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presentata dai consiglieri Sergo, Bianchi, Dal Zovo, Frattolin, Ussai il 12 settembre 2016

Signor Presidente, Signori Consiglieri, censire i terreni che risultano abbandonati o incolti e renderli di nuovo produttivi: è questo in estrema sintesi l obiettivo di questa legge che istituisce la Banca della terra. La proposta di legge prevede la realizzazione di un inventario completo e aggiornato dei terreni incolti di proprietà pubblica e privata disponibili a essere dati in gestione o in affitto. L inventario viene reso pubblico e i privati interessati redigono un piano di uso del terreno, per la sua coltivazione o il suo sfruttamento a pascolo, e lo consegnano alla Direzione regionale competente in agricoltura che, valutati i piani, assegna i terreni. Il recupero produttivo delle terre incolte è un tema estremamente rilevante per la nostra Regione. È stato recentemente stimato dall amministrazione regionale che a fronte di 30mila campi coltivati sul nostro territorio ne esistono almeno altri 100mila abbandonati o incolti, situati in particolare nelle aree montane e in quelle considerate economicamente marginali. Queste aree, storicamente caratterizzate da una estrema frammentazione della proprietà, hanno subito fortissimi episodi di spopolamento e continuano ad essere soggette a fenomeni di invecchiamento della popolazione e di abbandono dei terreni agricoli. Le aree non coltivate sono sottoposte a un rapido processo di rimboschimento e spesso dipendono da sussidi pubblici per rimanere a prato e a pascolo. Questo fenomeno di rimboschimento non può essere visto come una positiva rinaturalizzazione : è un indicatore di abbandono del territorio e di allontanamento delle comunità locali dall ambiente naturale. Il processo in atto è testimoniato anche dall impoverimento delle pratiche e delle conoscenze ecologiche tradizionali nelle nostre comunità. La Banca della terra è uno strumento molto semplice che può avere enormi effetti indiretti e a lungo termine su diversi aspetti della pianificazione del territorio. Infatti, recuperare i terreni incolti significa riappropriarsi di terre abbandonate da tempo e considerate marginali. Significa quindi riportare imprese e famiglie - quindi creare piccoli circuiti economici - in zone a forte calo demografico. L obiettivo di questa legge - che istituisce un meccanismo per facilitare l accesso alla terra in zone montane e rurali - è incentivare la nascita di aziende agricole e zootecniche perché si insedino e fungano da presidio permanente a salvaguardia dei territori, per la prevenzione del dilavamento e l erosione del suolo fertile, nonché il rischio di incendi. È ben noto che le azioni di sfalcio dei terreni sono fondamentali per la prevenzione del dissesto: l intento di questa legge è quindi quello di raggiungere l obiettivo del presidio del territorio tramite interventi ordinari, e non emergenziali, limitando l intervento pubblico e il relativo esborso di risorse. Creare meccanismi per facilitare l accesso alla terra permette, altresì, di incoraggiare l occupazione nel comparto agricolo e forestale: queste disposizioni normative promuovono la creazione di unità colturali più estese idonee allo sviluppo di imprese gestibili secondo criteri di razionalità ed efficienza. Infine, la ripresa produttiva di terre incolte può anche rappresentare per alcuni beneficiari una integrazione al reddito e una misura per favorire il reintegro nel sistema produttivo di persone a rischio o in situazione di povertà. La proposta prevede che in caso di più richieste su uno stesso terreno, ci siano dei meccanismi di punteggio che diano priorità ad alcuni profili. Con lo scopo di favorire il ricambio generazionale nel settore agricolo e incentivare l uso di tecnologie innovative capaci di sostenere in modo nuovo la conciliazione tra tradizione e innovazione, prevede che sia siano considerati prioritari i progetti presentati da coloro che non abbiano compiuto il 40esimo anno di età. Per contribuire alla creazione di società inclusive e con pari opportunità per tutti i residenti, le legge prevede che sia data priorità a beneficiari in situazioni di difficoltà o emarginazione. Infine, la legge prevede che siano considerati prioritari progetti che prevedano tecniche di coltivazione a basso impatto ambientale con l intento di I

