t--.. _. ".", ORIGINALE DEL1JJERAZIONE N. 753 42~ SEf)lfr.A DEL 6 ottobre 1993 - Presenti i ttlernbri dell'ufficio di :Presidenza Francesco ZACCARIA Roberto VITALI Giuliano SALA C:nniHo PIAZZA Luigi CORDANI Presidente Vice Presidente Vice Presidente CaDsigliert: SeB"t:n:io Consigliere Segreu:rio con l'assistenza del Segretario Franco CALSAMIGLIA e OGGETTO: Adozione del Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso dei cittadini ai documenti arrministrativi. L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE Vista la legge 6 dicembre 1973, u. 853, recante norme sull'autonomia contabile e funzio Regionali delle Regioni a Statuto ordinario;.' Visto il Regolamento contabile del Consiglio regionale della Lombardia approvato il Pratica ~9.2.2.3./4
',, Vista la legge 7 Capo V e l'art. 29; agosto 1990 n. 241 ed in particolare il Visto lo schema di lavoro costituito con regolamento deliberazione predisposto dal 3 dicembre 1992 Gruppo n. 789; di All'unanimità dei voti, espressi a scrutinio palese D E L I BER A di adottare il Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi che si allega e forma parte integrante del presente provvedimento. ESIDENTE co Zaccaria) (/Gr ---- ')
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CAPO I Art. l (Oggetto) l. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio ed i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi del Consiglio regionale in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Il diritto di accesso è esercitato da parte di chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti mediante visione ed'estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal.presente regolamento. 3. La richiesta di documentazione preparatoria relativa alle deliberazioni della Giunta regionale di iniziativa di atti amministrativi di competenza del Consiglio deve essere rivolta alla Giunta medesima.
,, Art. 2. (Spese e imposte) 1. L'esame dei documenti è gratuito. 2. Per il rilascio di copia dei documenti il richiedente è tenuto a rimborsare le spese di riproduzione nelle misure stabilite dall'ufficio di Presidenza. 3. Su richiesta dell'interessato le copie possono essere autenticate, previo assolvimento dell'imposta di bollo.
CAPO II Art. 3 (Ufficio preposto all'informazione al pubblico) l. L'~fficio Studi del Consiglio reg~onale è preposto a fcrnire ~i cittadini le informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di accesso e ad indicare oralmente agli istanti, in base alle conoscenze proprie dell'ufficio studi, il servizio che prestimibilmente è competente. 2. Il dirigente dell'ufficio Studi incarica un funzionario di tenere i rapporti con il pubblico.
1. )1 r :~ponsabile del procedirrlento di acce~so è il diriç1ent!= dej Servizio o d :ll'ufficio compete'nte a formare l'etto o a detene'rlo ~t?bijm8rlte-, OVVE-l-Q, su de~igrté:zione di un altri) diper,der,te dello ste~~() Servizio o ufficio. GU""~:ti 2. 0'.1':: r, -'('E-:::,~élricl p~ril soddi=f8cime'nto del diritto di accessv, il re'::pol1~?bil : dej procedimento prende: gli opp(,rtuni C'\(corci (r.,n i,::(,ll,:~hi di altri '::'E'rvizi Cl uffici...
.'. CAPO Il I Art. S (r,ccesso i nformale) 1. Il diritto di éc;c.:e:sso E.j é'~erc:itc9 in via infornlale: OlEdiante richiesta, anche verbale. al responsabile del procedirn (- nt o, C" h e ne val u t a l é C (1 nf o T mi t il a l P T e n t e r e g o l [j rrt e n t o. s.e 2. Il richiedente de0e specificare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta e deve fornire gli'elementi idonei ~d individuare il documento richiesto, 3. Lo TichiE'~ta, e-sémirlato imrne-diétarllente EETiZfI fc.rh,~litèl, i? accolta mt'diént~ l'e,=ibizione:: del d~ìcume'nto, l'f.o-st.r2zicne' di,:opia o\'\ler(1 flltt'a mc.\délitb ido';le:él..'~. l)u61c>r.~ Tlon si?: possibile- l'é:cco,"::,limentc immetji.::to della richiest2. l'inte'ressé:to è irlvitétcl cont 'stualrn 'nt ' é pre-se'nt.arto istan:.:! formale: ai sensi dell '8rt, 6.
