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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA Corso di laurea in VITICOLTURA ED ENOLOGIA Classe di laurea L-25 Dipartimento di Scienze AgroAlimentari, Ambientali e Animali DM 270/2004, art. 12 R.D.A. art. 6 1

Art. 1 Finalità 1. Il presente regolamento didattico del corso di laurea in Viticoltura ed enologia definisce l articolazione formativa e gli altri aspetti organizzativi del corso, ai sensi di quanto previsto dall art. 12, comma 1, del D.M. n. 270/2004 e dell art. 6 del Regolamento Didattico di Ateneo. Art. 2 Disciplina e organizzazione del corso 1. Il corso di laurea è in particolare disciplinato, nel rispetto delle disposizioni normative superiori, dai seguenti atti: a) il presente regolamento ed i suoi allegati B1 (elenco degli insegnamenti e delle attività formative) e B2 (quadro degli obiettivi formativi specifici e delle propedeuticità); b) l ordinamento didattico del corso, di cui all allegato A al Regolamento Didattico di Ateneo, così come risulta dalla Banca dati RAD/SUA-CdS del Ministero dell Istruzione, dell Università e della ricerca.. Art. 3 Organi del Corso di Studi 1. Sono organi necessari del Corso di Studi: a) il Consiglio di Corso di Studi; b) il Coordinatore del Consiglio di Corso di Studi; c) la Commissione di Assicurazione della Qualità. 2. Sono strutture facoltative del Corso di Studi: d) il Comitato di indirizzamento. e) le eventuali Commissioni. 3. Nel rispetto di quanto previsto dall art. 56 dello Statuto, il Coordinatore può consentire la partecipazione alle sedute del Consiglio in via telematica. 4. Il Consiglio di Corso di Studi provvede, in prima istanza, alla programmazione, all'organizzazione, al coordinamento, alla verifica e all assicurazione della qualità delle attività didattiche e formative, secondo quanto stabilito dall art. 20, comma 2, del Regolamento didattico di Ateneo. 5. La Commissione per l assicurazione della qualità si propone di verificare la qualità delle attività didattiche e formative del corso di laurea in Viticoltura ed enologia, presentando in Consiglio di Corso di Studi i documenti e le relazioni richieste annualmente ai fini dei processi di autovalutazione e di assicurazione della qualità, per quanto di competenza, e indicando le conseguenti azioni volte a migliorare la qualità medesima. Il Consiglio di corso di studio ha istituito un Comitato di indirizzamento composto da docenti e da esponenti del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con compiti consultivi attinenti alla definizione e alla modifica dei percorsi formativi e al monitoraggio degli sbocchi occupazionali. Il Comitato è composto da rappresentanti dell'ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Regione Friuli Venezia Giulia, della società Certificazione Vini Qualità CEVIQ srl di Udine, del Consorzio Tutela Vini D.O.C. Colli orientali del Friuli (Federdoc FVG), dell'associazione Assoenologi FVG, oltre che dal Coordinatore del corso di studio, dal Presidente della Commissione didattica e dal manager didattico. 2

