STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CENTRO SOCCORSO SUB "ROBERTO ZOCCA" OGGETTO - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Documenti analoghi
STATUTO ASSOCIAZIONE AMICI DELL HOSPICE DI SIENA ONLUS. Art.1 Costituzione

COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)

Art. 1 Costituzione. Art. 2 Finalità

UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O

LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PUGLIESI A PISA

ASSOCIAZIONE EX STUDENTI (UCSEI) DEL CENTRO GIOVANNI XXIII. Indice Degli Articoli Statutari

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Centro Studi Ugo Cerletti STATUTO ASSOCIATIVO. Pagina 1 di 5

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE)

ASSOCIAZIONE BENEDETTO CASTELLI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "Benedetto Castelli" BRESCIA

mail

Statuto tipo dell associazione di promozione sociale

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO SEMI FORESTI. Articolo1 Costituzione, democraticità della struttura ed assenza del fine di lucro

Camperisti senza Frontiere

STATUTO ANTEAS. Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà ART. 1 COSTITUZIONE

dell Associazione ex Consiglieri regionali del Molise

Statuto del Centro Aiuto alla Vita Marisa - TRIESTE

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA SOCIALE (ONLUS) S.A.R.A. PROJECT AVENTE LA FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE INTERPROVINCIALE Di ORGANISMI PER LA GESTIONE DEL CENTRO Di SERVIZI REGIONALE Di CUI ALLA LEGGE N.

STATUTO ASSOCIAZIONE GRUPPO MEDIOEVALE IN ILLO TEMPORE. Art.1

Statuto dell Associazione di Promozione Sociale Creuza de ma - Pietracatella

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ANIMrkhS-ONLUS

STATUTO. Art. 1. Costituzione, denominazione e sede. 1) E costituita l Associazione denominata LABORATORI L ARTE NELLE MANI. Art. 2 Scopi e attività

art. 1 (denominazione sede) 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Amici dell Africa Onlus.

CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA APPROVATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 6 NOVEMBRE 1975 E 15 DICEMBRE 1983

Statuto del Fondo di Assistenza Sanitaria Aperto per dipendenti, soci, membri e iscritti di Aziende, Associazioni ed Enti

VOLONTARIA ONLUS Art. 1 (Denominazione e sede) Art. 2 (Statuto) Art. 3 (Finalità dell'associazione)

ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCIOMAGRI.COM STATUTO ****

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

INGEGNERIA SENZA FRONTIERE TORINO.: STATUTO :.

Statuto Sociale dell Associazione "Amici della Tirlindana Garda-trentino"

STATUTO L Associazione non può deliberare o intraprendere iniziative di carattere didattico.

Associazione Culturale. - Crogiolo - Statuto

STATUTO. Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO SATYANANDA YOGA UDINE

STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005

STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI

COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA

STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CENTRO WELCOME. Art. 1 COSTITUZIONE

STATUTO TITOLO 1 DENOMINAZIONE - SEDE -SCOPO

Federazione Italiana Operatori Geriatrici F.I.O.G. STATUTO

Federazione Toscana dei Volontari per i Beni

STATUTO. Costituzione sede - durata - finalità

Statuto Associazione Prematuri Alto Adige

STATUTO ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI DEL CENTRO VELICO CAPRERA

L'Associazione "D.I.D. - Associazione donne italiane diplomatiche e dirigenti è un associazione senza fini di lucro, indipendente ed autonoma.

CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 1. Articolo 2

L associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

Statuto del Sindacato Nazionale Consulenti in Proprietà Industriale (SICPI)

TITOLO 1 Denominazione, Sede, Scopo. Art. 1) E costituita l Associazione Diocesana Milanese PROmozione RAdiotelevisiva (in forma abbreviata PRO.RA.

