Bollettino Ufficiale n. 1/I-II del 07/01/2015 / Amtsblatt Nr. 1/I-II vom 07/01/

Documenti analoghi
Il servizio civile universale provinciale SCUP

Bollettino Ufficiale n. 34/I-II del 20/08/2013 / Amtsblatt Nr. 34/I-II vom 20/08/

Bollettino Ufficiale n. 40/I-II del 06/10/2015 / Amtsblatt Nr. 40/I-II vom 06/10/

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 17 maggio 2007, n /Leg. (Registrato alla Corte dei Conti il , registro 1, foglio 11)

Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n /Leg. (Regolamento

Regolamento di esecuzione degli articoli 6 e 7 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo)

D.Lgs n. 77. Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64 (1).

Bollettino Ufficiale n. 7/I-II del 16/02/2016 / Amtsblatt Nr. 7/I-II vom 16/02/

REGIONE TRENTINO ALTOADIGE LEGGE REGIONALE 5 FEBBRAIO 2013, N. 1

Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 22/05/2012 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 22/05/

Decreto Legislativo 5 aprile 2002, n. 77. "Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n.

DIREZIONE CENTRALE PER L AMMINISTRAZIONE DEL FONDO EDIFICI DI CULTO IL DIRETTORE CENTRALE

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 06/07/2017

Provincia Autonoma di Trento

CITTA DI BONDENO Provincia di Ferrara Settore Socioscolastico

ENTI LOCALI LEGGE REGIONALE 5 FEBBRAIO 2013, N. 1

DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI. Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 1 (3) b) un'unità in più, per i Gruppi cui sono iscritti più di un Consigliere, ogni tre Consiglieri o frazione iscritti al Gruppo] (4).

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 06/07/2017

DIREZIONE CENTRALE PER L AMMINISTRAZIONE DEL FONDO EDIFICI DI CULTO IL DIRETTORE CENTRALE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DPR 14 Maggio 2007, n. 78 1

REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO. ART. 1 Definizione e principi generali 2. ART. 2 Procedura per l individuazione del borsista 2

Bollettino Ufficiale n. 6/I-II del 07/02/2017 / Amtsblatt Nr. 6/I-II vom 07/02/

PREVIDENZA LEGGE REGIONALE 25 LUGLIO 1992, N. 7

LEGGE 8 novembre 1991, n. 381 Disciplina delle cooperative sociali (in G. U. 3 dicembre 1991, n. 283)

MINISTERO DELL INTERNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 305

PREVIDENZA LEGGE REGIONALE 25 LUGLIO 1992, N. 7

BANDO DI SELEZIONE Art. 1 Progetti e Sedi di Progetti

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1997;

Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino- Alto Adige

Capo V - Congedo parentale. Art. 32. Congedo parentale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3)

Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 NORME INTEGRATIVE DELLA COSTITUZIONE CONCERNENTI LA CORTE COSTITUZIONALE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE N. 1 DEL REGIONE CAMPANIA

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

LEGGE PROVINCIALE 18 novembre 1988, n. 37

Decreto Leg.vo 26 marzo 2001, n 151:

Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184

ENTI LOCALI LEGGE REGIONALE 24 GIUGNO 2014, N. 3

Legge della Regione Lazio 7 dicembre 2007, n. 20 (1)

46 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n )

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

Documento scaricato da

Disposizioni transitorie

LEGGE REGIONALE N. 74 DEL REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 17 NOVEMBRE 2006 N. 3

Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Consiglio regionale della Toscana

LEGGE REGIONALE N. 21 DEL REGIONE BASILICATA

REGIONE TOSCANA. (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 9 marzo 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE.

REGOLAMENTO 20 dicembre 2013, n. 9

CONFERENZA ZONALE PER L ISTRUZIONE Comuni di Livorno, Collesalvetti e Capraia Isola REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA ZONALE

REGOLAMENTO DELLE ASSUNZIONI MEDIANTE MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

EMANA il seguente regolamento :

D.P.R. 14 settembre 1998, n. 329 (1) Regolamento recante norme sull'organizzazione del consiglio generale degli italiani all'estero.

LEGGE REGIONALE N. 32 DEL REGIONE PUGLIA. << Prima variazione al bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1994 >>

LEGGE 25 marzo 1993, n. 81. Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.

LEGGE COSTITUZIONALE 28 luglio 2016, n. 1

Disegno di legge. Istituzione del nuovo Comune Novella mediante la fusione dei Comuni di Brez, Cagnò, Cloz, Revò e Romallo.

