IL RETTORE D E C R E T A

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Transcript:

IL RETTORE - visto lo Statuto dell', adottato ai sensi dell art. 2 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 ed emanato con decreto rettorale 15 marzo 2012, e in particolare l art. 37, comma 7; - visto il Regolamento generale d Ateneo, emanato con decreto rettorale 23 dicembre 2013, e in particolare l art. 40 ( Mobilità interna all Ateneo dei docenti di ruolo ); - vista la deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 30 maggio 2017, preso atto del parere favorevole espresso dal Senato accademico nella seduta del 23 maggio 2017 D E C R E T A è emanato il Regolamento attuativo dell art. 37, comma 7, dello Statuto e dell art. 40 del Regolamento generale d Ateneo in materia di mobilità interna dei professori e dei ricercatori di ruolo, secondo il testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web dell Ateneo. Milano, 4 luglio 2017 IL RETTORE (Gianluca Vago) F.to Gianluca Vago USM Decreti Rettore 2520/2017 del 05/07/2017 1

Regolamento attuativo dell art. 37, comma 7, dello Statuto e dell art. 40 del Regolamento generale d Ateneo in materia di mobilità interna dei professori e dei ricercatori di ruolo Art. 1 1. La mobilità interna dei docenti di ruolo da un Dipartimento a un altro è disciplinata dal comma 7 dell art. 37 dello Statuto, dall art. 40 del Regolamento generale d Ateneo e dalle disposizioni recate dal presente Regolamento che integrano le norme statutarie e regolamentari. Art. 2 1. La mobilità interdipartimentale è consentita ai professori di prima e di seconda fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato. 2. Non è consentito avanzare richieste di mobilità interna ai ricercatori a tempo determinato, fatte salve le richieste di adesione a Dipartimenti di nuova costituzione nei quali vengano ad afferire i gruppi di ricerca nel cui ambito i ricercatori a tempo determinato operano. 3. La mobilità interdipartimentale non modifica, per il richiedente, né l inquadramento nel settore concorsuale né l afferenza al settore scientifico-disciplinare. Art. 3 1. I professori e i ricercatori a tempo indeterminato possono avanzare richiesta di mobilità interna non prima che siano trascorsi tre anni solari dalla precedente afferenza ovvero dalla presa di servizio presso i Dipartimenti per i quali sono stati attivati i rispettivi posti. 2. Eꞌ possibile prescindere dal termine temporale indicato al comma 1 solo in caso di costituzione di nuovi Dipartimenti e all atto in cui questa avviene, sempre che nel Dipartimento di provenienza sussistano i limiti dimensionali stabiliti dal comma 2 dell art. 37 dello Statuto e il settore scientifico-disciplinare del richiedente sia coerente con le finalità scientifiche e didattiche del Dipartimento al quale chiede di afferire. 2

3. Non possono presentare richieste di mobilità verso altro Dipartimento i professori e i ricercatori di ruolo che sono nell ultimo biennio di servizio. Art. 4 1. La mobilità deve avvenire tenendo conto delle implicazioni scientifiche, didattiche e organizzative conseguenti al trasferimento. I trasferimenti da un Dipartimento a un altro sono pertanto autorizzati solo qualora per il Dipartimento di provenienza dell interessato non vengano meno i limiti dimensionali previsti dal comma 2 dell art. 37 dello Statuto; i trasferimenti sono altresì subordinati alla verifica della coerenza del settore scientificodisciplinare cui fa riferimento l interessato e del suo curriculum con il progetto scientificoculturale e didattico del Dipartimento di destinazione e, alla garanzia, da parte del Dipartimento cedente, della sostenibilità dei suoi obiettivi didattici e di ricerca. Qualora se ne ravvisi la necessità e venga espressamente richiesto dai competenti organi, il docente in mobilità è tenuto a mantenere gli impegni didattici precedenti al passaggio. I docenti in mobilità sono comunque tenuti a mantenere gli impegni didattici precedenti nel primo anno di passaggio al Dipartimento di nuova afferenza. Art. 5 1. Le domande di mobilità, adeguatamente motivate e accompagnate dal curriculum vitae dell interessato e dall indicazione dei suoi lavori scientifici, devono essere presentate al Rettore nel periodo dal 1 febbraio al 31 marzo di ogni anno, utilizzando l apposito modello disponibile sul sito web istituzionale dell Ateneo. Nella domanda l interessato deve, in particolare, specificare: - gli impegni didattici espletati negli ultimi tre anni, compreso quello nel quale è fatta la richiesta, nei corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico, nei corsi di dottorato e nelle scuole di specializzazione; - i progetti di ricerca e/o le attività conto terzi di cui è responsabile; - i finanziamenti di cui è stato titolare negli ultimi cinque anni; - le posizioni di assegnista e/o di dottorando di ricerca di cui è tutor; 3

