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Deliberazione n. 35/pareri/2007 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dott. Nicola Mastropasqua dott. Giorgio Cancellieri dott. Giancarlo Penco dott. Giancarlo Astegiano dott. Alessandra Sanguigni Presidente Consigliere Consigliere Referendario (relatore) Referendario nelle adunanze del 20 e del 26 settembre 2007 Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali; Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; Vista la nota in data 9 luglio 2007 con la quale il Sindaco del Comune di Alzate Brianza (CO) ha chiesto un parere in materia di contabilità pubblica; Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003; Vista l ordinanza n. 16 del 24 luglio 2007 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del Sindaco del Comune di Alzate Brianza; Udito il relatore, dott. Giancarlo Astegiano; PREMESSO CHE

Il Sindaco del Comune di Alzate Brianza ha chiesto il parere della Sezione sull ammissibilità dell erogazione di una somma a fondo perso (300.000 euro) all Asilo Infantile Vidario, ex IPAB sito sul territorio comunale che aveva inoltrato la richiesta di contributo al fine di ristrutturare ed ampliare la struttura che ospita la scuola dell infanzia che, secondo quanto riferito dal Sindaco, svolge un servizio oltre che per la Comunità insediata sul territorio anche di interesse per l Amministrazione locale. Ad ulteriore illustrazione del quesito, il Sindaco del Comune di Alzate Brianza mette in luce che l erogazione del contributo risulterebbe diretta a favorire un investimento su un bene immobile non di proprietà comunale, ma che vi sarebbe un interesse della cittadinanza all utilizzo del bene e, dall altro, ove l Amministrazione comunale procedesse alla realizzazione di una nuova scuola dell infanzia sosterrebbe costi più elevati. OSSERVA CHE 1) La richiesta di parere in esame è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica. La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge n. 131 del 2003, recante adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti. 2) La Sezione, preliminarmente, è chiamata a pronunciarsi sull ammissibilità della richiesta. 2.1) Innanzitutto, in relazione all individuazione dell organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei Comuni, questa Sezione, con deliberazione n. 1 in data 4 novembre 2004, ha precisato che non essendo ancora costituito in Lombardia il Consiglio delle autonomie, previsto dall art. 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che modifica l art. 123 della Costituzione, i Comuni possono, nel frattempo, chiedere direttamente i pareri alla Sezione regionale. Pertanto, sotto questo profilo la richiesta in parola deve essere presa in esame. 2.2) Riguardo alle altre condizioni di ammissibilità, la Sezione osserva che la richiesta di parere: a) proviene dal soggetto legittimato a manifestare la volontà dell ente, vale a dire, nel caso di specie, dal Sindaco;

b) non risulta, in base ai documenti allegati dal richiedente, che interferisca con le funzioni di controllo o giurisdizionali svolte dalla magistratura contabile e neppure con alcun altro giudizio civile o amministrativo che sia in corso; c) ha carattere generale (in relazione a tale nozione si veda la delibera di questa Sezione n. 9/pareri/2006, in data 27 29 giugno 2006), in quanto diretta ad ottenere indicazioni relative alle norme che gli enti territoriali debbono seguire al fine di concorrere alla salvaguardia degli equilibri della finanza pubblica della Repubblica, anche in relazione alla formazione del bilancio preventivo dell ente; d) rientra nella materia della contabilità pubblica (in base alla definizione che ne ha dato questa Sezione: C. conti, sez. contr. Lombardia, 21 giugno 2006, n. 5/pareri/2006), poiché attiene alle modalità da seguire per addivenire al rispetto degli equilibri della finanza pubblica ed alla formazione e gestione dei documenti finanziari dell ente, nonchè all utilizzo delle risorse pubbliche. Ne consegue, che la richiesta di parere proveniente dal Sindaco del Comune di Alzate Brianza è ammissibile e può essere esaminata nel merito. 3) Passando all esame del merito della richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di Alzate Brianza, la Sezione rileva che la richiesta concerne l ammissibilità o meno dell erogazione di un contributo a fondo perso dell importo di Euro 300.000,00 in favore all Asilo Infantile Vidario, ex IPAB, sito sul territorio comunale che ha inoltrato la richiesta di contributo al fine di ristrutturare ed ampliare la struttura che ospita la scuola dell infanzia che, secondo quanto riferito dal Sindaco, svolge un servizio oltre che per la Comunità insediata sul territorio anche di interesse per l Amministrazione locale. 3.1) La formulazione del quesito induce la Sezione a ribadire, preliminarmente, che la scelta se procedere o meno all erogazione del contributo, così come ogni altra scelta attinente l amministrazione dell ente, spetta alla discrezionalità degli organi ai quali è stata affidata l amministrazione comunale (C. conti, sez. contr. Lombardia, 29 giugno 2006, n. 9/pareri/06). Il quesito che il Sindaco di Alzate Brianza, al di la della decisione del caso specifico che, come si è detto, è di competenza dell Amministrazione, rivolge alla sezione regionale della Corte dei conti riguarda l ammissibilità o meno di attribuzioni patrimoniali a terzi soggetti che operano sul territorio comunale al fine di consentire lo svolgimento di attività che presentano un rilevante interesse anche per

