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Diramazione fino a livello di Comando di corpo MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Viale dell Esercito, 186 00143 Prot. n. M_D GMIL II 6 1 0343393 Roma, 29 luglio 2009 All. 3 OGGETTO: articolo 19, comma 3 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. Articolo 30, comma 3 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 e articolo 12, comma 2 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171. Personale delle Forze armate giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare in modo parziale. Modifiche alla circolare n. DGPM/II/5/C61 del 17 marzo 2003. A (VEDASI ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO A) 1. PREMESSA a. In applicazione dell articolo 19, comma 3 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, nonché dell articolo 13, comma 2 del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 e dell articolo 56, comma 3 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, questa Direzione generale emanò a suo tempo la circolare n. DGPM/II/5/C61 del 17 marzo 2003, successivamente modificata con circolare n. M_D/GMIL_03-II/5/1/2004/23607 del 15 giugno 2004, con cui disciplinò la posizione di stato del personale delle Forze armate giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare in modo parziale. Gli articoli 30, comma 3 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 e 12, comma 2 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171 hanno introdotto una nuova disciplina in materia di trattamento economico del detto personale durante il periodo di aspettativa in cui lo stesso viene collocato, in attesa della conclusione della procedura di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell infermità che ha originato il richiamato giudizio. b. In relazione alle norme appena citate questa Direzione generale, nell ambito della circolare n. M_D GMIL IV 0218904 del 22 aprile 2008, con cui ha emanato le disposizioni applicative della parte economica del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171, ha destinato il para 6 alla disciplina del trattamento economico della richiamata aspettativa. Tali disposizioni sono riportate al para 3 della presente circolare per completezza di trattazione materia e per consentire ai Reparti/Enti destinatari una visione organica della materia della permanente inidoneità parziale, che viene da essa ridisciplinata. Per quanto precede, la citata circolare n. DGPM/II/5/C61 del 17 marzo 2003, e successiva modificazione, è abrogata e sostituita dalla presente.

- 2-2. ASPETTATIVA a. A mente dell articolo 19, comma 3 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, nonché dell articolo 12, comma 2 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171, per il personale militare delle Forze armate e dell articolo 30, comma 3 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, per quello dell Arma dei carabinieri, i militari in servizio permanente giudicati permanentemente non idonei al servizio in modo parziale per una o più infermità che non siano già state riconosciute dipendenti da causa di servizio, e per le quali le relative procedure di riconoscimento abbiano già avuto inizio, a domanda o d ufficio, sono collocati in aspettativa, a cura del Reparto/Ente che li ha in forza alla data di emissione del detto giudizio, dalla data medesima. b. Agli interessati deve essere partecipato che essi permarranno nella detta posizione di stato fino alla ricezione del provvedimento della Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva - III Reparto, concernente il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la loro inidoneità. Si chiarisce, al riguardo, che l aspettativa in argomento non è computabile ai fini del raggiungimento del limite massimo di due anni nel quinquennio, previsto dalla normativa sullo stato giuridico del personale in servizio permanente. c. E appena il caso di soggiungere che il detto personale, già in aspettativa per temporanea inidoneità al servizio militare, permarrà semplicemente in tale posizione, benché ad altro titolo. L aspettativa precedentemente fruita, in quanto derivante dalla temporanea inidoneità, avrà termine sotto la data precedente a quella di emissione del giudizio di permanente inidoneità parziale e dovrà essere sanzionata secondo le modalità previste dalle circolari n. DGPM/II/SEGR.806/Circ. del 26 ottobre 2000 e DGPM/II/SEGR./64/Circ. del 4 febbraio 2002 di questa Direzione generale - II Reparto, e successive modificazioni. d. La comunicazione agli interessati, concernente il loro collocamento o la loro permanenza in aspettativa, dovrà essere effettuata dai Reparti/Enti di appartenenza utilizzando