Associazione GIOCATORI IN SCATOLA

COMPAGNIA DELL AVELLANO

Club Italiano Razza Ancona

INSIEME - PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE.ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA SOCIALE

REGOLAMENTO DEL GRUPPO SPORTIVO 100 KM DEL PASSATORE

STATUTO ASSOCIAZIONE FIORI DI CACTUS

FAC SIMILE STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ATTO COSTITUTIVO DEL CENTRO

Da quante persone deve essere composto il Consiglio Direttivo? Il Consiglio Direttivo è composto in genere da un numero dispari di membri

Allegato A al rep. n. Statuto Art. 1 Costituzione a) E' costituita, ai sensi dell'art.36 e segg. del Codice Civile, l'associazione senza scopo di

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE YOU CLUB. ART. 1 Costituzione. ART. 2 Sede. ART. 3 Finalità

STATUTI ASSOCIAZIONE GRUPPO COMMERCIANTI CHIASSO

REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE LAUREATI DEL POLITECNICO DI BARI. Politecnico di Bari

STATUTO. Capo 1. Costituzione- Sede- Durata-Oggetto. 1. E costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ALFIERI

STATUTO. È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, l'associazione Culturale OFF

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Il presente atto disciplina lo Statuto dell'associazione Avvocati

Amici del Cammino di Santiago

SIMMED Simulazione in Medicina

HR CLUB CONFINDUSTRIA CUNEO - AIDP STATUTO. Art. I Denominazione - Scopi dell'associazione

ATTO COSTITUTIVO ITALIANO SEMPLICEMENTE ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

Art. 1 E costituita la: ASSOCIAZIONE BATTITORI REGIONE LOMBARDIA

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO LA PIETRA. Via Friuli, 1/a SELVAZZANO DENTRO (PD)

Ai sensi dell art.14 e seguenti del Codice Civile è costituita l Associazione di promozione

CENTRO PER I DIRITTI DEL MALATO ONLUS Mestre Venezia STATUTO ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

Statuto Consorzio Produttori Energia da Minieolico

ECOMUSEO DEL BOTTICINO STATUTO

A.I.DEF Associazione Italiana Portatori di Defibrillatore

1. L Associazione prosegue finalità culturali ed educative di sostegno alle persone che vivono esperienze di

STATUTO dell ASSOCIAZIONE SO.LE.VOL. - Solidarietà Lecco Volontariato

STATUTO. Articolo 1. Articolo 2

Statuto AVO. Casella Postale n Benevento Centro- C.F Telefono

Statuto Art.1 Denominazione Art.2 Scopi e principi fondamentali Art.3 Sede

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "ISVI - Istituto per i valori d'impresa" Articolo 1 Costituzione

S T A T U T O DELL'ENTE PER IL RESTAURO E LA UTILIZZAZIONE DI PALAZZO FARNESE E PER IL RESTAURO DELLE MURA FARNESIANE DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO denominata. È costituita l Associazione di volontariato denominata..

STATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE

STATUTO. del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. L Albero Segreto

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL CENTRO INFANZIA ARNABOLDI

STATUTO AISTP (ottobre 1999) Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

STATUTO E ATTO COSTITUTIVO. ART. 1 Denominazione

STATUTO ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO CENTRO GESTALT UDINE A.S.P. Art. 1. Costituzione

FONDAZIONE RACHELE ZITOMIRSKI ONLUS

Statuto del Centro di Aiuto alla Vita di Melzo

ALL. A ASSOCIAZIONE VITA INDIPENDENTE ABRUZZO ONLUS (A.V.I. ABRUZZO ONLUS) STATUTO (1)

STATUTO dell Associazione di Volontariato

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE ORA.AZIONE

Associazione Artistica Annette Ronchin Iscritta all Anagrafe Nazionale delle Ricerche 60217SX CF C.p Vicenza Italy

ASSOCIAZIONE DOTTOR CLOWN RIMINI

Statuto dell Istituto per la storia dell Umbria contemporanea

Transcript:

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CENTRO SOCCORSO SUB "ROBERTO ZOCCA" OGGETTO - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO Art. 1 E' costituita l'associazione di volontariato, apartitica e a- politica denominata "CENTRO SOCCORSO SUB ROBERTO ZOCCA ". Essa è disciplinata dal presente Statuto ed agisce in conformità alla Legge 11 Agosto 1991 n. 266, alla Legge Regionale Emilia Romagna 21 Febbraio 2005 n. 12, al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 ed ai relativi regolamenti attuativi, alle altre leggi statali e regionali e ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Art. 2 L'Associazione ha sede legale in Cesena, in Via Lucci n. 77. Eventuali successivi trasferimenti di sede nell'ambito del Comune sopra indicato non comportano modifica del presente statuto che disciplina la vita e le attività dell'associazione, a tutti gli effetti. Art. 3 L'Associazione ha lo scopo di collaborare nell'assistenza sociale di Protezione Civile con le autorità competenti, la Protezione Civile regionale e nazionale, la Guardia Costiera, la Marina Mercantile, i Carabinieri, la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco nell'opera di salvataggio, ricerca e recupero di persone annegate, in lavori di pubblica utilità, soccorso a