rinforzare le agricolture contadine, riconoscendole custodi della terra e della biodiversità. Riconoscere l importanza primaria delle coltivazioni locali a basso impatto significa infatti difendere la sovranità alimentare e promuovere un alimentazione sana delle famiglie e delle comunità. La bontà della proposta è testimoniata dal fatto che è un provvedimento già adottato da diversi anni dalla Regione Toscana con la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80. Il successo dell iniziativa ha ispirato altre 13 regioni italiane che hanno adottato analoghi provvedimenti. Tra le altre, la Regione Liguria (Legge regionale 11 marzo 2014, n. 4), la Regione Veneto (Legge regionale 8 agosto 2014, n. 26), la Regione Lombardia (Legge regionale 26 novembre 2014, n. 30), la Regione Marche (Legge regionale 24 marzo 2015, n. 11) e la Regione Abruzzo (Legge regionale 8 ottobre 2015, n. 26). La presente legge si compone di 7 articoli. Con l articolo 1 la Regione promuove l accesso e la riconversione produttiva dei terreni agricoli incolti o abbandonati al fine di contrastare il fenomeno del rimboschimento, favorire la creazione di unità colturali più estese idonee allo sviluppo di imprese gestibili secondo criteri di razionalità ed efficienza, e contrastare lo spopolamento delle aree rurali e montane. Si definiscono altresì, i terreni incolti o abbandonati come quei fondi suscettibili di coltivazione che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno due annate agrarie, nonché i terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo in cui si siano insediate formazioni arbustive e arboree. L articolo 2 istituisce la Banca della terra presso la Direzione centrale delle Risorse agricole, forestali e ittiche, competente in materia di risorse agricole. La Banca della terra è un inventario cartografico accessibile al pubblico e aggiornato periodicamente dei terreni incolti o abbandonati, pubblici e privati disponibili per la temporanea assegnazione in regime di affitto o di concessione gratuita da parte dei soggetti proprietari o aventi titolo. L articolo 3 disciplina la redazione ed i tempi di adozione del regolamento di attuazione della presente legge. L articolo 4 prescrive che i soggetti che richiedono le assegnazioni redigano un piano di uso, ovvero un piano di coltivazione o un piano di sfruttamento a pascolo del terreno, e disciplina le modalità di assegnazione dei terreni prevedendo priorità sotto il profilo soggettivo e oggettivo. Gli articoli 5, 6, 7 disciplinano la valutazione dell efficacia della legge, i suoi costi e la tempistica per l entrata in vigore. Si confida nel voto favorevole di questo Consiglio regionale. SERGO BIANCHI DAL ZOVO FRATTOLIN USSAI II

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 1 - XI Legislatura - Atti consiliari INDICE Art. 1 - (Finalità e principi) Art. 2 - (La Banca della terra) Art. 3 - (Disposizioni attuative) Art. 4 - (Utilizzo dei beni inseriti nella Banca della terra) Art. 5 - (Clausola valutativa) Art. 6 - (Norme finanziarie) Art. 7 - (Entrata in vigore)

