12385/17 DT/ff DGD 1. Consiglio dell'unione europea. Bruxelles, 24 ottobre 2017 (OR. en) 12385/17. Fascicolo interistituzionale: 2017/0180 (NLE)

Documenti analoghi
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 24 ottobre 2017 (OR. en)

ALLEGATO. della. Proposta di decisione del Consiglio

ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio

7107/15 AL/gma-ff 1 DGD 1

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 434 final ANNEX 1.

11692/14 KPE/lmm DGB 3

IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 11 Änderungsprotokoll in italienischer Sprache-IT (Normativer Teil) 1 von 8

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Protocollo. Progetto

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Traduzione 1. Belp, 21 aprile Sergio França Danese Segretario generale Ministero brasiliano degli affari esteri Brasilia

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Accordo. Testo originale. (Stato 20 marzo 2010)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Sesto Protocollo addizionale all Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d Europa

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 26 giugno 2017 (OR. en)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

Protocollo all Accordo

5305/10 DT/ff DG H 2 B

LA TRADUZIONE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL UNIONE EUROPEA

ATTO FINALE. AF/EEE/XPA/it 1

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Italienisch (Normativer Teil) 1 von 23

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'unione europea

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

ATTO FINALE. AF/EEE/BG/RO/it 1

INDICE SOMMARIO. Abbreviazioni... SEZIONE PRIMA TRATTATI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

ACCORDO SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA E DELLA ROMANIA ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Regolamentazione comunitaria: Trattato di adesione all Unione Europea tra gli Stati membri dell Unione ed i nuovi Stati membri.

Accordo. Traduzione 1. (Stato 1 marzo 2008)

AF/CE/CH/FRAUDE/it 1

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 15 maggio 2017 (OR. en)

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Italienisch (Normativer Teil) 1 von 9 ATTO FINALE. AF/EEE/XPA/it 1

Accordo

Si allega per le delegazioni un documento sulla questione in oggetto approvato dal Consiglio GAI il 20 luglio 2015.

visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c),

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

INDICE SOMMARIO. Abbreviazioni... Avvertenza... NORME FONDAMENTALI DELL UNIONE EUROPEA

DICHIARAZIONI COMUNI DELLE ATTUALI PARTI CONTRAENTI E DELLE NUOVE PARTI CONTRAENTI ALL'ACCORDO

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 61 italienische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 ATTO FINALE. AF/EEE/BG/RO/it 1

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 6 settembre 2016 (OR. en)

Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie. Traduzione 1. (Stato 27 agosto 2002)

Parte Prima. Parte Seconda. Protocolli

ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLE RICHIESTE DI INDENNIZZO PRESENTATE DA UNO STATO MEMBRO NEI CONFRONTI DI UN ALTRO STATO

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

1064 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Italienisch (Normativer Teil) 1 von 9 ATTO FINALE. AF/CE/CH/FRAUDE/it 1

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 7 aprile 2011 (OR. en) 8202/11 Fascicolo interistituzionale: 2010/0392 (NLE) PECHE 84

Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

DIRETTIVA 2004/76/CE DEL CONSIGLIO del

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

520 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Italienisch (Normativer Teil) 1 von 7 ATTO FINALE. AF/CE/MTN/it 1

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 4 aprile 2017 (OR. en)

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea relativa all equipollenza dei diplomi per l ammissione alle università

ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio

CONVENZIONE SULL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA CECA, DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA, DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA, DELLA

Osservazioni ( 2 ) Parere Circostanziato ( 3 ) EFTA ( 4 ) TR ( 5 ) Belgio Bulgaria

Cooperazione interterritoriale. Protocollo n. 2 RU 2004

Paesi Bassi-L'Aia: Servizi di ristorazione e banchetti 2017/S Bando di gara. Servizi

Consiglio di Lisbona: ottobre 2007 Documenti approvati nel corso della riunione informale di capi di Stato e di Governo

Accordo europeo concernente le persone partecipanti alle procedure davanti alla Corte europea dei diritti dell uomo

*** PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Convenzione

Protocollo della Convenzione d Atene del 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli

Le 4 libertà : Lo spazio e la cooperazione Schengen. Punto di partenza: trattato di Schengen (14 giugno 1985)

Appalto di servizi relativo al sostegno alla piattaforma europea per la lotta al lavoro sommerso

DICHIARAZIONI COMUNI DELLE PARTI CONTRAENTI DELL'ACCORDO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Lussemburgo-Lussemburgo: Servizi di corriere «Epinet» II 2017/S Bando di gara. Servizi

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 20 novembre 2017 (OR. en)

1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - italienischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 15 giugno 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 12 giugno 2017 (OR. en)

10974/16 LA/gma-lmm DGC 1A

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

PROGETTO SCUOLA SULLA LEGALITA L UNIONE EUROPEA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PLC

DICHIARAZIONI COMUNI DELLE ATTUALI PARTI CONTRAENTI E DELLE NUOVE PARTI CONTRAENTI ALL'ACCORDO

e di proporzionalità 3. Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'unione europea

Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Numerose altre informazioni sull Unione europea sono disponibili su Internet consultando il portale Europa (

La banconota da 5 della serie Europa

Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle Attività delle Convenzioni Internazionali

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Polonia-Varsavia: Consegna e installazione di mobili 2017/S Bando di gara. Forniture

