RISOLUZIONE N.176/E. Roma, 23 luglio 2007

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RISOLUZIONE N.176/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 23 luglio 2007 OGGETTO: Istanza di interpello Articolo 3 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 Trattamento Iva dei contributi mensili versati dai consorziati Consorzio ALFA La Direzione Regionale ha trasmesso un istanza di interpello formulata ai sensi dell articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dal Consorzio ALFA e concernente l ambito applicativo della disposizione normativa di cui all articolo 3 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633. Quesito Il Consorzio ALFA è un consorzio con attività esterna, costituito da Promotori Finanziari di Banca BETA come modalità di gestione dei costi comuni inerenti agli uffici nei quali viene esercitata l attività imprenditoriale dei consorziati. L istante rappresenta che il Consorzio agisce secondo le disposizioni che disciplinano il mandato senza rappresentanza, operando in nome proprio, ma per conto e nell interesse delle imprese individuali consorziate. Da ciò deriva che tutti i fornitori emettono fattura nei confronti del Consorzio; in particolare, il Consorzio stesso: ha stipulato con il proprietario (persona fisica) dell immobile, il contratto di locazione degli uffici; ha stipulato il contratto di lavoro con il personale dipendente;

2 è intestatario di tutte le utenze, le imposte comunali, le spese condominiali. I consorziati versano contributi mensili (previsti dal Regolamento allegato all istanza) per il rimborso dei costi di funzionamento generale del Consorzio. Tutti gli oneri sostenuti, pertanto, sono mensilmente ripartiti pro quota tra i consorziati, con l emissione di apposite fatture in cui viene riaddebitata l IVA dovuta dal Consorzio ai fornitori. Il quesito proposto è relativo a tale ultimo aspetto del rapporto tra Consorzio e consorziati. In particolare, si chiede se sia corretto all atto dell emissione della fattura nei confronti delle ditte consorziate per un ammontare complessivo pari ai costi sostenuti (affitto dei locali, utenze varie, spese per il personale, ecc.) tenere conto del regime IVA (imponibile, esente, fuori campo) proprio della spesa oggetto del riaddebito medesimo. Soluzione prospettata L istante ritiene che, all atto del riaddebito pro quota dei costi ai consorziati, i costi medesimi debbano mantenere ai fini IVA il medesimo regime impositivo cui sono stati assoggettati dal fornitore nei confronti del Consorzio. Così, ad esempio, il costo del personale (segretaria), così come il canone di locazione da privato che risultano esclusi da Iva in capo al Consorzio, manterranno il titolo di esclusione da Iva al momento della fatturazioneriaddebito mensile dei costi stessi ai singoli Promotori finanziari consorziati. L istante ritiene anche che l IVA a credito risultante dalle fatture di acquisto sia pienamente detraibile per il Consorzio: in definitiva, essendo l imposta a credito esattamente corrispondente a quella addebitata ai Consorziati, l IVA, avrà complessivamente un effetto neutrale in capo al Consorzio. Parere dell Agenzia Dall analisi congiunta dell istanza e della documentazione ad essa allegata, si evince che il Consorzio ha per oggetto l applicazione delle direttive

3 e degli indirizzi strategici emanati dal Consorzio GAMMA, al quale partecipa mediante la costituzione di un organizzazione comune ai consorziati per l acquisizione, la gestione e l uso di immobili, uffici, locali e spazi comuni ove questi ultimi possano esercitare l attività di promotori finanziari e produttori assicurativi di Banca BETA S.p.A.; nonché la prestazione di tutti gli altri servizi e/o attività strumentali ovvero connesse all attività sopra indicata, tra i quali oltre a tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie. ed anche attività di archiviazione, segreterie e tenuta contabilità. (Articolo 3 dell Atto costitutivo). L articolo 15 dello Statuto, inoltre, chiarisce che le spese di funzionamento generale (definite Contributi di Gestione ) sono destinate ad essere coperte dai partecipanti sulla base di particolari criteri definiti nel Regolamento. In particolare, l importo del contributo è determinato: 1. annualmente, sulla base di un bilancio preventivo di spesa approvato all inizio di ciascun esercizio. Qualora i contributi versati in corso d anno si rivelassero insufficienti a coprire le spese effettivamente sostenute (risultanti dal bilancio consuntivo), il Consiglio di Amministrazione provvede a determinare il conguaglio che ciascun consorziato deve versare con riferimento all esercizio appena concluso; 2. parametrando il contributo dovuto da ciascuna categoria di consorziati al contributo massimo richiesto alla categoria dei Promotori Finanziari Manager. Dagli elementi sopra esposti sembra desumersi che l attività del Consorzio consiste nell acquisire beni o servizi dai propri fornitori, allo scopo di offrire ai consorziati un servizio di supporto logistico ed amministrativo per lo svolgimento dell attività imprenditoriale di ciascuno di essi; il Consorzio sembra organizzare e prestare, nei confronti dei propri consorziati, un servizio complesso e strutturato che esula dal semplice ribaltamento dei costi dei singoli beni o servizi acquistati dal Consorzio medesimo (ad esempio utenze telefoniche, elettriche, affitto dei locali, ecc).

4 Al riguardo, si osserva che i suddetti elementi non consentono di dare soluzione univoca al quesito posto nell istanza. Ciò, invero, richiederebbe valutazioni di fatto concernenti la concreta modalità di svolgimento dell attività e la reale conformazione dei rapporti giuridici instaurati tra le parti, non ascrivibili alle competenze esercitabili dall Agenzia in sede di interpello, quale istituto volto alla delimitazione della portata e dell ambito operativo delle norme tributarie. Si osserva, tuttavia, che in linea di massima non sembra possibile ricondurre alcuni dei servizi prestati dal consorzio, quali l acquisizione della disponibilità dell immobile adibito ad ufficio e delle prestazioni di lavoro dipendente, tra le prestazioni di mandato senza rappresentanza di cui all articolo 3, terzo comma, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633; detti servizi non si caratterizzano, infatti, per l incarico conferito al mandatario di acquisire presso un terzo uno specifico servizio i cui effetti giuridici si riverberano nella sfera giuridica del mandante, circostanza, questa, che non potrebbe ricorrere nelle ipotesi sopra indicate data l evidente non riferibilità delle stesse ai mandanti. Resta inteso che, a fronte delle prestazioni rese senza rappresentanza ai consorziati, deve ritenersi che i contributi di gestione versati da ciascuno di questi, quali corrispettivi di una prestazione di servizi, sono rilevanti ai fini dell IVA ai sensi dell articolo 3 del d.p.r. n. 633 del 1972, e il relativo momento di effettuazione sarà da individuare, trattandosi di prestazioni di servizi, nel momento del pagamento dei contributi o, se anteriore, nel momento dell emissione delle fatture, ai sensi del successivo articolo 6 del d.p.r. n. 633, del 1972. È infine da precisare che, ponendo in essere operazioni imponibili, il Consorzio sarà legittimato alla detrazione dell imposta relativa agli acquisti effettuati, purché beninteso non ponga in essere altre operazioni limitanti l esercizio del diritto alla detrazione ai sensi dell articolo 19, comma 2 e seguenti, del d.p.r. n. 633 ovvero non si tratti di acquisti per i quali sussistano limiti oggettivi alla detrazione (quali quelli di cui al successivo articolo 19-bis1).

5 La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.