il modello in allegato B. e. I Reparti/Enti di appartenenza dovranno fornire immediata comunicazione dell avvenuto collocamento o della permanenza degli interessati nella posizione di aspettativa, in virtù del giudizio definitivo di inidoneità parziale, alla Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva - III Reparto, nonché al II Reparto di questa Direzione generale: - 5^ Divisione per gli ufficiali; - 6^ Divisione per i sottufficiali; - 7^ Divisione per i volontari di truppa in servizio permanente dell Esercito, della Marina e dell Aeronautica. La richiamata comunicazione dovrà, altresì, essere estesa al competente Stato maggiore di Forza armata/comando generale dell Arma dei carabinieri. Per il personale di truppa in s.p. dell Arma medesima, le anzidette comunicazioni dovranno, invece, essere inviate esclusivamente al predetto Comando generale. f. Dopo aver ricevuto dalla Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva la comunicazione della determinazione relativa alla dipendenza o meno da causa di servizio dell infermità posta alla base della permanente inidoneità parziale, i Reparti/Enti di appartenenza provvederanno, a seconda dei casi, a:

- 3 - - riassumere in servizio il personale per il quale l infermità che ha originato la permanente inidoneità parziale sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio, fornendone immediata comunicazione allo Stato maggiore di Forza armata o al Comando generale dell Arma dei carabinieri, per il personale ad essa appartenente, ai fini della ridefinizione della posizione di impiego estesa, per conoscenza, alla competente Divisione del II Reparto di questa Direzione generale; - collocare in congedo, sotto la data di notifica della relativa determinazione della Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva, il personale, posto in aspettativa ai sensi delle disposizioni di cui al precedente para 2, nonché degli articoli 30, comma 3 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 e 12, comma 2 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171, per il quale non sia stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio dell infermità sofferta, motivo della permanente inidoneità. g. Da tale data decorre, altresì, il periodo di 30 giorni a disposizione del personale, da ultimo citato, che risulti idoneo a transitare nelle aree funzionali del personale civile della Difesa, per presentare la relativa domanda. h. Il provvedimento sanzionatorio del periodo di aspettativa appena menzionato, qualora l infermità che ha originato la parziale inidoneità venga riconosciuta dipendente da causa di servizio, sarà emesso, al termine del periodo medesimo, dal Comandante del Reparto/Ente che ha in forza l interessato, utilizzando, a tal fine, il modello in allegato C, provvedendo, altresì, ove necessario, alla definizione degli aspetti di natura amministrativo-contabile. i. Nel caso, invece, in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio dell infermità che ha originato il giudizio di inidoneità parziale, il provvedimento sanzionatorio dell aspettativa, qualora non sia intervenuta variazione o sospensione stipendiale, sarà emesso dal Comandante del Reparto/Ente di appartenenza. Qualora tale variazione o sospensione si sia verificata, l aspettativa sarà sanzionata dalla Direzione generale del personale militare - II Reparto, 5^ Divisione, per gli ufficiali, 6^ Divisione, per i sottufficiali, 7^ Divisione, per i volontari di truppa in s.p. dell Esercito, della Marina e dell Aeronautica ovvero dal Comando generale dell Arma dei carabinieri per i graduati e militari di truppa in s.p. dell Arma stessa. A tali enti dovrà essere trasmessa tutta la documentazione necessaria a definire la posizione degli interessati, tenendo presenti le disposizioni di cui ai paragrafi 6. e 7. della circolare n. DGPM/II/SEGR./806/Circ. del 26 ottobre 2000, integrate da quelle della circolare n. DGPM/II/SEGR/64/Circ. del 4 febbraio 2002, e successive modificazioni (tenendo conto dei cambi di denominazione intervenuti per gli uffici di questa Direzione generale ivi citati: 5^ Divisione, anziché 4^; 6^ Divisione, anziché 5^; 7^ Divisione, anziché 6^; 17^ Divisione, anziché 15^; 18^ Divisione, anziché 16^). Ai medesimi enti dovrà, inoltre, essere in ogni caso trasmessa tutta la documentazione necessaria per la formalizzazione della cessazione dal servizio del personale interessato. 3. TRATTAMENTO ECONOMICO a. Durante il periodo di aspettativa conseguente all emissione del giudizio di permanente inidoneità parziale, al personale interessato competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera, salvo i casi di disposizioni che prevedano trattamenti più favorevoli.