persone infortunate. A richiesta delle Capitanerie di porto, delle Prefetture, dei Comandi dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, delle Amministrazioni Comunali, del Genio Civile per opere marittime, delle Aziende di Soggiorno e di altri Enti, essa potrà operare per la ricerca e la localizzazione di oggetti, eseguire lavori subacquei e non, rilievi, eccetera. L'Associazione non ha scopi di lucro, eventuali utili derivanti da attività svolte dovranno essere destinati alla vita dell'associazione, detratte le imposte dovute per legge. Art. 4 Il "CENTRO SOCCORSO SUB ROBERTO ZOCCA ", attraverso la preparazione, la formazione e il costante allenamento di sommozzatori volontari costituisce e organizza un gruppo omogeneo di volontari subacquei e non, attrezzati, equipaggiati, tecnicamente preparati e sempre allenati per il servizio di volontariato nella Protezione Civile. A tal fine organizzerà corsi di formazione per aspiranti Sub volontari e corsi tecnici, per l'insegnamento dei sistemi di ricerca, soccorso, salvataggio ed uso di apparecchiature di rianimazione anche avvalendosi di specialisti o consulenti. Art. 5 Il "CENTRO SOCCORSO SUB ROBERTO ZOCCA " opera in memoria del carabiniere volontario subacqueo Roberto Zocca, in servizio di leva, deceduto durante un'operazione di servizio, insignito con medaglia d'argento al Valor Civile.

Art. 6 Gli interventi e le operazioni di salvataggio, soccorso, ricerca e recupero eseguite dall'associazione sono sempre gratuite, solo in casi di particolare impegno si potrà richiedere il rimborso di spese sostenute documentate. Eventuali offerte o compensi non richiesti, serviranno esclusivamente a contribuire alle spese di gestione. Art. 7 L'attività dell'associazione può essere svolta in collaborazione con altre organizzazioni ed anche attraverso accordi o convenzioni con Enti Pubblici e privati. L'Associazione opera nel territorio della Provincia di Forlì- Cesena e province limitrofe, di norma limitatamente alle acque interne e di mare, ovvero su mandato delle Prefetture e della Protezione Civile, possono essere svolte ove richiesto. PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI Art. 8 1. - Il patrimonio del "CENTRO SOCCORSO SUB "ROBERTO ZOCCA" non può né potrà essere impiegato per fini diversi dalla realizzazione degli scopi istituzionali. 2. - Le risorse economiche necessarie per il finanziamento e lo svolgimento delle attività istituzionali dell'associazione sono costituite da: a) quote associative annuali; b) erogazioni liberali, donazioni e lasciti;

c) contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche e private; d) entrate derivanti da attività promozionali di sensibilizzazione e da attività commerciali e produttive marginali; e) rimborsi derivanti da convenzioni. 3. - Il patrimonio sociale viene utilizzato per il conseguimento degli scopi statutari. Gli eventuali utili e avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve, e i capitali non potranno essere distribuiti a nessun titolo anche in modo indiretto. Art. 9 L'esercizio finanziario si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. Al termine di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il rendiconto, da cui risultano i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, e lo sottopone all'assemblea dei soci, convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione a maggioranza dei voti dei presenti o rappresentati per delega. ASSOCIATI Art. 10 Si possono associare al "CENTRO SOCCORSO SUB ROBERTO ZOCCA " soltanto persone stimate, di buona condotta morale e civile, disponibili a collaborare effettivamente nella organizzazione

