RISOLUZIONE N. 144/E. Roma, 5 ottobre 2005

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1 RISOLUZIONE N. 144/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 ottobre 2005 Oggetto: Istanza di Interpello Regime Iva di esenzione per le prestazioni di servizi rese da consorzi bancari. Articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n Con l istanza di interpello indicata in oggetto concernente l esatta applicazione dell articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è stato esposto il seguente Quesito La Banca di Credito Cooperativo di. intende costituire, a livello locale, un consorzio per l esecuzione di prestazioni di servizi nell ambito di attività ausiliarie all attività bancaria. In considerazione del fatto che le banche di credito cooperativo (di seguito BCC ) sono associate alle loro federazioni regionali, costituite sotto

2 forma di società cooperative consortili, presso le quali acquisiscono servizi, non tutte le BCC aderenti alle federazioni partecipano alla costituzione dei consorzi locali. Per mettere in condizione anche le BCC non aderenti di migliorare la propria efficienza, diviene necessario che anche le federazioni regionali, in quanto tali, si associno ai consorzi locali. In tal modo le BCC non aderenti ai consorzi (ma socie delle federazioni) potranno fruire dei servizi degli stessi per il tramite delle federazioni regionali, le quali li acquistano e li ribaltano nei loro confronti. Pertanto, i consorzi locali si trovano a fornire servizi seguendo due canali di collocamento, così schematizzati: 1) direttamente, alle BCC aderenti; 2) indirettamente, alle BCC non aderenti ai consorzi, tramite le federazioni regionali, che li acquistano e li ribaltano a loro favore. Sulla base della premessa che tanto i consorzi locali quanto le federazioni regionali addebitano un corrispettivo non superiore ai costi imputabili ai servizi resi, è stato chiesto se le prestazioni rese alla Banca istante ed agli altri consorziati dai nuovi consorzi locali nell ambito delle attività ausiliarie all attività bancaria, siano esenti da Iva ai sensi dell articolo 6, comma 1, lettera b), della legge n. 133 del Soluzione prospettata dal contribuente L istante rileva che la norma di esenzione è volta ad agevolare le prestazioni rese nell ambito del sistema bancario lasciando, nel contempo, soggette regolarmente ad imposta le eventuali prestazioni rese dai consorzi a soggetti estranei al sistema bancario stesso.

3 Appare decisiva, quindi, la circostanza che le federazioni acquisiscono servizi al solo fine di ribaltarli nei confronti delle BCC proprie socie, che sono soggetti operanti nel sistema bancario stesso; quindi il fatto che le prestazioni di servizi sono rese da consorzi locali cui partecipano, oltre alle BCC consorziate, anche le federazioni regionali, non può essere di ostacolo all applicazione dell esenzione di cui all articolo 6, comma 1, lettera b), della legge n. 133 del Parere dell Agenzia delle Entrate L articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera f), della sesta direttiva Iva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977 stabilisce che gli Stati membri esentano le prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un attività esente o per la quale hanno la qualità di soggetti passivi, al fine di rendere ai loro membri i servizi direttamente necessari all'esercizio di tale attività, quando tali associazioni si limitano ad esigere dai loro membri l esatto rimborso della parte delle spese comuni loro spettante, a condizione che questa esenzione non sia tale da provocare distorsioni di concorrenza. Detta disposizione comunitaria trova recepimento nell ordinamento nazionale nell articolo 6, comma 1, lettera b), della legge n. 133 del 1999, il quale esenta da Iva le prestazioni di servizi rese nell ambito delle attività di carattere ausiliario delle attività bancarie, effettuate dai consorzi, ivi comprese le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra banche, nei confronti dei consorziati o dei soci, a condizione che i corrispettivi in qualsiasi forma da questi dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse. La norma richiede, per la sua applicazione, la sussistenza dei seguenti requisiti:

4 1) deve trattarsi di prestazioni di servizi rese nell ambito di attività ausiliarie all attività bancaria; 2) devono essere rese da consorzi o da società cooperative consortili costituiti tra banche; 3) devono essere prestate a favore dei consorziati o dei soci; 4) il corrispettivo dovuto non può superare, per convenzione statutaria, i costi imputabili alle prestazioni stesse. Si evidenzia che, per quanto riguarda il secondo requisito, la norma consente, in linea generale, che ai consorzi partecipino anche altri soggetti diversi dalle banche; tuttavia, ricorrendo questa fattispecie, le prestazioni rese dai consorzi sono esenti a condizione che: - le prestazioni siano rese nei confronti delle banche; - l ammontare dei corrispettivi fatturati alle banche sia superiore al 50 per cento del volume di affari complessivo. Con riferimento alla fattispecie rappresentata dalla Banca istante, si rileva che i consorzi forniscono due tipologie di prestazioni di servizi: 1) prestazioni rese alle BCC consorziate; 2) prestazioni rese alle federazioni consorziate. Le federazioni regionali (costituite come cooperative consortili), a loro volta, rendono le seguenti prestazioni: 1) prestazioni rese alle BCC socie, prodotte in proprio; 2) prestazioni rese alle BCC socie, acquisite presso i consorzi. Quanto sopra può essere schematizzato nella figura che segue, dove con il tratto continuo sono indicate le prestazioni prodotte in proprio e con il punteggiato quelle acquisite presso i consorzi:

5 CONSORZI LOCALI BCC consorziate FEDERAZIONI REGIONALI BCC socie Non vi sono dubbi circa l esentabilità delle prestazioni prodotte dalle federazioni e rese alle BCC socie, dato che sussistono tutti i requisiti richiesti dalla norma; più complesso è stabilire se siano esenti le prestazioni rese dai consorzi locali alle BCC consorziate e alle federazioni regionali. Bisogna considerare al riguardo che le federazioni aderiscono ai consorzi locali allo scopo di promuovere ed agevolare l attività delle BCC, anche non aderenti ai consorzi stessi, e garantire loro l erogazione di servizi necessari, anche se ausiliari, per lo svolgimento dell attività bancaria. Pertanto, anche se i consorzi sono partecipati dalle federazioni regionali, gli stessi non realizzano servizi da destinare ad un ambito estraneo al sistema bancario. Al contrario, riprendendo la terminologia adoperata dalla sesta direttiva comunitaria, si rendono prestazioni di servizi anche nei confronti di soggetti (BCC socie) aderenti ad una associazione (federazione regionale) che è socia di un altra associazione di persone (consorzio locale). In considerazione, quindi, della qualità di BCC rivestita dai soci delle federazioni regionali, si è del parere che nella fattispecie in esame i consorzi locali possano definirsi come consorzi costituiti tra banche e, conseguentemente, sia le prestazioni rese nei confronti delle BCC consorziate, sia quelle rese a favore delle federazioni regionali (che sono ribaltate verso le BCC

6 socie delle federazioni stesse) sono esenti ai sensi dell articolo 6, primo comma, lettera b), della legge n. 133 del 1999, sempreché i corrispettivi addebitati non siano superiori ai costi sostenuti per la produzione dei servizi stessi. Anche le operazioni di ribaltamento dei servizi prodotti dai consorzi, effettuate dalle federazioni nei confronti delle BCC socie, sono esenti ai sensi della stessa norma, sempreché i corrispettivi addebitati dalle federazioni non siano superiori ai costi imputabili alle prestazioni in questione.

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