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REPUBBLICA ITALIANA Provincia di Pordenone SETTORE ECOLOGIA TUTELA DEL SUOLO E RIFIUTI Proposta nr. 244 del 09/11/2015 - Determinazione nr. 2645 del 11/11/2015 OGGETTO: DPR n. 59/2013 Autorizzazione Unica Ambientale Impresa: Valcellina Società Agricola s.r.l. Sede impianto: via Partidor Montereale Valcellina (PN) Codice pratica: 01765660939-24092015-1006 PREMESSA I L D I R I G E N T E 1. Fatto L impresa Valcellina Società Agricola s.r.l., con sede legale in via Maniago, 41/b in comune di Montereale Valcellina (PN) ed operativa in via Partidor in comune di Montereale Valcellina (PN), nella persona del Gestore pro tempore dell impianto, ha presentato domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) corredata dalla documentazione tecnica. L istanza comprende i seguenti titoli abilitativi: o autorizzazione agli scarichi non in fognatura di sole acque reflue assimilate alle domestiche, di competenza comunale; o autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di competenza provinciale; o comunicazione o nulla osta di cui all articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, di competenza comunale; In merito si precisa che: - l istanza è pervenuta allo Sportello del comune di Montereale Valcellina in data 24/09/2015 ed è stata acquisita al protocollo provinciale n 2015/57814; - tutta la documentazione relativa alla pratica è presente nel fascicolo informatico 2015/9.2/153; - sono stati assolti i diritti di bollo; - è stata verificata la correttezza formale ai sensi dell art. 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013. Il Settore Ecologia quale Autorità competente ha: - comunicato, con nota prot n.2015/58635, l avvio del procedimento - indetto e convocato la Conferenza di Servizi (CS) invitando gli Enti tenuti ad esprimersi, come soggetti competenti in materia ambientale definiti dal DPR 59/2013, per i titoli abilitativi richiamati e indicati all'art. 3 del DPR 59/2013; - richiesto integrazioni documentali come da verbali della CS depositati agli atti che

sono state fornite direttamente in CS. La documentazione presentata con l istanza e completata con le dichiarazioni rese in sede di CS è stata ritenuta adeguata per l espressione dei pareri. La Conferenza di Servizi si è conclusa con parere favorevole in data 29/10/2015. 2. Enti coinvolti Ai fini del rilascio dell'aua, tutta la documentazione prodotta dall impresa e trasmessa dallo SUAP è stata esaminata, come previsto dall art. 3 del DPR 59/2013, dai seguenti Soggetti competenti: - Provincia di PN (autorità competente); - Comune di Montereale Valcellina Ufficio Ambiente. ARPA FVG Dipartimento Provinciale di Pordenone è stata informata sul procedimento quale organo di supporto tecnico. 3. Istruttoria La ditta intende realizzare un impianto di digestione anaerobica per produrre biogas da utilizzare in un cogeneratore per la produzione di energia elettrica a bassa tensione. L energia termica sarà utilizzata in parte per la termostatazione dell impianto stesso e la restante quota sarà dispersa. La Società Valcellina Società Agricola chiede l'aua per: ottenere l'autorizzazione agli scarichi non in fognatura di sole acque reflue assimilate alle domestiche, di competenza comunale; ottenere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di competenza provinciale; effettuare la comunicazione di cui all articolo 8, commi 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, di competenza comunale. 4. Normativa - D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 ; - Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale"; - Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo"; - Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7 e s.m.i.. Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ; - Legge Regionale 27 novembre 2006, n. 24; - Legge Regionale 18 giugno 2007, n. 16; - L.R. n. 2/2000, L.R. 7/2001, L.R. 13/2002, L.R. 16/2002 e L.R. 16/2008; - Delibera del Comitato interministeriale del 04 febbraio 1977; - Legge 26 ottobre 1995, n. 447; Legge Regionale 18 giugno 2007, n. 16; D.G.R. 17