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 2 - XI Legislatura - Atti consiliari Art. 1 (Finalità e principi) 1. La Regione, in attuazione dell articolo 4, primo comma, punto 2, dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali delle comunità locali, in armonia con gli articoli 4 e 9 della Costituzione e l ordinamento comunitario, promuove con la presente legge e il relativo regolamento di attuazione, l utilizzo e il recupero produttivo dei terreni incolti o abbandonati al fine di: a) sostenere la nascita di aziende agricole e zootecniche in zone rurali e montane, riconoscendo la loro fondamentale funzione di presidio e salvaguardia del territorio per la prevenzione del dilavamento e l erosione del suolo fertile, nonché il rischio di incendi; b) contrastare il fenomeno del rimboschimento su aree un tempo coltivate o dedite al pascolo; c) favorire la creazione di unità colturali più estese, idonee allo sviluppo di imprese gestibili secondo criteri di razionalità ed efficienza; d) contrastare la tendenza alla perdita della conoscenza delle pratiche agricole e della conoscenza ecologica tradizionale; e) favorire l occupazione nel comparto agricolo e forestale, con particolare riguardo alle persone più giovani, e a quelle in situazione di povertà e/o emarginazione. 2. Ai fini della presente legge si considerano terreni incolti o abbandonati i fondi suscettibili di coltivazione che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno due annate agrarie ovvero i terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo in cui si sono insediate formazioni arbustive e arboree. Art. 2 (La Banca della terra) 1. Per perseguire le finalità di cui all articolo 1, in attuazione dei principi e dei criteri della legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), e della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti o abbandonati nei territori montani), è istituita presso la Direzione centrale competente in materia di risorse agricole che la realizza e gestisce, la Banca della terra, di seguito Banca. 2. La Banca è costituita dall inventario cartografico su base catastale dei terreni incolti o abbandonati pubblici e privati disponibili per la temporanea assegnazione in regime di affitto o di concessione gratuita da parte dei soggetti proprietari o aventi titolo. L inventario è accessibile al pubblico e aggiornato periodicamente. 3. Sono compresi nell inventario di cui al comma 2 i seguenti beni:

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 3 - XI Legislatura - Atti consiliari a) i terreni agricoli e a vocazione agricola i cui proprietari o aventi titolo abbiano segnalato al Comune territorialmente competente la disponibilità a cederne la conduzione a terzi; b) i beni demaniali dismessi di cui all articolo 66 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture) convertito, con modificazioni, della legge 27/2012, e di cui all articolo 1 del decreto ministeriale 20 maggio 2014 (Dismissione di terreni agricoli o a vocazione agricola); c) i terreni agricoli e a vocazione agricola confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), e successive modifiche. 4. La gestione della Banca è affidata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole che provvede, ai fini della presente legge, a: a) acquisire il censimento comunale dei terreni abbandonati o incolti presenti sul territorio regionale; b) curare l aggiornamento periodico dell inventario cartografico; c) fornire supporto a tutti i proprietari di terreni che intendano cederne la conduzione a terzi per il loro recupero a fini produttivi agricoli e a coloro che abbiano interesse ad utilizzare i terreni messi a disposizione; d) provvedere a un adeguata pubblicità degli elenchi dei terreni disponibili al fine di avere un ampia adesione all iscrizione dei terreni nella Banca. Art. 3 (Disposizioni attuative) 1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, in conformità ai principi generali di cui all articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche, è emanato il regolamento di attuazione con riferimento a: a) le modalità di informazione indirizzata ai proprietari dei terreni al fine di avere un ampia adesione all iscrizione dei terreni nella Banca; b) le procedure per la richiesta dei proprietari di inserimento dei propri terreni nella Banca; c) le procedure per la notifica ai proprietari e agli aventi diritto del procedimento in corso dell avvenuto inserimento del terreno nella Banca; d) i termini per la presentazione di osservazioni, richieste di inserimento di terreni negli elenchi o richieste di cancellazione;

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 4 - XI Legislatura - Atti consiliari e) le modalità per l adeguata divulgazione degli elenchi dei terreni individuati quali abbandonati o incolti e resi disponibili; f) le modalità di presentazione e i criteri per l ammissibilità delle domande di assegnazione dei terreni inseriti nella Banca, nonché la valutazione e graduazione dei titoli di proprietà; g) i criteri per la redazione del piano di uso del terreno che deve prevedere un piano di coltivazione o un progetto di utilizzo a pascolo dei terreni; h) i criteri per l assegnazione dei terreni, ivi inclusi i criteri per la selezione dei richiedenti e per la approvazione del piano di uso del terreno, secondo le priorità individuate all articolo 4, comma 3; i) lo schema di accordo tra proprietari e assegnatari contenenti tra l altro le modalità di controllo sull attuazione dei piani di coltivazione o di pascolo, e le procedure per la riassegnazione dei terreni non coltivati in loro conformità. Art. 4 (Utilizzo dei beni inseriti nella Banca della terra) 1. I soggetti che fanno richiesta di assegnazione dei terreni della Banca redigono un piano di uso, ovvero un piano di coltivazione o un piano di sfruttamento a pascolo del terreno, secondo le procedure definite dal regolamento di cui all articolo 3. 2. La Direzione centrale competente in materia di risorse agricole individua i soggetti destinatari delle assegnazioni dei terreni della Banca e ne approva il piano di uso del terreno secondo i criteri e le procedure definite dal regolamento di cui all articolo 3. 3. Per l assegnazione, sono considerati prioritari: a) sotto il profilo soggettivo: 1) coloro che al momento della domanda non abbiano compiuto 40 anni di età; 2) soggetti disoccupati; 3) le cooperative agricole sociali, ovvero costituite ai sensi dell articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), in cui l attività agricola è funzionale al reinserimento lavorativo di persone svantaggiate; 4) soggetti beneficiari di forme di sostengo al reddito inoccupati; 5) i titolari di protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria che abbiano ricevuto il provvedimento di riconoscimento da non più di dodici mesi; b) sotto il profilo oggettivo:

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 5 - XI Legislatura - Atti consiliari 1) sistemi di produzione integrata che utilizzano metodi volti a ridurre al minimo l uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici; 2) le coltivazioni o gli allevamenti che prevedano il recupero di varietà o razze tradizionali. 4. Gli atti di assegnazione prevedono, tra l altro, un obbligo in capo al concedente che non potrà essere superiore a 9 anni né inferiore a 4. I soggetti assegnatari si impegnano a coltivare i terreni in conformità al piano di uso allegato alla richiesta e all accordo sottoscritto col proprietario. 5. Qualora i terreni abbandonati o incolti inseriti nella Banca della terra non siano oggetto di richieste di coltivazione, il Comune territorialmente competente, con i criteri e le modalità specificati all articolo 11 della legge regionale 10/2010, provvede agli interventi necessari ai fini della tutela degli interessi di cui all articolo 1. Art. 5 (Clausola valutativa) 1. Entro dodici mesi dall entrata in vigore della presente legge, la Giunta trasmette alla competente Commissione consiliare una relazione che documenta e descrive: a) lo stato di avanzamento delle azioni previste per l istituzione, la promozione e la gestione della Banca della terra, con particolare riguardo all andamento del censimento dei terreni e alla promozione del loro utilizzo; b) le dimensioni, le caratteristiche e la distribuzione territoriale che hanno avuto la domanda e l offerta di terreni censiti nella Banca della terra; c) le eventuali criticità che sono state riscontrate nel corso dell attuazione. 2. Successivamente, la Giunta trasmette al Consiglio una relazione biennale che documenta e descrive i principali risultati conseguiti, in particolare rispetto alla produttività dei terreni e alla creazione di posti di lavoro. 3. Le relazioni previste ai commi 1 e 2 e gli eventuali atti consiliari che ne concludono l esame sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale. Art. 6 (Norma finanziaria) 1. Dall attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 6 - XI Legislatura - Atti consiliari 2. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l invarianza della spesa per il bilancio della Regione e delle altre Amministrazioni pubbliche interessate. Art. 7 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 7 - XI Legislatura - Atti consiliari NOTE Avvertenza Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all articolo 1 - Il testo dell articolo 4, primo comma, dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è il seguente: Art. 4 In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie: 1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto; 1 bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni; 2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale; - omissis - - Il testo degli articoli 4 e 9 della Costituzione della Repubblica Italiana sono i seguenti: Art. 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società Art. 9 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 8 - XI Legislatura - Atti consiliari Nota all articolo 2 - Il testo dell articolo 66 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo, 2012, n. 27, è il seguente: Art. 66 (Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola) 1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'agenzia del demanio nonché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da locare o alienare a cura dell'agenzia del demanio mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando per gli immobili di valore inferiore a 100.000 euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 100.000 euro. L'individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Ai citati decreti di individuazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita di cui al presente comma è determinato sulla base di valori agricoli medi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Una quota minima del 20 per cento dei terreni di cui al primo periodo è riservata alla locazione, con preferenza per l'imprenditoria giovanile agricola come definita dalla legislazione vigente. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì stabilite le modalità di attuazione del presente articolo. 1-bis. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al primo periodo del comma 1 è adottato entro e non oltre il 30 aprile 2014. 2. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, i beni agricoli e a vocazione agricola di cui al comma 1 e quelli di cui al comma 7 possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441. 3. Nelle procedure di alienazione e locazione dei terreni di cui al comma 1, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, così come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. 4. Ai contratti di alienazione del presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 4-bis. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, come sostituito dal comma 4-ter del presente articolo, e dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 4-ter. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, è sostituito dal seguente: «3. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari previste dall'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dall'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli per un periodo non inferiore a cinque anni, con diritto di precedenza alla scadenza, a giovani che non hanno compiuto i 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria purché, in quest'ultimo caso, la

