Esami di stato. Formazione delle commissioni A.S. 2008/2009

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Esami di stato Formazione delle commissioni A.S. 2008/2009

Dati riguardanti gli esami di Stato 2007/2008 nella provincia di Perugia In provincia di Perugia gli alunni interni delle scuole statali che si sottoporranno agli esami sono 5013 distribuiti in 268 classi. Gli alunni interni delle scuole paritarie sono 242 distribuiti in 11 classi. Il numero totale dei candidati esterni è di 210 Si prevedono pertanto in provincia di Perugia la formazione di n. 279 commissioni.

Dati riguardanti gli esami di Stato 2007/08 in provincia di Terni In provincia di Terni gli alunni interni delle scuole statali che si sottoporranno agli esami sono 1452 distribuiti in 79 classi. Gli alunni interni delle scuole paritarie sono 32 distribuiti in n. 3 classi. Il totale dei candidati esterni sono 66. Si prevedono in provincia di Terni n. 82 commissioni.

Riferimenti Normativi Legge 10.12.1997 n. 425 come modificata dalla legge 11.01.07 n.1 in particolare l art. 1 che ha sostituito gli articoli 2,3,4, della legge 425/97 e l art. n.3 commi 1 e 3; D.P.R. 23.07.98 per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla legge n.1/2007 e della legge 176/2007; D.M. 17.01.2007 n. 6 modalità e termini per l affidamento delle materie oggetto d esame e modalità di nomina designazione e sostituzione dei commissari;

D.M. 8.01.2008, n. 5 recante norme per lo svolgimento degli Esami di stato nelle classi sperimentali autorizzate; O.M. 15.03.2007 n. 26 istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di stato a.s. 2006 2007; C.M. 04.02.2008 n. 20 e relativi allegati riguardante la formazione delle commissioni d esame anno scolastico 2007 2008; D.M. 8.01.2008, n. 4 riguardante l individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta;

Struttura delle Commissioni

Si ricorda che a norma della circolare n. 90 del 26.10.2007 il Dirigente scolastico dell Istituto sede d esame è tenuto a verificare la completezza delle domande e dei relativi allegati presentati dai candidati esterni assegnati dall Ufficio Scolastico. Il Dirigente Scolastico, ove è necessario, invita il candidato a perfezionare la domanda prima della formulazione delle proposte di commissione ed è tenuto ad effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell art. 71 del D.P.R. 445 /2000.

I candidati esterni vanno ripartiti tra le diverse classi terminali in modo da assicurare che il numero di ciascuna classe non superi il 50% degli alunni interni e che non venga superato il limite massimo di 35 candidati per ciascuna classe. Per ciascuna classe terminale statale o paritaria va costituita dal Dirigente Scolastico una sola commissione. Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe e comunque non superiori a n. 3

Per alcuni indirizzi di studio in ragione della specifica organizzazione delle cattedre, la commissione d esame è del numero pari immediatamente inferiore. E assicurata in ogni caso la presenza di commissari delle materie oggetto della prima e della seconda prova scritta. Quando la prima prova è affidata al commissario esterno la materia oggetto della seconda prova viene affidata ad un commissario interno e viceversa;

Designazione dei membri interni A norma dell art. 2 del D.M. n. 6 del 17.01.2007 che ha validità permanente, le materie affidate ai commissari interni deve avvenire in modo da assicurare una equilibrata presenza delle materie stesse tenendo presente l esigenza di favorire, per quanto possibile l accertamento della conoscenza delle lingue straniere.

Nelle classe articolate su più indirizzi di studio o nelle classi in cui vi siano gruppi di studenti che seguono lingue diverse i membri interni devono essere designati in modo che ciascuno di essi rappresenti diversi indirizzi o gruppi di alunni. Per i corsi ad indirizzo linguistico con n. 3 lingue straniere si possono designare: o i soli tre docenti di lingua, oppure oltre i tre docenti di lingua altri due commissari interni di materie diverse, secondo le indicazioni della C.M. n. 15 del 31.01.2007.

Per classi con insegnamento di due lingue straniere si possono designare : i due docenti di lingua straniera e un docente di disciplina diversa, oppure due docenti di lingua straniera e due di materia diversa.

