REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO AGRICOLO

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1 COMUNE DI BASALUZZO Provincia di ALESSANDRIA MERCATO CONTADINO DELLE TERRE DI BIS LUCUS REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO AGRICOLO Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del 09 marzo 2010

2 Art. 1 Istituzione E istituito sul territorio del Comune di Basaluzzo il mercato agricolo denominato Mercato Contadino Zero chilometri o Km 0 per brevità sulla cartellonistica (di seguito indicato come mercato), riservato agli imprenditori agricoli, per favorire la vendita diretta dei prodotti derivanti dall esercizio dell attività agricola, anche a seguito di manipolazione e trasformazione. Il mercato è ubicato nel Comune di Basaluzzo, su area pubblica individuata con provvedimento della Giunta Comunale n. del Il mercato è costituito da un numero massimo di 15 spazi per la vendita. Il numero dei posteggi può variare secondo l'andamento stagionale. La Giunta Comunale può determinare un numero di posteggi maggiore, con riferimento alle presenze effettive. Il mercato può essere affidato in gestione ad un soggetto gestore proposto dai partecipanti, per una migliore conduzione dell iniziativa, ( di seguito chiamato gestore) ed individuato dalla Giunta Comunale tra le proposte pervenute. Il mercato rispetta la disciplina del D.M. 20 novembre Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli - in quanto applicabile e compatibile con l iniziativa. De residuo si applica la disciplina vigente per il Mercato già operante in Piazza XXV Aprile di Basaluzzo, valido per tutti gli operatori commerciali. Art.2 Finalità Il mercato ha lo scopo di: a) promuovere la vendita e l acquisto di merce fresca e trasformata e il rapporto tra il mondo della produzione ed il mondo del consumo; b) realizzare lo sviluppo della filiera corta del prodotto agroalimentare del territorio e del prodotto a chilometro zero, incentivando il consumo di prodotti locali e stagionali e favorendo il giusto rapporto prezzo-qualità nonché la trasparenza dei prezzi applicati; c) favorire la distribuzione di prodotti locali e stagionali dalla chiara e garantita tracciabilità e provenienza; d) far conoscere la cultura rurale ed in particolare i piccoli produttori e le piccole produzioni presenti sul territorio. e) implementare l offerta commerciale senza limiti per il numero di banchi, di operatori presenti, in relazione alle finalità ed agli obiettivi della L.R. 28/99 applicabile per i Comuni minori o deboli e con le agevolazioni previste per i piccoli enti. All interno del mercato possono essere effettuate iniziative culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari del territorio rurale di riferimento. Ai consumatori vengono garantiti: a) maggiori genuinità, b) freschezza, c) qualità d) prodotti legati al naturale ritmo della natura, risultando ecologicamente sostenibile, in quanto non sono necessari lunghi trasporti per la distribuzione e) alternativa all acquisto dei prodotti nei centri commerciali, in un contesto di recupero del centro storico del paese. Art.3 Soggetti ammessi alla vendita

3 Possono partecipare al mercato gli imprenditori agricoli (singoli, associati, costituiti in società), i consorzi di produttori e le cooperative di imprenditori agricoli, iscritti nel registro delle imprese, che rispettino le seguenti condizioni: a) ubicazione dell'azienda e dei fondi agricoli in conduzione entro il territorio della bassa Provincia di Brescia, con una distanza massima da Basaluzzo di 30 chilometri; b) l'attività' di vendita all'interno del mercato deve essere esercitata dal titolare dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola, dai familiari coadiuvanti, o dal personale dipendente di ciascuna impresa. Possono altresì partecipare al mercato anche gli imprenditori che non siano agricoli in via esclusiva (così detto imprenditore part-time) e anche, in via eccezionale e sempre per garantire l avvio della nuova area mercatale, anche gli operatori commerciali di mercati ambulanti settimanali che offrano una adeguata qualità dei prodotti e adeguate garanzie di serietà nell ottica di miglioramento dell offerta commerciale e per evitare le aree a rischio di desertificazione, in antitesi con l agglomerato distributivo spersonalizzato della grande distribuzione (Centri Commerciali etc.) in linea con le leggi regionali (n. 15/2007, n. 28/1999 etc.) di sostegno ai piccoli borghi.

