PROPOSTA DEL GRUPPO DI LAVORO PROMOSSO DALLA PROVINCIA DI BRESCIA (1) REGOLAMENTO TIPO PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO AGRICOLO Adottato con deliberazione del Consiglio comunale in applicazione del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 novembre 2007 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale 301/2007) 1
PREMESSA Il presente regolamento tipo potrà essere utilizzato dai comuni, singoli o associati, che intendano istituire un mercato agricolo. Come previsto dal decreto ministeriale 20 novembre 2007, i mercati agricoli possono essere anche istituiti su richiesta degli imprenditori agricoli singoli, associati o attraverso le associazioni di produttori e di categoria. Nel tal caso la funzione del Comune, in cui avrà sede il mercato, è quella di autorizzare lo stesso approvando il regolamento presentato da chi ne ha fatto richiesta. ART. 1 Istituzione E istituito il mercato agricolo denominato Il mercato è destinato agli imprenditori agricoli (singoli, associati, costituiti in società), ai consorzi di produttori e alle cooperative di imprenditori agricoli con sede nel Comune di... e dei Comuni limitrofi situati ad una distanza non superiore a... km., per la vendita diretta dei prodotti locali, freschi o trasformati, provenienti in misura prevalente dalle imprese dei soggetti sopra citatati. Il mercato è ubicato a, in via su area pubblica/privata individuata dalla Giunta comunale e, a giudizio della stessa, per motivi di interesse e ordine pubblico e igienico-sanitario, viabilità, traffico, può essere trasferito in. ART. 2 Finalità Il mercato ha lo scopo di: 1) promuovere la vendita e l acquisto di merce fresca e trasformata e il rapporto tra il mondo della produzione ed il mondo del consumo; 2) realizzare lo sviluppo della filiera corta del prodotto agroalimentare del territorio e del prodotto a chilometro zero, incentivando il consumo di prodotti locali e stagionali e favorendo il giusto rapporto prezzo-qualità nonché la trasparenza dei prezzi applicati; 3) favorire la distribuzione di prodotti locali e stagionali dalla chiara e garantita tracciabilità e provenienza; 4) far conoscere la cultura rurale ed in particolare i piccoli produttori e le piccole produzioni presenti sul territorio. All interno del mercato possono essere effettuate di iniziative culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari del territorio rurale di riferimento; 2
ART. 3 Soggetti ammessi alla vendita Possono partecipare al mercato gli imprenditori agricoli (singoli, associati, costituiti in società), i consorzi di produttori e le cooperative di imprenditori agricoli, iscritti nel registro delle imprese, la cui azienda abbia sede e svolga la propria attività nel Comune di... e dei Comuni limitrofi situati ad una distanza non superiore a... km. L attività di vendita deve essere esercitata dal titolare dell impresa o dai soci o dai familiari coadiuvanti o dal personale dipendente. ART. 4 Indirizzo e controllo. Gestione del Mercato Le funzioni d indirizzo e di controllo delle attività svolte nell ambito del mercato sono affidate ad un/a Comitato/Commissione, nominato/a dal Sindaco, in grado di svolgere attività di rappresentanza degli espositori e delle realtà associative che vi aderiscono, di segnalare nuovi partecipanti, organizzare iniziative collaterali, tutelare l immagine e controllare la qualità dei prodotti. Il/la Comitato/Commissione è così composto/a: 1) rappresentante del Comune 2) rappresentanti delle associazioni professionali agricole e dei consumatori 3) rappresentante degli operatori partecipanti al mercato. I componenti del/la Comitato/Commissione resteranno in carica per anni. Il/la Comitato/Commissione è convocato/a dal Comune e si riunisce almeno una volta ogni mesi o quando lo richiedano componenti. Il/la Comitato/Commissione avrà i seguenti compiti: 1) promozione del mercato agricolo e delle iniziative collaterali previste nella parte finale dell art.2; 2) organizzazione e funzionamento del mercato curando il rispetto del decoro e l osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie; 3) gestione dei rapporti con gli operatori partecipanti; 4) controllo dei prodotti posti in vendita 5) rilevazione dei prezzi secondo le modalità concordate con l Osservatorio dei prezzi istituito presso la Provincia di Brescia ; 6) valutazione delle domande di ammissione. L attività di vigilanza è esercitata dalla Polizia locale, il Comune potrà, inoltre, avvalersi di società specializzate nel rispetto della normativa vigente. 3
ART. 5 Domande Nell'organizzazione del mercato si dovrà favorire la più ampia rappresentatività di categorie merceologiche e non dovranno mai esserci più di... aziende per ogni prodotto, salvo la possibilità di arrivare a... aziende ortofrutticole nei periodi di massima produzione. Le domande di partecipazione, presentate compilando i moduli predisposti, dovranno contenere: - generalità del richiedente e dichiarazione di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente; - anagrafica completa dell azienda agricola; - descrizione delle attività aziendali; - indicazione delle modalità di allevamento e di coltivazione; - stima della quantità di prodotti che potranno essere posti in vendita e della relativa stagionalità; - periodi dell anno in cui l azienda è disponibile per la partecipazione al mercato. Alle domande dovranno essere allegate: - copia del fascicolo aziendale