Rapporto di maggioranza della Commissione piano regolatore sulla mozione cani liberi del 15 giugno 2009 di Silvano Bergonzoli e confirmatari.

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Transcript:

Rapporto di maggioranza della Commissione piano regolatore sulla mozione cani liberi del 15 giugno 2009 di Silvano Bergonzoli e confirmatari. Locarno, 5 ottobre 2009 Egregi colleghe e colleghi, Ispirandosi alla Ordinanza federale 1.9.2008 sulla protezione degli animali, citando in particolare gli art. 70 cpv 1 : i cani devono avere quotidianamente sufficienti contatti con le persone e, nel limite del possibile, con altri cani, e art. 71 cpv 1 : i cani devono essere portati fuori giornalmente e in funzione delle loro esigenze. Per quanto possibile, devono potersi muovere senza guinzaglio la mozione chiede: 1. che sia definita una zona ove sia permesso far correre i cani senza limitazione 2. al fine di evitare doppioni nell operazione andranno coinvolte le molte società cinofile del Locarnese e la Società protezione animali Locarnese e Valle Maggia 3. quale zona si indica la golena sul fiume Maggia: ai pedoni e ai ciclisti si dovrebbe riservare l argine insommergibile, mentre ai cani e ai loro proprietari l argine sommergibile 4. per la copertura delle spese di manutenzione e pulizia si contattino i Comuni della Regione chiedendo una loro partecipazione. A lavori iniziati, la CPR è venuta a conoscenza dell esistenza di un identico progetto del Comune di Losone. Infatti, l 8 settembre 2009, il Municipio di Losone ha convocato una conferenza stampa per spiegare il progetto cani liberi. Losone lancia l esperimento in prima cantonale: vaste aree per gli amici a 4 zampe senza guinzaglio : così La Regione del 9 settembre. Due saranno le zone cani liberi : 1. l area golenale dal vecchio ponte sul fiume Maggia fino all accesso al Meriggio, con l argine insommergibile riservato a pedoni e ciclisti e l argine sommergibile ai cani in libertà 2. un tratto strada in zona Canaa: un bosco con tre sole entrate, sul fondo di una valletta, un tempo in parte utilizzata dai granatieri. E un esperimento. Diamo ai cittadini di Losone, e non solo a quelli di Losone, una grande opportunità. Ma siamo pronti a tornare immediatamente sui nostri passi in caso di abusi : così il Sindaco Corrado Bianda. (v. La Regione) A quel punto, prendendo atto: 1. che la mozione Bergonzoli ha trovato la sua ideale realizzazione nel progetto cani liberi di Losone (ad eccezione della partecipazione dei Comuni della Regione alle spese di manutenzione e di pulizia, tutte le altre richieste hanno infatti trovato soddisfazione) 2. che Losone ha esplicitamente dichiarato di aprire l opportunità non solo ai cittadini di Losone ma anche ai proprietari di cani dell agglomerato urbano (vice-segretario) 3. che la creazione di una seconda zona cani liberi in Città significherebbe l evidente doppione che la mozione esplicitamente intende escludere nel rispetto della mozione, alla maggioranza della CPR non resta che proporre al Consiglio Comunale la non entrata in materia sulla mozione Bergonzoli cani liberi. Il rapporto di maggioranza della CPR poteva dunque chiudere qui. In realtà essa ha sentito il bisogno di capire: 1. che cosa ha portato Losone a concepire e definire il suo progetto?