- 4 - b. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa amministrazione o in altre amministrazioni, previste dall articolo 14, comma 5 della legge 28 luglio 1999, n. 266, sono ripetibili la metà degli emolumenti sopra citati corrisposti dal 13 al 18 mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il 18 mese continuativo di aspettativa. c. Tale ripetizione non deve, invece, essere effettuata, qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il 24 mese dalla data del collocamento in aspettativa. d. La disciplina sopra richiamata trova applicazione, ai sensi dell articolo 30 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, e dell'articolo 12 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171, a decorrere dal 1 novembre 2007. Pertanto, da tale data, per le posizioni di aspettativa in corso per le quali non si sia ancora pronunciato il Comitato di verifica per le cause di servizio, il trattamento economico stipendiale dovrà essere erogato nella misura intera, fermi restando gli eventuali pertinenti recuperi nel senso sopra indicato. e. Si invita a curare la capillare diramazione della presente circolare ai Reparti/Enti dipendenti. F.to IL DIRETTORE GENERALE (Generale di corpo d armata Mario ROGGIO)

Allegato A alla circolare n. M_D GMIL II 6 1 0343393 del 29 luglio 2009 ELENCO INDIRIZZI DELLA CIRCOLARE N. MD_GMIL II 6 1 0343393 IN DATA 29 LUGLIO 2009 DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE A SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA Ufficio per gli affari militari PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ufficio del Consigliere militare MINISTERO DELLA DIFESA - Gabinetto del Ministro - Ufficio legislativo SEGRETERIA PARTICOLARE DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA DIFESA STATO MAGGIORE DELLA DIFESA STATO MAGGIORE DELL ESERCITO STATO MAGGIORE DELLA MARINA STATO MAGGIORE DELL AERONAUTICA COMANDO GENERALE DELL ARMA DEI CARABINIERI SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI UFFICIO CENTRALE PER LE ISPEZIONI AMMINISTRATIVE DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE DIREZIONE GENERALE DELLE PENSIONI MILITARI DEL COLLOCAMENTO AL LAVORO DEI VOLONTARI CONGEDATI E DELLA LEVA DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI NAVALI DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI DIREZIONE GENERALE DELLE TELECOMUNICAZIONI, DELL INFORMATICA E DELLE TECNOLOGIE AVANZATE DIREZIONE GENERALE DEL COMMISSARIATO E DEI SERVIZI GENERALI DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI E DEL DEMANIO DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA MILITARE COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI SEDE VERONA

- 2 - COMANDO IN CAPO DELLA SQUADRA NAVALE COMANDO SQUADRA AEREA COMANDO OPERATIVO DELLE FORZE AEREE POGGIO RENATICO (FE) COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO CONSIGLIO SUPERIORE DELLE FORZE ARMATE ORDINARIATO MILITARE PER L ITALIA CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA COMANDO DELLE SCUOLE DELL ESERCITO ISPETTORATO SCUOLE DELLA MARINA MILITARE COMANDO SCUOLE DELL AERONAUTICA MILITARE/3^ REGIONE AEREA BARI COMANDO DELLE SCUOLE DELL ARMA DEI CARABINIERI COMANDO LOGISTICO DELL ESERCITO ISPETTORATO PER LE INFRASTRUTTURE DELL ESERCITO UFFICIO GENERALE DEL PERSONALE DELLA MARINA MILITARE ISPETTORATO DI SUPPORTO NAVALE LOGISTICO E DEI FARI ISPETTORATO DI SANITA DELLA MARINA MILITARE COMANDO LOGISTICO DELL AERONAUTICA MILITARE DIREZIONE PER L IMPIEGO DEL PERSONALE MILITARE DELL AERONAUTICA UFFICIO DEL GENERALE DEL RUOLO DELLE ARMI DELL ARMA AERONAUTICA UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO DEL GENIO AERONAUTICO UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO SANITARIO AERONAUTICO COMMISSARIATO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA COMANDO CORPO DI ARMATA DI REAZIONE RAPIDA SOLBIATE OLONA (VA) 1 COMANDO FORZE DI DIFESA VITTORIO VENETO (TV) 2 COMANDO FORZE DI DIFESA SAN GIORGIO A CREMANO (NA) COMANDO TRUPPE ALPINE BOLZANO COMANDO DEI SUPPORTI DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI TREVISO COMANDO TRASMISSIONI E INFORMAZIONI DELL ESERCITO ANZIO () COMANDO REGIONE MILITARE NORD TORINO COMANDO REGIONE MILITARE SUD PALERMO COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE COMANDO MILITARE AUTONOMO DELLA SARDEGNA CAGLIARI