Art. 6 (Accesso for~ale) 1. In alternativa a quant~ previsto all'art. 5, l'i~teressato può sempre presentare richiesta formale, anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero avvalendosi dell'apposito modulo predisposto dall'amministrazione di cui all'allegato A. 2. Nella richiesta devono essere indicati gli elementi di cui al comma 2 dell'art. 5. 3. Le richieste pervenute all'amministrazione sono assegnate come la normale cor~ispondenza. 4. Ove la richiesta sia irregolare od incompleta, il responsabile del procedimento, entrc sette giorni, è tenuto a darne comunicazione al richiedente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertarne la ricezione. Il termine di 10 giorni di cui all'art. 7 ricomincia a decor~ere da~la presentazione della richiesta perfezionata.
Art. 7 (Modal-ità e t.ermini per l'es ' r c i z i (. d,=" ] dir i t t o di a(ces~o ) l. La visione dei provvedimenti o il rilascio delle copie de'\lc'no E'S~E-rE' consentiti nel te-r!'r.ine di ls 9ioo,i dalla richiesta. salvo diverse intese con il richiedente. 2. L'esame dei documenti è effe'ttueto dal richiedente o da persona da lui incaricata, le cui generalit6 qevono essere indicate nella richiesta di accesso, esclusivamente presso gli _ u f f i c i de l r es po ns a bile de l pr oc ed i rrle nt o d i a ccess o rll~ l l a da t a da questi indicate. ella presenza, ove neceesario, di un dipendente incaricato. 3. E' vietato esportare i d0c~~enti dal luogo presso cui sono,dati in visione, tracciare segni EU di ~E5i o comunque ~lt~rarli in aualsiasi modo.
Art. 8 (Rifiuto, limitazione e differimento dell'accesso) l. Il rifiuto, la limitazione od il differimento dell'accesso devono essere motivati dal responsabile del procedimento, con riferimento specifico alle categorie di atti e documenti di cui all'art. 9 ed eventualmente alle circostanze di fatto per cui la richiesta, non può essere accolta così come proposta o deve essere differita. 2. Qualora vengano a cessare i presupposti oggettivi del differimento o della limitazione dell'accesso il responsabile del procedimento lo comunica tempestivamente all'interessato. 3. Contro il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso è sempre ammesso reclamo al Presidente del Consiglio regionale che si pronuncia, sentito il servizio Legislativo.
Art. 9. (Casi di esclusione) - normativi, l. Sono esclusi dal diritto di accesso: a) i fascicoli personali dei dipendenti, gli atti relativi alla salute degli stessi ed ai procedimenti disciplinari; b) gli elaborati relativi a prove concorsuali, fino alla conclusione del concorso; c) gli atti relativi a trattative precontrattuali, fino alla stipulazione del contratto; d) i pareri legali non richiamati negli atti; e) i progetti e gli atti costituenti espressioni di attività intellettuale, non richiamati negli atti; f) gli atti preparatori nel corso della formazione di atti amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; come dispone l'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241. ~. Deve essere comunque garantita agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi in giudizio. 3. Sono sempre liberamente consultabili le deliberazioni consiliari, raccolte presso il.servizio Segreteria del Consiglio Ufficio Resoconti: e le deliberazioni dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, raccolte presso il Servizio Segreteria dell'ufficio di Presidenza Ufficio Affari Amministrativi. 23 dicembre 1993 * Al rigo 3 del III corrma dell' art. 9 al posto di"ufficio Resoconti" leggasi"ufficio Assernblea~' Correzione di errore
'.. Art. 10 (Ricorso al Di1'ensort? Civico) 1. 1 cittadjni ch~ trovino difficoltè diritto di accès~o ~'os~,ono segnalé:re aj I particolari situa~igni v~rificate!i. per l ' 'sercizio [,ifensore Civiço d~l le
I ".. l 'l" A p,lleg~to A RICHIESTA DI ACCESSO 11 sotto~critto nato a '.' re'sidente e. via p <2 r i ~ E- 8 u e n t i mo t i 'J i.. i l C H 1 E () E di poter accedere alla documentazione relativa a) personelmente... b) trc?mite il ~U0 delegato dg. e di eetrarne copia 8) in carte E,E'mplice b) autentica DATA FIRt1A