2. perché l annuncio della novità non ha potuto liberarsi di una importante preoccupazione ( è un esperimento pronti a tornare sui nostri passi )? Con altre parole: che cosa manca al progetto, affinché la convinzione dell autorità potesse essere piena? Da quanto è stato riferito della conferenza stampa, Losone ha inteso risolvere la situazione di fatto, irregolare dal profilo della legge, perdurante da anni, di proprietari che lasciano liberi i loro cani lungo la golena sul fiume Maggia, e con la regolamentazione zone cani liberi spera di ridurre i pericoli di incidenti ( purtroppo in passato sono nati problemi di convivenza tra i diversi utenti: ciclisti, appassionati di ippica, pedoni, gli amici a quattro zampe : v. La Regione) Per Losone ci sono voluti due anni di non sempre facili trattative con il Cantone (Ufficio caccia e pesca e polizia) per ottenere semaforo verde. La complessità della questione è dipesa dal fatto che si cercava la deroga a una delle principali innovazioni della nuova legge cantonale: l obbligo di tenere tutti i cani al guinzaglio nei luoghi pubblici e anche privati se frequentati dal pubblico. Dalla menzionata conferenza stampa è emerso che la deroga ottenuta non permette al Municipio di Losone di soltanto gioire. Essa non riesce infatti a garantire che in futuro non si ripetano incidenti. Incidenti causati da proprietari di cani pericolosi non all altezza del compito. Sta qui il nocciolo della questione. Per tutelarsi, nelle due zone cani liberi il Municipio di Losone impone di conseguenza la museruola ai cani potenzialmente aggressivi. Garanzia in realtà solo parziale, visto che: 1. il concetto cane potenzialmente aggressivo non è di immediata constatazione e qualche problema dunque lo crea (come si vedrà) e 2. che con la museruola un cane pericoloso pur senza poter mordere è comunque ancora libero di provocare incidenti minori, come assalire e buttare per terra persone, i bambini in modo particolare. Ci si può perfino chiedere se la museruola mal sopportata non possa accrescere l aggressività. Di fronte allo spazio di preoccupazione lasciato aperto dalla soluzione di Losone, la maggioranza della CPR ha ritenuto avesse senso approfondire la materia, in particolare per quanto riguarda l impossibilità di escludere gli incidenti. Lo ha fatto seguendo in un primo tempo i mozionanti che, per elaborare il loro testo, hanno scelto la strada dell Ordinanza federale sulla protezione degli animali del 1 settembre 2008 (v. art. 70 e 71 sopra menzionati) La maggioranza della CPR ha proseguito l esame da quel profilo consultando - il Messaggio del CdS del 10 ottobre 2006 sulla legge cantonale sui cani - la legge cantonale sui cani del febbraio 2008 - l Ordinanza municipale concernente i detentori di cani - le NAPR, settore 4, votate dal nostro C.C. il 23 maggio 1990 - il Regolamento di polizia urbana e rurale - la revisione della LOC In un secondo tempo la questione è stata affrontata dal profilo pianificatorio, con l esame dell impatto che l accettazione della mozione avrebbe sul rapporto dei cittadini con la nostra golena sul fiume Maggia. Aspetti giuridici Per non eccedere in citazione di testi giuridici, il presente rapporto si limiterà a indicare soltanto i dati considerati necessari al retto intendimento della questione. a) La legge cantonale sui cani: messaggio del CdS del 10 ottobre 2006

Il CdS riconosce che lo sbranamento del bambino di Oberglatt da parte di 3 pitbull nel dicembre 2005 abbia rivelato l urgenza di formulare in Svizzera una legge sui cani, in particolare sui cani pericolosi. Sembrava che fosse la Confederazione a doversene occupare, al fine di avere una legislazione omogenea su tutto il territorio nazionale. Berna si é tuttavia trovata di fronte a una difficoltà giuridico-costituzionale: la Confederazione è competente a legiferare soltanto nei casi di protezione dell animale dalla cattiveria degli uomini. Nei casi di protezione dell uomo dall aggressività degli animali, la competenza spetta ai Cantoni. Di conseguenza, alcuni Cantoni hanno autonomamente deciso di vietare alcune razze ritenute potenzialmente più pericolose. Il nostro Cantone non aveva una legge sui cani. Esisteva soltanto l obbligo di notificare i casi di morsicatura. Dal giro di consultazione indetto dal governo sul progetto di legge è emerso che, stando alle associazioni cinofile cantonali e alle società di protezione degli animali, una lista di