ORIGINALE. C:nniHo PIAZZA Luigi CORDANI. Consigliere Segreu:rio. Presidente Vice Presidente Vice Presidente

Documenti analoghi
Regolamento per l esercizio del diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO DEI CITTADINI AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI C.I. del 21 giugno 2011 n. 273

REGOLAMENTO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI

Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi

ITIS V. E. III MIUR Ass. Regione Sicilia

Comune di ORINO Provincia di Varese. REGOLAMENTO PER L ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ex art. 22 e seguenti Legge n.

REGOLAMENTO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI PTOF

COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE Provincia di Vicenza REGOLAMENTO. per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi

Art.1 OGGETTO. Art.2 ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO

BANCA D ITALIA LA BANCA D ITALIA. visto l art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni ed integrazioni;

Regolamento d accesso agli atti amministrativi

Regolamento per l'accesso ai documenti Amministrativi dell'ente. (recepite le modifiche della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

DELIBERA 16 febbraio 2016 Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi. (Delibera n. 285/2016/IV). (16A01708) (GU n.

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA DI ESERCIZIO E DEI CASI DI ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO

Provincia di Sondrio Regolamento per l accesso agli atti amministrativi

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

REGOLAMENTO COMUNE DI SCANDICCI SULL ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. N.

Regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi

Regolamento regionale 28 febbraio 2008, n. 2

OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA

REGOLAMENTO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI. Il presente regolamento disciplina l esercizio del diritto di accesso ai documenti

RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. C h i e d e

Commissione di garanzia dell attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

REGOLAMENTO ACCESSO AGLI ATTI. Approvato all unanimità con delibera del Consiglio d Istituto n. 17 del 27/08/2013 Pubblicato all Albo il 29/09/2013

POLITECNICO DI TORINO

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI

COMUNE DI ISOLA di CAPO RIZZUTO PROVINCIA DI CROTONE

OGGETTO: NOVITA IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO AI DOCUMENTI INDICAZIONI OPERATIVE

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI TITOLO I NORME DI CARATTERE GENERALE

APPENDICE 10 ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO. di presa visione e rilascio copie atti. ai Consiglieri Comunali * * * * * * *

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Circolare n. 38 Vallata, 17 ottobre 2016

REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

COMUNE DI PATERNOPOLI

COMUNE DI MODENA REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

REGOLAMENTO PER L ATTUAZIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. Articolo 1. Fonti e finalità

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. ART. 1 Accesso agli atti ed alle informazioni - Fonti e finalità.

Rev. 0 del 17/04/2012 REGOLAMENTO PER L ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Allegato B

Consorzio Industriale Provinciale Carbonia Iglesias

DELIBERAZIONE N X / 5854 Seduta del 28/11/2016

Regolamento in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi dell Istituto Superiore di Sanità. Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione

REGOLAMENTO DELL ISTITUTO BOSELLI-ALBERTI PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

PROCEDURA DI ACCESSO AI PROGETTI INFRASTRUTTURALI DEPOSITATI PRESSO REGIONE LOMBARDIA

COMUNE DI CAMERANO P R O V I N C I A D I A N C O N A REGOLAMENTO DI ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI DA PARTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

REGOLAMENTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

ALLEGATO 3 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TUTELA DELLA TRASPARENZA 2016/2018 DEL COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI DI SIENA

COMUNE DI MONTELONGO

Adottato Con Delibera Di Consiglio Comunale N. 25 del 29/04/2011. Pagina 1 di 6

ISTRUTTORIA PUBBLICA

Richiesta accesso atti amministrativi

Provincia di Torino VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO DI INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE.

REGOLAMENTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TORINO

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI REGGIO EMILIA. Regolamento attuativo della legge 7 agosto 1990, n.

COMUNE DI TROPEA (Prov. di Vibo Valentia )

PROVINCIA DI TRIESTE REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Comune di Tonco PROVINCIA DI AT VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 1

PROCEDURA DI ACCESSO AGLI ATTI

IL DIRETTORE GENERALE

REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI. Approvato con Delibera N. 20 del Consiglio di Istituto nella seduta dell'1 luglio 2015

Città Metropolitana di Roma Capitale REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA

C O M U N E D I P E L L A Provincia di NOVARA

Regolamento per attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi

RICHIESTA E COSTI PER COPIE DI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MESSINA

BANCA D'ITALIA LA BANCA D ITALIA

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

REGOLAMENTO DI ACCESSO AGLI. ATTI AMMINISTRATIVI E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA Deliberato dal Consiglio di Istituto il 17 Dicembre 2014

REGOLAMENTO relativo al DIRITTO DI ACCESSO CIVICO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PADOVA

COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA Provincia di Lecco

- ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - di scuola dell infanzia, primaria e secondaria di primo grado -

BOLLETTINO UFFICIALE

REGOLAMENTO SULL ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Il/la sottoscritto/a cognome*.nome* nato/a* (prov. ) il residente in* (prov. ) via n. cell. tel. fax... CHIEDE

COMUNE di LESTIZZA Provincia di Udine

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INTERPELLO IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI

Piano triennale della Trasparenza e Integrità (P.T.T.I.)

