Come tutelare le opere dell ingegno

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Transcript:

O R D I N E D E G L I I N G E G N E R I D E L L A P R O V I N C I A D I V E N E Z I A C O L L E G I O D E G L I I N G E G N E R I D E L L A P R O V I N C I A D I V E N E Z I A Come tutelare le opere dell ingegno Elisa Toniolo

SIAMO t 2 i trasferimento tecnologico e innovazione è la società consortile per l innovazione, promossa dalle Camere di Commercio di Treviso e Rovigo nata nel 2014 dall integrazione delle attività, progetti, risorse umane e infrastrutture di Treviso Tecnologia e Polesine Innovazione. Obiettivo di t 2 i è affiancare le aziende nel rendere l innovazione un processo continuo in azienda per riguadagnare competitività sui mercati. t 2 i è iscritta all anagrafe nazionale delle ricerche presso il Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca con l attribuzione del codice identificativo 61304BMV e fa parte della rete dei Laboratori Universitari e della rete dei Laboratori delle Camere di Commercio italiane. Operativi nel territorio da più di 25 anni

COMPETENZE Protezione e sviluppo di nuovi prodotti e servizi Ingegnerizzazione, sperimentazione, certificazione Network, ricerca applicata, trasferimento tecnologico Organizzazione e sviluppo competenze Supporto e sviluppo di idee di impresa

Infotech PatLib - Patent Library Network dei punti di formazione e orientamento in materia di proprietà industriale supportati dall Ufficio Europeo Brevetti

OSSERVARE DECIDERE VALUTARE

Agenda 05/04/2016 Fondamenti di Proprietà Intellettuale La proprietà intellettuale Il Diritto d Autore Il diritto alla tutela Il brevetto Il modello industriale

Tutela della Proprietà Intellettuale Beni appartenenti al mondo dell arte e della cultura (definizione 1847) Beni appartenenti al mondo della scienza e della tecnica Diritto d Autore Tutela della proprietà industriale Diritti non titolati Diritti titolati

LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE DIRITTO D AUTORE DIRITTO NON TITOLATO IN AMBITO EUROPEO Tutela delle opere letterarie, artistiche e scientifiche, delle banche dati e dei programmi per elaboratore (software) che possiedono i requisiti previsti per il riconoscimento di Diritto d Autore BREVETTI DIRITTO TITOLATO IN AMBITO INTERNAZIONALE Tutela delle soluzioni tecniche ad un problema tecnico che possiedono i requisiti previsti per la concessione del brevetto DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI O ORNAMENTALI DIRITTO TITOLATO IN AMBITO INTERNAZIONALE Tutela dell aspetto esterno dei prodotti che possiedono i requisiti per la registrazione SEGNI DISTINTIVI DIRITTO TITOLATO O NON TITOLATO Marchi di impresa, nomi commerciali, domain name e indicazioni geografiche che possiedono i requisiti previsti per la concessione del titolo KNOW-HOW, TRADE SECRETS, ETC DIRITTO NON TITOLATO in ambito Europeo

DIRITTI PROPRIETÀ INTELLETTUALE Diritto alla gestione esclusiva di ciò che è oggetto di tutela Tale diritto è in capo a chi DETIENE I DIRITTI PATRIMONIALI Diritti MORALI (in capo alla persona fisica autore) Inalienabili Non cedibili Senza limiti temporali o territoriali Diritti PATRIMONIALI Alienabili Cedibili Limitati nel tempo e nel territorio

DIRITTI PROPRIETÀ INTELLETTUALE Diritto d autore Diritti MORALI e Diritti PATRIMONIALI Coincidono nella figura dell autore che dispone dei diritti patrimoniali, ad esempio, cedendoli. In caso di contratto di dipendenza, il datore di lavoro è titolare dei diritti patrimoniali per conseguenza del rapporto contrattuale. In caso di contratti verso fornitori esterni NON è implicito nel contratto la cessione dei diritti patrimoniali

CESSIONE DEI DIRITTI LICENZA DEI DIRITTI MARCHI BREVETTI MODELLI KNOW HOW sono diritti titolati e non titolari che possono essere trasferiti a terzi tramite licenza (paragonabile concettualmente all affitto) o cessione (vendita del bene) pertanto dotati di un VALORE che può essere attribuito loro.

LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE QUANDO NASCONO I DIRITTI? Alcuni diritti di proprietà intellettuale nascono solo al momento della presentazione della domanda di privativa, altri nascono al momento della loro creazione. Ciò che troppo spesso si sottovaluta è - l importanza di documentare la data di creazione del potenziale oggetto di privativa - l importanza di considerare tutto ciò che è avvenuto PRIMA di questa data Definisce la data di «origine» di un progetto che potenzialmente diventerà oggetto di titolo - Data Valutazione Strategia

L ERRORE PIÙ COMUNE Non esiste una data di origine Opera Divulgazione Strategia Questo comportamento SE INCONSAPEVOLE PRECLUDE DRASTICAMENTE - la possibilità di ottenere un esclusiva sull opera - la possibilità di capitalizzare l opera stessa - la possibilità di gestire in maniera esclusiva l opera Brevetto? Marchio? Modello? Copyright? Segreto? Cumulo di tutela?

LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE IL PROCESSO DI VALUTAZIONE Una volta attribuita una data di creazione è fondamentale - attribuire il criterio di «DIVERSITA» rispetto allo scenario - attribuire il potenziale «diritto» che potrebbe tutelare la creazione - effettuare una analisi documentale per verificare lo scenario in cui la creazione si potrebbe collocare Lo SCENARIO tecnicamente è definito come «STATO DELL ARTE» o PRIOR ART L attribuzione del potenziale «diritto» consente di definire le fonti in cui indagare lo scenario Le fonti in cui indagare lo scenario differiscono significativamente a secondo dalla tipologia di potenziale «diritto»

LE IDEE NON SONO VINCOLABILI DA UN DIRITTO DI PROPRIETA INTELLETTUALE A B Le altre soluzioni saranno percorribili da terzi ma ci si auspica che siano meno prestazionali della soluzione identificata Può essere oggetto della domanda di privativa (tutela) l espressione (tecnica progettuale forma concept)

Diritto d autore Opera dell ingegno Innovazione tecnica Condizioni per la brevettabilità Dotato di carattere innovativo? Scelta di un marchio forte e distintivo Innovazione di forma Analisi preventiva dello stato dell arte e strategia di tutela territoriale- Analisi di altre forme di tutela perseguibili Condizioni per la registrazione del design

DIRITTO D AUTORE Esiste automaticamente Diritto d Autore Tutela delle opere letterarie, artistiche e scientifiche, delle banche dati e dei programmi per elaboratore (software) che possiedono i requisiti previsti per il riconoscimento di Diritto d Autore ovvero FORMA ESPRESSIVA NOVITA ORIGINALITA il diritto d autore nasce nel momento della creazione. Non è un titolo rilasciato da un Ente a seguito di una domanda formale il diritto d autore non è un titolo che possiede dei limiti territoriali Modelli di business opere letterarie banche dati sw il diritto d autore garantisce all autore un diritto economico esclusivo e un diritto morale. Ciò significa che solo l autore o i legittimi eredi possono disporre economicamente del diritto, di cederlo, di licenziarlo etc il diritto patrimoniale derivante dal diritto d autore dura fino a 70 anni dalla morte dell autore

IL DIRITTO D AUTORE QUANDO ESISTE? Data di creazione dell arte Opera Valutazione Strategia La valutazione dell esistenza o meno di un diritto d autore nasce innanzitutto dal confronto con il passato Se l opera ha una forma espressiva (qualsiasi) e un carattere creativo nell esposizione allora il DIRITTO D AUTORE SUSSITE

NUOVA OPERA VS STATO DELL ARTE NOVITA dell arte Opera DIFFERENZAcon statodell arte dell arte Op dell arte Oper a dell arte Opera SUSSISTENZA del diritto d autore

IL DIRITTO D AUTORE ORIGINALITA dell arte dell arte Opera Opera Per originalità si intende il risultato di un attività dell ingegno umano non banale: si è affermato che l opera è originale in quanto costituisce il risultato di una elaborazione intellettuale che riveli la personalità dell autore. Questa massima però si scontra con la realtà pratica: i giudici hanno riconosciuto come suscettibili di protezione anche (e sono la maggior parte) opere il cui contenuto intellettuale è assai modesto. (Dirittodautore.it) dell arte Opera Opera dell arte PLAGIO?

IL DIRITTO D AUTORE ORIGINALITA dell arte Opera Esiste automaticamente dell arte Opera Simbolo E l usuale simbolo abbinato al Diritto d Autore Molte legislazioni nazionali non prevedono espressamente tale simbolo e la mancata apposizione dello stesso non implica la non esistenza di un Diritto d Autore. dell arte Oper a dell arte Opera PLAGIO?