registrato nel sistema informativo regionale dell agricoltura (SIARL); - copia aggiornata della visura camerale da cui risulti l iscrizione al Registro delle imprese; - copia della comunicazione di inizio dell attività di vendita al dettaglio da parte di produttori agricoli; - copia della denuncia di inizio attività produttiva o di precedenti autorizzazioni sanitarie. La partecipazione è subordinata al rispetto delle normative vigenti in materia fiscale, sanitaria e amministrativa nonché delle disposizioni a tutela dei consumatori. La presentazione della domanda di partecipazione implica l accettazione integrale di questo regolamento. ART. 6 Valutazione Le domande devono essere presentate ogni anno entro il presso. Per garantire la massima diversificazione dei prodotti offerti, il Comune valuterà le richieste pervenute usando diverse metodologie: - graduatoria con criteri individuati dal Comune stesso; - turnazione dei partecipanti al mercato in riferimento alla stagionalità dei prodotti offerti; - sorteggio nell ambito della stessa tipologia di prodotto. Entro i successivi giorni sarà pubblicato, nell Albo pretorio e nel sito Internet del Comune, l elenco che varrà dal 1 gennaio al 31 dicembre dell anno successivo. Dello stesso verrà data comunicazione tramite lettera raccomandata a tutte le aziende che hanno presentato domanda di partecipazione. 4
In via transitoria per il primo anno di istituzione del mercato, le domande potranno essere presentate entro. giorni dall esecutività della delibera consiliare di approvazione del regolamento per la disciplina del mercato agricolo e la graduatoria sarà pubblicata entro giorni. ART. 7 Vendita 1. Possono essere offerti in vendita prodotti agricoli, anche manipolati, conservati, trasformati o valorizzati, provenienti dalle aziende degli imprenditori ammessi al mercato; 2. i medesimi imprenditori possono vendere, oltre ai prodotti di cui punto 1 del presente articolo, anche i prodotti agricoli provenienti da aziende agricole ubicate nei comuni limitrofi situati ad una distanza non superiore a... km a condizione che questi ultimi non siano prevalenti rispetto a quelli prodotti dalle proprie aziende. La prevalenza andrà verificata in termini di quantità quando i prodotti posti a confronto sono omogenei, mentre in caso di prodotti disomogenei la prevalenza dovrà essere verificata confrontando il valore normale dei prodotti ottenuti dall attività agricola principale e il costo dei prodotti acquistati da terzi. 3. i prodotti posti in vendita devono essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti; i prodotti, in ogni caso, devono riportare in etichetta, o per quelli non confezionati mediante l uso di cartelli o con altre modalità idonee allo scopo, l indicazione del luogo d origine territoriale e l impresa produttrice. ART. 8 Organizzazione Il mercato è costituito da spazi per la vendita di cui : per prodotti di ortofrutta anche derivati o trasformati per prodotti di florovivaistica per prodotti lattiero-caseari per carni e prodotti derivati per prodotti vitivinicoli per miele per piante officinali e aromatiche per. Ogni postazione potrà avere la dimensione di. Tra un posteggio e un altro dovrà essere previsto lo spazio di. Gli operatori dovranno occupare esclusivamente l area individuata nella planimetria allegata. 5
ART. 9 Calendario e orari Il mercato si svolgerà con cadenza settimanale/mensile, il giorno con i seguenti orari: dalle ore alle ore scarico e preparazione del banco dalle ore alle ore esposizione e vendita al pubblico dalle ore alle ore ricarico e sgombero dell area. Dopo lo scarico delle merci, gli automezzi dovranno essere parcheggiati al di fuori dell area di esposizione a meno che non siano parte integrante della struttura espositiva. In occasione di particolari festività e di manifestazioni promozionali, culturali o turistiche, l attività del mercato potrà essere prolungata fino alle. Le aziende partecipanti al mercato non potranno smontare la propria struttura o lasciare il posteggio prima dell orario stabilito. Al termine dell orario di vendita ogni operatore deve smaltire negli appositi contenitori per la raccolta differenziata tutti i rifiuti prodotti lasciando l area sgombra e pulita. ART. 10 Partecipazione e recesso L assegnazione dei posteggi ha validità. Ogni operatore è tenuto a partecipare al mercato sottoscrivendo un impegno ad essere presente con continuità pena il pagamento di una sanzione di euro che il/la Comitato/Commissione provvederà a riscuotere. L operatore che intende cessare la partecipazione al mercato dovrà comunicarlo tramite raccomandata a con un preavviso di almeno mesi. ART. 11 Oneri Ogni espositore è tenuto al pagamento del canone deciso dal Comune per l occupazione del suolo pubblico, della tariffa rifiuti, dell eventuale fornitura di energia elettrica e di altri eventuali oneri relativi all esercizio del mercato agricolo. ART. 12 Sanzioni L inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetta alle sanzioni previste dalla normativa indicata nel decreto 20 novembre 2007 6
(1) Hanno fatto parte del gruppo di lavoro rappresentanti delle Associazioni agricole (CIA, Coldiretti e UPA), dell Associazione dei Comuni, dell Associazione Slow food, dei Settori Agricoltura ed Economia della Provincia. Le Associazioni dei commercianti e le Associazioni dei Consumatori hanno discusso e contribuito alla stesura definitiva del presente regolamento tipo. 7