COMUNE DI POGGIO TORRIANA PROVINCIA DI RIMINI

COMUNE DI NOVIGLIO REGOLAMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO DEI CITTADINI ALLE INFORMAZIONI, AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI REGOLAMENTO

REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

C O M U N E D I C E R V A (P r o v i n c i a d i C a t a n z a r o) COPIA

COMUNE DI MONTEMARCIANO PROVINCIA DI ANCONA

COMUNE DI MARZABOTTO Provincia di Bologna

COMUNE DI CONFIENZA PROVINCIA DI PAVIA

COMUNE DI SAN FIOR Provincia di Treviso REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER I SERVIZI SOCIALI ED ASSISTENZIALI

Città di Valdagno Provincia di Vicenza REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Comune di Catania REGOLAMENTO. dei Contratti. Art. 1


VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Transcript:

t--.. _. ".", ORIGINALE DEL1JJERAZIONE N. 753 42~ SEf)lfr.A DEL 6 ottobre 1993 - Presenti i ttlernbri dell'ufficio di :Presidenza Francesco ZACCARIA Roberto VITALI Giuliano SALA C:nniHo PIAZZA Luigi CORDANI Presidente Vice Presidente Vice Presidente CaDsigliert: SeB"t:n:io Consigliere Segreu:rio con l'assistenza del Segretario Franco CALSAMIGLIA e OGGETTO: Adozione del Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso dei cittadini ai documenti arrministrativi. L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE Vista la legge 6 dicembre 1973, u. 853, recante norme sull'autonomia contabile e funzio Regionali delle Regioni a Statuto ordinario;.' Visto il Regolamento contabile del Consiglio regionale della Lombardia approvato il Pratica ~9.2.2.3./4

',, Vista la legge 7 Capo V e l'art. 29; agosto 1990 n. 241 ed in particolare il Visto lo schema di lavoro costituito con regolamento deliberazione predisposto dal 3 dicembre 1992 Gruppo n. 789; di All'unanimità dei voti, espressi a scrutinio palese D E L I BER A di adottare il Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi che si allega e forma parte integrante del presente provvedimento. ESIDENTE co Zaccaria) (/Gr ---- ')

,.' ',_. "i:..::.r DEI CITTADINI AI D0CUMEN7! ~MMINI5TFATIVI " -.' :' '" _.- ~.-.-.-. ':~'.-i.. '

CAPO I Art. l (Oggetto) l. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio ed i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi del Consiglio regionale in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Il diritto di accesso è esercitato da parte di chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti mediante visione ed'estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal.presente regolamento. 3. La richiesta di documentazione preparatoria relativa alle deliberazioni della Giunta regionale di iniziativa di atti amministrativi di competenza del Consiglio deve essere rivolta alla Giunta medesima.

,, Art. 2. (Spese e imposte) 1. L'esame dei documenti è gratuito. 2. Per il rilascio di copia dei documenti il richiedente è tenuto a rimborsare le spese di riproduzione nelle misure stabilite dall'ufficio di Presidenza. 3. Su richiesta dell'interessato le copie possono essere autenticate, previo assolvimento dell'imposta di bollo.

CAPO II Art. 3 (Ufficio preposto all'informazione al pubblico) l. L'~fficio Studi del Consiglio reg~onale è preposto a fcrnire ~i cittadini le informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di accesso e ad indicare oralmente agli istanti, in base alle conoscenze proprie dell'ufficio studi, il servizio che prestimibilmente è competente. 2. Il dirigente dell'ufficio Studi incarica un funzionario di tenere i rapporti con il pubblico.

1. )1 r :~ponsabile del procedirrlento di acce~so è il diriç1ent!= dej Servizio o d :ll'ufficio compete'nte a formare l'etto o a detene'rlo ~t?bijm8rlte-, OVVE-l-Q, su de~igrté:zione di un altri) diper,der,te dello ste~~() Servizio o ufficio. GU""~:ti 2. 0'.1':: r, -'('E-:::,~élricl p~ril soddi=f8cime'nto del diritto di accessv, il re'::pol1~?bil : dej procedimento prende: gli opp(,rtuni C'\(corci (r.,n i,::(,ll,:~hi di altri '::'E'rvizi Cl uffici...