IL BREVETTO Opera dell ingegno Innovazione tecnica Condizioni per la brevettabilità Dotato di carattere innovativo? Brevetti Tutela delle soluzioni tecniche ad un problema tecnico che possiedono i requisiti previsti per la concessione del brevetto

LE IDEE NON SONO BREVETTABILI A B Le altre soluzioni saranno percorribili da terzi ma ci si auspica che siano meno prestazionali della soluzione brevettata Può essere oggetto della domanda di brevetto l espressione tecnica della idea o la forma del prodotto ovvero tecnicamente o fisicamente come raggiungo l obiettivo

IL BREVETTO I REQUISITI Il brevetto è un titolo in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento sul trovato, oggetto del brevetto stesso, consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, di disporne e di farne oggetto di commercio, venderlo o esportarlo Brevetto: tutela di una soluzione tecnica ad un problema tecnico che possieda i requisiti previsti per la concessione del brevetto - NOVITA - ATTIVITA INVENTIVA - APPLICABILITA INDUSTRIALE

IL BREVETTO COSA NON PUO ESSERE OGGETTO DI DOMANDA DI BREVETTO PRIMO PASSO ciò che è stato ideato è considerata invenzione? Il legislatore non definisce ciò che è considerata invenzione ma ciò che NON PUÒ COSTITUIRE INVENZIONE (Art 45) Non sono considerate come invenzioni - Le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici - I piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciale ed i programma per elaboratore - Le presentazioni di informazioni - I metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale - Razze animali e i procedimenti biologici per l ottenimento delle stesse Se ciò che è stato ideato NON rientra in queste definizioni allora è potenzialmente brevettabile

IL BREVETTO NOVITA ATTIVITA INVENTIVA APPLICABILITA INDUSTRIALE NOVITA : Una invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica della tecnica: Lo stato della tecnica (prior art o stato dell arte) è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello o all estero prima della data di deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta o orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. ATTIVITA INVENTIVA: Una invenzione è considerata come implicante un attività inventiva se, per una persona esperta del ramo (skilled person), essa non risulta evidente dallo stato della tecnica APPLICABILITA INDUSTRIALE: un invenzione è considerata atta ad avere un applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola

IL BREVETTO NOVITA ATTIVITA INVENTIVA APPLICABILITA INDUSTRIALE NOVITA ATTIVITA INVENTIVA Concetti ASSOLUTI e non relativi al territorio in cui è presentata la domanda di brevetto

LE CONDIZIONI PER LA BREVETTAZIONE NOVITA della tecnica Soluzione DIFFERENZAcon statodell arte della tecnica Soluzione della tecnica Soluzione della tecnica Soluzione SUSSISTENZA delle condizioni di novità

LE CONDIZIONI PER LA BREVETTAZIONE ATTIVITA INVENTIVA della tecnica Soluzione NON NUOVO NON INVENTIVO della tecnica Soluzione NUOVO INVENTIVO? tecnica della Soluzione NUOVO INVENTIVO?

IL BREVETTO ATTIVITA INVENTIVA ATTIVITA INVENTIVA: Una invenzione è considerata come implicante un attività inventiva se, per una persona esperta del ramo (skilled person), essa non risulta evidente dallo stato della tecnica della tecnica Soluzione Potrebbe risultare essere una condizione NUOVA ma NON INVENTIVA S to t tecnica a Soluzione Potrebbe risultare essere una della condizi one NUOV

A E I N V E N TI V A

IL BREVETTO IL PROCESSO DAL DEPOSITO ALLA PUBBLICAZIONE La pubblicazione NON implica che il brevetto possieda i requisiti di novità attività inventiva e applicabilità industriale richiesti DATA DI PRIMO DEPOSITO DELLA DOMANDA 18 mesi dalla priorità Pubblicazione dell arte Emissione del RAPPORTO DI RICERCA E OPNIONE SCRITTA SU NOVITA ATTIVITA INVENTIVA E APPLICABILITA INDUSTRIALE

BREVETTO QUANDO NASCONO I DIRITTI? LA DATA DI PRIORITA La data di primo deposito della domanda di brevetto costituisce la DATA DI PRIORITA 18 mesi dalla priorità Pubblicazione dell arte SERARCH REPORT

