REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO, RICERCA E COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

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Transcript:

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO, RICERCA E COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA Approvato con deliberazione dell Assemblea n. 21 di data 21.07.2010

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto 1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento disciplinano gli aspetti organizzativi e le modalità di affidamento di incarichi retribuiti a soggetti esterni all Amministrazione per attività di consulenza, studio, ricerca e collaborazione coordinata e continuativa. 2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono finalizzati all acquisizione di apporti professionali per il miglior perseguimento dei fini istituzionali dell Amministrazione secondo i principi fissati dal capo I bis della L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss. mm. Art. 2 - Definizioni 1. Sono incarichi di consulenza quelli affidati a soggetti esterni alla Amministrazione per l acquisizione di pareri, valutazioni tecniche e supporti specialistici, ivi compresa l attività di formazione di alta qualificazione del personale dipendente. 2. Sono incarichi di studio e ricerca quelli affidati a soggetti esterni alla Amministrazione per approfondimenti conoscitivi. Si concludono con la consegna di una relazione scritta che, se richiesto dall Amministrazione, potrà contenere anche delle proposte. 3. Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è il rapporto di collaborazione sistematica e non occasionale che si concretizza in una prestazione d opera prevalentemente personale, non a carattere subordinato, ma coordinata funzionalmente con l attività dell ente per lo svolgimento di attività di competenza dell Amministrazione. 4. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono riconducibili alla categoria civilistica dei contratti d opera intellettuale (art. 2230 c.c.), mentre quelli di cui al comma 3 comprendono sia i contratti d opera a carattere non intellettuale (art. 2222 c.c.) sia i contratti di lavoro parasubordinato (art. 409 c.p.c.).

Art. 3 - Esclusioni dalla presente disciplina 1. Non rientrano nella materia disciplinata dal presente regolamento: gli incarichi per la difesa in giudizio e il patrocinio dell Amministrazione; gli incarichi per l affidamento di funzioni notarili; gli incarichi comunque connessi alla progettazione o alla direzione di lavori pubblici, per i quali resta fermo quanto previsto dalle leggi provinciali vigenti; gli incarichi per l attività di comitati, commissioni e organi collegiali comunque denominati; gli incarichi affidati per l attuazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro; tutti gli incarichi comunque disciplinati da specifiche normative.

CAPO II AFFIDO INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA Art. 4 - Presupposti per il conferimento 1. Gli incarichi di consulenza, studio e ricerca sono affidati: in rispondenza a programmi ed obiettivi specifici dell Amministrazione, individuati negli strumenti di programmazione economico-finanziaria dell ente; quando all interno dell ente sono assenti figure professionali idonee allo svolgimento dell incarico, trattandosi dell affidamento di incarichi ad alto contenuto di professionalità; ove esiste una oggettiva impossibilità di far fronte all incarico con il personale in servizio. 2. Gli incarichi di consulenza, studio e ricerca non possono essere affidati: a chi abbia perso i requisiti di iscrizione all albo o all elenco professionale; a chi abbia rinunciato ad altro incarico conferito dall Amministrazione senza giustificato motivo; a chi abbia commesso gravi negligenze, ritardi, inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dall Amministrazione; a chi abbia un contenzioso con l Amministrazione; a soggetti che siano in conflitto di interessi con l Amministrazione; Art. 5 - Cumulo e durata 1. Fatti salvi casi particolari debitamente motivati, è fatto divieto all Amministrazione conferire allo stesso soggetto più incarichi nello stesso periodo. 2. I termini pattuiti per la consulenza, lo studio e la ricerca potranno essere prorogati solamente al fine di completare l incarico qualora se ne ravvisi un motivato interesse, o per ritardi non imputabili al soggetto incaricato. 3. Dovrà, in ogni caso, essere garantita la rotazione. Art. 6 - Corrispettivi 1. Il corrispettivo dovrà essere stabilito in funzione dell attività oggetto dell incarico, della quantità e qualità dell attività svolta e, ove possibile, prendendo a riferimento i valori di mercato a seconda del valore e della professionalità richiesta. 2. Sarà possibile prevedere forme di rimborso delle spese qualora delle stesse non sia già stato tenuto conto nella determinazione del compenso.

