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S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 306 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa del senatore COSTA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 1996 Istituzione della professione di ottico optometrista TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

Atti parlamentari 2 ONOREVOLI SENATORI. Riteniamo che la libera professione intellettuale dell ottico optometrista, già da tempo riconosciuta a livello legislativo e praticata diffusamente in molti Paesi evoluti (Stati Uniti d America, Gran Bretagna, Irlanda, Spagna, eccetera) debba trovare ricetto anche nel nostro ordinamento giuridico, con una legge organica che riconosca quanto è, anche da tempo, realtà nei Paesi menzionati. Si vuol qui aggiungere che l istituzione della professione dell ottico optometrista trova rispondenza non solo in esigenze obiettive della popolazione italiana, ma che, di più, essa ha trovato particolare sviluppo nell ambito delle nuove generazioni di ottici che, stanchi di esercitare la loro arte nelle troppo strette maglie del regio decreto n. 1334 del 1928, si sono dedicati da tempo alla acquisizione di nuove frontiere nel campo delle loro specifiche conoscenze e competenze. Riteniamo di dover fare brevemente qualche cenno sull arte dell ottico (riconosciuta con limitazioni nel nostro ordinamento) e sulla professione dell ottico optometrista, per evidenziare il fenomeno che si vuole qui offrire in esame alla vostra autorevole attenzione. Nell anno 1928, appunto, veniva emanato il regio decreto n. 1334, concepito come provvisorio (ma che è tuttora in vigore), quando negli Stati Uniti già sin dal 1910 l attività dell optometrista era regolata da norme legislative. Tale ritardo era dovuto al fatto che, mentre negli Stati Uniti d America si assisteva ad un fenomeno di diffusione della scienza a tutti i livelli, in Italia tali esigenze non venivano avvertite se non frammentariamente. Tuttavia già il citato regio decreto n. 1334 del 1928 riconosceva agli ottici una ridotta attività refrazionistica, consentendo loro di operare l esame della vista, correggendone i difetti, a miopi e presbiti, considerati più a torto che a ragione come i più semplici difetti dell organo della vista. Ora, grazie a questa possibilità contemplata dalla legislazione, gli ottici italiani, soprattutto nell ultimo ventennio, sorretti anche da intense spinte di ordine culturale promosse da un vasto fenomeno associazionistico al loro interno, si sono dedicati più che all aspetto meramente commerciale ad un approfondimento della loro attività professionale, attingendo le loro conoscenze presso i campi specifici e alle branche della scienza che li riguarda: l optometria. Onorevoli senatori, è giunto a questo punto il momento di chiarire in che consiste l optometria. L optometria, in poche parole, è una scienza che non si limita semplicemente alla misurazione della vista, ma si realizza in un attività complessa che conduce alla soluzione dei più svariati problemi visivi, con esclusione dei problemi di carattere patologico dell occhio. Dal che deriva che l attività dell ottico optometrista è un attività condotta prevalentemente sulla base di leggi fisiche e che si avvale di tutti quei mezzi di esame e di correzione che sono stati in gran parte creati e perfezionati dagli stessi ottici optometristi. La funzione sociale dell ottico optometrista è ugualmente interessante. I difetti visivi, in una società estremamente industrializzata come la nostra, sono in continuo aumento. Statistiche recenti hanno evidenziato che un sempre maggior numero di lavoratori, di scolari, di studenti necessitano di mezzi di correzione visiva. Non sempre è possibile, allo stato attuale delle cose, intervenire in via preventiva per correggere sin dal primo manifestarsi tali anomalie visive. Ciò è dovuto anche e soprattutto alle carenze attuali della legislazione italiana la quale, attraverso il regio decreto n. 1334 del 1928, non offre i mezzi