LE MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE VIGENTE PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI TITOLO IV RAPPORTI POLITICI

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato.

ENTI LOCALI LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 2014, N. 11 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI 1

Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della L. 13 maggio 1999, n. 133.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 LEGGE REGIONALE 1 marzo 2016, n. 21

Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 Istituzione del Consiglio delle autonomie locali *

Testo ddl. a) da un fondo di dotazione per il suo funzionamento costituito:

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DI BORSE PER ATTIVITÀ DI STUDIO E/O RICERCA

Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 23 (in GU 15 febbraio 2008, n. 39)

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE SAGLIA, CAZZOLA, BALDELLI, ANTONINO FOTI, DI BIAGIO, PELINO

CONVENZIONE PER L ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO EXTRACURRICULARI IN REGIONE LAZIO TRA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 1991, n. 27 Art. 1 Art. 2

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 maggio 2008, n. 124) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Integrazioni della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 in materia di carta dei servizi sociali e di tutela dei minori

COMUNE di MONTEPA RA NO Provincia di Taranto

Regolamento recante disciplina dell'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana. (14G00115)

Consiglio regionale della Toscana

Legge Regionale Basilicata 13/4/1996 n.21. B.U.R. 20/4/1996 n.20

LEGGE REGIONALE 15 DICEMBRE 2016, N. 16. Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità

Indicazione delle modalità attuative dell art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n L AUTORITA PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

TESTO RISULTANTE DALL ESAME DEGLI EMENDAMENTI IN SEDE REFERENTE

REGOLAMENTO del 11/02/2011, n. 1

LEGGE REGIONALE N. 14 DEL REGIONE MARCHE NORME IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DELLA CONSULTA COMUNALE DEI CITTADINI STRANIERI EXTRA-UE ED APOLIDI RESIDENTI A TRIESTE

Legge Regionale Toscana 28 dicembre 2005, n. 73

Legge Regionale Marche 23 febbraio 2005, n. 15

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. Norma di attuazione in materia di funzioni di controllo della Corte dei conti in Sardegna.

REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI (DISB)

LEGGE REGIONALE N 8 DEL 13 FEBBRAIO 2014

ENTI LOCALI LEGGE REGIONALE 24 LUGLIO 2015, N. 20

Regolamento di istituzione, composizione e modalità di funzionamento della Commissione Provinciale per il lavoro e la formazione

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 12/111/CU7/C7

Decreto Legislativo 12 aprile 2001, n. 168

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Transcript:

Bollettino Ufficiale n. 1/I-II del 07/01/2015 / Amtsblatt Nr. 1/I-II vom 07/01/2015 22 96856 Decreti del Presidente - Parte 1 - Anno 2014 Provincia Autonoma di Trento DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 29 dicembre 2014, n. 12-14/Leg. Approvazione del Regolamento di attuazione del capo II della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 relativo alla disciplina del servizio civile universale provinciale. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - visto l art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto A- dige, ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta; - visto l art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; - vista la legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili, disciplina del servizio civile provinciale e modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino) (legge provinciale sui giovani); - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2344 di data 22 dicembre 2014 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il Regolamento di attuazione del capo II della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 relativo alla disciplina del servizio civile universale provinciale emana il seguente regolamento: Regolamento di attuazione del capo II della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 relativo alla disciplina del servizio civile universale provinciale Art. 1. Oggetto 1. Questo regolamento disciplina il servizio civile universale provinciale in attuazione del capo II della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani), di seguito denominata legge provinciale. 2. Per gli interventi di servizio civile nazionale resta fermo quanto previsto dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale) e dalle relative disposizioni di attuazione. Art. 2. Albo provinciale del servizio civile universale provinciale 1. La struttura provinciale competente in materia di servizio civile, di seguito denominata struttura competente, provvede alla tenuta e alla gestione dell'albo provinciale e dispone le iscrizioni e le cancellazioni nelle sezioni provinciale e nazionale dell'albo. 2. La Giunta provinciale definisce le procedure e le modalità per l'iscrizione all albo.