E' possibile nominare tra i commissari interni due docenti della stessa classe di concorso se tali docenti sono entrambi insegnanti della classe per le quale vengono designati e se il Consiglio di classe ne ravvisa l'opportunità. E' possibile designare come commissario interno un docente appartenente alla stessa classe di concorso del commissario esterno, qualora il Consiglio di classe ne ravvisi l'opportunità. In tal caso ciascun commissario esaminerà gli studenti nella materia per la quale è stato nominato.

Di regola il docente può essere designato per non più di due classi, anche se è possibile designarlo su tre classi, in presenza di casi eccezionali. Questa ipotesi sicuramente produce difficoltà organizzative nei lavori della commissione, pertanto se è possibile è da evitare. Il docente designato per la materia oggetto di seconda prova scritta non può essere designato per altra materia.

Sostituzioni membro interno A norma dell art. 16 del D.M. n. 6 del 17.01.2007 il capo d istituto ai fini della sostituzione del membro interno, valuta l opportunità di designare un docente della stessa materia dello stesso corso o di altra classe di diverso corso o un docente di materia non affidata ai commissari esterni, della stessa classe o dello stesso corso o di altra classe di diverso corso del medesimo istituto anche se svolge detta funzione in altra commissione. La designazione del membro interno sostituito va comunicata all U. S. P. per la rettifica della commissione.

Qualora non si renda possibile l operazione di sostituzione nel modo di cui sopra, il capo d istituto designa un docente compreso nelle graduatorie d istituto della stessa materia del commissario da sostituire o in mancanza, di materia non rappresentata tra quelle d esame (art. 16, 3^ comma del D.M. n. 6/2007).

Proposte abbinamento commissioni E consentito di norma abbinare classi nell ambito delle stesso ordine scolastico; Si fa eccezione per le classi con sperimentazione di ordinamento e struttura i cui titoli di studio finali in ordinamento siano tra loro corrispondenti.

L abbinamento tra le due classi va effettuato in modo che i commissari esterni sulla base delle materie loro affidate o classi di concorso, possano operare su entrambe le classi. In presenza di un numero dispari di classi i capi d Istituto presenteranno proposte di abbinamento per le sole classi di numero pari. L U. S. P. provvederà ad ulteriori abbinamenti, secondo i criteri stabiliti dalla circolare 20/2008.

Presentazione delle domande di partecipazione alle commissioni A norma della C.M. n. 20/2008 i Dirigenti scolastici preposti ad istituti di istruzione secondaria superiore o ad istituti d istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio d istruzione secondaria superiore e i Dirigenti dei Convitti nazionali sono obbligati alla presentazione del modello ES1. Ai fini dell anzianità di servizio per i Dirigenti scolastici è valido il servizio di ruolo reso come docente. Per i docenti oltre al servizio di ruolo vale anche quello pre-ruolo riconosciuto ai fini giuridici ed economici.

Adempimenti dei Dirigenti scolastici Tutti gli adempimenti riguardanti le operazioni di competenza dei Dirigenti scolastici ai fini della formazione delle commissioni e ai fini della presentazione delle schede da parte dei docenti sono contenute nell Allegato n. 12 della C.M. n. 20/2008. Tale allegato molto schematico e riepilogativo va tenuto in evidenza per eseguire in maniera sequenziale tutte le varie fasi di lavoro previste.

Per gli studenti delle classi terminali del quinto anno della scuola secondaria superiore continuano ad applicarsi relativamente ai debiti formativi ed all attribuzione del punteggio per il credito scolastico, le disposizioni vigenti a norma dell art. 3 primo comma della legge n.1 del 11/01/2007 in quanto la riforma andrà a regime dal prossimo anno scolastico.

Si ricorda infine, ai Dirigenti di scuola secondaria di 1^ grado che, a norma del decreto legge 07.09.2007 n. 147 convertito nella legge 176 del 25.10.2007, per gli alunni frequentanti il terzo anno della Scuola Media, in sede di valutazione finale il consiglio di classe formula un giudizio di idoneità o di non ammissione all esame. Da quest anno l esame comprende anche una prova scritta a carattere nazionale (inviata direttamente alle scuole dal M.P.I) volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento.