Interessi su ritardati pagamenti: determinazione del saggio di interesse per il II semestre 2014

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ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 17 23 LUGLIO 2014 Interessi su ritardati pagamenti: determinazione del saggio di interesse per il II semestre 2014 Copyright 2014 Acerbi & Associati ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE I 36100 VICENZA, VIA NAPOLI 66 TEL. 0444322866-0444322705 R.A. FAX. 0444545075 Codice fiscale e partita I.V.A. 02380850244 Indirizzo E-Mail: info@studioacerbi.com - Web-site: www.studioacerbi.com

Con il consueto Comunicato pubblicato nella G.U. n. 167 del 21 luglio 2014 il Ministero dell Economia e delle Finanze ai sensi e per gli effetti di cui all art. 5 comma 2 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, ha indicato il saggio di interesse di cui al comma 1 del medesimo articolo per il semestre 01.07 31.12.2014 nella misura dello 0,15%. Pertanto, considerando la maggiorazione di otto punti prevista dal predetto art. 5 (e art. 2 del D.Lgs. n. 231/2002), il saggio da considerare per la determinazione degli interessi legali di mora per il II semestre 2014 è pari all 8,15%, salvi diversi accordi fra le parti per la fissazione degli interessi moratori. Nel caso di commercio di prodotti agricoli e agroalimentari la disciplina di riferimento è dettata dall art. 62 del D.L. n. 1/2012 e dal D.M. 19 ottobre 2012 n. 199. Il fatto che la misura del tasso venga modificata ogni sei mesi, non significa che il suo valore sia semestrale, ma che se un credito è insoluto nel secondo semestre del 2014 per questo periodo si applica il tasso dell 8,15%. Il predetto tasso è annuale e va moltiplicato per i giorni di ritardato pagamento nel semestre, oltre che per il credito insoluto; al denominatore vanno indicati 365 giorni. Se il ritardato pagamento si protrae per più semestri, vanno considerati i relativi tassi di interesse per ciascun semestre, come da tabella sottoriportata. Ricordiamo che il regime degli interessi moratori sui tardivi pagamenti prevede che il mancato pagamento del corrispettivo di una transazione commerciale, derivante da contratti stipulati dall 8 agosto 2002, comporta automaticamente l obbligo per il debitore di corrispondere gli interessi moratori, senza una formale costituzione in mora. Gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento; si applicano i seguenti termini: 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento di contenuto equivalente; 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; 30 giorni dalla data dell accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello sopra indicato. Termini superiori a sessanta giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 231/2002, devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello in precedenza indicato, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini sopra indicati non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto. 2

Riportiamo di seguito una tabella riassuntiva dei tassi deliberati dall entrata in vigore del D.Lgs. n. 231/2002 ad oggi. periodo tasso base maggiorazione tasso interesse estremi provvedimento in di mora G.U. 07/11/2002 3,35% + 7% 10,35% n. 33 del 10.02.2003 31/12/2002 01/01/2003 2,85% + 7% 9,85% n. 33 del 10.02.2003 30/06/2003 01/07/2003 2,10% + 7% 9,10% n. 160 del 12.07.2003 31/12/2003 01/01/2004 2,02% + 7% 9,02% n. 11 del 15.01.2004 30/06/2004 01/07/2004 2,0% + 7% 9,01% n. 159 del 09.07.2004 31/12/2004 01/01/2005 2,09% + 7% 9,09% n. 5 del 08.01.2005 30/06/2005 01/07/2005 2,05% + 7% 9,05% n. 175 del 29.07.2005 31/12/2005 01/01/2006 2,25% + 7% 9,25% n. 10 del 13.01.2006 30/06/2006 01/07/2006 2,83% + 7% 9,83% n. 158 del 10.07.2006 31/12/2006 01/01/2007 3,58% + 7% 10,58% n. 29 del 05.02.2007 30/06/2007 01/07/2007 4,07% + 7% 11,07% n. 175 del 30.07.2007 31/12/2007 01/01/2008 4,20% + 7% 11,20% n. 35 del 11.02.2008 30/06/2008 01/07/2008 4,10% + 7% 11,10% n. 169 del 21.07.2008 31/12/2008 01/01/2009 2,50% + 7% 9,50% n. 26 del 02.02.2009 30/06/2009 01/07/2009 1,00% + 7% 8,00% n. 199 del 28.08.2009 31/12/2009 01/01/2010 1,00% + 7% 8,00% n. 40 del 18.02.2010 30/06/2010 01/07/2010 1,00% + 7% 8,00% n. 190 del 16.08.2010 31/12/2010 01/01/2011 1,00% + 7% 8,00% n. 31 del 08.02.2011 30/06/2011 01/07/2011 1,25% + 7% 8,25% n. 165 del 18.07.2011 31/12/2011 01/01/2012 1,00% + 7% 8,00% n. 22 del 27.01.2012 30/06/2012 01/07/2012 1,00% + 7% 8,00% n. 162 del 13.07.2012 31/12/2012 01/01/2013 0,75% + 8% 8,75% n. 14 del 17.01.2013 30/06/2013 01/07/2013 0,50% + 8% 8,50% n. 166 del 17.07.2013 31/12/2013 01/01/2014 30/06/2014 0,25% + 8% 8,25% n. 51 del 03.03.2014 3