4 Art. 4 Periodi di apertura ed orari Il mercato si svolge la domenica indicativamente dalle ore 8,00 alle ore 13,00, con possibilità di accedere all area e di completare le operazioni di allestimento 2 ore prima e di lasciare l area 2 ore dopo il termine del mercato. In occasione di particolari festività e di manifestazioni, l orario potrà essere prolungato sino alle ore 20,00. Le aziende partecipanti al mercato non possono smontare la propria struttura prima dell orario prestabilito per il termine del mercato. Il mercato non si terrà nelle giornate interessate da particolari solennità, ove l Amministrazione comunale ritenga di privilegiare lo svolgimento di processioni, messe e manifestazioni solenni (ricorrenze partigiane, caduti etc. etc.). Art. 5 Gestione, direzione e organismo di controllo Le funzioni d indirizzo e di controllo delle attività svolte nell ambito del mercato sono affidate ad una commissione nominata dal Sindaco, che con apposito disciplinare interno del mercato, è in grado esercitare attività di rappresentanza degli espositori e delle realtà associative che vi aderiscono, di segnalare nuovi partecipanti, organizzare iniziative collaterali, tutelare l immagine e controllare la qualità dei prodotti. La commissione è così composta: n. 1 rappresentante del Comune. n. 1 rappresentante del gestore che gestisce il mercato. n. 2 rappresentanti degli operatori partecipanti al mercato. I componenti della commissione restano in carica per tre anni e possono essere rieletti. La commissione è convocata dal Sindaco o suo delegato almeno 4 volte all anno, oppure quando lo richiedono almeno 3 componenti. La commissione avrà i seguenti compiti: - organizzazione e funzionamento del mercato curando il rispetto del decoro e l osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie - gestione dei rapporti con gli operatori partecipanti - rilevazione dei prezzi secondo le modalità adottate dall Osservatorio dei prezzi istituito presso la Provincia di Alessandria. - azioni di promozione del mercato. - organizzazione di iniziative collaterali, di carattere culturale, didattico, e dimostrative legate ai prodotti alimentari del territorio rurale di riferimento - valutazione delle domande di partecipazione. Art. 6 Domanda di partecipazione La domanda di partecipazione deve contenere: - le generalità del richiedente e la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente; - anagrafica completa dell azienda agricola; - descrizione dell attività aziendale con l'indicazione delle colture praticate e/o della tipologia di allevamento; - la stima quantitativa dei prodotti che si intendono porre in vendita e della relativa stagionalità; - i periodi dell anno in cui l azienda è disponibile a partecipare al mercato;

5 Inoltre la domanda deve essere corredata da: - copia del fascicolo aziendale registrato nel sistema informativo regionale dell agricoltura; - copia aggiornata della visura camerale da cui risulti l iscrizione al registro delle imprese; - copia della comunicazione di inizio dell attività di vendita diretta da parte dei produttori agricoli; - copia della denuncia di inizio attività produttiva, o di precedenti autorizzazioni sanitarie; - copia di eventuali certificazioni conseguite dall azienda per i prodotti posti in vendita La partecipazione è subordinata al rispetto delle normative vigenti in materia fiscale, sanitaria e amministrativa nonché delle disposizioni a tutela dei consumatori. La presentazione della domanda di partecipazione implica l accettazione integrale di questo regolamento. Le domande devono essere presentate presso la sede del Comune di Basaluzzo in Via Nuova n. 7. Art. 7 Selezione delle domande Nell organizzazione del mercato deve essere favorita la più ampia rappresentatività di categorie merceologiche. Nell assegnazione degli spazi di vendita si applicheranno i seguenti parametri che determineranno una graduatoria finale. parametri Periodo di partecipazione al mercato Certificazioni di qualità dell azienda e/o dei prodotti in vendita Prodotti non presenti sul mercato Azienda singola o società semplice Azienda cooperativa punteggi o 1 punto per ogni mese ( massimo 12 punti) 5 punti 10 punti 10 punti 2 punti Sono possibili assegnazioni di postazioni a termine per produzioni stagionali. In caso di parità di punteggio avrà priorità l azienda che ha presentato la domanda per prima (farà fede la data e il numero di protocollo). Le domande di partecipazione devono essere presentate ogni anno entro il 31 ottobre presso la sede comunale, Basaluzzo Piazza Roma n. 45. Entro i 30 giorni successivi sarà pubblicata all albo pretorio del Comune di Basaluzzo la graduatoria relativa all anno successivo che varrà a partire dal 1 gennaio al 31 dicembre. Della stessa sarà data comunicazione tramite lettera raccomandata a tutte le aziende che hanno presentato domanda di partecipazione. In via transitoria per il primo anno di istituzione del mercato, le domande potranno essere presentate entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di Giunta Comunale di approvazione dell istituzione del Mercato, e in linea con i principi previsti dalla delibera di Consiglio Comunale di approvazione del regolamento per la disciplina del mercato agricolo.