.'. CAPO Il I Art. S (r,ccesso i nformale) 1. Il diritto di éc;c.:e:sso E.j é'~erc:itc9 in via infornlale: OlEdiante richiesta, anche verbale. al responsabile del procedirn (- nt o, C" h e ne val u t a l é C (1 nf o T mi t il a l P T e n t e r e g o l [j rrt e n t o. s.e 2. Il richiedente de0e specificare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta e deve fornire gli'elementi idonei ~d individuare il documento richiesto, 3. Lo TichiE'~ta, e-sémirlato imrne-diétarllente EETiZfI fc.rh,~litèl, i? accolta mt'diént~ l'e,=ibizione:: del d~ìcume'nto, l'f.o-st.r2zicne' di,:opia o\'\ler(1 flltt'a mc.\délitb ido';le:él..'~. l)u61c>r.~ Tlon si?: possibile- l'é:cco,"::,limentc immetji.::to della richiest2. l'inte'ressé:to è irlvitétcl cont 'stualrn 'nt ' é pre-se'nt.arto istan:.:! formale: ai sensi dell '8rt, 6.

Art. 6 (Accesso for~ale) 1. In alternativa a quant~ previsto all'art. 5, l'i~teressato può sempre presentare richiesta formale, anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero avvalendosi dell'apposito modulo predisposto dall'amministrazione di cui all'allegato A. 2. Nella richiesta devono essere indicati gli elementi di cui al comma 2 dell'art. 5. 3. Le richieste pervenute all'amministrazione sono assegnate come la normale cor~ispondenza. 4. Ove la richiesta sia irregolare od incompleta, il responsabile del procedimento, entrc sette giorni, è tenuto a darne comunicazione al richiedente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertarne la ricezione. Il termine di 10 giorni di cui all'art. 7 ricomincia a decor~ere da~la presentazione della richiesta perfezionata.

Art. 7 (Modal-ità e t.ermini per l'es ' r c i z i (. d,=" ] dir i t t o di a(ces~o ) l. La visione dei provvedimenti o il rilascio delle copie de'\lc'no E'S~E-rE' consentiti nel te-r!'r.ine di ls 9ioo,i dalla richiesta. salvo diverse intese con il richiedente. 2. L'esame dei documenti è effe'ttueto dal richiedente o da persona da lui incaricata, le cui generalit6 qevono essere indicate nella richiesta di accesso, esclusivamente presso gli _ u f f i c i de l r es po ns a bile de l pr oc ed i rrle nt o d i a ccess o rll~ l l a da t a da questi indicate. ella presenza, ove neceesario, di un dipendente incaricato. 3. E' vietato esportare i d0c~~enti dal luogo presso cui sono,dati in visione, tracciare segni EU di ~E5i o comunque ~lt~rarli in aualsiasi modo.

Art. 8 (Rifiuto, limitazione e differimento dell'accesso) l. Il rifiuto, la limitazione od il differimento dell'accesso devono essere motivati dal responsabile del procedimento, con riferimento specifico alle categorie di atti e documenti di cui all'art. 9 ed eventualmente alle circostanze di fatto per cui la richiesta, non può essere accolta così come proposta o deve essere differita. 2. Qualora vengano a cessare i presupposti oggettivi del differimento o della limitazione dell'accesso il responsabile del procedimento lo comunica tempestivamente all'interessato. 3. Contro il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso è sempre ammesso reclamo al Presidente del Consiglio regionale che si pronuncia, sentito il servizio Legislativo.

Art. 9. (Casi di esclusione) - normativi, l. Sono esclusi dal diritto di accesso: a) i fascicoli personali dei dipendenti, gli atti relativi alla salute degli stessi ed ai procedimenti disciplinari; b) gli elaborati relativi a prove concorsuali, fino alla conclusione del concorso; c) gli atti relativi a trattative precontrattuali, fino alla stipulazione del contratto; d) i pareri legali non richiamati negli atti; e) i progetti e gli atti costituenti espressioni di attività intellettuale, non richiamati negli atti; f) gli atti preparatori nel corso della formazione di atti amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; come dispone l'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241. ~. Deve essere comunque garantita agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi in giudizio. 3. Sono sempre liberamente consultabili le deliberazioni consiliari, raccolte presso il.servizio Segreteria del Consiglio Ufficio Resoconti: e le deliberazioni dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, raccolte presso il Servizio Segreteria dell'ufficio di Presidenza Ufficio Affari Amministrativi. 23 dicembre 1993 * Al rigo 3 del III corrma dell' art. 9 al posto di"ufficio Resoconti" leggasi"ufficio Assernblea~' Correzione di errore

'.. Art. 10 (Ricorso al Di1'ensort? Civico) 1. 1 cittadjni ch~ trovino difficoltè diritto di accès~o ~'os~,ono segnalé:re aj I particolari situa~igni v~rificate!i. per l ' 'sercizio [,ifensore Civiço d~l le

I ".. l 'l" A p,lleg~to A RICHIESTA DI ACCESSO 11 sotto~critto nato a '.' re'sidente e. via p <2 r i ~ E- 8 u e n t i mo t i 'J i.. i l C H 1 E () E di poter accedere alla documentazione relativa a) personelmente... b) trc?mite il ~U0 delegato dg. e di eetrarne copia 8) in carte E,E'mplice b) autentica DATA FIRt1A