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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AREA RISORSE IDRICHE E QUALITÀ DELL ARIA N. 43-10745/2010 OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale ex D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59. Aggiornamento per modifica non sostanziale e proroga dei termini della diffida. Impresa: COFELY ENERGIA S.r.l. Sede Legale: Via Ostiense 333, Roma Sede Operativa: Via Nervi 1, Settimo Torinese POS. N.: 004357 P.IVA: 06001120960 IL DIRETTORE PREMESSO CHE: con Determinazione del Direttore dell Area Risorse Idriche e Qualità dell Aria n. 32-511740/2007 del 3 maggio 2007 veniva rilasciata all Impresa EDISON S.p.A. (ora COFELY ENERGIA S.r.l.) l autorizzazione integrata ambientale prevista all art. 5 del D.Lgs. 59/2005 relativamente all impianto (situato presso la sede operativa) di Via Nervi 1 nel Comune di Settimo Torinese, all esercizio della seguente attività IPPC: Codice 1.1 - Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW; con D.D. n. 63-31636/2009 del 11 agosto 2009 il Gestore è stato diffidato, affinché: d. entro il 31 dicembre 2009 sia aggiornato il sistema di visualizzazione (in locale ed in remoto) dei dati rilevati dallo SME in modo che siano visualizzati anche i parametri Portata fumi e Energia termica prodotta ; e. entro 30 giorni dalla data di notifica della presente Determinazione sia inviata la tabella riassuntiva dei dati rilevati in continuo dallo SME nel corso del 2008. In alternativa, entro il 31 dicembre 2009, dovrà essere aggiornato il sistema di visualizzazione (in locale ed in remoto) dei dati rilevati dallo SME in modo che siano visualizzati anche i dati richiesti dalla tabella in oggetto. con D.D. n. 117-49327/2009 del 21 dicembre 2009 i termini di cui sopra sono stati prorogati al 31 marzo 2010 1

VISTA: la nota dell Azienda Cofely Energia S.r.l. del 4 marzo 2010 (prot. n. 184499), in cui si richiede la proroga di alcuni termini contenuti nel provvedimento di diffida al 31 dicembre 2010; il progetto di modifica ai sensi dell art. 10 del D.Lgs. 59/05 presentato dall Azienda in data 3 marzo 2010 (prot. n. 184688). CONSTATATO: che da quanto riportato nelle suddette note risulta necessario l aggiornamento delle condizioni dell Autorizzazione Integrata Ambientale. CONSIDERATO CHE: l installazione della caldaia temporanea Melgari, del surriscaldatore e la conseguente attivazione di due nuovi punti di emissione, non comporta un aumento dell immissione di sostanze inquinanti nell ambiente; VALUTATO CHE: le proroghe al rispetto delle prescrizioni richieste dal Gestore non comportano un aumento dell immissione di sostanze inquinanti nell ambiente; tali prescrizioni risultano comunque necessarie a garantire un elevato livello di protezione dell ambiente nel suo complesso; le modifiche comunicate, non rappresentando un potenziale aumento della pericolosità delle emissioni, non costituiscono modifica sostanziale come definita dall art. 2 comma 1 lettera n del D.Lgs. 59/05. RITENUTO CHE: si possa procedere alla proroga dei termini di cui ai punti d) ed e) del provvedimento di diffida in oggetto; si possa procedere all aggiornamento delle condizioni dell Autorizzazione secondo quanto disposto nell Allegato 1 alla presente Determinazione. VISTI: l art. 10 del D.Lgs. 59/05 (Modifica degli impianti o variazione del Gestore); il Decreto Interministeriale del 24 aprile 2008 concernente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59; 2

la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, concernente l adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all art. 7 comma 6 del D.Lgs. 59/05; la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo; il D.Lgs. 112 del 31/03/98: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali; la L.R. 44 del 26/04/00 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l attuazione del D.Lgs. n. 112/98; la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20/02/01 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00; la D.G.R. n. 65-6809 del 29/07/2002 avente ad oggetto Autorità competente al rilascio dell Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 4/08/1999 n. 372. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall art. 4, c. 3, del D. Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell autorizzazione. ATTESO: che la competenza all adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell art. 107 del Testo Unico delle leggi sull Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e dell art. 35 dello Statuto Provinciale; visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto Provinciale; - DETERMINA - 1. di prorogare i termini di cui ai punti d) ed e) del Provvedimento di Diffida emanato con Determina Dirigenziale n. 63-31636/2009 del 11 agosto 2009, aggiornata con D.D. n. 117-49327/2009 del 21 dicembre 2009, sostituendo il termine del 31 marzo 2010 con il termine del 31 dicembre 2010; 2. di fare salve tutte le condizioni e prescrizioni di cui alla D.D. n. 63-31636/2009 del 11 agosto 2009; 3. di aggiornare le condizioni di cui all Allegato A della D.D. n. 32-511740/2007 del 3 maggio 2007 secondo quanto riportato nell Allegato 1; 4. di fare salve tutte le condizioni e prescrizioni di cui alla D.D. n. 32-511740/2007 del 3 maggio 2007. - AVVERTE - che l inosservanza del presente provvedimento comporta l applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti, ivi compresa l adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza, ai sensi dell art. 11 comma 9 del D.Lgs. 59/2005; 3