6 Art. 8 Cosa si può vendere Possono essere posti in vendita, di regola, prodotti agricoli freschi o trasformati delle aziende agricole ammesse al mercato. I prodotti agricoli posti in vendita devono essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice. Nel caso di prodotti trasformati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici di origine prevalentemente aziendale, devono essere tipici e finalizzati al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell impresa. Qualora la trasformazione non avvenga in azienda, si dovrà dimostrare, attraverso apposita documentazione fiscale e sanitaria, l origine aziendale della materia prima. Nell organizzazione del mercato si dovrà favorire la più ampia rappresentatività di categorie merceologiche. L eventuale aggiunta successiva di altri prodotti da parte di un operatore del mercato, oltre a quelli già indicati nella domanda di ammissione, può essere autorizzata specialmente per le rammentate finalità di implementazione dell offerta commerciale, in accordo con le indicazioni espresse dall Amministrazione comunale tramite proprio atto di indirizzo. Art. 9 Prezzi I prezzi dei prodotti posti in vendita saranno monitorati dalla commissione (sino a quando non venga istituita, il riferimento è da farsi all Amministrazione comunale) attraverso rilevazioni mensili. Ogni azienda dovrà trasmettere entro il giorno cinque di ogni mese la lista dei prodotti posti in vendita con i prezzi applicati nel mese in corso. Art. 10 Obblighi E fatto obbligo agli operatori del mercato di occupare lo spazio di vendita entro le ore 8,00 e di lasciare pulito e sgombero da rifiuti l area di vendita e le aree circostanti al termine del mercato. Le aziende agricole partecipanti al mercato dovranno garantire al consumatore la possibilità di effettuare visite concordate presso la sede dell azienda stessa al fine di constatare di persona quanto posto in vendita. L azienda agricola che partecipa al mercato deve sottoscrivere un impegno ad essere presente con continuità e versare una cauzione al soggetto gestore di 1.000,00 che verrà trattenuta in caso di mancato rispetto dell impegno di partecipazione. Ogni azienda agricola è tenuta al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico, della tariffa rifiuti, dell eventuale fornitura di acqua e di energia elettrica e di altri eventuali spese. La quota dovrà essere versata al gestore che provvede al pagamento di quanto dovuto al Comune. Al termine dell orario di vendita ogni operatore deve smaltire negli appositi contenitori per la raccolta differenziata tutti i rifiuti prodotti lasciando l area sgombra e pulita. Art. 11 Obblighi del gestore Il gestore sostiene tutti gli oneri finanziari ed amministrativi connessi alla disponibilità dell area sulla quale si svolge il mercato. Il gestore si impegna a partecipare ad almeno 5 iniziative all anno organizzate dal Comune Basaluzzo e dai Comuni limitrofi, proponendo degustazioni dei prodotti in vendita nell ambito del mercato.

7 Il gestore si impegna a fornire agli uffici comunali ogni informazione o documentazione che sarà ritenuta necessaria allo svolgimento dell ordinaria attività di controllo. La concessione dell area di mercato e la gestione delle partecipazioni degli operatori sono rimessi al gestore, che si impegna ad operare in ottemperanza alle regole fissate dal l Amministrazione Comunale con il presente regolamento. Il presente regolamento deve rispettare tutte le leggi regionali ed i regolamenti comunali (es. TARSU, TOSAP, Polizia Municipale, Trasporti etc.) nonché gli usi e le consuetudini vigenti nel Commercio per tempo e in specie nel territorio comunale di Basaluzzo. Sarà automaticamente aggiornato in base alle nuove normative regionali di settore. Il Sindaco può emanare ordinanze specifiche nel settore commercio per completare la normativa e per dettare disposizioni applicative, conformative, di irrogazione di sanzione amm.ve, regolatrici di orario etc. etc. L Ufficio Polizia Municipale ha la sorveglianza dell area mercatale, ed in accordo con l Ufficio Tecnico dispone la apposizione dei termini e la segnaletica stradale e commerciale integrativa per delimitare lo svolgimento della giornata deputata al mercato. Sono fatti salvi i divieti espressamente previsti dalla legge.

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