Bollettino Ufficiale n. 1/I-II del 07/01/2015 / Amtsblatt Nr. 1/I-II vom 07/01/2015 23 Art. 3. Requisiti per l'ammissione dei giovani al servizio civile universale provinciale 1. Sono ammessi al servizio civile universale provinciale i giovani che: a) abbiano compiuto i diciotto anni e non superato il ventottesimo anno di età; b) non abbiano riportato condanne anche non definitive alla pena della reclusione superiore a un anno per delitto non colposo oppure a una pena anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti oppure per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata. 2. I requisiti previsti dal comma 1 devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione al servizio civile universale provinciale e mantenuti per tutto il periodo di validità dell iscrizione all elenco previsto dall articolo 4. I predetti requisiti, ad eccezione del limite di età, devono essere inoltre mantenuti fino al termine del progetto al quale il giovane è stato ammesso. 3. Al servizio civile universale provinciale non sono ammessi i giovani appartenenti a corpi militari o alle forze di polizia. Art. 4. Criteri e modalità per l ammissione dei giovani al servizio civile universale provinciale 1. I giovani interessati al servizio civile universale provinciale presentano una domanda di ammissione alla struttura competente; la domanda è redatta su un modulo approvato con determinazione del dirigente della struttura competente e reperibile sul sito istituzionale della Provincia. 2. La struttura competente verifica il possesso da parte dei giovani che hanno presentato la domanda di ammissione dei requisiti previsti dall articolo 3; nel caso di esito positivo il giovane è iscritto nell elenco degli ammessi al servizio civile universale provinciale. 3. L iscrizione all elenco degli ammessi conserva la sua validità per un anno dalla data d iscrizione; alla scadenza dell iscrizione il giovane può presentare una nuova domanda di ammissione. 4. La struttura competente dispone la cancellazione dall elenco nel caso di perdita dei requisiti previsti dall articolo 3; l iscrizione mantiene comunque la sua validità fino alla naturale scadenza nel caso in cui il giovane perda il requisito previsto dall articolo 3, comma 1, lettera a), durante lo svolgimento del servizio civile nell ambito del progetto al quale è stato assegnato. 5. Non è richiesta la presentazione di una nuova domanda di ammissione all elenco nel caso di scadenza dell iscrizione durante il periodo di svolgimento del servizio. Art. 5. Partecipazione dei giovani ai progetti di servizio civile universale provinciale universale provinciale 1. I giovani iscritti nell elenco previsto dall articolo 4 possono chiedere di partecipare a uno dei progetti di servizio civile universale provinciale pubblicati sul sito istituzionale della Provincia. 2. A seguito dell approvazione dei progetti di servizio civile universale provinciale la struttura competente pubblica l avviso di apertura dei termini per la presentazione da parte dei giovani delle domande di partecipazione; la pubblicazione contiene la descrizione dei progetti, con l individuazione della decorrenza e della durata, e la previsione del numero dei giovani ammessi a partecipare a ciascun progetto. 3. Entro il termine indicato nell avviso previsto dal comma 2, il giovane presenta domanda di partecipazione al progetto all ente o all organizzazione, di seguito denominati soggetto proponente, che lo hanno proposto; fino alla conclusione della procedura di selezione prevista dal comma 4 al giovane è consentita la presentazione di una sola domanda. I giovani che hanno prestato servizio civile nazionale o hanno partecipato a uno o più progetti di servizio civile universale provinciale possono chiedere di partecipare a progetti di durata non superiore al periodo residuo di servizio civile che gli stessi possono svolgere ai sensi dell articolo 6, comma 1.

