N di Rep. ATTI PRIVATI Prot. Oggetto: Contratto di locazione ad uso turistico immobile denominato Casa da Caccia e relative pertinenze in località Vallesinella dal 10.07.2015 al 09.07.2018. CONTRATTO DI LOCAZIONE Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, presso la sede legale della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, Via Roma, n. 19 - Ragoli (TN), tra le parti contraenti: ----------------------------------------------- 1) Comunità delle Regole di Spinale e Manez, C.F.: 00324520220 e P.IVA: 00159040229 rappresentata dal Presidente p.t..., nato a. il. domiciliato per la carica presso la sede legale dell Ente sito in Via Roma, 19 Ragoli (TN), che interviene nel presente contratto non in proprio ma in nome e per conto dell Ente che rappresenta; di seguito denominata anche locatore. --------------------------------------------- 2), nato/a a.. il.., C.F.:.. residente in.. via., n. / C.F.:.. e P.IVA.. con sede in.. rappresentata dal sig...nato/a a.. il.., C.F.:.. che interviene nel presente atto in qualità di.. domiciliato per la carica presso.; di seguito denominato anche conduttore. - PREMESSO CHE A) la Comunità delle Regole di Spinale e Manez è proprietaria dell immobile denominato Casa da Caccia e relative pertinenze (in C.C. Ragoli II p.ed.128, p.ed.187, parte della p.f.34/1 e parte della p.f.35/1).; -------------- B) con provvedimento n.. di data.. il Comitato Amministrativo ha 1
deliberato di indire, per le ragioni di cui in premessa, asta pubblica ai sensi dell articolo 19 della LP 19 luglio 1990, n. 23 con aggiudicazione al massimo rialzo sul prezzo annuo posto a base d asta fissato in euro 7.600,00.-, per la locazione dell unità immobiliare ad uso turistico di proprietà della Comunità delle Regole di Spinale e Manez identificata sub p.ed.128, p.ed.187, parte della p.f.34/1 e parte della p.f.35/1 C.C. Ragoli II; C) con verbale di aggiudicazione prot. N... di data. è stata pronunciata aggiudicazione della locazione ad uso turistico dell immobile di proprietà della Comunità delle Regole di Spinale e Manez con contratto della durata di anni tre dallo.. al (a favore di nato/a a. il. Codice Fiscale:. al prezzo annuo di Euro.- (diconsi Euro../00). ---------------------------------------------------------------- TUTTO CIO PREMESSO Le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano di comune accordo il seguente contratto di locazione ad uso turistico: ------------------------------ 1. Le premesse e gli allegati al presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso. --------------------------------------------- 2. Il proprietario loca al conduttore, l edificio denominato Casa da Caccia e relative pertinenze (in C.C. Ragoli II p.ed.128, p.ed.187, parte della p.f.34/1 e parte della p.f.35/1) per anni tre dal 10.07.2015 al 09.07.2018. 3. La locazione dell immobile è esclusivamente ad uso turistico (articolo 1 comma 2 lettera c L.431/ di data 09.12.1998). 4. L immobile dovrà essere utilizzato esclusivamente come abitazione escludendo categoricamente ogni e qualsiasi diverso utilizzo (deposito ecc.) 2
L oggetto della locazione è rappresentato graficamente nelle allegate planimetrie sub A/ e sub B/. 5. Il presente contratto scadrà definitivamente in data 09.07.2018, senza necessità di disdetta alcuna e senza possibilità di rinnovo automatico. 6. Il conduttore dà atto che tutto quanto è oggetto di locazione compresi gli impianti installati sono in ottimo stato di manutenzione e che in tale stato dovranno essere riconsegnati al termine della locazione. 7. Il conduttore è edotto che l acqua al servizio di quanto locato è utilizzabile esclusivamente ai fini igienico sanitari. 8. Il conduttore è edotto che la corrente elettrica è prodotta da impianto fotovoltaico e generatore di corrente. 9. Il canone annuale di locazione per il periodo concordato è pattuito nell importo di Euro...= (./...=) annui. Il canone di locazione e le spese connesse alla locazione stessa devono essere pagate al Tesoriere del locatore, mediante SDD Autorizzazione addebiti diretti SEPA (con costi a carico del conduttore), o nei modi diversamente indicati dal locatore con comunicazione scritta, in due rate anticipate di uguale importo scadenti alle seguenti date 10.07 e 10.01. Il canone è soggetto ad aggiornamento automatico, senza che occorra esplicita domanda del locatore, mediante applicazione del 75% della variazione dell indice ISTAT costo vita per famiglie di operai e impiegati verificatisi nel mese di aprile rispetto allo stesso mese dell anno precedente. Sono altresì a carico del conduttore gli oneri accessori, le relative spese di competenza, e quant altro previsto dalla legge e dalle consuetudini. 3
10. Quanto locato è ad esclusivo uso turistico esclusivamente abitativo, con divieto al conduttore di mutare anche in parte ed anche solo temporaneamente tale uso. 11. Senza il consenso scritto del locatore, non è ammessa la sublocazione. La violazione del presente patto produce l automatica risoluzione del contratto ai sensi dell art. 1456 Codice Civile. 12. Il mancato pagamento anche parziale del canone di locazione o delle quote per gli oneri accessori, entro i termini contrattualmente stabiliti, così come la sublocazione abusiva o il mutamento di destinazione dell uso dei locali, produrranno ipso iure la risoluzione del contratto per colpa del conduttore, fermo restando l obbligo di corrispondere il dovuto e il risarcimento del danno a favore del locatore, a norma dell articolo 1456 del Codice Civile. In ogni caso il ritardato pagamento del canone o delle quote per gli oneri accessori comporterà, per il conduttore, il pagamento di un interesse che viene concordato in misura pari all interesse legale aumentato di due punti, con decorrenza dal giorno successivo a quello pattuito per il pagamento, senza che occorra costituzione in mora. 13. Il conduttore non può, senza il consenso scritto del locatore, eseguire innovazioni, migliorie o addizioni o sostituzioni di impianti di qualunque genere; non può sovraccaricare i solai; non può esporre cartelli o insegne. Il conduttore è responsabile sia verso il locatore che verso i terzi di ogni abuso o trascuratezza nell uso di quanto locato e dei suoi impianti e, in particolare, per incendio, per ostruzione di apparecchi sanitari, scarichi ed immondizie, per spandimento di acqua, fughe di gas, detenzione di animali pericolosi o molesti ecc 4