Atti parlamentari 3 per poter riconoscere in via generalizzata il principio che abbiamo tentato di delineare. Il disegno di legge che qui si propone alla vostra attenzione, se da un lato riconosce una situazione di fatto, dall altro predispone gli strumenti necessari per offrire alla popolazione italiana un servizio qualificato, profondamente sociale e meno oneroso per la collettività. Ad esempio, molti infortuni sul lavoro potranno essere evitati proprio attraverso un opera costante di prevenzione dei difetti visivi che gli ottici optometristi saranno chiamati a svolgere nelle fabbriche. Nelle stesse scuole si dovrà riconoscere, accanto al medico ed alla vigilatrice scolastica, la presenza dell ottico optometrista, come già del resto si è verificato. Le ricerche che l optometria, in collaborazione con altre scienze che le sono affini, ha portato a termine hanno dimostrato che la funzione visiva diviene predominante nell uomo, poichè questi impara a vedere per imparare a leggere, legge per istruirsi e per essere di utilità alla società nella quale dovrà vivere. Inoltre, l ottico optometrista colma il vuoto di responsabilità oggi esistente e consistente nel fatto che spesso, in caso di errore, si verifica un rimpallo di attribuzioni fra oculista ed ottico, ed è ovvio che le spese di questo vuoto ricadono sulla collettività. Non per questo cessa la funzione primaria del medico oftalmologo; questi si occuperà delle problematiche di ordine strettamente medico che le nuove tecnologie di compensazione delle ametropie, quali le lenti a contatto, potranno provocare sul piano strettamente patologico. Infatti, le lenti a contatto costituiscono dei rimedi utilissimi (e talvolta essenziali) per la correzione di certe pronunciate ametropie, ma talvolta l incuria dell utente è tale da provocare conseguenze di grande rilievo per l occhio, che solo dall oculista possono essere curate, persino con il trapianto della cornea. Peraltro, lo sfascio provocato dalla malasanità ha fatto si che in qualche ambulatorio un solo oculista debba eseguire la misura della vista ad oltre venti pazienti all ora (mentre in certi casi non sono sufficienti due ore per esaminare a fondo gli occhi di un solo paziente); e per essere ammesso a questa parvenza di misura, il paziente si deve prenotare anche con più di un mese di anticipo. La situazione è diventata così tesa, che non pochi ottici d avanguardia, a ciò preparati da scuole specifiche, già praticano l optometria, con grande sollievo degli utenti, e da parte di numerosi ambienti di oculisti, attenti alle tendenze evolutive che si manifestano nella nostra società, si considera con grande favore la possibilità di essere validamente coadiuvati da ottici, che ben possono essere considerati, secondo quanto qui esposto, ottici optometristi. È dunque a queste esigenze sentite e diffuse nella società che il disegno di legge proposto si rivolge. Esso naturalmente tende alla creazione della professione di ottico optometrista, professione che la legge qualifica come esercitata da persone aventi istruzione di livello universitario, mirando alla creazione sia di scuole universitarie destinate al rilascio di diplomi universitari di primo livello, equamente distribuite secondo le esigenze della popolazione italiana, sia alla istituzione degli albi regionali degli ottici optometristi con specifiche funzioni deontologiche e di controllo. D altronde, l esercizio professionale è subordinato ad un esame di Stato, mentre appare doveroso riconoscere e tutelare le situazioni acquisite. Questa legge non costituisce che il primo passo di un organico disegno legislativo che demandando ad un regolamento di attuazione, da emanarsi entro sei mesi dall entrata in vigore della legge, la strutturazione organica di quei princìpi e di quelle attività che, pur previste a livello istituzionale nella legge, non hanno in essa compiuta attuazione, sono tuttavia il presupposto di una materia che, a ragione, potrà divenire un complesso di norme organico e socialmente avanzato. Per tutti questi motivi si confida che il presente disegno di legge trovi favorevole accoglimento, corrispondendo alle reali esigenze del nostro Paese.