CAPO III COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Art. 7 - Incarichi di collaborazione 1. Nel rispetto delle leggi in materia di lavoro, l Amministrazione potrà stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa. 2. Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa dovrà: avere la forma scritta; essere riferito a specifici progetti o programmi di lavoro; essere svolto, fermo restando il coordinamento con la struttura, con un autonomia di scelta da parte dell incaricato sulle modalità esecutive di svolgimento della prestazione. Art. 8 - Corrispettivi 1. Il corrispettivo dovrà essere proporzionalmente rapportato alla professionalità ed al titolo di studio posseduto, alla effettiva complessità della collaborazione, alla durata ed impegno richiesto, facendo riferimento, per quanto possibile, al trattamento economico lordo del personale in servizio presso l Amministrazione di professionalità equiparabile. 2. Sarà possibile prevedere forme di rimborso delle spese, dietro presentazione di idonea documentazione, qualora delle stesse non sia già stato tenuto conto nella determinazione del compenso. 3. Il corrispettivo non potrà comunque essere superiore al trattamento economico fondamentale previsto per la categoria D, livello evoluto quarta posizione retributiva, del contratto collettivo del comparto delle autonomie locali dell area non dirigenziale. Art. 9 - Presupposti per il conferimento 1. Gli incarichi di collaborazione sono affidati: in rispondenza a programmi ed obiettivi specifici dell Amministrazione; quando all interno dell ente sono assenti figure professionali idonee allo svolgimento dell incarico, ovvero esiste una oggettiva impossibilità di far fronte all incarico con il personale in servizio. 2. Gli incarichi di collaborazione non possono essere affidati: per lo svolgimento di funzioni ordinarie e per l utilizzo come lavoratori subordinati; a chi abbia rinunciato, senza giustificato motivo, ad altro incarico di collaborazione coordinata e continuativa conferito dall Amministrazione; a chi abbia commesso gravi negligenze, ritardi, inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dall Amministrazione;

a chi abbia un contenzioso con l Amministrazione; a soggetti che siano in conflitto di interessi con l Amministrazione. Art. 10 - Durata 1. La durata del contratto di collaborazione coordinata e continuativa è fissata di norma in un anno. 2. E possibile prorogare il contratto solamente al fine di completare i progetti o i programmi di lavoro per ritardi non imputabili al collaboratore o per integrazioni dei progetti stessi, qualora se ne ravvisi un motivato interesse. 3. Al termine dell incarico, qualora sia necessario affidarne un altro per il perseguimento delle medesime finalità, si ricorre alla rotazione. 4. Qualora alla scadenza non siano individuabili altri soggetti con professionalità idonea, è possibile tuttavia rinnovare l incarico per il perseguimento delle medesime finalità allo stesso soggetto previa congrua motivazione nel provvedimento di affido e senza superare la durata massimo di tre anni dalla data di inizio del primo incarico. 5. Il criterio della triennalità inizia a decorrere dalla data di applicazione della presente disciplina. Raggiunto il triennio non possono essere affidati allo stesso soggetto ulteriori incarichi per dodici mesi.

CAPO IV NORME COMUNI Art. 11 - Modalità di affidamento degli incarichi 1. Gli incarichi di cui all art. 2 sono conferiti tramite affidamento diretto nei seguenti casi: quando l importo da corrispondere non sia superiore ad Euro 10.000,00.= (esclusi gli oneri riflessi a carico dell Amministrazione e dei rimborsi spese); quando trattasi di attività comportanti prestazioni di natura tecnica, artistica, culturale non comparabili (cioè connesse all abilità del prestatore d opera o a sue particolari qualificazioni, elaborazioni o specifiche esperienze) o comunque competenze specialistiche di particolare complessità, parimenti non comparabili; quando trattasi di particolari urgenze, risultanti da eventi imprevedibili e quindi non imputabili all Amministrazione. 2. In tutti gli altri casi dovranno essere seguite procedure che garantiscano imparzialità e trasparenza. 3. L affidamento diretto dovrà comunque dare conto della comprovata esperienza e della specifica competenza professionale dell incaricato attraverso l acquisizione del curriculum sottoscritto dall interessato. 4. Per quanto riguarda gli elementi che debbono essere contenuti nel provvedimento di affidamento si rinvia a quanto previsto dall art. 39 octies, comma 3, della L.P. 19.07.1990 n. 23. Art. 12 - Pubblicità 1. E istituito un pubblico elenco nel quale sono inseriti tutti gli incarichi attribuiti ai sensi della presente disciplina. 2. L elenco deve indicare i soggetti incaricati ed il corrispettivo pattuito. 3. Tale elenco è pubblicato sul sito web dell ente e viene costantemente aggiornato. Art. 13 - Limiti di spesa 1. La spesa complessiva per l affidamento degli incarichi è fissata annualmente nel bilancio di previsione.