Bollettino Ufficiale n. 1/I-II del 07/01/2015 / Amtsblatt Nr. 1/I-II vom 07/01/2015 24 4. Il soggetto proponente seleziona i giovani che hanno presentato domanda di partecipazione attraverso: a) la verifica del possesso dei requisiti d idoneità e di competenza eventualmente richiesti ai partecipanti, in relazione alle peculiari caratteristiche del progetto; b) la valutazione della conoscenza specifica del progetto e dell interesse al perseguimento degli obiettivi dello stesso; c) la valutazione della disponibilità all apprendimento; d) la valutazione dell attitudine allo svolgimento delle mansioni. 5. La Giunta provinciale può specificare i criteri di selezione previsti dal comma 4 e può individuarne altri al fine di assicurare che la scelta dei giovani avvenga sulla base di valutazioni oggettive e non discriminatorie. 6. Al termine della procedura di selezione il soggetto proponente trasmette alla struttura competente i risultati della selezione. I giovani sono collocati in graduatoria secondo il punteggio assegnato dal soggetto proponente; la graduatoria è approvata dal dirigente della struttura competente e trasmessa, con l indicazione dei nominativi dei partecipanti da assegnare al progetto, al soggetto proponente e ai giovani. 7. Se il giovane utilmente collocato in graduatoria rinuncia a partecipare al progetto, il soggetto proponente provvede alla sua sostituzione mediante lo scorrimento della graduatoria e fino a esaurimento della stessa. 8. Nel caso di mancata attivazione o d interruzione del progetto i partecipanti assegnati allo stesso ai sensi del comma 6 possono essere destinati ad altri progetti secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta provinciale. 9. Ai giovani esclusi o non utilmente collocati in graduatoria è consentita la presentazione di nuove domande di partecipazione per altri progetti pubblicati sul sito istituzionale della Provincia. Art. 6. Gestione del servizio civile universale provinciale 1. Il servizio civile universale provinciale ha una durata complessiva di dodici mesi anche non continuativi. Nel caso in cui il giovane abbia già prestato servizio civile nazionale la durata massima è ridotta in misura corrispondente al periodo di servizio già reso. 2. I giovani possono partecipare a uno o più progetti di servizio civile universale provinciale fermo restando il limite di durata complessiva previsto dal comma 1. 3. L orario di svolgimento del servizio civile universale provinciale è stabilito in relazione alla natura del progetto e prevede un impegno articolato su base settimanale o un monte ore complessivo riferito a più mensilità o a un intera annualità nella misura prevista dalla Giunta provinciale. Rientra nell orario di servizio anche la partecipazione alle attività formative. 4. La Giunta provinciale definisce le modalità per il computo delle presenze, l articolazione degli orari, i casi di assenza dal servizio, il contenuto minimo della formazione, i criteri di determinazione dei rimborsi e ogni altra disposizione necessaria a regolare il concreto svolgimento del servizio civile universale provinciale da parte dei partecipanti. Art. 7. Condizioni per la presa in servizio e contratto di servizio civile universale provinciale 1. I giovani assegnati ai progetti ai sensi dell articolo 5, comma 6, possono essere avviati al servizio civile universale provinciale solo dopo la sottoscrizione del relativo contratto. 2. Lo schema di contratto di servizio civile universale provinciale è approvato con determinazione del dirigente della struttura competente e deve indicare: a) l'ente presso il quale è svolto il servizio e il progetto di assegnazione; b) la data di inizio e di conclusione del servizio; c) la sede di servizio; d) il trattamento economico e giuridico dei giovani, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 8;

Bollettino Ufficiale n. 1/I-II del 07/01/2015 / Amtsblatt Nr. 1/I-II vom 07/01/2015 25 e) i diritti del giovane; f) le norme di comportamento alle quali i giovani devono attenersi e le relative sanzioni nel rispetto di quanto previsto dall articolo 9; g) i casi di interruzione del servizio e le relative conseguenze. Art. 8. Trattamento economico, giuridico, assicurativo e previdenziale dei giovani in servizio civile universale provinciale 1. Ai giovani che partecipano alla realizzazione di progetti di servizio civile universale provinciale la struttura competente applica il trattamento economico disciplinato per il servizio civile universale provinciale nazionale dall'articolo 9 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del servizio civile universale provinciale nazionale a norma dell'articolo 2 della l. 6 marzo 2001, n. 64); per il trattamento giuridico ai giovani si applica l articolo 9 del decreto legislativo n. 77 del 2002, ad esclusione del comma 7. 2. Ai sensi dell articolo 9, comma 1 del decreto legislativo n. 77 del 2002, l'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile provinciale non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità. 3. L assegno previsto dall articolo 9, comma 6, decreto legislativo n. 77 del 2002 è a carico del Fondo provinciale per il servizio civile. 4. Nei limiti della disponibilità finanziaria del fondo provinciale per il servizio civile la Giunta provinciale stabilisce la misura, i criteri e le modalità per il rimborso della spesa sostenuta dai giovani in servizio civile provinciale per la contribuzione volontaria relativa alla previdenza sociale pubblica. 5. Ai giovani in servizio civile provinciale la Provincia garantisce la copertura assicurativa per i casi di infortunio e di responsabilità civile verso terzi connessi alle attività dei progetti; tale onere è imputato al fondo provinciale per il servizio civile. L assistenza sanitaria è fornita dal servizio sanitario provinciale. Art. 9. Norme di comportamento e sanzioni 1. La Giunta provinciale stabilisce le norme di comportamento alle quali i giovani in servizio civile devono attenersi e le sanzioni da applicarsi nel caso di violazione delle predette norme, attenendosi al principio di gradualità e di proporzionalità in relazione alla gravità della violazione posta in essere e delle conseguenze derivanti dalla violazione. 2. Ai soggetti iscritti alla sezione provinciale dell'albo provinciale si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste per gli enti del servizio civile nazionale dalla normativa nazionale vigente in materia. Art. 10. Consulta provinciale per il servizio civile universale provinciale 1. La consulta è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta da dieci membri in rappresentanza dei soggetti iscritti all'albo provinciale del servizio civile. 2. Per l elezione dei componenti della consulta i soggetti iscritti all'albo provinciale si riuniscono in assemblea convocata dalla struttura competente. L assemblea elegge i componenti della consulta assicurando, nella composizione della medesima, un'adeguata rappresentanza degli enti di rilevanza nazionale e provinciale. La Giunta provinciale definisce le modalità di convocazione e di funzionamento dell'assemblea, di presentazione delle candidature e di elezione dei candidati. 3. La consulta, oltre a quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, della legge provinciale, svolge le seguenti funzioni: a) propone alla Giunta provinciale, tramite la struttura competente, iniziative di rilevanza provinciale a favore dello sviluppo e del potenziamento del servizio civile; b) cura i rapporti con analoghi organismi regionali e nazionali; c) opera in stretto raccordo con la struttura competente per la costruzione di un sistema di servizio civile orientato alla qualità.