per la funzionalità dell'associazione. Spetta al Consiglio Direttivo stabilire l'esistenza dei requisiti necessari e sufficienti per poter far parte dell'associazione. Fanno parte dell'associazione i Soci Onorari, i Soci Ordinari e gli Aspiranti Soci. * Sono soci Onorari coloro che per meriti o per servizio vengono ritenuti meritevoli del titolo assegnato dietro segnalazione del Consiglio Direttivo e deliberati dall'assemblea degli associati, hanno facoltà e non l'obbligo di contribuire al sostegno dell'associazione mediante il versamento della quota annuale, hanno diritto di voto nell'assemblea generale dei soci. * Sono soci Ordinari tutti gli iscritti all'associazione che prestano la loro opera utile agli scopi ed ai fini associativi, hanno diritto di voto in assemblea e versano la quota sociale annuale. * Sono Aspiranti soci coloro che hanno presentato domanda di associazione durante il periodo di osservazione, non hanno diritto di voto in assemblea e non versano la quota sociale annuale. Art. 11 1. - Ogni Socio Ordinario è tenuto a partecipare ai corsi ed alle iniziative che l'associazione decide di intraprendere. 2. - Il Socio che non partecipi e non contribuisca agli scopi

statuari può essere proposto per la decadenza da socio dal consiglio direttivo. 3. - Il Socio Ordinario è tenuto a versare, ove previsto il contributo annuale fissato dall'assemblea dei soci. Il Socio è tenuto a conservare in maniera diligente il materiale avuto in consegna e riconsegnarlo in caso di cessazione di attività. 4. - Le qualità di associato al "CENTRO SOCCORSO SUB ROBERTO ZOCCA ", si perde per morosità, dimissioni, decesso, decadenza, per motivi di scarso rendimento o insufficiente partecipazione alla vita associativa o atti contrari agli interessi e ai fini dell'associazione. La decadenza del socio viene contestata a maggioranza assoluta del consiglio direttivo, sulla base delle indicazioni fornite dal direttore tecnico e posta all'attenzione, nella prima seduta utile, dell'assemblea Generale degli Associati, i quali possono deliberarla a maggioranza assoluta dei presenti. Art. 12 L'associazione dovrà provvedere alla manutenzione ed alla buona conservazione dei beni mobili e dei beni immobili di proprietà e a disposizione dell'associazione stessa. Art. 13 1. - Chiunque, avendo requisiti necessari, può entrare a far parte dell'associazione, purché presenti domanda per iscritto al Consiglio Direttivo e nel primo anno di iscrizione verrà considerato aspirante associato, partecipando alla vita asso-

ciativa, ma senza diritto di voto alle assemblee. Trascorso un anno, il Consiglio Direttivo esaminerà la domanda e sulla base del comportamento dell'aspirante ne deciderà l'iscrizione definitiva o respingerà la richiesta. 2. - All'Associazione possono presentare domanda di iscrizione subacquei appartenenti a qualsiasi Federazione, Associazione, Centro o semplicemente persone desiderose di apprendere le tecniche subacquee di ricerca, di recupero, di salvataggio e di soccorso. Art. 14 Ogni iscritto si assume per intero tutte le responsabilità delle operazioni alle quali partecipa, della propria incolumità, di eventuali infortuni che possano capitargli durante le varie operazioni nelle quali può essere impiegato, di danni causati a terzi o a cose di terzi. Nè il "CENTRO SOCCORSO SUB ROBERTO ZOCCA " nè i dirigenti di detta Associazione potranno essere ritenuti responsabili degli infortuni che possano capitare agli iscritti e dei danni che gli iscritti possano causare a persone o a cose durante le attività istituzionali. Art. 15 L'accettazione del presente statuto e del regolamento depositato presso la sede sociale è condizione essenziale per mantenere la qualifica di associato, o per essere accettati a far parte dell'associazione.

