apposita ordinanza; d) all'interno dei corridoi di lancio opportunamente segnalati. Il divieto di balneazione all'interno dei corridoi deve essere evidenziato mediante apposito cartello posizionato sulla battigia all'inizio del corridoio e recante la dicitura (redatta almeno in lingua italiana ed in altre due lingue dell Unione Europea): "CORRIDOIO RISERVATO AL TRANSITO DI UNITA'- DIVIETO DI BALNEAZIONE"; e) nelle zone dichiarate non balneabili dalle competenti autorità sanitarie e comunali; in tal caso i Comuni interessati dovranno avere cura di apporre i relativi cartelli indicanti il "DIVIETO DI BALNEAZIONE"; 2. I bagnanti che effettuino attività di nuoto al di fuori del limite delle acque riservate alla balneazione durante la stagione balneare dovranno segnalarsi mediante un pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; il galleggiante di segnalazione dovrà essere collegato al nuotatore con una sagola non più lunga di 3 mt. Se vi è un mezzo nautico di appoggio, il predetto segnale deve essere innalzato sul mezzo nautico a bordo del quale è obbligatoria la presenza di almeno una persona pronta ad intervenire. ART. 12 Disciplina della pesca. Nel periodo di vigenza della presente ordinanza, è vietato l esercizio di qualsiasi tipo di pesca nella fascia di mare di mt 500 dalla battigia, negli orari compresi tra le 08.00 e le 20.00. ART. 13 Rinvio di norme. Per quanto non disciplinato nella presente ordinanza, continuano ad applicarsi le norme di cui all ordinanza di Disciplina del diporto nautico per finalità ricreative od usi turistici locali della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto. In particolare dovrà farsi riferimento alla suddetta ordinanza per quanto concerne: a) norme di sicurezza, prescrizioni, divieti e limiti per la navigazione delle unità da diporto; b) corridoi di lancio: dimensioni, divieti e prescrizioni per la navigazione; c) locazione e noleggio unità da diporto; d) norme di sicurezza, prescrizioni, divieti e limiti per l uso di tavole a vela, windsurf, natanti a vela con deriva mobile, surf, body board, kite-surf, acquascooter e moto d acqua; e) disciplina, prescrizioni, divieti e limiti per l esercizio dello sci nautico, del paracadutismo ascensionale e del rimorchio di banana-boat e similari; f) esercizio delle immersioni subacquee singole o in gruppo, con o senza scopo di lucro; g) disciplina della pesca subacquea La suddetta elencazione è fatta a scopo meramente ricognitivo e non è esaustiva; pertanto si rimanda alla lettura della citata ordinanza per le norme di dettaglio.

ART. 14 Norme sanzionatorie e finali. 1. La presente ordinanza, pubblicata all albo della Capitaneria di Porto, sul sito internet istituzionale ed all albo dei Comuni rivieraschi, entra in vigore decorsi 20 (venti) giorni dalla data di emanazione. 2. Dall entrata in vigore della presente ordinanza, è abrogata l ordinanza n 14/2005 e successive modifiche, nonché tutte le ordinanze che siano in contrasto con le norme contenute nella presente. 3. Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati di far osservare la presente ordinanza. 4. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno perseguiti ai sensi dei pertinenti articoli del Codice della Navigazione, del Codice della Nautica da Diporto, della legge 14.07.1965, n. 963 e succ. modd. e relativo Regolamento. San Benedetto del Tronto, lì 30.03.2010 f.to Il COMANDANTE C.F. (CP) Daniele DI GUARDO

RICHIESTA EFFETTUAZIONE SERVIZIO DI SALVATAGGIO IN FORMA ASSOCIATA I sottoscritti, Allegato 1 Alla Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto 1. nato a il / / e residente in (provincia di ), via n., legale rappresentante della società con sede in, via, n., titolare della concessione demaniale marittima n. di, riportante l insegna, ed avente un fronte mare pari a mt. lineari 2. nato a il / / e residente in (provincia di ), via n., legale rappresentante della società con sede in, via, n., titolare della concessione demaniale marittima n. di, riportante l insegna, ed avente un fronte mare pari a mt. lineari 3. nato a il / / e residente in (provincia di ), via n., legale rappresentante della società con sede in, via, n., titolare della concessione demaniale marittima n. di, riportante l insegna, ed avente un fronte mare pari a mt. lineari 4. nato a il / / e residente in (provincia di ), via n., legale rappresentante della società con sede in, via, n., titolare della concessione demaniale marittima n. di, riportante l insegna, ed avente un fronte mare pari a mt. lineari 5. nato a il / / e residente in (provincia di ), via n., legale rappresentante della società con sede in, via, n., titolare della concessione demaniale marittima n. di, riportante l insegna, ed avente un fronte mare pari a mt. lineari

dichiarano, ai sensi della vigente ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto: di voler assicurare, per la stagione balneare, il/i succitato/i servizio/i in forma associata, per un fronte mare complessivo di metri lineari ; che il numero di postazioni presenti (almeno una ogni 140 metri lineari continui), è in totale di ; che le predette postazioni, numerate in modo progressivo da nord a sud, sono quelle di cui all allegata planimetria con indicato, in apposita legenda, gli stabilimenti serviti; di impegnarsi ad assicurare nei mesi di luglio ed agosto un servizio integrativo in forma itinerante di assistenti bagnanti nel numero di 1 (UNO) ogni 1000 metri di fronte lineare o frazione, per un totale complessivo di n, assistenti bagnanti aggiuntivi. Firma (leggibile) dei concessionari