Bollettino Ufficiale n. 1/I-II del 07/01/2015 / Amtsblatt Nr. 1/I-II vom 07/01/2015 26 4. I componenti della consulta rimangono in carica tre anni. La consulta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nomina al suo interno il presidente e stabilisce con proprio regolamento le modalità di svolgimento dell attività. 5. La consulta si riunisce almeno due volte all'anno e su richiesta scritta di almeno la metà dei componenti. Art. 11. Disciplina del fondo provinciale per il servizio civile universale provinciale 1. La Provincia determina annualmente la consistenza del fondo provinciale per il servizio civile universale provinciale, previsto dall'articolo 23 della legge provinciale, tenuto conto delle entrate previste dal comma 1, dello stesso articolo. Art. 12. Disposizioni transitorie 1. I componenti della consulta provinciale per il servizio civile universale provinciale sono eletti secondo la procedura prevista dall articolo 10 entro sei mesi dalla data di adozione della deliberazione della Giunta provinciale prevista dal medesimo articolo 10, comma 2; fino alla predetta data le funzioni attribuite alla consulta dall'articolo 22, comma 3, della legge provinciale e da questo regolamento sono svolte dai componenti in carica. Art. 13. Abrogazioni 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questo regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Provincia 24 luglio 2008, n. 28-135/Leg (Regolamento di attuazione del capo II della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 relativo alla disciplina del servizio civile universale provinciale provinciale). Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. IL PRESIDENTE UGO ROSSI

Bollettino Ufficiale n. 1/I-II del 07/01/2015 / Amtsblatt Nr. 1/I-II vom 07/01/2015 27 NOTE ESPLICATIVE Avvertenza Gli uffici della giunta provinciale hanno scritto le note per facilitarne la lettura. Le note non incidono sul valore e sull efficacia degli atti. I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questo regolamento. Nelle note le parole modificate da questo regolamento sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate. Nota alle premesse - L articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972, n. 301, serie generale), così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2, dispone: Art. 53 Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta. - L articolo 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972, n. 301, serie generale), dispone: Art. 54 Alla Giunta provinciale spetta: 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province; 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale; 4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici; 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti; 6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione; a) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva. La legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 avente ad oggetto Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili, disciplina del servizio civile provinciale e modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino) è definita legge provinciale sui giovani. Note all'articolo 1 La legge 6 marzo 2001, n. 64 ha ad oggetto Istituzione del servizio civile nazionale. Le disposizioni attuative sono contenute nel decreto legislativo 5 aprile 2002 n. 77 Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64. Note all'articolo 8 Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (G.U. 29 aprile 2002, n. 99) ha ad oggetto Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64. L'articolo 9 del decreto legislativo n. 77 del 2002 recita:

Bollettino Ufficiale n. 1/I-II del 07/01/2015 / Amtsblatt Nr. 1/I-II vom 07/01/2015 28 Art. 9 Trattamento economico e giuridico 1. L'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità. 2. Agli ammessi a prestare attività in un progetto di servizio civile compete un assegno per il servizio civile, non superiore al trattamento economico previsto per il personale militare volontario in ferma annuale, nonché le eventuali indennità da corrispondere in caso di servizio civile all'estero. In ogni caso non sono dovuti i benefici volti a compensare la condizione militare. La misura del compenso dovuto ai volontari del servizio civile nazionale è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tenendo conto delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile. 3. L'Ufficio nazionale, tramite l'isvap, provvede a predisporre condizioni generali di assicurazione per i rischi connessi allo svolgimento del servizio civile. 4. Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi al 1 gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, e senza oneri a carico del Fondo Nazionale del Servizio civile, con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive modificazioni ed integrazioni, e semprechè gli stessi non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi. 4-bis. Gli oneri da riscatto possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in centoventi rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. 4-ter. Dal 1 gennaio 2009, cessa a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile qualsiasi obbligo contributivo ai fini di cui al comma 4 per il periodo di servizio civile prestato dai volontari avviati dal 1 gennaio 2009. 5. L'assistenza sanitaria agli ammessi a prestare attività di servizio civile è fornita dal Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le certificazioni sanitarie a favore di chi presta il servizio civile sono rilasciate gratuitamente da parte delle strutture del Servizio sanitario nazionale e sono rimborsate a carico del Fondo nazionale. 6. Il personale femminile del Servizio civile nazionale è sospeso dall'attività a decorrere dalla comunicazione da parte dell'interessata all'ufficio nazionale, alla regione o alla provincia autonoma della certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e fino all'inizio del periodo di astensione obbligatoria. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Dalla data di sospensione del servizio a quella della sua ripresa è corrisposto l'assegno di cui al comma 2, ridotto di un terzo, a carico del Fondo nazionale. 7. I dipendenti di amministrazioni pubbliche che svolgono il servizio civile ai sensi del presente decreto legislativo, sono collocati, a domanda, in aspettativa senza assegni. In questo caso, il periodo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione in carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Gli oneri gravano sul Fondo nazionale. 8. Al termine del periodo di servizio civile, compiuto senza demerito, l'ufficio nazionale per il servizio civile o le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, rilasciano ai volontari un apposito attestato da cui risulta l'effettuazione del servizio civile. I titolari di tale attestato sono equiparati al personale militare volontario in ferma annuale.. Note all'articolo 10 L'articolo 22 della legge provinciale n. 5 del 2007 recita: Art. 22 Consulta provinciale per il servizio civile 1. La Giunta provinciale istituisce la consulta provinciale per il servizio civile, quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto della Provincia con gli enti e le organizzazioni di servizio civile iscritti all'albo previsto dall'articolo 20. 2. La consulta è composta da un minimo di cinque a un massimo di quindici membri rappresentanti degli enti e delle organizzazioni iscritti all'albo. Alle sedute della consulta partecipa al fine del coordinamento il responsabile della struttura provinciale competente in materia di servizio civile. 3. La consulta presenta alla Giunta provinciale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'andamento del servizio civile in provincia di Trento e fornisce alla stessa proposte al fine della programmazione degli interventi da realizzare.

Bollettino Ufficiale n. 1/I-II del 07/01/2015 / Amtsblatt Nr. 1/I-II vom 07/01/2015 29 4. Le modalità di individuazione dei componenti, le funzioni, le modalità di funzionamento della consulta sono stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 24. 5. Ai componenti della consulta spetta il rimborso delle spese nella misura prevista dalla normativa provinciale in materia di organi collegiali. Note all'articolo 11 L'articolo 23 della legge provinciale n. 5 del 2007 recita: Art. 23 Fondo provinciale per il servizio civile 1. Al fine della realizzazione degli interventi previsti da questo capo è istituito il fondo provinciale per il servizio civile al quale concorrono: a) le quote delle risorse del fondo nazionale per il servizio civile; b) le assegnazioni annuali iscritte nel bilancio della Provincia; c) altri stanziamenti per il servizio civile provinciale messi a disposizione dallo Stato, da enti pubblici e fondazioni bancarie; d) le donazioni di soggetti pubblici e privati. 1 bis. Al fine di sostenere il servizio civile universale provinciale e per favorire una cittadinanza attiva e consapevole, la Provincia promuove la partecipazione al finanziamento del fondo da parte dei soggetti pubblici e privati.. Note all'articolo 12 Per l'articolo 22, comma 3 della legge provinciale n. 5 del 2007 si veda la nota all'articolo 10.