01/07/2014 31/12/2014 0,15% + 8% 8,15% n. 167 del 21.07.2014 Gli interessi di mora ai fini del bilancio civilistico, e nella disciplina ai fini I.V.A., I.R.E.S. ed I.R.A.P. gli interessi per dilazione di pagamento Gli interessi moratori o per ritardato pagamento sono disciplinati dall art. 1224 del codice civile ed hanno natura cd. risarcitoria del danno subito dal creditore, in quanto dipendenti dall accertamento del colpevole ritardo nel pagamento da parte del debitore. Gli interessi applicati per la concessione di una dilazione di pagamento rientrano invece nella categoria dei cd. interessi corrispettivi o di natura compensativa, di cui all art. 1282 del codice civile. Si evidenzia che gli interessi di mora computati ai sensi e per gli effetti e con le modalità stabilite dal decreto legislativo qui in commento, in quanto automatici, devono essere contabilizzati per competenza nel conto economico, e non quindi nell esercizio in cui viene formalmente effettuato l addebito (per la rilevanza fiscale secondo il criterio di cassa si veda di seguito). I.V.A. La distinzione tra le due tipologie di interessi sopra evidenziata è fondamentale ai fini dell I.V.A. in quanto: gli interessi moratori o per ritardato pagamento sono esclusi nella determinazione della base imponibile I.V.A. ai sensi dell art. 15 c. 1 n. 1 del D.P.R. 633/1972 gli interessi per dilazione di pagamento sono operazioni esenti ai sensi dell art. 10 c. 1. n. 1) del D.P.R. 633/1972 La qualificazione di tali ultimi addebiti come operazioni esenti non comporta che le medesime concorrano alla formazione del pro-rata di indetraibilità dell I.V.A., in quanto non considerabili operazioni oggetto dell attività propria dell impresa industriale e/o commerciale (cfr. art. 19 bis c. 2 D.P.R. 633/1972). Tuttavia l I.V.A. eventualmente pagata per costi specificatamente correlati agli addebiti per questi interessi è completamente indetraibile (ad es. l I.V.A. relativa a parcelle di legali riferibili esclusivamente alla gestione di una pratica di un cliente cui vengono richiesti tali interessi). I.R.PE.F./I.R.E.S. La disciplina recata dall art. 109 comma 7 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (dopo la riforma di cui al D.Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344) prevede che in deroga al principio generale di competenza "gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti". Coerentemente con tale nuova previsione, è stata eliminata, nell'ambito dell'art. 106 (relativo alla svalutazione dei crediti), la precedente disposizione che prevedeva la svalutazione e l'accantonamento a fronte dei crediti per interessi moratori. La nuova disposizione, riferendosi ad interessi "percepiti o corrisposti", riguarda tanto il creditore quando il debitore degli interessi di mora e implica, qualora, in ossequio ai princìpi civilistici di bilancio, vengano rilevati gli interessi di mora che ragionevolmente si ritiene di dover incassare o pagare (principio di competenza), una corrispondente variazione (in diminuzione, da parte del creditore, e in aumento, da parte del debitore) al risultato civilistico, cui si contrapporrà, in sede di dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui gli interessi vengono incassati o pagati, una corrispondente variazione di segno opposto. 4

I.R.A.P. Sia gli interessi di mora sia quelli per ritardato pagamento vanno iscritti nella voce C16 d) del conto economico. Pertanto, sono componenti estrane nella determinazione della base imponibile I.R.A.P.. Conseguentemente, neppure gli eventuali relativi perdite e/o svalutazioni e/o accantonamenti rilevano ai fini I.R.A.P., peraltro già in ogni caso esclusi per dettato normativo (art. 5 comma 1 del D.Lgs. 446/1997). 5