Atti parlamentari 4 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. È istituita e riconosciuta la libera professione intellettuale di ottico optometrista, la quale consiste nell attività di colui che è in grado di operare la refrazione con metodi obiettivi e subiettivi, avvalendosi delle leggi dell ottica fisiologica, dell optometria e di quelle tecniche che in futuro si potranno evidenziare, e determinando, prescrivendo, fornendo tutti i mezzi ottici e fisici di compensazione delle ametropie. 2. Nella scienza dell optometria sono comprese le tecniche dell ortottica, della pleottica, dell illuminologia, dell educazione e della rieducazione visiva, e dell applicazione delle lenti a contatto. 3. L attestazione di efficienza visiva rilasciata dall ottico optometrista ha validità a tutti gli effetti di legge. Art. 2. 1. Per esercitare la professione di ottico optometrista occorre essere iscritti negli albi regionali degli ottici optometristi. 2. Per accedere agli albi regionali degli ottici optometristi sono richiesti i seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano, o di uno Stato facente parte della Unione europea secondo quanto previsto dalle norme comunitarie; b) avere compiuto i ventuno anni; c) essere in possesso del diploma universitario in optometria, rilasciato da scuole universitarie di scienze della visione, o analoghe, anche di Stati facenti parte della Unione europea; d) avere superato gli esami di Stato di abilitazione alla professione; e) avere la residenza o il domicilio nella regione di appartenenza.

Atti parlamentari 5 3. Possono inoltre accedere agli albi regionali degli ottici optometristi, tutti coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, dimostrino di esercitare la professione di ottico optometrista in forza di un attestato rilasciato da un istituto di optometria, o scuola analoga, o comunque dimostrino di aver esercitato per cinque anni la professione avendo il titolo di ottico. 4. La professione di ottico optometrista non è cumulabile con alcuna altra libera professione. 5. Chiunque eserciti la professione di ottico optometrista senza essere iscritto agli albi regionali degli ottici optometristi è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l ammenda da lire 500.000 a lire 5.000.000. Art. 3. 1. Il Ministro dell università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato ad istituire, di concerto con le amministrazioni regionali interessate, scuole universitarie di scienze della visione, secondo il piano universitario nazionale. 2. Il corso di diploma universitario in optometria è strutturato in relazione alle esigenze obiettive della popolazione italiana avvalendosi delle esperienze e dei piani di studi delle scuole universitarie di optometria di università esistenti in altri Stati, soprattutto nell ambito dell Unione europea. Art. 4. 1. Ogni anno sono disposti, con decreto del Ministro dell università e della ricerca scientifica e tecnologica, esami di Stato per l abilitazione alla professione di ottico optometrista. Detti esami hanno sede in Roma e consistono in prove scritte ed orali in relazione a quanto previsto dal regolamento di attuazione della presente legge. 2. Possono sostenere gli esami quanti, in possesso del diploma universitario in optometria, abbiano svolto, con decorrenza dal conseguimento del titolo, almeno un anno

Atti parlamentari 6 solare di pratica professionale presso lo studio di un ottico optometrista in attività. 3. La commissione di esame, nominata dal Ministro dell università e della ricerca scientifica e tecnologica, con il decreto di cui al comma 1, è composta da un professore di una facoltà universitaria di scienze della visione, che la presiede, da due rappresentanti del Ministero dell università e della ricerca scientifica e tecnologica, da quattro optometristi iscritti agli albi. 4. Contro i provvedimenti di negata iscrizione all albo professionale è ammessa impugnazione avanti l autorità giudiziaria ordinaria. Art. 5. 1. È istituita la Federazione nazionale degli albi degli ottici optometristi, con sede in Roma. 2. Il regolamento di cui all articolo 8, stabilisce le norme relative al consiglio dell ordine, alle tariffe, alla deontologia professionale e alle norme di funzionamento degli albi regionali e della Federazione nazionale degli albi degli ottici optometristi, nonchè le norme per la prima formazione degli albi professionali regionali, ai quali hanno diritto di iscriversi coloro che si trovano nelle condizioni di cui all articolo 2, comma 3. Art. 6. 1. Sono abrogate tutte le disposizioni di contrasto con la presente legge e, in particolare, l articolo 12 del regio decreto 31 maggio 1928 n. 1334, salvi i diritti acquisiti. Art. 8. 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il regolamento di attuazione.

Atti parlamentari 7 Art. 9. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.