- l attività assistenziale, ove prevista. 2. I Consigli dei Dipartimenti interessati sono tenuti ad esprimersi sulla richiesta di mobilità entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte della competente struttura amministrativa. I Consigli di Dipartimento deliberano in sedute a componente ristretta (solo componente docente e con limitazione di fascia) con la partecipazione e i voti favorevoli della maggioranza assoluta dei presenti. 3. Il Consiglio del Dipartimento di provenienza del richiedente, nell esprimere il proprio parere, ai sensi del comma 7 dell art. 37 dello Statuto, deve anche evidenziare le ricadute per lo stesso Dipartimento del trasferimento sia sul piano della didattica sia sul piano della ricerca. 4. Il Consiglio del Dipartimento di destinazione delibera sull accoglimento della richiesta di trasferimento, esprimendosi sulla coerenza del settore scientifico-disciplinare e del curriculum scientifico, didattico e clinico-assistenziale, ove sussista, dell interessato rispetto al progetto dipartimentale e alla dimensione organizzativa della struttura; lo stesso Consiglio deve contestualmente garantire la disponibilità di spazi fisici e di risorse in genere da mettere a disposizione del docente trasferito. Il Consiglio del Dipartimento di destinazione può deliberare di non accogliere la richiesta di afferenza del docente specificandone la motivazione rispetto al profilo professionale dell interessato e alle proprie esigenze didattiche e scientifiche. Adeguate motivazioni devono essere fornite anche nel caso in cui il Consiglio di Dipartimento decida di accogliere l istanza di afferenza di un docente inquadrato in un settore scientifico-disciplinare non omogeneo rispetto ai settori di interesse dello stesso Dipartimento. 5. I trasferimenti sono autorizzati dal Consiglio di amministrazione e disposti con decreto del Rettore a decorrere dal 1 ottobre dell anno accademico successivo. Art. 6 1. I fondi di ricerca di cui il docente interessato sia titolare rimangono nella sua disponibilità anche dopo il trasferimento. 2. Per l eventuale trasferimento di attrezzature, apparecchiature e altre risorse devono intervenire specifici accordi tra i due Dipartimenti interessati. 3. Il docente trasferito rende disponibili gli spazi già occupati nel Dipartimento di provenienza contestualmente al suo passaggio al nuovo Dipartimento, fatte salve eventuali particolari 4

situazioni che costituiranno, anch esse, oggetto di uno specifico accordo tra i due Dipartimenti coinvolti. 4. In caso di mancato accordo ai sensi dei commi 2 e 3, compete al Rettore dirimere le questioni. Art. 7 1. La mobilità dei docenti di materie cliniche, qualora motivata da esigenze assistenziali, può essere autorizzata in relazione alle esigenze, in parziale deroga alle disposizioni di cui ai precedenti commi. Art. 8 1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di amministrazione, previa acquisizione del parere del Senato accademico, ed è emanato con decreto del Rettore, entrando in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web istituzionale dell Ateneo. 5