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 7 febbraio 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 17 febbraio 2017 (OR. en)

Unione europea DOMANDA PENSIONE DI VECCHIAIA

Transcript:

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 24 ottobre 2017 (OR. en) 12385/17 Fascicolo interistituzionale: 2017/0180 (NLE) VISA 351 COLAC 80 ATTI LEGISLATIVI E ALTRI STRUMENTI Oggetto: Accordo tra l Unione europea e le Barbados che modifica l accordo tra la Comunità europea e le Barbados in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata 12385/17 DT/ff DGD 1 IT

ACCORDO TRA L UNIONE EUROPEA E LE BARBADOS CHE MODIFICA L ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LE BARBADOS IN MATERIA DI ESENZIONE DAL VISTO PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA EU/BB/it 1

L UNIONE EUROPEA, da una parte, e LE BARBADOS, dall altra, in seguito congiuntamente denominate "parti contraenti", VISTO l accordo tra la Comunità europea e le Barbados in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata 1 (in seguito denominato "accordo"), entrato in vigore il 1º marzo 2010; RIBADENDO l importanza di agevolare i contatti diretti tra le persone; PRENDENDO ATTO che l accordo opera a vantaggio dei cittadini delle parti contraenti; TENUTO CONTO che la nozione di soggiorno di breve durata figurante nell accordo (tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso) non è sufficientemente precisa e che, in particolare, l espressione "data del loro primo ingresso" può sollevare incertezze e interrogativi; 1 GUUE L 169 del 30.6.2009, pag. 10. EU/BB/it 2

CONSIDERATO che il regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 ha apportato modifiche orizzontali all acquis dell Unione europea in materia di visti e frontiere e ha fissato il soggiorno di breve durata a "90 giorni su un periodo di 180 giorni"; TENENDO CONTO che il sistema di ingressi/uscite che l Unione europea dovrà istituire richiede l uso di una nozione chiara e uniforme di "soggiorno di breve durata", applicabile a tutti i cittadini di paesi terzi; DESIDERANDO assicurare un flusso scorrevole dei viaggiatori ai valichi di frontiera delle parti contraenti; RIBADENDO che l accordo riguarda i cittadini di tutti gli Stati Membri dell Unione europea ad eccezione del Regno Unito e dell Irlanda; TENUTO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull acquis di Schengen integrato nell ambito dell Unione europea, allegati al trattato sull Unione europea e al trattato sul funzionamento dell Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo di modifica non si applicano al Regno Unito né all Irlanda, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: 1 Regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, i regolamenti (CE) n. 1683/95 e (CE) n. 539/2001 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE L 182 del 29.6.2013, pag. 1). EU/BB/it 3

ARTICOLO 1 L accordo è così modificato: 1) nel titolo e agli articoli 3, paragrafo 5, 4, paragrafo 3, 6, paragrafo 1, e 8, paragrafo 7, il termine "comunitario" è sostituito dal termine "unionale"; 2) all articolo 1, l espressione "tre mesi su sei" è sostituita dall espressione "90 giorni su un periodo di 180 giorni"; 3) l articolo 4 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. I cittadini dell Unione europea possono soggiornare nel territorio delle Barbados per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni."; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. I cittadini delle Barbados possono soggiornare nel territorio degli Stati membri che attuano integralmente l acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Detto periodo è calcolato indipendentemente dalla durata del soggiorno decorsa in uno Stato membro che non applica ancora integralmente l acquis di Schengen. EU/BB/it 4

I cittadini delle Barbados possono soggiornare nel territorio di ciascuno Stato membro che non attua ancora integralmente l acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, indipendentemente dalla durata del soggiorno calcolata per il territorio degli Stati membri che attuano integralmente l acquis di Schengen."; c) al paragrafo 3, l espressione "tre mesi" è sostituita dall espressione "90 giorni"; 4) all articolo 8, paragrafo 4, l ultima frase è sostituita dalla seguente: "Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l accordo ne informa immediatamente l altra parte contraente e revoca la sospensione.". ARTICOLO 2 Il presente accordo di modifica è ratificato o approvato dalle parti contraenti conformemente alle rispettive procedure ed entra in vigore il primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui l ultima parte notifica all altra l avvenuto espletamento di tali procedure. Fatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede. Per l'unione europea Per il Commonwealth delle Bahamas EU/BB/it 5

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN È auspicabile che le autorità della Norvegia, dell Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità delle Barbados, dall altro, modifichino senza indugio gli accordi bilaterali vigenti in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata conformemente ai termini del presente accordo di modifica. DICHIARAZIONE COMUNE SULL INTERPRETAZIONE DEL PERIODO DI 90 GIORNI SU UN PERIODO DI 180 GIORNI Le parti contraenti convengono che per "periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni", di cui all articolo 4 del presente accordo, si intende un soggiorno continuativo ovvero diversi soggiorni consecutivi la cui durata complessiva non superi 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Questo concetto implica l applicazione di un periodo di riferimento "mobile" di 180 giorni: per ogni giorno del soggiorno si guarda indietro all ultimo periodo di 180 giorni per verificare se il requisito dei 90/180 giorni continua ad essere rispettato. Ciò significa, tra l altro, che un assenza per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni. EU/BB/JD/it 1