AMMINISTRAZIONE Art. 16 L'Associazione è amministrata da un consiglio direttivo il quale viene eletto dall'assemblea generale degli associati alla quale possono votare i Soci Ordinari e i soci Onorari anche per delega, in regola con il versamento della quota annuale, ove previsto. Tutti i soci ordinari possono essere eletti consiglieri. Il Consiglio Direttivo, delibera a maggioranza, resta in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti senza limitazioni. ORGANI Art. 17 Sono organi dell'associazione: - l'assemblea degli Associati (nel presente statuto denominati anche soci); - il Consiglio Direttivo; - il Presidente ed il Vice-Presidente; - il Collegio dei Revisori dei Conti; - il Collegio dei Probiviri. ASSEMBLEA Art. 18 1. L'assemblea è costituita da tutti i soci ordinari e onorari. 2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga

necessario. 3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea, con comunicazione scritta (lettera, fax o e- mail), e affissione presso la sede sociale e pubblicazione sul sito internet dell'associazione. 4. La convocazione può avvenire anche su richiesta firmata di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro quindici giorni dalla convocazione. 5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega. 6. Ciascun socio ha un solo voto e non può essere portatore di più di una delega. 7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma relativo alla modifica dello statuto.

8. L'assemblea ha i seguenti compiti: - eleggere il presidente; - eleggere i membri del consiglio direttivo; - eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti; - eleggere i componenti del collegio dei probiviri; - approvare il programma di attività proposto dal consiglio direttivo; - approvare il bilancio preventivo; - approvare il bilancio consuntivo; - approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto mediante deliberazione dell'assemblea con la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; - stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci; - stabilire la decadenza dei soci. Consiglio Direttivo Art. 19 l. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da 4 (quattro) membri più il Presidente. Esso può invitare a partecipare altri membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo. 2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 4 volte l'anno. 3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trat-

tare, almeno 5 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, fax o e-mail). 4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno tre componenti il consiglio direttivo; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro quindici giorni dalla convocazione. 5. Il consiglio direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 6. Il consiglio direttivo ha i seguenti compiti: - nominare il Vice-Presidente; - nominare il Direttore Tecnico; - nominare il Segretario; - nominare il Cassiere-Economo; - fissare le norme per il funzionamento dell'associazione, che dovranno essere approvate dall'assemblea degli associati con maggioranza semplice; - sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo e consuntivo annuale; - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa; - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;

- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza; - determinare contributi per iniziative ricadenti nell'oggetto sociale; - richiedere contributi per iniziative inerenti l'oggetto sociale. PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE Art. 20 1. Il Presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'assemblea e del Consiglio direttivo, è eletto dall'assemblea a maggioranza semplice. 2. Egli cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 21. 3. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio, convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio direttivo. 4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. 5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente o, in sua assenza, dal componente del Consiglio più anziano di età. Art. 21

1. I componenti del Consiglio Direttivo decadono per dimissioni o per comportamenti ritenuti dall'assemblea particolarmente gravi in danno dell'associazione od in palese contrasto da quanto indicato nel presente statuto. 2. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Consiglio decada dall incarico, verrà sostituito dal primo dei non eletti ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio o a decadere sia il Presidente, l assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio. 3. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati dimissionari. 4. Nessun compenso è dovuto per alcun titolo per i membri del Consiglio direttivo. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E DEI PROBIVIRI Art. 22 L'Assemblea eleggerà il Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri e il Collegio dei Probiviri sempre formato da tre persone; i membri di tali organi potranno anche non essere associati. Le prestazioni del Collegio dei Revisori e dei Probiviri sono svolte gratuitamente. Il collegio dei Revisori dei conti e quello dei probiviri re-

stano in carica quattro anni e possono essere rieletti senza limitazioni. LIBRI E REGISTRI Art. 23 L'Associazione "CENTRO SOCCORSO SUB "ROBERTO ZOCCA"" istituisce e tiene aggiornati i seguenti libri e registri: a) Libro dei Soci Onorari, Ordinari e Aspiranti Soci; b) Registro delle deliberazioni dell'assemblea Generale degli Associati; c) Registro delle deliberazioni del Consiglio direttivo; d) Registro delle deliberazioni del Consiglio dei Revisori dei Conti; e) Libro Cassa; SCIOGLIMENTO Art. 24 1. - Lo scioglimento dell'associazione viene deliberato dall'assemblea, con parere favorevole dei tre quarti degli i- scritti con diritto di voto. 2. - In caso di scioglimento o di cessazione dell'associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore. È in ogni caso vietato il riparto di attività fra gli associati. DISPOSIZIONI FINALI Art. 25 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente sta-

tuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia di associazione. 27 ottobre 2009