BREVETTO QUANDO NASCONO I DIRITTI? LA DATA DI PRIORITA LA DATA DI DEPOSITO STABILISCE LA DATA DI PRIORITA QUINDI IL CONFINE CON LO STATO DELL ARTE STABILISCE IL PERIODO DI PRIORITA (12 MESI DALLA DATA DI DEPOSITO) OVVERO IL «DIRITTO DI PRECEDENZA» NEL CASO DI ESTENSIONE INTERNAZIONALE 18 MESI DALLA DATA DI DEPOSITO LA DATA DI PUBBLICAZIONE STABILISCE L ACCESSIBILITA ALLA DOCUMENTAZIONE COMPLETA STABILISCE LA POSSIBILITA DI AZIONARE LA PROPRIA DOMANDA DI BREVETTO

BREVETTO IL DIRITTO DI PRIORITA La data di primo deposito della domanda di brevetto costituisce la DATA DI PRIORITA Termine massimo per esercitare il diritto di priorità ovvero di estendere il diritto all estero US CN 18 mesi dalla priorità Pubblicazione dell arte 12 mesi SERARCH REPORT EP JP

BREVETTO IL DIRITTO DI PRIORITA La data del primo deposito 13/01/2016 Data di priorità 13/01/2016 Termine massimo per esercitare il diritto di priorità ovvero di estendere il diritto all estero 13/01/2017 US CN 18 mesi dalla priorità Pubblicazione 13/07/2017 dell arte 12 mesi SERARCH REPORT confronta la domanda di brevetto con tutto ciò che è stato dell arte al 13/01/2016 EP JP

Il processo di valutazione Valutazione Processo o prodotto Innovazione tecnica Condizioni per la brevettabilità Dotato di carattere innovativo? Innovazione di forma Condizioni per la registrazione del design Scelta di un marchio forte e distintivo Tutela del diritto d autore e cumulo di tutele Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l aspetto dell intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano posseggano particolari requisiti

Il processo di valutazione Valutazione Processo o prodotto Innovazione tecnica Condizioni per la brevettabilità Dotato di carattere innovativo? Innovazione di forma PRODOTTO: qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore NOVITA : Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione * (vedere slide successiva) CARATTERE INDIVIDUALE: Un disegno o modello ha carattere individuale se l impressione generale che suscita nell utilizzatore informato differisce dall impressione generale che suscita in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione * Nell accertare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà di cui l autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello Condizioni per la registrazione del design

MODELLO IL MODELLO INDUSTRIALE Cosa può essere registrato Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l aspetto dell intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano posseggano particolari requisiti NOVITA CARATTERE INDIVIDUALE

IL MODELLO INDUSTRIALE QUANDO ESISTE? Data di creazione dell arte MODELLO Valutazione Strategia

NUOVO MODELLO VS STATO DELL ARTE NOVITA dell arte Modello DIFFERENZAcon statodell arte dell arte Mo dell arte Model lo dell arte Modello SUSSISTENZA della tutela per disegno o modello

IL DISEGNO O MODELLO CARATTERE INDIVIDUALE Modello dell arte dell arte Modello Un disegno o modello ha carattere individuale se l impressione generale che suscita nell utilizzatore informato differisce dall impressione generale che suscita in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione * Nell accertare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà di cui l autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello dell arte Model lo dell arte Opera COPIA?

Esempi

Esempi

Aspetti fondamentali della valutazione Data di origine Valutazione Strategia FREEDOM TO OPERATE Si considera come condizione di libertà di operare quella condizione per cui è noto allo stato dell arte quella soluzione e un eventuale privativa esistente risulta - scaduta per raggiunti limiti di tutela o scaduta per mancato pagamento annualità oppure - non tutelata nel territorio di interesse Questa è la condizione che andrebbe SEMPRE verificata perché condiziona fortemente la strategia, specie in termini di R&D LA CONDIZIONE DI FREEDOM TO OPERATE implica ovviamente che viene meno il requisiti di novità per un eventuale successiva brevettazione e che CHIUNQUE può replicare liberamente quanto rivendicato

Non libero da vincoli di terzi Libero da vincoli di terzi? Il prodotto/processo o le modalità di realizzazione del business non sono liberamente riproducibili così come progettate Nuova progettazione Acquisizione di licenze Rischio 45

Liberamente riproducibile ma non nuovo Libero da vincoli di terzi? Libero da vincoli di terzi quindi riproducibile liberamente anche dalla concorrenza attuale e futura Scelta di un marchio forte e distintivo Condizioni per la tutela del modello 46

Il processo di valutazione Valutazione Processo o prodotto Innovazione tecnica Condizioni per la brevettabilità Dotato di carattere innovativo? Scelta di un marchio forte e distintivo Innovazione di forma Condizioni per la registrazione del design Tutela del diritto d autore e cumulo di tutele

Grazie per l attenzione Elisa Toniolo elisa.toniolo@t2i.it