cani pericolosi non sarebbe scientificamente sostenibile. Inoltre, nemmeno l obbligo del guinzaglio in luoghi pubblici e privati frequentati da persone o da altri animali ha fatto l unanimità nel nostro Cantone. A dispetto delle associazioni che lo ritengono troppo severo, la maggioranza dei Comuni concorda tuttavia con l obbligo generalizzato del guinzaglio, Commentando la legge, all art. 7 cpv 4, il Messaggio dice: la generalizzazione dell obbligo di tenere i cani al guinzaglio in luoghi frequentati dal pubblico, pubblici o privati, costituisce una delle principali innovazioni della presente legge. Fino ad oggi infatti l obbligo della tenuta al guinzaglio era appannaggio dei singoli comuni, che potevano applicarlo in parte o su tutto il territorio. Merita una sottolineatura il buon senso che ispira la conclusione del Messaggio sul tema guinzaglio: L obbligo generalizzato del guinzaglio è la principale e più semplice misura preventiva in grado di evitare aggressioni a persone o ad altri animali. b) la legge sui cani del 2008 Art. 7 cpv 2: il detentore del cane è tenuto ad adottare le precauzioni necessarie affinché l animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali cpv 4: in particolare nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali, i cani vanno sempre tenuti al guinzaglio e, se richiesto dalle circostanze, muniti di museruola art.11 cpv 2: i Municipi possono definire aree di svago riservate ai cani, chiaramente delimitate e segnalate al pubblico cpv 3: all interno delle aree di svago il detentore è comunque tenuto ad adottare le precauzioni necessarie affinché l animale non possa nuocere alle persone o ad altri animali art. 15 cpv 1: sono considerati pericolosi i cani che, non provocati, hanno leso o minacciato di ledere l integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso indizi di un comportamento aggressivo cpv 2: i cani di cui al cpv 1 devono sempre essere tenuti al guinzaglio o muniti di museruola c) NAPR settore 4 Città di Locarno

Art. 34 cpv 1: La zona golenale deve garantire un ottimale deflusso delle acque; nel rispetto di questo obiettivo essa è utilizzata anche per la distensione e lo svago e come area di valorizzazione naturalistica d) Ordinanza municipale concernente i detentori di cani Art.1 : è assolutamente proibito lasciare vagare incustoditi i cani in tutte le aree di uso comune quali pubbliche vie, piazze, parchi gioco, giardini pubblici, aree golenali art.2 : i cani di qualsiasi razza devono essere sempre e costantemente tenuti al guinzaglio Come si può notare, leggi e regolamenti sono per l obbligo generalizzato di tenere i cani al guinzaglio su luogo pubblico e anche privato se frequentato dal pubblico. Ma, come ogni legge che si rispetti, anche quella sui cani ha la sua brava eccezione, il cpv 2 dell art. 11, che apre ai municipi la possibilità di stabilire zone di svago per i cani, liberi a determinate condizioni. Prima che sul nodo dell eccezione, serve soffermarsi sulla stranezza presentata dal cpv 1 dell art. 15. Avendo il legislatore rinunciato a stilare la lista delle possibili razze di cani potenzialmente più pericolosi, resta aperto il problema del come poter definire pericoloso un cane, dal momento che la legge parla di cani pericolosi. Per sapere se e quando un cane è pericoloso, secondo la legge bisogna attendere che l animale manifesti comportamenti aggressivi in stato di non provocazione. Se il comportamento aggressivo avviene quando il cane è al guinzaglio, un padrone responsabile non lo mollerà mai. Ma l aggressività può scatenarsi quando l animale è in libertà e l incidente può diventare inevitabile. In questo ultimo caso avremmo la stranezza di una legge che protegge tutte le vittime tranne la prima. Si aggiunga che un cane può sentirsi provocato da comportamenti che le persone (soprattutto i bambini) considerano del tutto innocenti, per nulla provocatori. Quanto all eccezione (art. 11, cpv 2) a una delle principali innovazioni introdotte a livello cantonale dalla legge, la difficoltà di applicazione, come s è visto per Losone, non è irrilevante per i Municipi dal momento che il legislatore ha rinunciato alla lista delle razze di cani potenzialmente più pericolosi. Esistesse la lista, tutto sarebbe più chiaro: cani sulla lista dei pericolosi andrebbero tenuti sempre e ovunque al guinzaglio. In assenza della lista, autorizzare la sospensione dell obbligo del guinzaglio nella zona