dicembre 2009; D.P.R. 227/2011; - Art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica. 5. Motivazione La decisione al rilascio dell AUA si fonda sul parere favorevole della Conferenza di Servizi che ha recepito i pareri espressi dai soggetti competenti: - del parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell autorizzazione agli scarichi non in fognatura di acque reflue assimilate alle domestiche rilasciato dal Comune di Montereale Valcellina con nota PEC assunta al prot. n 64326 del 28/10/2015; - del parere rilasciato da Servizio Qualità dell'aria della Provincia di Pordenone in merito all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, limitatamente alla torcia; - sulla presa d atto relativamente alla comunicazione e contestuale dichiarazione di rispetto dei limiti di emissione di rumore rilasciata dal Comune di Montereale Valcellina con nota PEC assunta al prot. n 64326 del 28/10/2015. 6. Responsabilità procedimentale Si richiama l art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle Funzioni e responsabilità della dirigenza, le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell Ente, nonché l Ordinanza Presidenziale relativa al conferimento degli incarichi Dirigenziali, che attribuisce al Dott. Sergio Cristante la Dirigenza del Settore Ecologia. Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di Montereale Valcellina Dott.ssa Corba Flavia. Tutto ciò premesso DETERMINA 1. Decisione Di adottare, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, l'autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R.59/2013 a favore dell impresa Valcellina Società Agricola s.r.l., con sede legale in via Maniago, 41/b in comune di Montereale Valcellina (PN) ed operativa in via Partidor in comune di Montereale Valcellina (PN) che sostituisce i seguenti titoli abilitativi: o autorizzazione agli scarichi non in fognatura di sole acque reflue assimilate alle domestiche, di competenza comunale, I limiti e le prescrizioni sono riportati nell Allegato A, che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione; o autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di competenza provinciale. I limiti e le prescrizioni sono riportati nell Allegato B, che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione; o sulla presa d atto relativamente alla comunicazione e contestuale dichiarazione di rispetto dei limiti di emissione di rumore rilasciata dal Comune di Montereale

Valcellina con nota PEC assunta al prot. n 64326 del 28/10/2015 riportata nell Allegato C che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione. L AUA sostituisce le autorizzazioni di cui ai titoli sopra richiamati eventualmente possedute dall impresa. 2. Durata La validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 è pari ad anni quindici (15) a partire dalla data di rilascio del provvedimento da parte del SUAP competente. Sei mesi prima della scadenza dovrà essere richiesto, tramite il SUAP competente, il rinnovo del presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.P.R. 59/2013. 3. Avvertenze 1. Sono fatte salve, ferme restando al riguardo le responsabilità dell impresa come sopra autorizzata le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all attività dell impianto, con particolare riferimento alle competenze comunali in materia di lavorazioni insalubri, alla disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro, alle disposizioni in materia edilizio-urbanistica e di prevenzione incendi ed infortuni. 2. L'autorità competente potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora emerga che l'inquinamento provocato dall'attività dell'impianto è tale da renderlo necessario. Tale eventuale aggiornamento non modificherà la durata dell'autorizzazione. 3. L Autorità competente si riserva di rinnovare o rivedere le prescrizioni contenute nell autorizzazione, prima della sua naturale scadenza quando: o le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore; o nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono; o vengano riscontrate situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela o della salute pubblica e dell'ambiente; ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche. 4. In caso di modifica dell attività o dell impianto, si applicano le disposizioni di cui all art. 6 del D.P.R. 59/2013. 5. Qualora intervengano variazioni relative alla denominazione dell impresa o modifiche dell assetto societario, esse dovranno essere comunicate, sempre tramite lo SUAP, alla Provincia-Autorità competente. L eventuale subentro nella gestione dell impianto da parte di terzi deve essere preventivamente autorizzato. 6. La cessazione dell attività deve essere tempestivamente comunicata all Autorità competente. 7. L Autorità competente è autorizzata ad effettuare tutti i controlli che ritenga necessari per accertare il rispetto delle eventuali prescrizioni autorizzative. 8. La mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione a ciascun titolo abilitativi sostituito, ed in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all applicazione di eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente. 9. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento si

richiamano le disposizioni normative vigenti in materia. 10. Il presente provvedimento viene trasmesso allo Sportello Unico competente ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 59/13. Il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica. 4. A chi ricorrere Ai sensi dell art. 3 della Legge 241/90, il soggetto destinatario del provvedimento può presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla trasmissione della presente autorizzazione.