6. Il Consiglio può nominare al proprio interno commissioni e/o soggetti responsabili cui delegare stabilmente compiti definiti. La Commissione Didattica: a) istruisce le procedure per la predisposizione dell ordinamento didattico, del quadro degli insegnamenti e delle attività formative e del piano degli studi; b) formula proposte e pareri in merito alla valutazione dell'attività didattica; c) delibera le pratiche relative alla carriera degli studenti (trasferimenti, passaggi, iscrizioni con abbreviazione degli studi, piani di studio individuali, ecc.); d) propone la distribuzione temporale delle attività didattiche; La Commissione è composta dai docenti: prof. Rino Gubiani (Presidente), Dott. Franco Battistutta, prof. Enrico Peterlunger, prof. Pietro Zandigiacomo, prof. Roberto Zironi. Art. 4 Piano degli studi 1. Il piano degli studi, come stabilito dell art. 28, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo, determina la distribuzione delle attività formative per ciascuno degli anni della durata normale del corso stesso. 2. Per particolari obiettivi formativi, specificamente descritti e motivati, lo studente può presentare al Consiglio di Corso domanda di approvazione di un Piano di studi individuale, che deve essere compatibile con l ordinamento didattico del Corso e, nel caso di studente part-time, può anche essere distribuito su un numero maggiore di anni. Art. 5 Accesso al corso di laurea 1. In attuazione di quanto disposto dall art. 7, commi 3 e 4 del Regolamento Didattico di Ateneo, per essere ammessi al corso di laurea è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, o di altro titolo di studio conseguito all estero riconosciuto idoneo dall Università nel rispetto degli accordi internazionali. 2. L ammissione al corso di laurea è subordinata al possesso di un'adeguata preparazione iniziale, costituita da conoscenze scientifiche di base di matematica, fisica, chimica, biologia. 3. La verifica del possesso di tale preparazione iniziale è effettuata nella prima decade di settembre di ciascun anno accademico mediante una prova di accesso obbligatoria, tesa a individuare eventuali carenze formative che dovranno essere colmate attraverso la frequenza di appositi corsi di azzeramento. La prova consiste nella soluzione di 40 quesiti a risposta multipla riguardanti conoscenze di base di BIOLOGIA, CHIMICA, FISICA, MATEMATICA. Qualora il risultato della prova di accesso evidenzi carenze formative in una o più delle discipline oggetto della prova, lo studente dovrà obbligatoriamente frequentare i relativi corsi di azzeramento. I corsi di azzeramento si svolgeranno nelle due settimane successive alla prova d'accesso. Al termine dei corsi, in data che verrà successivamente comunicata, gli studenti frequentanti dovranno obbligatoriamente sostenere un test di verifica delle competenze acquisite. Art. 6 Attività formative d Ateneo 3

1. L Ateneo definisce un certo numero di attività qualificanti il profilo del laureato dell Università di Udine, individuate nell ambito delle attività formative riguardanti rispettivamente la conoscenza della lingua straniera e le ulteriori conoscenze linguistiche e abilità informatiche e telematiche, nonché relazionali, di cui alla lettera d) del comma quinto dell art. 11 del D.M. n. 270/2004. 2. Per il conseguimento della laurea è necessario dimostrare di disporre di adeguate conoscenze di base di lingua inglese e di informatica. Entro il triennio devono essere sostenute o certificate le seguenti prove: - prova di conoscenza di lingua inglese, almeno di livello B1 per almeno 3 CFU; - prova di conoscenza di informatica di base, per 3 CFU. 3. La prova di conoscenza di lingua inglese non è necessaria se il corso di laurea prevede attività formative di lingua inglese per almeno 3 CFU oppure se la conoscenza dell inglese è richiesta come requisito d accesso. 4. La prova di conoscenza di informatica di base non è necessaria se il corso di laurea prevede attività formative di informatica di base per almeno 3 CFU. 5. I contenuti della prova di conoscenza di lingua inglese e di informatica di base sono definiti nel Manifesto degli studi. Art. 7 Attività di tirocinio 1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare l acquisizione di conoscenze dirette sul mondo del lavoro e delle professioni, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro n. 142/1998, possono essere previsti periodi di tirocinio formativo in aziende e istituzioni. 2. Le attività di tirocinio sono promosse e coordinate da un componente del Consiglio di corso di laurea appositamente incaricato. Art. 8 Attività formative relative alla preparazione della prova finale 1. La prova finale consiste nella preparazione e discussione di un elaborato scritto realizzato autonomamente dallo studente, in accordo e con la supervisione di un docente, nel rispetto dell entità dell impegno personale (commisurato in CFU) richiesto al candidato. La prova finale di norma riguarda una breve esperienza di carattere scientifico-sperimentale o applicativo svolta presso l'università o altre strutture. In alternativa a tale modalità, la prova finale può essere collegata all'attività di tirocinio pratico-applicativo condotto presso imprese private, enti pubblici o altri ambiti lavorativi convenzionati con l'università, finalizzato all'acquisizione di competenze operative e professionali nei settori di competenza; l'elaborato potrà approfondire aspetti tecnico-scientifici, economico-giuridici o altri temi specifici inclusi nei settori di interesse, compreso un progetto di sviluppo aziendale. In ogni caso all'elaborato finale viene attribuito un ruolo di formazione personale dello studente, senza richiedere necessariamente un particolare contributo in termini di originalità. La valutazione della prova finale viene effettuata al momento della presentazione e discussione in seduta pubblica, di fronte a una commissione di docenti (con l'eventuale partecipazione di esperti esterni), dell'elaborato relativo alle attività sopra indicate. La commissione esprimerà il proprio giudizio complessivo, tenendo conto anche dell'intero percorso di studi seguito dal laureando. 2. Il numero di crediti da attribuire alla prova finale può essere diverso per i diversi curricula ed è definito nell allegato B1 del presente Regolamento. 3. I criteri per l attribuzione del punteggio finale sono: voto medio degli esami di profitto; tempestività (0-3 punti); eccellenza 0-X punti (lodi 0,33 punti ciascuna, partecipazione a progetti internazionali 1,5 punti); giudizio relatore (0-2,5 punti); giudizio della Commissione (0-2,5 punti). 4