- 3 - COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO DELL ALTO TIRRENO COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO DELL ADRIATICO COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO DELLO IONIO E DEL CANALE D OTRANTO COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO IN SARDEGNA COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO IN SICILIA COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO DELLA CAPITALE COMANDO 1^ REGIONE AEREA COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "PASTRENGO" COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "VITTORIO VENETO" COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "PODGORA" COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "OGADEN" COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "CULQUALBER" COMANDO UNITA MOBILI E SPECIALIZZATE CARABINIERI PALIDORO COMANDO RAGGRUPPAMENTO UNITA DIFESA LA SPEZIA ANCONA TARANTO CAGLIARI AUGUSTA (SR) MILANO MILANO PADOVA NAPOLI MESSINA MAGISTRATURA MILITARE CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE PROCURA GENERALE MILITARE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CORTE MILITARE DI APPELLO PROCURA GENERALE MILITARE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE MILITARE DI APPELLO TRIBUNALE MILITARE PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE MILITARE TRIBUNALE MILITARE DI SORVEGLIANZA VERONA - - NAPOLI VERONA - - NAPOLI Diramazione interna: A DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - Ufficio del Direttore generale - I Reparto - III Reparto - IV Reparto - V Reparto - VI Reparto SEDE

Allegato B alla circolare n. M_D GMIL II 6 1 0343393 del 29 luglio 2009 INTESTAZIONE DEL REPARTO/ENTE OGGETTO: comunicazione di collocamento in aspettativa a seguito di giudizio di permanente inidoneità al servizio militare in modo parziale. Al (1) Si comunica che la S.V., avendo riportato il giudizio medico-legale di permanentemente non idoneo al servizio permanente in modo parziale, emesso dal (2) in data, è collocata/permane (3) in aspettativa, a norma del combinato disposto dell articolo 19, comma 3 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, e dell articolo (4). Durante detto periodo, Le saranno corrisposti gli emolumenti a carattere fisso e continuativo in misura intera, a mente delle previsioni e con le modalità di cui all articolo da ultimo citato. Si soggiunge che il formale decreto dirigenziale o atto dispositivo relativo al provvedimento dianzi citato sarà emanato (5) allorché sarà stato emesso il provvedimento di dipendenza o meno da causa di servizio dell infermità che ha originato la richiamata inidoneità parziale. Si rappresenta, altresì, che il periodo di aspettativa in argomento non è computabile nel limite massimo di due anni nel quinquennio previsto per tale istituto dalla normativa vigente. (località e data) TIMBRO TONDO DELL UFFICIO IL COMANDANTE (timbro e firma) NOTE: (1) grado, cognome e nome del destinatario del provvedimento (2) indicare l organo sanitario militare che ha emesso il giudizio (3) a seconda che debba essere posto ex novo in aspettativa ovvero che già si trovi in detta posizione (4) articolo 12, comma 2 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171, per i militari dell Esercito, della Marina e dell Aeronautica; articolo 30, comma 3 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, per quelli dell Arma dei carabinieri (5) dalla competente Divisione del II Reparto della Direzione generale per il personale militare o dal Comando generale dell Arma dei carabinieri, per i graduati e carabinieri in s.p., se sia intervenuta riduzione o sospensione del trattamento stipendiale durante l aspettativa; qualora tale circostanza non si sia verificata, dal Comandante del Reparto/Ente di appartenenza.