cani liberi significa aprire la possibilità che della protezione dell autorizzazione godano, irresponsabilmente, anche proprietari di cani pericolosi. Col rischio di incidenti gravi. Simile fattispecie, a mente della maggioranza della CPR, pone l interrogativo se un Municipio possa derogare all obbligo di proteggere la popolazione da incidenti, autorizzando l eccezione alla regola dell obbligo generalizzato di tenere i cani al guinzaglio. Losone la responsabilità se l è presa, non a cuor leggero come s è visto, e ora dovrà fare i conti con la variabile aleatoria dell intelligenza dei proprietari di cani pericolosi, ben sapendo che la garanzia che tutti siano dotati del necessario senso di responsabilità non esiste. Si noti che l inesistenza di tale garanzia è dimostrata matematicamente dalla legge descritta dalla curva di Gauss. La matematica non è un opinione. Infatti, sappiamo tutti che a scadenze regolari la cronaca registra incidenti provocati da proprietari pericolosi di cani pericolosi. L ultimo, per la nostra Regione, è avvenuto a Palagnedra alle 11.30 del 24 settembre u.s. (v. La Regione del 25.9. 09) E vero che la responsabilità degli incidenti è sempre dei proprietari dei cani. Ma un conto è l incidente provocato in regime di infrazione alla legge, un altro conto è l incidente che si avvalesse di un autorizzazione municipale. Non per nulla Losone è pronta a ritirare l autorizzazione al primo incidente. Fosse successo a Losone l incidente di Palagnedra, in che situazione si sarebbe ritrovato

il Municipio? Avrebbe preso in seria considerazione l incidente e revocata l ordinanza zone cani liberi oppure avrebbe rimandato la decisione all incidente successivo? Se si possono capire i Municipi che, mettendo l accento sulla gioia dei cani di muoversi liberamente si assumono la responsabilità di introdurre l eccezione alla regola del guinzaglio sempre e ovunque, si possono capire anche i Municipi che l accento lo pongono sulla certezza della protezione delle persone, in nome dell evidenza ricordata dal Messaggio del CdS: l obbligo generalizzato del guinzaglio è la principale e più semplice misura preventiva in grado di evitare aggressioni a persone o ad altri animali. Un area di svago cintata sarebbe la fava che permetterebbe di prendere i due piccioni (la sicurezza per le persone e la libertà per i cani) garantendo sonni tranquilli a tutti. B) Aspetti pianificatori Dal profilo pianificatorio, la maggioranza della CPR ricorda che l area golenale lungo il fiume Maggia su territorio cittadino sottostà alle disposizioni della Legge federale sulle foreste, chiamata a svolgere le funzioni prioritarie della foresta, individuabili nella funzione ricreativa e nella funzione naturalistica-paesaggistica: essa è utilizzata per la distensione e lo svago e come area di valorizzazione naturalistica (v. NAPR art. 34, cpv. 1) Occorre di conseguenza individuare i potenziali conflitti tra i vari utenti, proporre delle misure, valutarne l efficacia, apportare correttivi. Oggetto di discussione, a proposito dell art. 11 cpv 2 della legge sui cani, è stato anche se abbia senso aprire l area di svago ai proprietari di cani limitatamente a determinate fasce orarie quotidiane. La risposta dipende dal rispetto dell area golenale dal profilo pianificatorio. La zona è indubbiamente pregiata, ricercata e goduta dalla popolazione tutto l anno nei giorni di bel tempo per passeggiate e, nella bella stagione, anche per la balneazione. La maggioranza della CPR è dell opinione che difficilmente la popolazione vedrebbe di buon occhio e accetterebbe una limitazione dell uso pubblico della zona golenale durante due-tre-ore delle più frequentate ogni giorno. Inoltre, e soprattutto, rimarrebbe il problema il far convivere il pubblico (tra i quali pure coloro che hanno paura anche dei cani non pericolosi) con possibili proprietari poco responsabili di cani pericolosi autorizzati a non tenerli al guinzaglio. C. Conclusione L iniziativa di Losone permette in ogni caso a Locarno di rimandare l eventuale decisione al momento in cui sarà possibile verificare i risultati di quell esperienza. Anche da questo punto la maggioranza della CPR considera opportuna l indicazione della mozione di non inventare un doppione. (f.to) Marco Büchler Francesco Gilardi Davide Giovannacci Philippe Jaquet-Richardet Aldo Lafranchi Giovanni Monotti Sabrina Morinini Ballabio Niccolò Salvioni Mattia Scaffetta Peter Zemanek