E lecito l espletamento di servizi di consulenza assicurativa (brokeraggio) nella pubblica amministrazione

Documenti analoghi
ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce PRIMA SEZIONE SENTENZA

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

REPUBBLICA ITALIANA N /2008 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta il mancato ricorso allo strumento del sorteggio per individuare l aggiudicataria.

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna.

N /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente

contro e con l'intervento di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater S E N T E N Z A

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

S E N T E N Z A. contro

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

contro nei confronti di per l'annullamento

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) SENTENZA.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

contro nei confronti di e con l'intervento di

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - SEZIONE I DI SALERNO - SENTENZA

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

ha pronunciato la presente SENTENZA

contro nei confronti di per l'annullamento

Una pronuncia sulla decurtazione dei punti della patente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

Il Tar accoglie il ricorso dell IAL Sicilia per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, in epigrafe e, per l'effetto:

ha pronunciato la presente

SENTENZA N DEL 02/02/2010 TAR LAZIO ROMA SEZ. 2Q REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

contro e con l'intervento di per l'annullamento

Tar Lazio Roma - Sezione III bis - Sentenza 20 novembre 2015 n

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.

N /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

contro per l'annullamento

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. (Sezione Seconda) SENTENZA

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Ter) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA

T.A.R. EMILIA ROMAGNA, BOLOGNA - SEZ. II - SENTENZA DEL 22 GENNAIO 2008, N.

ha pronunciato la presente

per l'annullamento, previa sospensiva,

Autore: sentenza In: Magistratura amministrativa REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA NAPOLI QUINTA SEZIONE

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) ORDINANZA

Consiglio di Stato. Sezione VI. Decisione 10 ottobre 2006, n N. 6017/06 Reg.Dec. N Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda) SENTENZA.

Ric. n. 578/2004 Sent. n. 2426/08 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione,

Transcript:

E lecito l espletamento di servizi di consulenza assicurativa (brokeraggio) nella pubblica amministrazione Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative Il Tar Lazio, sezione Terza di Roma, con la sentenza numero 15064 del dicembre 2005, conferma la possibilità da parte della pubblica amministrazione di avvalersi della consulenza di un Broker per quanto concerne le problematiche assicurative e la ricerca della miglior Compagnia di Assicurazione Nell emarginata decisione vengono posti in rilievo sia il pensiero della Suprema Corte di Cassazione che del Consiglio di Stato: Come puntualmente rilevato dalla Cassazione Civile (III, 7 febbraio 2005, n. 2416), il broker assicurativo svolge un attività che, pur connotata da profili di intellettualità, risulta riconducibile alla mediazione in forma di impresa commerciale, e che, non risultando astrattamente incompatibile con le procedure di evidenza pubblica, può essere legittimamente svolta in favore della P.A. o di un Ente pubblico allo scopo di garantirli e assisterli nella stipula di un contratto di assicurazione, sub specie di una collaborazione esterna la cui fonte è legittimamente identificabile (non nell art. 380 T.U. 10 gennaio 1957 n. 3, ma ) nell art. 9 D.L.vo 311 marzo 1998 n. 80. A sua volta il Consiglio di Stato (V, 3 giugno 2002, n. 3064), in linea con la legge 28 novembre 1984, n. 792 (che regola la professione del mediatore assicurativo, definendole la figura, i modi di esercizio dell attività e l obbligo di iscrizione all Albo), chiarisce che il broker è colui che esercita professionalmente un attività volta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione dei soggetti (pubblici e privati, senza distinzione di sorta) che intendano assicurarsi per qualsiasi rischio, e a questi presta assistenza nel definire il contenuto del contratto (per gli enti pubblici, capitolato e quant altro) ed eventualmente assistenza nella sua esecuzione. 1 di 7

A cura di Sonia LAZZINI R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sezione Terza ha pronunciato la presente S E N T E N Z A sul ricorso n. 6536 del 1997 proposto da SOC. *** S.r.l., in persona del suo Amministratore Unico pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna Moscarini e Lucio V. Moscarini, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dei medesimi a Via Sesto Rufo n. 23; CONTRO - l Azienda Unità Sanitaria Locale Roma A, in persona del suo Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrica Possi e Maria Gentile, con domicilio eletto in Roma presso l Avvocatura Aziendale a Via Ariosto n. 9; - la Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta pro tempore, non costituita; per l annullamento 2 di 7

della delibera n. 669 del 10.03.1997 della USL Roma/A avente ad oggetto la revoca degli atti deliberativi n. 2934 del 13.10.95 e n. 119 del 30.01.96 con i quali era stato conferito alla *** S.r.l. l incarico di svolgere attività di consulenza assicurativa a favore della AUSL, e della circolare n. 7 dell Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute della Regione Lazio dell 11 febbraio 1997 e di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l atto di costituzione in giudizio dell AUSL RM/A; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Alla pubblica udienza del 6 luglio 2005 relatore il Consigliere Vito Carella, uditi i difensori come da verbale di udienza; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue: FATTO La società ricorrente, che opera nel settore della consulenza ed intermediazione assicurativa, si è vista 3 di 7