Art. 9 Propedeuticità 1. Ai fini di un ordinato svolgimento dei processi di insegnamento e di apprendimento devono essere rispettate le propedeuticità tra gli insegnamenti, come stabilito nei regolamenti didattici degli Atenei convenzionati. 2. L elenco delle propedeuticità è riportato nell allegato B2 del Regolamento. Non sono presenti curricula. Art. 10 Curricula Art. 11 Tipologia delle forme didattiche 1. Gli insegnamenti e le altre attività formative del Corso si svolgono secondo quanto disposto dall art. 32 del Regolamento didattico di Ateneo. 2. La modalità di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività formative del Corso di laurea in Viticoltura ed enologia sono definite dal Consiglio di Corso. La modalità di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività formative del corso è di tipo convenzionale. La lingua in cui si tiene il corso è l italiano. 3. Nel carico standard corrispondente a 1 CFU possono rientrare: - ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti - ore dedicate ad esercitazioni - pratica individuale in laboratorio - tirocinio. Art. 12 Prove di profitto 1. La verifica dell apprendimento degli studenti viene effettuata mediante prove d esame le cui modalità sono disciplinate dall art. 38 del Regolamento Didattico d Ateneo. 2. Al termine dello svolgimento delle attività formative di Informatica di base e Prova di conoscenza della lingua inglese lo studente, ai fini della verifica del profitto e del conseguimento dei CFU, deve conseguire il giudizio di approvato. Art. 13 Obblighi di frequenza 1. Gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi secondo modalità e limiti definiti dal Regolamento Didattico d Ateneo e dalle deliberazioni dell organo collegiale della competente struttura didattica. 5

Art. 14 Riconoscimento di crediti formativi 1. Gli eventuali studi compiuti con riguardo ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma previsti dai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti in tutto o in parte ai fini del conseguimento del titolo di laurea del presente Corso. 2. I CFU acquisiti in precedenza sono riconosciuti dal Consiglio di Corso sulla base dei seguenti criteri: a) congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui sono stati maturati i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso e delle singole attività formative da riconoscere; b) analisi del programma svolto 3. In caso di passaggio o trasferimento il riconoscimento degli studi pregressi avviene nel rispetto di quanto stabilito dall art. 37 del Regolamento Didattico d Ateneo. 4. Il riconoscimento, in termini di crediti formativi utili per il conseguimento del titolo, di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso, non può essere superiore a 12 crediti. Art. 15 Entrata in vigore del presente Regolamento 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione con Decreto rettorale. 2. Le modifiche allo stesso o ai suoi allegati sono disciplinate dall art. 6, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo, fatta eccezione per l allegato A (ordinamento didattico), che segue la disciplina prevista dall art. 24 del medesimo Regolamento didattico. 6