l amministrazione locale o per la comunità insediata sul territorio sul quale insiste l ente. 3.2) Al riguardo, questa Sezione ha reso già un parere in relazione ad una fattispecie che presenta molte analogie con quella prospettata dal Comune di Alzate Brianza riconoscendo, in linea astratta, la possibilità di procedere all erogazione di contributi e delineando i principi che l ente deve seguire al fine di assumere la decisione (C. conti, sez. contr. Lombardia, 26 ottobre 2006, n. 18/pareri/2006). Peraltro, in più occasioni la Sezione si è espressa in relazione alla possibilità o meno per i Comuni di erogare contributi ad enti che gestiscono scuole dell infanzia sul territorio comunale e, quindi, val la pena richiamare sinteticamente le precedenti delibere, anche al fine di definire in modo sintetico i principi che disciplinano questa materia. Con un primo parere la Sezione ha messo in luce che l art. 14, co. 2 della legge regionale della Lombardia 12 luglio 1974, n. 40, richiamato dall art. 3 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 70, prevede che la Regione eroghi contributi in conto capitale sia ai Comuni che agli altri enti che gestiscono scuole dell infanzia (17 marzo 2005, n. 1/pareri). In termini analoghi si è espresso un altro parere di questa Sezione (n. 10, in data 10 luglio 2006). Peraltro, in relazione alla normativa regionale posta dall art. 14, co.2 della legge n. 40 del 1974 e l art. 3 della legge regionale n. 70 del 1980 occorre mettere in luce che la possibilità che la Regione, nell ambito della sua programmazione ed in presenza di risorse limitate rispetto alle richieste (come risulta dalla circolare della Regione Lombardia 29 maggio 2007 nella quale è stato messo in rilievo il persistente squilibrio tra le richieste che annualmente vengono presentate dagli enti e le risorse finanziarie disponibili ), eroghi contributi direttamente agli enti che gestiscono scuole dell infanzia od ai Comuni non implica alcun divieto di intervento diretto dei Comuni. Successivamente, a seguito di altra richiesta di parere, la Sezione, in una fattispecie parzialmente differente, ha precisato che la possibilità di disciplinare i rapporti fra Amministrazione comunale e ente gestore di una scuola dell infanzia mediante un apposita convenzione è espressamente presa in considerazione dalla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 8 (Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome) che detta alcune norme, specificando, in particolare, che l intervento finanziario regionale è distinto ed

integrativo rispetto a quello comunale (art. 1, co. 3) (parere n. 18, in data 26 ottobre 2006, già citato). 3.3) Richiamando il contenuto della delibera da ultimo citata, occorre rimarcare che rientra fra i compiti propri del Comune anche quello di erogare contributi alle scuole materne non pubbliche anche al fine di assicurarne il funzionamento soprattutto ove la scuola sia l unica esistente sul territorio comunale, come avviene nella pratica ed è espressamente riconosciuto dalla normativa contabile relativa agli enti territoriali che prevede all interno del bilancio un apposita Funzione (la IV). Questa conclusione si impone ancor più anche a seguito della recente modifica del Titolo V, parte Seconda della Costituzione, in relazione alla necessaria attuazione del principio di sussidiarietà che ha trovato esplicito riconoscimento nel nuovo testo dell art. 118 della Costituzione: al Comune non può non essere riconosciuta la possibilità, in assenza di uno specifico divieto, di contribuire finanziariamente, in via ordinaria o con contribuzione in conto capitale, per far sì che le scuole dell infanzia operanti sul suo territorio possa no espletare la loro attività. Infatti, all interno dell ordinamento generale o nella disciplina di settore degli enti territoriali non esiste alcuna norma che ponga alcuno uno specifico divieto, poichè, se l azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune l erogazione di un finanziamento o di un contributo non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell utilità che l ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo (Corte conti, sez. contr. Lombardia, 29 giugno 2006, n. 9/pareri/2006). Nel caso di specie è indubitabile che fra le competenze comunali rientri quella di garantire l effettuazione del servizio di scuola dell infanzia. Inoltre, come questa Sezione ha messo in luce in numerose occasioni, la natura pubblica o privata del soggetto che riceve l attribuzione patrimoniale è indifferente se il criterio di orientamento è quello della necessità che l attribuzione avvenga allo scopo di perseguire i fini dell ente pubblico, posto che la stessa amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di compiti rientranti nelle attribuzioni di ciascun ente), soggetti aventi natura privata e in relazione alla stessa

attività amministrativa è previsto dalla recente legge n. 15 del 2005, che ha modificato la legge che disciplina il procedimento amministrativo, che l amministrazione agisca con gli strumenti del diritto privato ogniqualvolta non sia previsto l obbligo di utilizzare quelli di diritto pubblico. (sul punto si rinvia al parere di questa Sezione n. 18/2006, in data 26 ottobre 2006). 4) Conseguentemente, considerato anche il quadro costituzionale, in assenza di alcuna norma che preveda una competenza esclusiva della Regione in ordine al finanziamento degli interventi manutentivi sugli edifici che ospitano scuole dell infanzia, il Comune, nell ambito dei suoi poteri e delle sue risorse, ha la facoltà di concedere contributi per la ristrutturazione di scuole dell infanzia che operano in un territorio comunale fornendo un indispensabile servizio pubblico. La scelta in ordine all eventuale attivazione della procedura per accedere alla contribuzione regionale (semprechè sussistano i tempi per la presentazione della domanda, le condizioni poste dalla legge regionale e vi sia capienza nei fondi regionali) attiene alle scelte dicrezionali dell amministrazione comunale, non sindacabili dalla Sezione che non può ingerirsi nelle concrete scelte amministrative dell ente. P.Q.M. Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione. Il Relatore (Dott. Giancarlo Astegiano) Il Presidente (Dott. Nicola Mastropasqua) Depositata in Segreteria il 27 settembre 2007 Il Direttore della Segreteria (dott.ssa Daniela Parisini)