revocare dall Amministrazione resistente l incarico di broker, di cui agli atti deliberativi n. 2934 del 13.10.1995 e n. 119 del 30.01.1996, come da impugnata delibera n. 669 del 10.03.1997. Con l atto introduttivo del giudizio, notificato il 3 maggio 1997 e depositato il successivo giorno 10, la società deducente lamenta: 1. - Violazione dell art. 1 e ss. L. 28/11/1984 n. 792. Eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento dei fatti, difetto assoluto di motivazione. Non sarebbe affatto sostenibile l argomentata impossibilità giuridica di un ruolo del broker nei confronti di una Pubblica Amministrazione e nell ambito dell attività contrattuale ad evidenza pubblica; 2. - Violazione degli artt. 1 e 7 DLGS n. 157/95 di recepimento della direttiva comunitaria n. 92/50 sugli appalti pubblici di servizi, dell art. 41 del R.D. 23/5/1924 n. 287 recante regolamento sulla contabilità generale dello Stato e degli enti pubblici, e di ogni altra norma e principio in materia di contratti della pubblica amministrazione, in combinato disposto con gli artt. 1754 e ss. cc. e di ogni altra norma e principio in materia di mediazione. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto assoluto di istruttoria e di motivazione. Erroneamente, nella motivazione per relationem alla circolare regionale oggetto di impugnazione, si ravviserebbe incompatibilità del binomio broker P.A. con i sistemi vincolati di scelta a gara pubblica del contraente privato (assicuratore). L Azienda AUSL RM/A, costituitasi in giudizio, resiste nel merito con memoria del 19.05.1997. La intimata Regione Lazio non si è costituita. 4 di 7

La misura cautelare è stata accordata con ordinanza n. 852/97. La società ricorrente ha ulteriormente illustrato le proprie tesi con memoria versata il 24 giugno 2005. Alla pubblica udienza del 6 luglio 2005, sulle conclusioni rassegnate dai difensori, la causa è stata trattenuta in decisione. DIRITTO 1. - Si controverte il ritiro da parte della AUSL resistente dell incarico affidato alla società ricorrente per l espletamento di servizi di consulenza assicurativa (brokeraggio). La revoca è giustificata per relationem a circolare della Regione Lazio dal seguente tenore:.sulle funzioni svolte dal Broker si rileva l impossibilità giuridica di un suo ruolo nell ambito dell attività contrattuale delle Aziende UU.SS.LL. ed Ospedaliere, in quanto Enti Pubblici, donde l impossibilità per lo stesso Broker di svolgere una mera attività di consulenza nella formulazione e gestione degli stipulandi contratti assicurativi 2. - La questione di principio posta dall odierna vertenza, circa la possibilità del rapporto di brokeraggio per le Amministrazioni Pubbliche, trova soluzione in specifici precedenti di Corti Superiori. Come puntualmente rilevato dalla Cassazione Civile (III, 7 febbraio 2005, n. 2416), il broker assicurativo svolge un attività che, pur connotata da profili di intellettualità, risulta riconducibile alla mediazione in forma di impresa commerciale, e che, non risultando astrattamente incompatibile con le procedure di evidenza pubblica, può essere legittimamente svolta in favore della P.A. o di un Ente pubblico allo scopo di garantirli e assisterli nella stipula di un contratto di assicurazione, sub specie di una collaborazione 5 di 7

esterna la cui fonte è legittimamente identificabile (non nell art. 380 T.U. 10 gennaio 1957 n. 3, ma ) nell art. 9 D.L.vo 311 marzo 1998 n. 80. A sua volta il Consiglio di Stato (V, 3 giugno 2002, n. 3064), in linea con la legge 28 novembre 1984, n. 792 (che regola la professione del mediatore assicurativo, definendole la figura, i modi di esercizio dell attività e l obbligo di iscrizione all Albo), chiarisce che il broker è colui che esercita professionalmente un attività volta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione dei soggetti (pubblici e privati, senza distinzione di sorta) che intendano assicurarsi per qualsiasi rischio, e a questi presta assistenza nel definire il contenuto del contratto (per gli enti pubblici, capitolato e quant altro) ed eventualmente assistenza nella sua esecuzione. 3. Il ricorso merita quindi accoglimento sotto entrambi i motivi di censura e, per l effetto, con l annullamento sia della censurata delibera di revoca che della denunziata circolare regionale. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l effetto, annulla gli atti impugnati. Condanna le Amministrazioni intimate alla rifusione delle spese di lite che si liquidano forfetariamente a favore della società ricorrente in 3.000,00 (euro tremila), di cui 2.000,00 a carico della Regione Lazio ed 1.000,00 a carico della AUSL RM/A.. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall Autorità Amministrativa. 6 di 7

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 6 luglio 2005. Stefano Baccarini Presidente Vito Carella Estensore, relatore https://www.diritto.it/e-lecito-l-espletamento-di-servizi-di-consulenza-assicurativa-brokeraggio-nella-pubbli ca-amministrazione/ 7 di 7