ALLEGATO A Autorizzazione agli scarichi non in fognatura Soggetto competente: Comune Montereale Valcellina SCARICHI ASSIMILABILI AI DOMESTICI IN SUOLO Quadro normativo: D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Documentazione esaminata : Istanza ed allegati agli atti dello sportello unico delle Attività Produttive di questo Ente pervenuta in data 24.09.2015; Motivazione: la decisione si fonda sull istruttoria effettuata dall ufficio Ambiente di questo Ente; Decisione: Tenuto conto che l area interessata non è servita da pubblica fognatura; Che lo scarico di acque reflue assimilate ai domestici in suolo è relativo alla previsione di un servizio igienico adibito e funzionale alle maestranze impegnate nello svolgimento dell attività produttiva; Preso atto che l impianto di trattamento proposto come specificatamente indicato negli elaborati progettuali allegati alla domanda (Tav, Aria_c_11) a firma del P.I.CASTELLAN GIOVANNI di Maniago. In particolare il sistema di depurazione prevede un pozzetto condensa grassi per le acque bionde saponate e una vasca imhoff per le acque nere, inoltre è previsto un pozzetto di ispezione e uno di raccolta e campionamento prima dell immissione dello scarico nel pozzo perdente; Considerato che il sistema di trattamento proposto garantisce il rispetto dei limiti riferiti agli scarichi sul suolo (tab. 4, allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2005 e s.m.i.), purché venga adottata una corretta gestione e manutenzione periodica; Tutto ciò premesso, si esprime parere favorevole al rilascio dell atto di assenso allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche con recapito finale (fondo perduto), di cui al capo II del titolo IV della Sez. II della parte terza del D. Lgs. 3 Aprile 2006, n 152; Prescrizioni: a) Effettuare costante manutenzione periodica dell impianto di depurazione (pozzetto condensa grassi per le acque bionde saponate e una vasca imhoff per le acque nere ), secondo le indicazioni fornite dal costruttore e comunque in modo tale da garantirne il buon funzionamento e il rispetto dei limiti allo scarico); b) I grassi derivanti dal trattamento andranno periodicamente rimossi nel rispetto delle normative sui rifiuti; c) Copia dei formulari attestanti l avvenuto svuotamento andranno conservati presso l attività, a disposizione dell autorità di controllo; d) I pozzetti di ispezione e di raccolta e campionamento prima dell immissione dello scarico nel pozzo perdente dovranno avere chiusino di facile asporto; e) Rispettare comunque le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall inquinamento, Leggi Sanitarie, nonché il Piano Generale di Risanamento delle acque (D.P.R.G. n 384/pres. 82) e qualsiasi Legge statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente alla concessione della autorizzazione; f) L eventuale rete interna alla proprietà, relativa alle acque meteoriche, dovrà essere distinta da quelle delle acque saponate e nere.

ALLEGATO B Autorizzazione alle emissioni in atmosfera Soggetto competente: Servizio Qualità dell Aria della Provincia di Pordenone IMPIANTO DI COGENERAZIONE: Poiché l impianto di cogenerazione/gruppo di produzione energia elettrica ha potenza termica nominale inferiore 3 MW, NON è soggetto all autorizzazione alle emissioni in atmosfera secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. all art. 272 c. 1 (si veda elenco allegato IV, parte I, lettera ff). Tuttavia, ai sensi del medesimo articolo gli impianti che utilizzano i combustibili soggetti alle condizioni previste dalla parte II, sezioni 4 e 6, dell'allegato X alla parte quinta del presente decreto, devono in ogni caso rispettare almeno i valori limite appositamente previsti per l'uso di tali combustibili nella parte III, dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06. Pertanto i limiti che l impianto di cogenerazione deve rispettare sono i seguenti: Punto di emissione (impianto di cogenerazione a biogas con potenza termica nominale inferiore a 3 MW) Riferimento normativo: L impianto rientra tra quelli in deroga riportati nella parte I dell allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla lettera ff). Ai sensi dell art. 272 c. 1, i limiti imposti sono quelli riportati nella tabella di cui al paragrafo 1.3, parte III, allegato I per motori a combustione interna che utilizzano biogas (lettera a). I valori di emissione sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell effluente gassoso del 5% Carbonio organico totale (COT) 150 mg/nm 3 Monossido di carbonio (CO) 800 mg/nm 3 Ossidi di azoto (espressi come NO2) 500 mg/nm 3 Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore (come HCl) 10 mg/nm 3 Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (in particolare dopo l entrata in vigore del D.Lgs. 128/2010 che modifica la parte V del D.Lgs. 152/06), allegato X, parte II, sezione 6 Caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas, paragrafo 3, punto 3.2 Per gli impianti di cui al punto 3.1 devono essere effettuati controlli almeno annuali dei valori di emissione ad esclusione di quelli per cui e' richiesta la misurazione in continuo di cui al punto 3.3. TORCIA La torcia è soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni gestionali: 1. La torcia deve essere messa in funzione solo nel caso vi sia un eccesso di produzione di biogas o per assicurare il deflusso del biogas in caso di fermo impianto. 2. La termodistruzione del biogas in torcia deve avvenire in idonea camera di combustione a temperatura superiore a 850 C con una concentrazione di ossigeno maggiore o uguale al 3% in volume e tempo di ritenzione maggiore o uguale a 0,3 secondi.