- DISPONE - che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Settimo Torinese, all A.R.P.A. Piemonte e all ASL TO4. Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di ricevimento del presente atto. Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile. Torino, 12 marzo 2010 Il Direttore dell Area Risorse Idriche e Qualità dell Aria Dott. Francesco PAVONE 4

ALLEGATO 1 A.2 EMISSIONI IN ATMOSFERA A.2.1. PIANO DI CONTROLLO E DI MONITORAGGIO 1.- 10. [omissis] 10bis. Il Gestore dovrà comunicare con 15 giorni di anticipo alla Provincia di Torino ed all A.R.P.A Piemonte l entrata in funzione del nuovo generatore di vapore Melgari (camino denominato E2) e del nuovo surriscaldatore (camino denominato E3). Completato il periodo di messa a regime, che non può superare i 30 giorni, il Gestore dovrà effettuare, sul camino E2 (generatore di vapore) due rilevamenti delle emissioni (autocontrolli iniziali) entro 10 giorni dal termine del periodo di messa a regime. I risultati degli autocontrolli dovranno essere inviati alla Provincia di Torino e all A.R.P.A. Piemonte nel più breve tempo possibile. 10ter. Ai sensi dell art. 294 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. gli impianti di combustione di potenza termica nominale, per singolo focolare, pari o superiore a 6 MW, devono essere dotati di rilevatori della temperatura nei gas effluenti nonché di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio. Il medesimo impianto deve essere dotato, ove tecnicamente fattibile, di regolazione automatica del rapporto aria-combustibile. I suddetti parametri devono essere rilevati nell'effluente gassoso all'uscita della camera di combustione. Tale monitoraggio è da intendersi finalizzato all ottimizzazione del rendimento di combustione: il Gestore non è quindi tenuto ad attenersi alle disposizioni dell Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (Sistema di Monitoraggio delle Emissioni). In particolare, il Gestore non è tenuto a monitorare e registrare in continuo la quantità di metano utilizzata e la quantità di energia prodotta ai sensi del precedente punto 9 per quanto riguarda il generatore di vapore Melgari (camino denominato E2) e il surriscaldatore (camino denominato E3). 11.- 14. [omissis] 15. Il Gestore deve trasmettere i risultati degli autocontrolli periodici entro il 30 Aprile dell anno successivo a quello di effettuazione alla Provincia di Torino, all'a.r.p.a. e al Comune di Settimo Torinese. Relativamente ai parametri monitorati in continuo, ad esclusione di quelli rilevati ai sensi del precedente punto 10ter per quanto riguarda il camino E2, il Gestore, entro la data di cui sopra, predispone ed invia alla Provincia di Torino all'a.r.p.a. e al Comune di Settimo Torinese una tabella contenente le informazioni riportate nello schema sottostante. [si omette la tabella] 5

QUADRO EMISSIONI VALORI LIMITE ALLE EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA, FREQUENZA E MODALITA DEI CONTROLLI PERIODICI Inquinanti n camino Provenienza Impianto Portata [Nm 3 /h] Tipologia Concentr. Limiti (1) Flusso di massa impianto di abbattimento Autocontrolli [mg/nm 3 ] [kg/h] E2 Centrale Termica Generatore di Vapore Melgari da 9,5MW 10000 Polveri Totali 5 0,05 CO 100 1,00 NO x 150 1,50 - Annuale E3 Centrale Termica Surriscaldatore di vapore Melgari da 530kW Emissione non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell art. 269, comma 14, lettera c del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. NOTE (1) : Le concentrazioni sono riferite al gas secco e ad un tenore volumetrico di ossigeno del 3% a 0 C e 1013 hpa. 6