Allegato C alla circolare n. M_D GMIL II 6 1 0343393 del 29 luglio 2009 INTESTAZIONE DEL REPARTO/ENTE ATTO DISPOSITIVO N. VISTA la legge (1), n. (1), articolo (1), e successive modificazioni; VISTO il decreto legislativo (2); VISTO l articolo 19, comma 3 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461; VISTO l articolo 12, comma 2 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171 (3); VISTO il giudizio definitivo di permanente inidoneità al servizio militare in modo parziale, emesso nei confronti del militare di cui al dispositivo dal di (4) il ; VISTO il provvedimento con il quale è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio dell infermità che ha determinato il richiamato giudizio di permanente inidoneità in modo parziale del militare di cui al dispositivo ; VISTO l articolo 12, comma 5 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255 (5), secondo cui i provvedimenti di aspettativa che non comportino riduzione o sospensione del trattamento stipendiale sono emanati dal Comandante di corpo, D I S P O N E: il, nato a il, matricola, nei cui confronti è stato emesso il, dal di (4), il giudizio di permanente inidoneità al servizio militare in modo parziale, è collocato in aspettativa, non computabile ai fini del raggiungimento del limite massimo di due anni nel quinquennio, per la durata di dal al. Avverso il presente atto dispositivo è ammesso ricorso gerarchico (6), ai sensi dell articolo 1 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, ovvero ricorso al T.A.R. competente, ai sensi dell articolo 21 della legge 6.12.1971, n. 1034, e successive modifiche di cui all articolo 1 della legge 21 luglio 2000, n. 205, da presentarsi entro il termine perentorio, rispettivamente, di 30 o 60 giorni dalla data di notifica. (località e data) IL COMANDANTE TIMBRO TONDO DELL UFFICIO NOTE: (timbro e firma) (1) RIFERIMENTI NORMATIVI: legge 10 aprile 1954, n. 113 articoli 21, 22 e 23, per gli ufficiali; legge31 luglio 1954, n. 599 articolo 15, per i sottufficiali dell Esercito, della Marina e dell Aeronautica; legge 18 ottobre 1961, n. 1168 articolo 7, per i graduati e militari di truppa in servizio permanente dell Arma dei carabinieri (2) RIFERIMENTI NORMATIVI: decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, per gli ufficiali dell Esercito, della Marina e dell Aeronautica; decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, per gli ufficiali dell Arma dei carabinieri; decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, per i sottufficiali e i volontari di truppa in servizio permanente dell Esercito, della Marina e dell Aeronautica; decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, per i sottufficiali e graduati di truppa in servizio permanente dell Arma dei carabinieri (3) articolo 30, comma 3 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, per il personale dell Arma dei carabinieri (4) indicare l organo sanitario militare che ha emesso il giudizio (5) articolo 56, comma 6 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, per il personale dell Arma dei carabinieri (6) alla Direzione generale per il personale militare, per gli ufficiali, i marescialli, i sergenti e i volontari di truppa in servizio permanente dell Esercito, della Marina e dell Aeronautica, nonché per gli ufficiali, gli ispettori e i sovrintendenti dell Arma dei carabinieri; ai Comandi interregionali dell Arma dei carabinieri, per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri della medesima.