3. Le operazioni di manutenzione parziale e totale dell impianto devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell impianto (libretto d uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l efficienza dello stesso.

Soggetto competente: Comune Montereale Valcellina INQUINAMENTO ACUSTICO ALLEGATO C Inquinamento acustico Quadro normativo: Legge 447/95 e s.m.i. e relativi decreti attuativi; L.R. 16/2007 E S.M.I.; Piano Comunale di Classificazione Acustica approvato con deliberazione del Consiglio comunale n 4 del 09.04.2015; Documentazione esaminata : Istanza ed allegati agli atti dello sportello unico delle Attività Produttive di questo Ente pervenuta in data 24.09.2015, e inoltre la documentazione integrativa agli atti del Comune pervenuta al protocollo al n 10841 in data 19.10.2015 con nota della Società proponente, e allegata alla nota del Servizio ecologia della Provincia protocollata con n 10782 in data 20.10.2015, con particolare riferimento alla scheda E5 Impatto acustico (SKA) relativa al rumore e alla allegata Valutazione Previsionale Inquinamento Acustico datata 12 Ottobre 2015 a firma del Tecnico Competente in Acustica Ambientale Sig. TUMAINI MICHELE di Portogruaro; Precisazioni: Il presente parere tiene conto di quanto riportato nella soprarichiamata Scheda E5 ed in particolare di quanto esposto nell allegata Valutazione Previsionale Inquinamento Acustico datata 12 Ottobre 2015 a firma del Tecnico Competente in Acustica Ambientale Sig. TUMAINI MICHELE di Portogruaro, la quale evidenzia la osservanza dei limiti di Legge in materia. Motivazione: la decisione si fonda sull istruttoria effettuata dall ufficio Ambiente di questo Ente; Decisione: Visto quanto riportato nella scheda E5 Impatto acustico (SKA); Visionata la Valutazione Previsionale Inquinamento Acustico datata 12 Ottobre 2015 a firma del Tecnico Competente in Acustica Ambientale Sig. TUMAINI MICHELE di Portogruaro, ed in particolare valutate le informazioni e conclusioni riportate ai punti 6 e 7 del medesimo documento; si prende atto, del rispetto dei limiti acustici fissati dal vigente PCCA; Prescrizioni: alla conclusione dei lavori di realizzazione dell impianto dovrà essere effettuata apposita prova fonometrica che dimostri il mantenimento del rispetto dei limiti del PCCA, qualora le risultanze di tali verifiche non risultassero rispettate la Società richiedente concorderà con questo Ente appositi interventi di mitigazione acustica. Pordenone, lì 11/11/2015 IL DIRIGENTE Sergio Cristante Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI Questo documento è stato firmato da: NOME: SERGIO CRISTANTE CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M DATA FIRMA: 11/11/2015 11:58:14 IMPRONTA: B20154DE21234438B64E09022A3DB2B21695413783602D76E0DDD5F96947C3B2 1695413783602D76E0DDD5F96947C3B23DAC25A64F1AC67A9FEDA149216286F5 3DAC25A64F1AC67A9FEDA149216286F53E97DB84C5D6B8FE078499390720CAD2 3E97DB84C5D6B8FE078499390720CAD22BF40FD847DC1813A8E21E5D2B9637B7 Atto n. 2645 del 11/11/2015