14. Il conduttore dovrà prestare particolare attenzione alla gestione degli impianti e strutture concesse in locazione al fine di evitare danneggiamenti anche dovuti alle basse temperature. 15. Sono a carico del conduttore anche le verifiche e manutenzioni degli impianti compresi il gruppo generatore, le batterie dell impianto fotovoltaico e gli estintori. E a carico del conduttore anche la pulizia delle canne fumarie. 16. Il conduttore si impegna a riconsegnare quanto ottenuto in locazione nello stato medesimo in cui l ha ricevuta, fatto salvo il deperimento d uso, pena il risarcimento del danno. Al termine della locazione i locali dovranno essere riconsegnati alla parte locatrice a mezzo di un suo incaricato, liberi da persone o cose, puliti e tinteggiato con materiale riconsegna delle chiavi: di tutto ciò verrà redatto, in contraddittorio fra le parti, apposito verbale. -- 17. Tutte le riparazioni di cui agli artt. 1576 e 1609 Codice Civile sono a carico del conduttore, che dovrà provvedere tempestivamente, salvo il diritto del locatore di sostituirsi in caso di inadempienza, con successivo integrale rimborso delle spese da parte del conduttore entro 20 giorni dalla richiesta. 18. Il locatore potrà effettuare riparazioni, anche non urgenti, a quanto locato, senza corrispondere alcuna indennità al conduttore, anche se la durata delle riparazioni sia superiore a 20 giorni, con ciò derogandosi per volontà delle parti alla disposizione dell art. 1584 Codice Civile. 19. Durante la locazione, il locatore o suo incaricato possono, in accordo con il conduttore, visitare quanto locato, per constatarne le modalità d uso o per la verifica degli impianti. 5
19. A garanzia dell adempimento del presente contratto, il conduttore ha prestato cauzione assolta a mezzo fidejussione pari a tre mensilità del canone. La fidejussione dovrà essere presentata nel rispetto delle condizioni stabilite dal locatore ed essere valida fino ad autorizzazione allo svincolo da parte del medesimo. La cauzione sarà restituita a riconsegna effettuata di quanto locato in buono stato locativo verificato l assolvimento di tutti gli adempimenti contrattualmente stabiliti. In ogni caso la cauzione non è computabile in conto pigione. 20. Costituiscono clausole risolutive espresse del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C.: l omessa comunicazione entro 8 giorni dall'evento, di danni di notevole entità che arrechino pregiudizio ai beni locati. l utilizzo di quanto locato con forme o finalità diverse rispetto a quelle contrattualmente stabilite. In ogni caso di risoluzione del contratto per fatto imputabile al conduttore, questi sarà obbligato a corrispondere al concedente, a titolo di penale, una somma pari all importo del canone annuo d aggiudicazione, salvo in ogni caso il risarcimento del danno ulteriore e con rinuncia da parte dell affittuario al potere di chiedere la riduzione della penale. 21. In caso di ritardata riconsegna dell immobile alla scadenza contrattualmente pattuita, il conduttore sarà tenuto al pagamento di una penale pari ad Euro 100,00.=, aggiornabile in base all indice ISTAT costo vita, per ogni giorno di ritardo, oltre al canone di locazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. ----------------------------------------------------- 6
Resta salvo il diritto della parte locatrice a procedere giudizialmente per ottenere il rilascio coattivo dell immobile. 22. -Tutte le spese del presente contratto e delle sue eventuali proroghe, nonché la tassa di bollo sono a carico del conduttore. L imposta di registro è a carico per metà di ciascuna delle parti contraenti. A tal fine si richiede la registrazione per quattro anni. 23. -Per qualunque contestazione relativa al presente contratto Foro competente sarà quello del locatore, mentre il conduttore elegge domicilio nell immobile locato. 24. I contraenti autorizzano reciprocamente la comunicazione a terzi dei propri dati personali nel caso di adempimenti connessi col rapporto di locazione. ---------------------------------------------------------------------------------- 25. -In relazione al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, le parti contraenti dichiarano di essere a conoscenza degli obblighi di cui all'art.8 cpv 3. 26. In relazione al D.L. 19 agosto 2005 n.192 come modificato con D.L. 4 giugno 2013 n.6 il conduttore dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla prestazione energetica dell unità abitativa locata, allegando sub lettera alfabetica B/ copia dell attestato di prestazione energetica di data. a firma. ----------------- 27. I dati catastali degli immobili locati sono i seguenti: C.C. 302 p.ed.128 foglio 13 categoria A4 classe 2 località e rendita 374,43.= e C.C. 302 p.ed.187 foglio 13. 28. I contraenti autorizzano reciprocamente la comunicazione a terzi dei propri dati personali nel caso di adempimenti connessi col rapporto di locazione ad uso turistico. 7
Ragoli, Il conduttore Il locatore Approvazione specifica, a norma degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, delle clausole contenute nei patti n.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13. Ragoli, Il conduttore Il locatore 8