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 9 - XI Legislatura - Atti consiliari maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, di cui al presente comma, si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto». 5. I giovani imprenditori agricoli che acquistano la proprietà dei terreni alienati ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni. 6. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso alla vendita o alla cessione in affitto da parte degli enti gestori delle medesime aree. 7. Le regioni, le province, i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono vendere o cedere in locazione, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i beni di loro proprietà agricoli e a vocazione agricola e compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; a tal fine possono conferire all'agenzia del demanio mandato irrevocabile a vendere e a cedere in locazione. In ogni caso, le regioni, le province, i comuni sono tenuti a destinare, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e secondo i rispettivi strumenti, una quota superiore alla metà dei beni medesimi a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età. L'Agenzia provvede al versamento agli enti territoriali già proprietari dei proventi derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e documentati. 8. Ai terreni alienati o locati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola prima del decorso di venti anni dalla trascrizione dei relativi contratti nei pubblici registri immobiliari. 9. Le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione di cui ai commi precedenti al netto dei costi sostenuti dall'agenzia del demanio per le attività svolte, sono destinate alla riduzione del debito pubblico. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito e, in assenza del debito o per la parte eventualmente eccedente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. 10. L'articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e l'articolo 4-quinquies del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono abrogati. Nota all articolo 3 - Il testo dell articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 è il seguente: Art. 1 (Finalità) 1. L'azione amministrativa regionale persegue i fini determinati dalla legge ed è svolta in attuazione dei principi di imparzialità, proporzionalità, legittimo affidamento, pubblicità, economicità, efficacia, efficienza, contenimento della spesa pubblica, riduzione dei costi a carico del sistema produttivo e dei cittadini, nonché dei principi dell'ordinamento comunitario. 2. Ai fini della maggiore efficienza e trasparenza dell'attività amministrativa la Regione incentiva l'uso della telematica nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e i privati, nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e successive modifiche.

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 10 - XI Legislatura - Atti consiliari 2 bis. Ai fini di cui al comma 2, gli enti locali, singoli o associati, le Aziende sanitarie e le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale divulgano con strumenti telematici i propri atti deliberativi. 3. In particolare la Regione persegue il fine della semplificazione dei procedimenti amministrativi attraverso: a) la riduzione della regolamentazione legislativa dell'azione amministrativa e l'emanazione della disciplina dei procedimenti amministrativi mediante regolamenti; b) la riduzione del numero dei procedimenti, delle fasi procedimentali e dei soggetti intervenienti; c) la riduzione dei termini dei procedimenti; d) la regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo; e) la semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa contabili; f) il trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali che non richiedano in ragione della loro specificità l'esercizio in forma collegiale e la sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi nei relativi procedimenti dei soggetti portatori di interessi diffusi; g) lo snellimento della documentazione amministrativa. Note all articolo 4 - Il testo dell articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 è il seguente: Art.1 (Definizione) 1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano. 3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di «cooperativa sociale».

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 11 - XI Legislatura - Atti consiliari - Il testo dell articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), è il seguente: Art. 11 (Regolamento di attuazione) 1. Con regolamento adottato dal Presidente della Regione, previo parere della Commissione consiliare competente, sono disciplinati i criteri e le modalità di attuazione della presente legge.